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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Legittimazione processuale Numero: 436 | Data di udienza: 10 Gennaio 2017

* LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Interesse alla preservazione del bene ambiente – Estensione della nozione di ambiente – Paesaggio, monumenti, centri storici.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 21 Febbraio 2017
Numero: 436
Data di udienza: 10 Gennaio 2017
Presidente: Di Bendetto
Estensore: Mameli


Premassima

* LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Interesse alla preservazione del bene ambiente – Estensione della nozione di ambiente – Paesaggio, monumenti, centri storici.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 3^ – 21 febbraio 2017, n. 436


LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Associazioni ambientaliste – Interesse alla preservazione del bene ambiente – Estensione della nozione di ambiente – Paesaggio, monumenti, centri storici.

La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità statutarie dell’ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale può essere ammesso ad agire in giudizio. Occorre, inoltre, che il provvedimento che si intende impugnare leda in modo diretto ed immediato l’interesse alla preservazione del bene ambiente (T.A.R. Napoli sez. VII 21 aprile 2016 n. 2025, la cui nozione si  è nel tempo notevolmente ampliata, includendo i temi della conservazione e valorizzazione del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici (ambiente in senso lato), tutti beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri (Cons. Stato sez. IV 19 febbraio 2015 n. 839).

Pres. Di Benedetto, Est. Mameli – Associazione Italia Nostra Onlus e altri (avv. Ribolzi) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Cozzi, Bognetti, Montagnani, Ferradini, Pavin)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 3^ - 21 febbraio 2017, n. 436

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 3^ – 21 febbraio 2017, n. 436

Pubblicato il 21/02/2017

N. 00436/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02847/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2847 del 2015, proposto da:
Associazione Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante, nonché da Sergio Francieri, Luigia Mascheroni, Gabriella Anedi, Carlo Colombo, Paola Caterina Francecsa Campana, Giuseppe Paterna, Marisa Rosaria D’Urso, Sunil Patrick Jayakody Arachchige, Fabrizio Giovanni Bersanini, Cristina Bocchiola, Maria Angela Merialdi, Alberto Mario Cavara, Patrizia Giuliana Dossena, Marcello Console, Giovanni Console, Marco Console, Liliana Bonisoli, Francesco Natali, Marella Laura Francesca Napolitano, Paolo Pennella, Carlo Maria Riccaboni, Beatrice Baumer, Vittorina Simonati, Pierangela Maria Mascheroni, Flora Labate, Alberto Grilli, Maria Gabriella Laura Filogamo, Giuliana Parabiago, Leonardo Rossi, Stefano Molina, Agata Cavallaro, Livia Paccapelo, Chiara Carnevale Lavezzoli, Giovanna Lucco Borlera, Maria Grazia Molina, Luciana Tabacchi, Anna Maria Teresa Manca, Lucia Baricelli, Claudio Morandi, Wladimira Nieto Calvo, Paola Giuseppina Presini, Gabirella Maria Porta, Umberto Formica, Margherita Adele Gabriella Thieme, Maria Dini, Claudio Barbuio, Alba Maria Robbiati, Elisa Stucchi, Silverio Rodeschini, Osvaldo Ernesto Solda’, Andrea Vergani, Piero Alessandro Carlo Bottoni, Donatella Teresa Maria De Col, Paola Pagani, Stefania Patrizia Angela Adami, Rosa Spezzaferri, Marco Lorenzon, Anna Maria Primo, Luciano Mura, Nataniele Vecchio, Paolo Antonio Montaruli, Dino Baffico, Giuseppe Veneziano, Guido Mario Bruno Sperandio, Mauro Cozzini, Valeria Gina Irene Grandini, Federica Maria Piaggesi, Dania Claudia Tassotti, Marco Ferlazzo, Laura Erminia Gusmeroli, Enrico Annoscia, Nadia Rita Zammattio, Ambretta Franci, rappresentati e difesi dall’avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ariosto, n. 30;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin dell’Avvocatura comunale, con domicilio letto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;

nei confronti di

Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Ubezio e Luca Enrico Degani, con domicilio eletto presso il loro Studio in Milano, via Petrarca, n. 13;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta del Comune di Milano n.1802 del 13 ottobre 2015 (affissa all’albo pretorio a decorrere dal 23 ottobre 2015) di approvazione dell’intervento di valorizzazione dell’area di proprietà del Comune di Milano dedicata al Giardino dei Giusti, situato all’interno del parco Monte Stella, presentato dal concessionario Associazione Giardino dei Giusti di Milano,

