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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 541 | Data di udienza: 3 Marzo 2016

* VIA, VAS E AIA –  VAS – Nomina dell’autorità competente –  Provvedimento di ordine generale anteriore alla singola scelta di pianificazione – Non è richiesto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2016
Numero: 541
Data di udienza: 3 Marzo 2016
Presidente: Mosconi
Estensore: Zucchini


Premassima

* VIA, VAS E AIA –  VAS – Nomina dell’autorità competente –  Provvedimento di ordine generale anteriore alla singola scelta di pianificazione – Non è richiesto.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^- 18 marzo 2016, n. 541


VIA, VAS E AIA –  VAS – Nomina dell’autorità competente – Provvedimento di ordine generale anteriore alla singola scelta di pianificazione – Non è richiesto.

Nessuna norma impone che la scelta dell’autorità competente per la VAS sia fatta con un provvedimento di ordine generale anteriore alla singola scelta di pianificazione; quel che invece rileva è che la nomina sia quanto meno contestuale all’avvio del procedimento di VAS.


Pres. Mosconi, Est. Zucchini  – S.C. (avv. Bianchi) c. Comune di Olgiate Molgora (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Micaela Chiesa) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 18 marzo 2016, n. 541

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^- 18 marzo 2016, n. 541


N. 00541/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02761/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2761 del 2011, proposto da:
Silvana Castoldi, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Settembrini, 35;

contro

Comune di Olgiate Molgora, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;
Autorità Competente per la VAS del PGT di Olgiate Molgora, individuata nell’arch. Marco Cassin, Direttore del Settore Pianificazione e Territorio del Comune di Lecco, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Provincia di Lecco, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– della delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.3.2011, con la quale il Comune di Olgiate Molgora approvava il nuovo strumento urbanistico;

– della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2010, con la quale il Comune di Olgiate Molgora adottava il nuovo strumento urbanistico;

– della delibera di Giunta Comunale n. 77 del 18.9.2008, di avvio del procedimento di VAS per il Piano di Governo del Territorio, con la contestuale individuazione delle autorità competente e procedente;

– dell’atto con il quale l’autorità competente per la VAS ha espresso il parere motivato e della dichiarazione di sintesi finale della VAS;

– di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Olgiate Molgora;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’esponente è proprietaria di un terreno in Comune di Olgiate Molgora (LC), distinto al Catasto Terreni ai mappali 1705 e 1729, inserito in zona residenziale “BE” in base al previgente strumento urbanistico generale comunale (Piano Regolatore Generale o PRG).

Con deliberazione consiliare n. 3 del 26.3.2011, era approvato in via definitiva il nuovo strumento urbanistico (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005), che classificava il compendio dell’esponente fra le “Aree a verde privato”.

La nuova destinazione era però contestata dalla signora Castoldi, che proponeva, di conseguenza, il presente ricorso, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, dell’art. 4 della legge regionale 12/2005, della delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.3007, della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6420 del 27.12.2007;

2) violazione della direttiva 2001/42/CE, del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152; dell’art. 4 della legge regionale 12/2005, della delibera del Consiglio Regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.3007, della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/6420 del 27.12.2007, della delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010;

3) violazione dell’art. 2 della legge 28.1.1977 n. 10, dell’art. 3 della legge 18.4.1962 n. 167, dell’art. 1, commi 258 e 259 della legge 24.12.2007 n. 244, dell’art. 9 della legge regionale 12/2005;

4) violazione della legge regionale 11.3.2005 n. 12, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, manifesta irrazionalità e contraddittorietà;

5) eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti.

Si costituiva in giudizio il solo Comune, concludendo per l’inammissibilità e in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 3.3.2016, la causa era trattenuta in decisione.


DIRITTO

1.1 Nel primo motivo di ricorso, è denunciata la violazione della normativa (comunitaria, nazionale e regionale), sulla valutazione ambientale strategica (VAS), con particolare riguardo alla nomina dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di autorità procedente e di autorità competente per la VAS.

La doglianza è espressa peraltro in maniera estremamente generica, in quanto la ricorrente – dopo una lunga analisi della normativa e della giurisprudenza in materia – lamenta soltanto che la scelta dell’autorità competente sarebbe avvenuta al momento dell’avvio del procedimento di VAS, anziché con un precedente provvedimento di carattere generale.

Sotto tale profilo, la censura è manifestamente infondata, in quanto nessuna norma impone che la scelta dell’autorità competente sia fatta con un provvedimento di ordine generale anteriore alla singola scelta di pianificazione; quel che invece rileva – e che nel caso di specie appare rispettato – è che la nomina sia quanto meno contestuale all’avvio del procedimento di VAS.

Si aggiunga, ancora, che nel ricorso non è neppure dato comprendere come la nomina dell’autorità competente – contestuale all’avvio del procedimento – possa avere inciso negativamente sulla zonizzazione dell’area della ricorrente.

Si conferma, quindi, il rigetto del primo mezzo di gravame.

1.2 Anche il secondo motivo di ricorso è volto a censurare la presunta illegittimità della procedura di VAS, in quanto la stessa sarebbe stata avviata allorché il procedimento per la formazione del PGT sarebbe già stato in una fase molto avanzata.

