+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 236 | Data di udienza: 3 Novembre 2016

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili non programmabili – Corrispettivi di sbilanciamento – Deliberazione 552/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica  e regole tecniche dettate dal GSE – Mancata previsione di meccanismi di mitigazione – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 31 Gennaio 2017
Numero: 236
Data di udienza: 3 Novembre 2016
Presidente: Mosconi
Estensore: Di Mauro


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili non programmabili – Corrispettivi di sbilanciamento – Deliberazione 552/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica  e regole tecniche dettate dal GSE – Mancata previsione di meccanismi di mitigazione – Illegittimità.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 31 gennaio 2017, n. 236


DIRITTO DELL’ENERGIA – Fonti rinnovabili non programmabili – Corrispettivi di sbilanciamento – Deliberazione 552/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica  e regole tecniche dettate dal GSE – Mancata previsione di meccanismi di mitigazione – Illegittimità.

Va annullata la deliberazione 522/2014/R/eel dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, recante “Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – 9 giugno 2014, n. 2936”, nella parte in cui, nello stabilire la reintroduzione della disciplina anteriore a quella recata dalla deliberazione n. 281/2012/R/eel, non ha previsto meccanismi di mitigazione degli effetti dannosi correlati ai comportamenti degli operatori tenuti sul presupposto della perdurante applicabilità del regime introdotto da tale ultima deliberazione. Vanno conseguentemente annullate anche le Regole tecniche dettate dal GSE per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime del ritiro dedicato e della tariffa fissa onnicomprensiva.


Pres. Mosconi, Est. Di Mauro – E. s.r.l. (avv.ti Vivani, Marengo, Fegatelli e Sulcis) c. Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 31 gennaio 2017, n. 236

SENTENZA

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 31 gennaio 2017, n. 236

Pubblicato il 31/01/2017

N. 00236/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03569/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da:
E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Alberto Marengo, Margherita Fegatelli ed Elisa Sulcis, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Monforte, 30;


contro

Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;
Gestore Servizi Energetici – GSE s.p.a., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Terna s.p.a., non costituita in giudizio;
Terna Rete Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
Gestore dei Mercati Energetici – GME s.p.a., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in data 23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/eel, recante “Disposizioni in materia di dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – 9 giugno 2014, n. 2936”, nelle parti di cui alla narrativa;

– delle “Regole tecniche per il trasferimento delle parti economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero da parte del GSE” – “delibera 522/2014/R/EEL”, adottate da GSE, nelle parti di cui alla narrativa;

– nonché di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame viene impugnata la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (d’ora innanzi anche “Autorità”) del 23 ottobre 2014, n. 522/2014/R/eel, nella parte in cui dispone che, per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 – periodo disciplinato dalla deliberazione n. 281/2012/R/efr, annullata da questo Tribunale Amministrativo Regionale – si applica, con riguardo al regime dei costi da sbilanciamento provocato da unità di produzione dell’energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il previgente regime introdotto dalla deliberazione n. 111 del 2006.

Ritiene, in particolare, la ricorrente che la riviviscenza ex post della disciplina anteriore abbia determinato effetti distorsivi, e ciò in ragione degli atti medio tempore adottati dall’Autorità; atti che, secondo la prospettazione di parte, avrebbero indotto gli operatori a tenere comportamenti che, sebbene all’epoca ritenuti convenienti, si sono poi rivelati, una volta reintrodotto il regime della suddetta deliberazione n. 111 del 2006, del tutto antieconomici.

2. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

3. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

4. Tenutasi la pubblica udienza in data 3 novembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Prima di passare all’esame delle questioni sottoposte all’esame del Collegio è opportuno effettuare una sintetica illustrazione del quadro giudico e fattuale su cui si innesta la presente controversia.

5.1 In base all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili quelli che sfruttano l’energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, dell’acqua fluente, nonché quella ottenuta dal gas di discarica, dai gas residuati dai processi di depurazione e dal biogas.

Gli impianti alimentati da queste fonti si caratterizzano per la difficoltà nell’effettuare previsioni sulle grandezze di immissione in rete dell’energia elettrica prodotta; difficoltà che deriva evidentemente a sua volta dall’aleatorietà della fonte energetica utilizzata dall’impianto (si pensi ad es. agli impianti eolici, i quali possono immettere in rete più o meno energia a seconda dell’intensità del vento).

