* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Lombardia – PTCP – Disposizioni relative alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica – Prescrizioni dotate di efficacia prescrittiva e prevalente sullo strumento urbanistico comunale – Artt. 18, 76 e 77 l.r. Lombardia n. 12/2005.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 5 Aprile 2017
Numero: 797
Data di udienza: 31 Gennaio 2017
Presidente: Mosconi
Estensore: Di Mauro
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Lombardia – PTCP – Disposizioni relative alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica – Prescrizioni dotate di efficacia prescrittiva e prevalente sullo strumento urbanistico comunale – Artt. 18, 76 e 77 l.r. Lombardia n. 12/2005.
Massima
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 5 aprile 2017, n. 797
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regione Lombardia – PTCP – Disposizioni relative alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica – Prescrizioni dotate di efficacia prescrittiva e prevalente sullo strumento urbanistico comunale – Artt. 18, 76 e 77 l.r. Lombardia n. 12/2005.
Le disposizioni del PTCP che disegnano e disciplinano la Rete verde di ricomposizione paesaggistica rientrano nel novero delle previsioni dotate di efficacia prescrittiva e prevalente sullo strumento urbanistico comunale (artt. 18 e 77 l.r. Lombardia n. 12/2005; cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10 settembre 2014, n. 2341, 2342 e 2343; Id., 30 settembre 2014, n. 2405; Id. 8 ottobre 2014, nn. 2421 e 2422; Id., 4 ottobre 2016 nn. 1803 e 1808). L’efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP non è infatti circoscritta alle sole previsioni che siano eventualmente dettate a tutela dei beni già assoggettati a specifici vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ma copre la totalità delle prescrizioni che lo stesso PTCP introduce per finalità di tutela paesaggistica, traducendo in puntuali indicazioni gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica contenuti nel PTR (cfr. articolo 76, comma 1 l.r. Lombardia n. 12/2005, art. 9 della Costituzione e art. 2 della Convenzione europea del paesaggio).
Pres. Mosconi, Est. Di Mauro – M.P. e altro (avv. Bianchi) c. Provincia di Monza e della Brianza (avv.ti Condello e Naverio)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 5 aprile 2017, n. 797SENTENZA
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 5 aprile 2017, n. 797
Pubblicato il 05/04/2017
N. 00797/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02986/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2986 del 2013, proposto da:
Mirco Perego e Luisella Bianchi, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Settembrini, 35;
contro
Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Condello e Diana Rita Naverio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, Via Filippo Corridoni, 39;
nei confronti di
Comune di Bernareggio in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera di Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza, nella parte in cui ricomprende l’area di proprietà dei ricorrenti all’interno dell’ambito della Rete verde di ricomposizione paesaggistica – art. 31;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e Brianza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Mirco Perego e Luisella Bianchi sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di Bernareggio e distinto catastalmente al foglio 9, mappali nn. 45, 66 e 67. Con ricorso portato alla notifica il 28 novembre 2013 e depositato il successivo 12 dicembre, essi hanno impugnato la delibera del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 16 del 10 luglio 2013, con la quale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nella parte in cui ricomprende l’area di proprietà dei ricorrenti nell’ambito della Rete verde di ricomposizione paesaggistica, disciplinata dall’articolo 31 delle Norme del Piano.
2. I ricorrenti hanno evidenziato che il Piano Regolatore Generale (PRG) di Bernareggio aveva a suo tempo classificato il fondo di loro proprietà in zona C2, ossia estensiva di espansione subordinata a piano attuativo.
E’ successivamente intervenuta la deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 22 dicembre 2011, recante l’adozione del PTCP, che – secondo quanto illustrato nel ricorso – ha invece incluso il terreno dei signori Perego e Bianchi nell’ambito della Rete verde di ricomposizione paesaggistica (v. al riguardo il doc. 4 della Provincia, dal quale risulta la classificazione del terreno nella Rete verde ad opera del PTCP adottato).