In realtà (cfr. il doc. 3 della ricorrente, pag. 3), il procedimento di VAS è stato avviato con delibera di Giunta n. 77 del 18.9.2008 e si è concluso con il parere motivato finale del 12.10.2010, allorché il Piano di Governo del Territorio è stato invece adottato il successivo 18.10.2010 con delibera consiliare n. 39, cui è seguita la definitiva approvazione con delibera consiliare n. 3 del 26.3.2011 (cfr. il doc. 1 della ricorrente), per cui risulta per tabulas che non vi è stata alcuna inversione procedimentale, né consta di conseguenza che la procedura di VAS sia stata avviata allorché quella per l’approvazione del PGT era già molto avanzata.

Anche il secondo mezzo del gravame deve quindi rigettarsi.

1.3 Con il terzo motivo, è denunciata la violazione della disciplina statale e regionale sull’edilizia residenziale pubblica (ERP), in quanto il PGT – a detta dell’esponente – non avrebbe assicurato ambiti adeguati per l’edilizia residenziale pubblica.

La censura, peraltro sempre formulata in termini generici e con il semplice richiamo alla normativa che si reputa violata, è inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente – che non risulta essere un operatore del settore immobiliare o un cittadino richiedente un alloggio ERP – alcun interesse a censurare le scelte comunali in materia di ERP, né è dato comprendere come l’individuazione, o l’omessa individuazione, di aree per l’edilizia residenziale pubblica, possa incidere sulla destinazione urbanistica del fondo dell’esponente; non potendo il ricorso giurisdizionale – infatti – assurgere ad una sorta di azione popolare di denuncia di qualsiasi presunto vizio dello strumento urbanistico generale (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 20.9.2012, n. 2207 e TAR Piemonte, sez. I, 13.7.2012, n. 858, con la giurisprudenza in esse richiamata).

1.4 I motivi 4 e 5 possono essere trattati congiuntamente, in quanto volti entrambi a censurare specificamente, seppure sotto diversi profili, la destinazione urbanistica impressa dal PGT al compendio della ricorrente.

L’esponente ha presentato un’osservazione al Piano adottato, chiedendo che il proprio terreno di cui ai mappali 1705 e 1729, inserito nelle aree “a verde privato”, fosse invece ritenuto edificabile, così come previsto dal precedente PRG (cfr. il doc. 11 della ricorrente per il testo dell’osservazione).

Il Comune ha respinto l’osservazione, confermando la classificazione a verde, giacché sul fondo esiste un vincolo idrogeologico e tenuto altresì conto che l’area è individuata come boscata dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lecco (cfr. il doc. 10 del resistente, per il testo della controdeduzione all’osservazione di parte ricorrente).

La motivazione addotta dal Comune appare assolutamente convincente.

E’ noto, infatti, che le Amministrazioni Locali hanno ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, tranne particolari ipotesi (quali, ad esempio, esistenza di una convenzione, di un giudicato di annullamento di un diniego di titolo edilizio, oppure presenza di un fondo intercluso), che non ricorrono però nel caso di specie.

Parimenti, le osservazioni presentate dai privati ai piani urbanistici in itinere hanno il valore di mero apporto collaborativo, il cui mancato accoglimento non implica di regola una specifica ed analitica motivazione, ben potendo le scelte urbanistiche essere motivate anche attraverso il richiamo ai principi e agli obiettivi generali della pianificazione urbanistica (cfr., fra le tante, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14.7.2014, n. 414).

Nel caso di specie, l’esponente non vanta alcuna aspettativa qualificata in ordine alla pianificazione urbanistica, neppure a fronte della precedente destinazione edificatoria del proprio terreno, posto che i contatti un tempo avviati con il Comune per l’eventuale edificazione, non erano mai giunti al rilascio di alcun titolo edilizio (cfr. i documenti da 7 a 10 della ricorrente).

La scelta pianificatoria attuale (verde privato), appare altresì conforme ai principi generali del PGT, quali risultanti dal Documento di Piano (vale a dire uno dei tre atti costituenti il PGT, ai sensi dell’art. 7 della LR 12/2005), che pone fra le proprie “Strategie di Piano”, la preservazione del territorio inedificato e il contenimento del consumo di suolo, in conformità del resto alla legge regionale della Lombardia n. 31/2014 (cfr. il doc. 13 della ricorrente, pag. 36 dello stralcio della relazione del Documento di Piano).

A ciò si aggiunga, quale circostanza dirimente nel caso di specie, che l’area è compresa fra quelle boscate ai sensi del PIF della Provincia di Lecco, Piano redatto ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 27 del 25.10.2004 e successive modifiche (cfr. il doc. 12 del resistente) e che l’art. 18 delle norme di attuazione del PIF (articolo rubricato “Rapporti con la pianificazione comunale”), prevede che le delimitazioni delle superfici a bosco sono immediatamente prevalenti sulla pianificazione locale (cfr. ancora il doc. 12 del resistente, pag. 8).

L’esponente non ha impugnato il PIF provinciale, né ha svolto specifiche censure sul punto, per cui anche sotto tale profilo le doglianze dei motivi 4 e 5 sono manifestamente prive di pregio.

In conclusione, l’intero ricorso deve rigettarsi.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del Comune intimato, mentre non occorre provvedere nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la signora Silvana Castoldi al pagamento a favore del Comune di Olgiate Molgora delle spese di causa, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA), e spese generali nella misura del 15%.

Nulla sulle spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Referendario

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE

        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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