E’ dunque agevole comprendere come gli impianti alimentati da fonti non programmabili siano maggiormente soggetti agli sbilanciamenti, che si hanno quando la quantità di energia elettrica immessa effettivamente in rete dal singolo impianto si discosta dalle quantità preventivamente comunicate a Terna s.p.a. (d’ora innanzi anche “Terna”).

5.2 Come è noto, per ovviare agli sbilanciamenti – ed assicurare quindi che la quantità di energia elettrica immessa in rete istante per istante sia corrispondente alle quantità prelevate – Terna eroga il servizio di dispacciamento, per mezzo del quale, in estrema sintesi, viene immessa in (o prelevata dalla) rete una quantità di energia elettrica pari a quella necessaria per assicurare l’equilibrio fra immissioni e prelievi.

Per effettuare tale servizio, Terna si approvvigiona di energia sul mercato dei servizi di dispacciamento (MSD), al quale possono partecipare solo unità produttive appositamente abilitate e nel quale si formano prezzi dell’energia solitamente superiori rispetto a quelli che si formano nel mercato zonale.

Il servizio di dispacciamento ha dunque un costo; costo che, in linea generale – in base alle previsioni contenute nella deliberazione dell’Autorità n. 111 del 2006 – viene addossato alle unità produttive che provocano gli sbilanciamenti, differenziandosi fra unità abilitate (alla partecipazione all’MSD), obbligate a versare corrispettivi corrispondenti ai costi degli sbilanciamenti da esse provocati, e unità non abilitate, obbligate alla corresponsione di corrispettivi più contenuti.

5.3 Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la deliberazione n. 111 del 2006 prevedeva invece (salvo quanto si dirà infra) la completa esenzione dai suddetti oneri, che venivano, dunque, per la loro quota, posti a carico dei clienti finali.

5.4 Con deliberazione n. 281/2012/R/efr, l’Autorità ha però deciso di far partecipare ai costi sostenuti per il servizio di dispacciamento anche le unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, stabilendo tuttavia delle franchigie di sbilanciamento, identiche per tutte le fonti, all’interno delle quali veniva confermato il regime di esenzione.

In base a questo meccanismo, dunque, per gli sbilanciamenti posti all’interno delle franchigie, il costo continuava ad essere addossato ai clienti finali; per quelli invece che si ponevano al di fuori delle franchigie stesse, le unità di produzione erano chiamate al pagamento dei corrispettivi di sbilanciamento.

5.5 La deliberazione n. 281/2012/R/efr è stata però annullata in parte qua da questo Tribunale Amministrativo Regionale con le sentenze n. 1613, 1614, 1615 e 1830 del 2013.

5.6 Le suddette decisioni sono state confermate in sede d’appello dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2936 del 9 giugno 2014.

5.6.1 Con tale pronuncia, si è in particolare osservato che anche le unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili non programmabili devono essere chiamate a sostenere i costi di sbilanciamento da esse causati, giacché la soluzione contraria realizzerebbe una discriminazione tra operatori a svantaggio, non giustificabile in maniera così netta, di quelli che producono energia programmabile, in violazione dei principi sanciti dall’articolo 15, par. 7, della direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/72/CE (“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrice e che abroga la direttiva 2003/54/CE”) e dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo16 marzo 1999, n. 79 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”).

D’altro canto, si è ritenuto necessario che l’Autorità eserciti il proprio potere regolatorio in modo da pervenire ad una soluzione che “…introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell’energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile”.

5.6.2 Il Consiglio di Stato, con la sentenza appena citata, ha quindi affermato due principi che si devono contemperare fra loro: il primo è che anche le unità che utilizzano fonti non programmabili devono sostenere i costi degli sbilanciamenti; il secondo è che la disciplina puntuale volta a tradurre in concreto il primo principio non può essere identica a quella dettata per le fonti programmabili, ma deve tener conto delle peculiarità che caratterizzano le fonti non programmabili, nonché delle peculiarità che caratterizzano ciascuna di queste fonti, con particolare riferimento al diverso grado di difficoltà nell’effettuare le previsioni di immissione in rete.