nonchè di ogni altro atto connesso e conseguente, ivi compreso il parere tecnico espresso dalla conferenza di servizio del 30 settembre2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nell’anno 2003 è stato istituito all’interno del Parco Monte Stella nel territorio del Comune di Milano il “Giardino dei Giusti”, con la finalità di commemorazione di coloro che si sono opposti a qualsiasi forma di genocidio e ai crimini contro l’umanità.

Il giardino è stato realizzato dall’Associazione Giardino dei Giusti di Milano, i cui soci fondatori sono, oltre lo stesso Comune di Milano, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comitato Foresta dei Giusti – Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide).

Con delibera della Giunta 23 dicembre 2014, n. 2746 sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso gratuito dell’area all’Associazione Giardino dei Giusti, con l’impegno per la concessionaria di prevedere ed attuare iniziative finalizzate alla valorizzazione del luogo “in coerenza alla sua connotazione”.

L’Associazione Giardino dei Giusti di Milano ha quindi presentato un proprio progetto, che prevedeva la realizzazione di un percorso pavimentato e sopraelevato, con alcuni spazi simbolici e un auditorium all’aperto, della capienza di circa 340 persone.

Interpellata dal Comune, pur non essendo l’area sottoposta a regime vincolistico, la Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio si è espressa in senso negativo con nota del 21 maggio 2015.

L’Associazione ha quindi apportato al progetto originario alcune modifiche. Più precisamente, è stato previsto di mantenere tutte le alberature esistenti, e di ridurre in altezza e nel numero le strutture “in elevato”, privilegiando soluzioni a raso.

Di tale progetto modificato ha preso atto la Giunta Comunale con delibera n. 1183 del 26 giugno 2015, dando mandato agli Uffici tecnici di curare la verifica dei contenuti dello sviluppo della soluzione progettuale.

La Soprintendenza, in relazione al nuovo progetto, ha espresso in data 26 giugno 2015 parere favorevole, rilevando il superamento dei “disequilibri inizialmente rilevati”.

Detto parere è stato successivamente confermato con la nota del 29 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza ha segnalato altresì l’opportunità di utilizzare alcuni specifici materiali per alcuni interventi di finitura e rivestimento.

Al termine dell’istruttoria, la conferenza di servizi all’uopo convocata, in data 30 settembre 2015, ha espresso parere favorevole, nonostante il parere negativo del Consiglio di Zona 8 (di cui alla delibera n. 174 del 24 settembre 2015).

In data 9 ottobre 2015 l’Associazione proponente ha integrato il progetto con un aggiornamento della relazione geologica.

In data 12 ottobre 2015 è stata stipulata la convenzione per la concessione in uso gratuito dell’area all’Associazione Giardino dei Giusti.

Indi la Giunta Comunale con la deliberazione n. 1802 del 13 ottobre 2015 ha approvato la realizzazione dell’intervento, a cura e spese del concessionario.

Avverso tale deliberazione hanno proposto ricorso diversi cittadini milanesi nonché l’Associazione Italia Nostra Onlus, chiedendo l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio altresì l’Associazione controinteressata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2016, fissata per l’esame della domanda cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato.

In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti hanno scambiato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all’udienza pubblica del 10 gennaio 2017 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO
 

I) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione di legge nonché delle norme di PGT; eccesso di potere per travisamento e difetto dei presupposti; difetto di motivazione e di istruttoria: l’insieme delle opere edilizie costituenti il progetto sarebbe in contrasto con la destinazione a verde urbano impressa all’area dal vigente Piano dei Servizi del PGT di Milano, secondo cui “i servizi del verde urbano (…) hanno natura indispensabile, prescrittiva e vincolante” (cfr. NTA del PdS, art. 4.2) e tale per cui “i servizi relativi al sistema degli spazi aperti a verde, denominato verde urbano, sono finalizzati a favorire il miglioramento della qualità ambientale urbana, in ragione delle funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali che rivestono” (Cfr. NTA del PdS, art. 6.1). Inoltre essendo prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione finalizzato a garantire una “illuminazione a giorno” dell’intera area, ciò produrrebbe rilevanti modifiche nella struttura e nella funzione di alcuni ecosistemi, anche all’interno dei parchi urbani;

2) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dei principi di equo provvedimento e buon andamento della p.a.; violazione del principio di sussidiarietà: il Consiglio di Zona n. 8, con delibera n. 174 del 24 settembre 2015, si era pronunciato negativamente. L’atto impugnato, pur richiamando il parere negativo del Consiglio di Zona, si limiterebbe a prenderne atto, omettendo qualsiasi motivazione in ordine alla volontà di procedere in difformità;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per perplessità; eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei criteri di buon andamento della p.a.; sviamento: nel provvedimento impugnato si è fatto richiamo all’art. 7, comma 1, lett. c), del DPR 380/2001, per cui non sono soggette a permesso di costruire le opere pubbliche dei Comuni approvate dal Consiglio o dalla Giunta e assistite dalla validazione del progetto. Essendo stato l’intervento in questione qualificato come opera pubblica, la stessa avrebbe dovuto essere realizzata dalla P.A. competente, o direttamente, mediante appalto (o affidamento in house o ancora, in casi marginali, in economia) ovvero tramite affidamento in concessione. A detta dei ricorrenti si sarebbe voluto conferire alla fattispecie un’impropria “veste” di opera pubblica al mero fine di aggirare l’obbligo di previo rilascio di permesso di costruire;

4) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti e dell’istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta: nella fattispecie mancherebbe una progettazione articolata sui tre livelli di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2001; in particolare non sarebbe stato approvato un progetto preliminare dell’opera; infatti, la Giunta Comunale, con la delibera n. 1183 del 26 giugno 2015 si sarebbe limitata a prendere atto della soluzione progettuale presentata dall’Associazione Giardino dei Giusti, demandando agli Uffici Tecnici competenti la verifica dei contenuti dello sviluppo della soluzione progettuale medesima;

5) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, sviamento ed illogicità manifesta: la conferenza di servizio che si è espressa sul progetto, poi approvato dalla Giunta con la delibera impugnata, nella seduta conclusiva del 30 settembre 2015 avrebbe mosso diversi rilievi al progetto stesso, tuttavia non richiedendo al proponente di presentare un progetto definitivo/esecutivo che recepisse le osservazioni, ma demandando alla Direzione Lavori, la verifica della corretta realizzazione delle opere;

6) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell’istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà e violazione dei criteri di giusto procedimento e buon andamento della p.a.: successivamente al parere favorevole espresso dalla conferenza di servizio, l’associazione ha depositato un “aggiornamento” della relazione geologica, che avrebbe dovuto essere sottoposto all’esame degli Uffici;

7) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e contraddittorietà: sarebbe incompleto il quadro economico, avendo specificamente la conferenza di servizio lamentato la mancata redazione e quantificazione del piano delle manutenzioni;

8) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei criteri di equo procedimento e buon andamento della p.a.: non risulterebbe essere stato acquisito il parere della commissione per il paesaggio.

II) In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Milano per difetto di legittimazione e carenza di interesse.

L’eccezione va esaminata partitamente in relazione ai diversi ricorrenti, essendo il ricorso proposto sia dall’Associazione Italia Nostra Onlus sia da alcuni cittadini milanesi.

II.1) In relazione a questi ultimi il Comune, in sintesi, ha eccepito che i ricorrenti persone fisiche si sono qualificati come “cittadini residenti” ma degli stessi non si specificherebbe l’ubicazione delle relative abitazioni rispetto al luogo di realizzazione dell’intervento. Mancherebbe quindi il requisito della vicinitas. In ogni caso non sarebbe stato allegato il pregiudizio derivante dall’opera in questione, essendo quindi il ricorso non sorretto da interesse ad agire.

La parte ricorrente ha replicato all’eccezione precisando di aver depositato le copie delle carte di identità da cui risulterebbe la residenza delle persone fisiche, nonché deducendo che con il progetto in questione verrebbe compromessa l’area verde che caratterizza la loro zona di residenza.

Ad avviso del Collegio l’eccezione sollevata dal Comune è fondata.