5.7 In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l’Autorità ha emanato la deliberazione n. 522/2014/R/eel, impugnata nel presente giudizio, con la quale è stato introdotto un meccanismo che si sviluppa nel seguente modo:

a) per ciascuna fonte è prevista una soglia (chiamata “banda”) diversificata a seconda del grado di attendibilità delle previsioni che la medesima fonte assicura (per le fonti meno attendibili la banda è più ampia);

b) i costi degli sbilanciamenti che si collocano all’interno della banda sono sostenuti dalle unità di produzione, in proporzione agli sbilanciamenti da ciascuna causati, mediante la corresponsione di un corrispettivo “medio zonale” non differenziato per fonte, né per tipologia di unità di produzione (in questo modo i costi da sbilanciamento posti all’interno della banda vengono socializzati fra le unità della stessa zona che utilizzano fonti non programmabili);

c) i costi degli sbilanciamenti che si collocano al di fuori della banda sono sostenuti dalle unità di produzione in proporzione agli sbilanciamenti da ciascuna causati, mediante la corresponsione di un corrispettivo pari a quello dovuto dalle unità non abilitate (in questo modo, i costi da sbilanciamento che si collocano al di fuori della banda sono, in sostanza, completamente sostenuti dalle unità che li causano).

5.8 La deliberazione n. 522/2014/R/eel stabilisce inoltre che, per il periodo anteriore a quello della sua entrata in vigore, continua ad applicarsi la disciplina originaria contenuta nella deliberazione n. 111 del 2006.

5.8.1 Questa disciplina, come visto, prevedeva, per le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili, l’esenzione dai costi di sbilanciamento. L’esenzione non era tuttavia assoluta; in particolare non era ammessa qualora le suddette unità avessero partecipato al mercato infragiornaliero; mercato che si tiene nello stesso giorno in cui è prevista l’immissione in rete dell’energia venduta e che perciò, proprio perché collocato in prossimità delle immissioni, consente, anche per le unità alimentate da fonti non programmabili, la formulazione di previsioni attendibili.

5.8.2 Disponendo che, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della deliberazione n. 522/2014/R/eel, debba trovare applicazione la disciplina di cui alla precedente deliberazione n. 111 del 2006, l’Autorità ha quindi stabilito che, ove le unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili abbiano partecipato, per tale periodo, al mercato infragiornaliero, esse siano anche tenute a sopportare interamente i costi di sbilanciamento eventualmente provocati.

La disciplina introdotta con la deliberazione n. 281/2012/R/efr – poi annullata dal giudice amministrativo – non attribuiva invece alcun rilievo alla partecipazione al mercato infragiornaliero: come visto, in base a questa disciplina, i costi degli sbilanciamenti superiori alle franchigie erano comunque posti a carico delle unità di produzione che li avevano provocati. Nella vigenza di questa deliberazione, gli operatori erano dunque spinti – al fine di minimizzare gli sbilanciamenti e, quindi, i costi – a partecipare al mercato infragiornaliero.

6. La ricorrente ha censurato proprio ed esclusivamente il punto sub 6 della deliberazione n. 522/2014/R/eel, ove si stabilisce l’integrale ripristino, per il periodo precedente all’entrata in vigore della stessa deliberazione, della disciplina originaria relativa agli sbilanciamenti provocati dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, contenuta all’articolo 40, commi 40.4 e 40.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111 del 2006.

6.1 La parte allega che l’avvenuta partecipazione al mercato infragiornaliero – una volta reintrodotta, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della deliberazione n. 281/2012/R/efr, la disciplina originaria recata dalla deliberazione n. 111 del 2006 – determinerebbe delle conseguenze estremamente penalizzanti a suo carico, poiché, unicamente a causa di tale partecipazione, l’operatore si vedrebbe addebitare ex post i costi degli sbilanciamenti provocati; costi che avrebbe invece evitato qualora non avesse preso parte a tale mercato.