In punto di fatto va premesso che il progetto in questione, da realizzarsi all’interno del Parco Monte Stella, nell’area ivi collocata e denominata il “Giardino dei Giusti”, consiste, come risulta dalla relazione descrittiva allegata al progetto approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione impugnata, in un percorso culminate con un auditorium all’aperto – una sorta di anfiteatro – della capienza di circa 340 persone e composto da tre tappe (il Giardino del Dialogo, il Giardino delle Sculture e il Giardino della Meditazione). E’ prevista la realizzazione dei camminamenti con pietre locali inerbite e di piccoli terrazzamenti nell’auditorium, nonché il posizionamento di colonne in pietre sovrapposte all’ingresso nord e sud del camminamento. E’ inoltre espressamente prevista la conservazione delle piante ad alto fusto.

Ciò precisato sotto un profilo fattuale, il Collegio osserva che con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, quali cittadini residenti, non hanno dato alcuna dimostrazione del loro interesse all’annullamento della deliberazione impugnata, non avendo neppure allegato in cosa consisterebbe il pregiudizio concreto e attuale derivante dal progetto con la stessa approvato, tenuto conto delle opere da realizzare.

A ben vedere le censure articolate si pongono su un piano meramente astratto di pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Giova rammentare che il processo amministrativo ha natura soggettiva, essendo rivolto alla tutela di posizioni giuridiche individuali e non, almeno direttamente, dell’interesse pubblico. Nel processo amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è consentito adire il relativo giudice unicamente al fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, ove ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato.

Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera e astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della posizione giuridica del ricorrente, se è individuabile un’utilità della quale il ricorrente fruirebbe per effetto della rimozione ope iudicis del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (Cons. Stato sez. V 22 dicembre 2014 n.6288).

Nel caso di specie tali connotati, propri dell’interesse ad agire, non sussistono, considerato che nessuna lesione attuale e concreta della posizione giuridica sostanziale è stata dedotta con riferimento al provvedimento impugnato né è stata prospettata l’utilità derivante dall’eliminazione del provvedimento stesso.

Non paiono conducenti, in relazione al profilo in esame, le affermazioni contenute nella memoria di replica del 20 dicembre 2016, laddove si espone che “la presenza…del Parco conferisce alle residenze che su di esso si affacciano un’impronta peculiare e di particolare pregio; rappresenta per i residenti un polmone verde di grande importanza e che, oltretutto, integra funzioni di rilievo sociale, per esempio come area di svago per adulti e anziani o di giochi per i bambini”.

Va osservato che il Parco Monte Stella ha un’estensione complessiva di circa 311.200 mq, di cui il Giardino dei Giusti occupa circa 8.000 mq.

Le opere da realizzare riguardano pertanto un’area minima della complessiva estensione del Parco, che rimarrà nello stato attuale per la stragrande maggioranza della sua superficie.

Nella piccola porzione interessata dagli interventi è previsto il mantenimento di tutte le alberature esistenti e l’auditorium è realizzato come spazio aperto. Inoltre il progetto è volto a migliorare la fruibilità di tale porzione di Parco, in coerenza con le finalità per cui è stato istituito il Giardino dei Giusti.

Ora, a fronte di tali oggettive caratteristiche del progetto, i ricorrenti persone fisiche non hanno allegato il pregiudizio derivante in concreto da un intervento di tale natura, lamentando una “compromissione dei luoghi” che, in assenza di concreti riferimenti in relazione alla loro posizione giuridica, appare astratta e generica, traducendosi in una pretesa di tutela di un interesse di mero fatto.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione all’impugnazione dei singoli cittadini residenti.

II.2) Con riferimento all’associazione ricorrente, il Comune ha eccepito, in primis, l’inammissibilità del ricorso in quanto non sussisterebbe la prova che la procura alla lite possa essere rilasciata dal Presidente in assenza di apposita delibera degli organi statutari.

Rilevato che non è stata depositata in giudizio copia dello Statuto, che quindi il Collegio ha visionato sul sito internet dell’Associazione, risulta che ai sensi dell’art. 14 il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, e ha la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.

L’eccezione dunque non è condivisibile. In ogni caso, in ragione dell’esito della causa, la stessa non assume rilevanza.

II.3) Il Comune resistente ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse ad agire dell’Associazione Italia Nostra non essendo coerenti con gli scopi statutari tutti i motivi di ricorso, tranne il primo.