La ricorrente evidenzia, inoltre, il quadro di particolare incertezza nel quale gli operatori hanno dovuto svolgere le proprie valutazioni circa la convenienza di partecipare al mercato infragiornaliero, atteso che:

– tale partecipazione era incoraggiata dalla deliberazione n. 281/2012/R/efr, al fine di minimizzare i costi degli sbilanciamenti;

– a seguito dell’annullamento giurisdizionale, da parte di questo Tribunale Amministrativo Regionale, della predetta deliberazione, il Comunicato dell’Autorità del 12 luglio 2013 aveva disposto il ripristino, dal 1° luglio 2013, delle previsioni della deliberazione n. 111 del 2006 (che, come più volte detto, disincentivavano la partecipazione al mercato infragiornaliero);

– dopo la pubblicazione delle ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di Stato in relazione alle domande di sospensione delle sentenze di primo grado, l’Autorità aveva emesso il Comunicato del 4 ottobre 2013, poi seguito dalla deliberazione 17 ottobre 2013 n. 462/2013/R/eel; atti con i quali aveva disposto l’applicazione del corrispettivo di sbilanciamento al di sopra della franchigia stabilita dalla deliberazione n. 281/2012/R/efr (così nuovamente incoraggiando la partecipazione al mercato infragiornaliero).

6.2 La ricorrente evidenzia che, in un tale contesto, la decisione assunta dall’Autorità di far rivivere la disciplina previgente alla deliberazione n. 281/2012/R/efr, senza prevedere alcun meccanismo correttivo, sarebbe oltremodo penalizzante, perché non terrebbe conto delle diverse fasi nelle quali la partecipazione al mercato infragiornaliero era stata di fatto incentivata dalla regolazione allora applicata.

La scelta così operata sarebbe perciò affetta da plurimi profili di illegittimità, e segnatamente:

I) violazione ed elusione del giudicato, rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2936 del 2014, violazione dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 241 del 1190, violazione dei principi di matrice europea di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, dell’articolo 41 della Costituzione; ciò in quanto l’applicazione con effetto retroattivo dell’articolo 40.4 e dell’articolo 40.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111 del 2006 comporterebbe l’addebito di corrispettivi che al tempo della partecipazione al mercato infragiornaliero non erano previsti né prevedibili; tale reviviscenza si porrebbe in contrasto con l’effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato, la quale avrebbe espressamente imposto all’Autorità di adottare una nuova disciplina; sarebbero, inoltre, violati i principi di cui alla direttiva 2009/72/CE; sotto altro profilo, emergerebbe una non consentita modifica ex post delle regole sulle quali la ricorrente ha basato le proprie scelte imprenditoriali;

II) violazione degli articoli 2, 3, 41 e 97 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 1, nonché degli articoli 3 e 13 della legge n. 241 del 1990, dei principi dell’ordinamento nazionale e di quello europeo di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e di ragionevolezza, eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto la deliberazione impugnata recherebbe un provvedimento generale retroattivo, assunto in violazione dei principi; ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi riconoscendo alla deliberazione natura normativa; le previsioni in questione, inoltre, non sarebbero state oggetto di consultazione; la ricorrente, per aver partecipato al mercato infragiornaliero, e quindi per aver affinato il proprio programma di immissioni, si troverebbe paradossalmente a essere penalizzata rispetto agli operatori che non hanno partecipato a tale mercato, con conseguente violazione anche del principio di parità di trattamento.

Per le stesse ragioni allegate contro la deliberazione dell’Autorità sarebbero pure illegittime le Regole tecniche dettate dal GSE per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime del ritiro dedicato e della tariffa fissa onnicomprensiva.

7. Ritiene il Collegio che le doglianze articolate dalla ricorrente, che possono essere congiuntamente scrutinate, debbano trovare accoglimento, nei sensi e nei limiti che si espongono di seguito.

7.1 Come è noto, le sentenze costitutive di annullamento emesse dal giudice amministrativo possono avere tre tipologie di effetti: l’effetto caducatorio, l’effetto ripristinatorio e l’effetto conformativo.

Il primo deriva direttamente dalla sentenza e si sostanzia nell’eliminazione dal mondo giuridico, con efficacia ex tunc, del provvedimento oggetto della pronuncia.

Ciò premesso, si deve ora osservare che l’annullamento della deliberazione n. 281/2012/R/efr, stante l’effetto caducatorio della sentenza, ha comportato ex se la riviviscenza della disciplina recata dalla deliberazione n. 111 del 2006.