Ad avviso del Collegio tale eccezione è fondata nei limiti di seguito specificati.

Va premesso che l’Associazione Italia Nostra è ricompresa nelle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986. Come tale è legittimata a ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamento degli atti illegittimi in relazione a profili di tutela ambientale.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare i seguenti principi in ordine alle associazioni ambientaliste.

La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti, rispettivamente relativi: alle finalità statutarie dell’ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio. Occorre, inoltre, che il provvedimento che si intende impugnare leda in modo diretto ed immediato l’interesse alla preservazione del bene ambiente (T.A.R. Napoli sez. VII 21 aprile 2016 n. 2025). Tale ultimo profilo attiene, a ben vedere, non tanto alla legittimazione quanto all’interesse all’azione, tenuto conto della posizione giuridica di cui è portatore l’associazione ambientalista.

Va aggiunto che sulla nozione di protezione ambientale si assiste ad un’evoluzione giurisprudenziale tesa ad ampliarne il concetto, dovendosi riconoscere alle associazioni in questione la legittimazione ad agire non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, ossia quelli comprensivi dei temi della conservazione e valorizzazione dell’ambiente latamente inteso, del paesaggio urbano, rurale, naturale nonché dei monumenti e dei centri storici, tutti beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri (Cons. Stato sez. IV 19 febbraio 2015 n. 839).

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve riconoscersi la legittimazione dell’associazione ricorrente ad impugnare la deliberazione comunale riguardante il progetto relativo al Giardino dei Giusti all’interno del Parco Monte Stella.

Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, deve essere verificata in concreto la sussistenza dell’interesse all’azione, tenuto conto che l’essere al cospetto di interessi diffusi non può condurre a obliterare la natura soggettiva del giudizio amministrativo. Diversamente operando, attraverso l’astratta legittimazione di un soggetto giuridico (che è solo una delle condizioni dell’azione) si perverrebbe ad un giudizio di tipo oggettivo.

Le condizioni dell’azione, in particolare il titolo o legittimazione e l’interesse ad agire, nei processi di parte, permeati dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo, assolvono ad una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, fino ad assumere l’aspetto di un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco, alla luce dei valori costituzionali ed internazionali rilevanti, veicolati dalle clausole generali fondamentali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Consiglio di Stato sez. V 1° aprile 2014 n. 1572).

Deve dunque essere verificata la sussistenza dell’interesse ad agire tenendo conto della posizione giuridica di cui l’associazione è portatrice, ovvero la tutela ambientale (pur nella nozione ampia sopra ricordata), e della lesione che si assume inferta, in via diretta, concreta e attuale, al bene ambiente da parte del provvedimento impugnato, sulla base delle censure dedotte in ricorso.

In altri termini lo scrutinio della sussistenza dell’interesse passa necessariamente attraverso la stretta correlazione tra posizione legittimante, provvedimento impugnato e censure dedotte.

II.3.1) Alla luce di tali coordinate devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse i seguenti motivi di gravame:

– il settimo mezzo, con cui si lamenta l’assenza del quadro economico: tale censura, così come posta, non presenta alcuna attinenza diretta con l’interesse della tutela ambientale;

– il terzo e il quarto motivo, con cui, da un lato, si lamenta la mancata applicazione delle norme sull’evidenza pubblica, dall’altro l’asserita assenza della corretta scansione progettuale: così come formulate tali censure non paiono direttamente volte a far valere una lesione dell’interesse al bene ambiente, né danno conto di come lo stesso sarebbe stato diversamente preservato, operando secondo i paradigmi normativi richiamati dalla società;

– il secondo mezzo di gravame, con cui si deduce l’omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine al parere negativo espresso dal Consiglio di Zona n. 8: tale organo rappresentativo, per quanto qui rileva, costituisce espressione del decentramento politico, ma non è competente ad esprime pareri vincolanti in materia ambientale. La censura, così come formulata, si risolve quindi in un vizio procedimentale che l’associazione non ha interesse a far valere;

– il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce che le osservazioni della Conferenza di servizi avrebbero dovuto indurre a richiedere al proponente un nuovo progetto, e non, come invece fatto, a demandare alla direzione lavori la verifica della correttezza delle opere da realizzare: anche tale censura così come posta si risolve in un mero vizio procedurale, senza alcuna evidenza diretta in relazione all’interesse ambientale.