Con l’annullamento della deliberazione n. 281/2012/R/efr ha dunque ripreso vigore, per effetto direttamente discendente dalla sentenza, la previgente disciplina contenuta nella deliberazione n. 111 del 2006 e sostituita da quella introdotta dalla deliberazione annullata.

Con il provvedimento impugnato, l’Autorità ha preso atto di questo effetto e ha, conseguentemente, disposto la reintroduzione del previgente regime regolatorio.

7.2 Deve tuttavia considerarsi che, come illustrato, durante la vigenza della disciplina recata dalla deliberazione n. 281/2012/R/efr, gli operatori si sono orientati ad assumere, proprio per conformarsi a tale disciplina, scelte poi rivelatesi del tutto inopportune, stante la reintroduzione ex post della disciplina previgente.

E’ opinione del Collegio che l’Autorità, nell’esercizio del suo potere regolatorio, non potesse non tener conto di tale obiettiva situazione fattuale, venutasi a creare per il succedersi di accadimenti non del tutto prevedibili dagli operatori.

Né la stessa Autorità può rivendicare la legittimità delle proprie determinazioni limitandosi a sostenere che la riviviscenza della disciplina previgente costituisca un esito automatico dei contenziosi promossi dagli stessi operatori. L’effetto caducatorio della sentenza non comporta, infatti, di per sé il venir meno del potere-dovere dell’Autorità di disciplinare in modo ragionevole, sulla base di un’attenta valutazione del contesto determinatosi di fatto, i rapporti insorti medio tempore, tenendo conto del quadro di complessiva incertezza nel quale gli operatori – inclusi quelli che non erano neppure parte dei contenziosi pendenti – si sono trovati a dover assumere le proprie decisioni economiche.

Tale conclusione si rivela tanto più corretta nel caso di specie, se si considera che l’applicazione, nelle more del giudizio d’appello, della disciplina recata dalla deliberazione n. 281/2012/R/efr è stata imposta dalla stessa Autorità, la quale, nonostante la sussistenza delle sentenze di primo grado che avevano disposto l’annullamento del suddetto provvedimento, con deliberazione n. 462/2013/R/eel, ne ha ordinato comunque l’osservanza.

7.3 In conclusione, il Collegio ritiene che la puntuale disciplina, da parte dell’Autorità, delle situazioni e dei rapporti antecedenti all’entrata in vigore della deliberazione n. 522/2014/R/eel, alla luce dell’effettivo contesto di fatto determinatosi, sia imposta – nel caso di specie – dall’esigenza di assicurare tanto la ragionevolezza della regolazione, quanto il rispetto del fondamentale canone di certezza del quadro giuridico offerto agli operatori. Tale quadro deve, infatti, essere diretto a indirizzare razionalmente i comportamenti dei diversi soggetti destinatari della regolazione, i quali devono poter contare sull’assenza di effetti spiazzanti, derivanti dall’introduzione ex post di una disciplina che non tenga conto del contesto in cui le scelte economiche sono state assunte.

7.4 Per completezza il Collegio deve poi rilevare che il precedente di questo Tribunale Amministrativo Regionale invocato dall’Avvocatura dello Stato a sostegno delle proprie conclusioni (sent. n. 2060 del 2015) non appare calzante, in quanto in quel giudizio veniva dedotta unicamente la violazione del giudicato, e non veniva domandato l’annullamento della deliberazione in questa sede impugnata, bensì la restituzione delle somme versate dagli operatori a fronte degli sbilanciamenti da essi provocati.

8. In conclusione, il ricorso va accolto, nei sensi e nei termini sin qui esposti. Va pertanto disposto l’annullamento della deliberazione impugnata nella parte in cui, nello stabilire la reintroduzione della disciplina anteriore a quella recata dalla deliberazione n. 281/2012/R/eel, non ha previsto meccanismi di mitigazione degli effetti dannosi correlati ai comportamenti degli operatori tenuti sul presupposto della perdurante applicabilità del regime introdotto da tale ultima deliberazione. Vanno conseguentemente annullate anche le Regole tecniche dettate dal GSE per il trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime del ritiro dedicato e della tariffa fissa onnicomprensiva.

9. La complessità delle questioni induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nella parte censurata dalla ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro
        
IL PRESIDENTE
Mario Mosconi
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!