Per le ragioni sopra espresse i motivi indicati devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

III) Prima di esaminare nel merito il primo e l’ottavo mezzo di gravame deve essere scrutinata un’ulteriore eccezione preliminare sollevata dal Comune, a parere del quale il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione della deliberazione 1183 del 26 giugno 2015 con cui la Giunta ha approvato le linee essenziali dell’intervento.

Ad avviso del Collegio l’eccezione non può essere condivisa.

Invero la stessa deliberazione impugnata definisce il progetto oggetto di approvazione quale “nuovo progetto” che ha superato i disequilibri inizialmente rilevati. D’altro canto la presentazione di un “nuovo” progetto ha fatto sì che la Soprintendenza superasse le perplessità espresse nel primo parere rilasciato.

Si tratta quindi di un progetto con contenuti nuovi che sostituisce il precedente, in relazione al quale, quindi, non è ravvisabile alcun onere di impugnazione.

IV) Con il primo motivo di gravame si deduce che le opere edilizie costituenti il progetto sarebbero in contrasto con la destinazione a verde urbano impressa all’area dal vigente Piano dei Servizi del PGT di Milano.

Il motivo è infondato, potendosi prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune relativa alla mancata impugnazione del parere della Soprintendenza.

Devono innanzi tutto essere tenute presenti le concrete caratteristiche del progetto in questione e l’estensione dell’area interessata dalle opere, come evidenziate al precedente punto II.1.

Ciò richiamato sotto un profilo fattuale, e rilevato che risulta incontestato che l’area in questione è ricompresa nella tavole S.02 del Piano dei Servizi del PGT del Comune quale “verde urbano esistente”, il Collegio osserva quanto segue.

L’art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei servizi, al comma 2, identifica il verde urbano, tra l’altro, in “parchi urbani e di quartiere, giardini e zone a verde attrezzato”. Il comma 1 della disposizione prevede che “i servizi relativi al sistema degli spazi aperti a verde, denominato verde urbano, sono finalizzati a favorire il miglioramento della qualità ambientale urbana, in ragione delle funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali che rivestono”.

Va inoltre aggiunto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’uso e tutela del verde sottolinea la funzione educativa, sociale, ricreativa e didattica del verde nell’ambito urbano.

Ora, tenuto conto delle concrete caratteristiche del progetto, che non prevede alcuna opera chiusa e tende a “conservare l’aspetto naturale che ad oggi caratterizza l’attuale Giardino dei Giusti” (cfr. relazione allegata alla deliberazione impugnata – doc. 12 a del fascicolo del Comune), dell’espressa previsione del mantenimento delle piante ad alto fusto esistenti, nonché della finalità sociale perseguita di riqualificazione del “Giardino dei Giusti”, in coerenza con la ragione della sua istituzione, ad avviso del Collegio non è ravvisabile alcuna violazione delle norme del PGT del Comune né del Regolamento d’uso e tutela del verde.

Quanto al profilo relativo all’illuminazione, va rilevata la genericità delle affermazioni di parte ricorrente, che assume un potenziale danno all’ecosistema senza tuttavia suffragare tale affermazione con idonei elementi a supporto.

Per le ragioni che precedono il primo motivo di ricorso va rigettato.

V) Con l’ottavo motivo di ricorso l’associazione lamenta la mancata acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio.

Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.

A prescindere dall’ascrivibilità delle opere in questione agli interventi edilizi minori di cui all’art. 22 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, va osservato che il parere della Commissione per il paesaggio si inserisce nel procedimento relativo alla richiesta e al rilascio del titolo edilizio, profilo che non è oggetto del presente giudizio, in cui si controverte della antecedente fase di approvazione del progetto.

VI) Per le ragioni che precedono il ricorso, in relazione all’Associazione Italia Nostra, va dichiarato in parte inammissibile e in parte va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

– in relazione ai ricorrenti persone fisiche lo dichiara inammissibile;

– in relazione all’Associazione Italia Nostra onlus lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta.

Condanna l’Associazione ricorrente la pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) a favore del Comune di Milano, ed € 3.000,00 (tremila) a favore dell’Associazione per il Giardino dei Giusti, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Valentina Santina Mameli
        
IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto
        
        
IL SEGRETARIO

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