Dopo l’adozione del PTCP, con delibera del Consiglio comunale n. 59 del 21 dicembre 2012, è stato adottato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) di Bernareggio, che ha introdotto una disciplina in sostanziale continuità con quella del PRG, prevedendo l’inserimento del fondo dei ricorrenti tra le “aree di trasformazione urbana subordinate alla redazione di piano attuativo – ATU-PA”.
In sede di valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico comunale adottato con il PTCP, la Provincia ha evidenziato la circostanza che diverse aree di trasformazione urbana previste dal PGT ricadevano all’interno della Rete verde di ricomposizione paesaggistica, rimandando alla disciplina degli articoli 31 e 32 delle Norme del PTCP.
Il Comune di Bernareggio, dopo aver controdedotto alle osservazioni della Provincia, ha confermato la previsione di trasformazione dell’area dei ricorrenti in sede di approvazione del PGT, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 18 giugno 2013.
Infine, il PTCP è stato approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 10 luglio 2013, sopra richiamata.
3. Secondo i ricorrenti, quest’ultima deliberazione sarebbe illegittima, nella parte in cui si riferisce al terreno di loro proprietà, sotto i seguenti profili:
I) violazione dell’articolo 15 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto l’ambito non possiederebbe le caratteristiche per essere incluso nella Rete verde;
II) eccesso di potere sotto plurimi profili, perché sarebbe illogico l’inserimento nella Rete verde di un terreno facente parte di un esteso comparto già oggetto di edificazione e destinato, secondo le previsioni urbanistiche comunali, al completamento del tessuto urbano consolidato, del quale fa parte;
III) violazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005, eccesso di potere per incoerenza manifesta, contraddittorietà; ciò in quanto l’inclusione dell’area nella Rete verde non avrebbe efficacia prescrittiva e prevalente sulle previsioni del PGT e, in difetto di prevalenza, la disciplina provinciale sarebbe viziata, atteso che lo strumento urbanistico comunale ha incluso il terreno in un’area di trasformazione urbana.
4. Si è costituita in giudizio la Provincia di Monza e della Brianza.
La difesa provinciale ha evidenziato che la Rete verde di ricomposizione paesaggistica ha valenza anche di rete ecologica ed è fondata sui tracciati della Rete verde regionale e della Rete Ecologica Regionale. Ha inoltre rimarcato che il PTR comprende il fondo dei ricorrenti tra gli elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale (RER), indicata dallo stesso PTR come infrastruttura prioritaria per la Lombardia.
5. All’udienza pubblica del 31 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Non possono, anzitutto, trovare accoglimento i primi due motivi, con i quali i ricorrenti complessivamente lamentano che il terreno di loro proprietà non presenterebbe le caratteristiche per essere incluso nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica, perché si tratterebbe di un “tessuto sostanzialmente edificato” e destinato, in base alle previsioni dello strumento urbanistico comunale, al completamento del tessuto urbano consolidato, di cui fa parte.
7.1 Rileva il Collegio che i ricorrenti si limitano ad allegare genericamente l’assenza di una valenza paesaggistica ed ecologica del loro terreno, senza fornire concreti elementi atti a dimostrare la manifesta illogicità delle scelte operate dal PTCP, al di là del mero richiamo della destinazione urbanistica impressa al fondo dal PRG e poi dal PGT.
Al riguardo, va però richiamato e confermato il costante indirizzo giurisprudenziale per il quale le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità. Si tratta, infatti, di scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; v. anche TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 1803 e 1808 e Id., 27 maggio 2014, n. 1355, relative all’impugnazione del medesimo PTCP di Monza e Brianza).
7.2 Nel presente giudizio, la Provincia ha dimostrato, producendo apposita documentazione, che il terreno dei ricorrenti è inedificato (v. doc. 2 della Provincia). Inoltre, la stessa Amministrazione resistente ha allegato – come sopra detto – che si tratta di una porzione territoriale inclusa tra gli elementi di primo livello della RER prevista dal Piano Territoriale Regionale (PTR).
Tali circostanze non sono state espressamente contestate, e devono quindi ritenersi provate, ai sensi dell’articolo 64, comma 2 cod. proc. amm.
7.3 Si tratta di elementi che, di per sé soli, evidenziano l’assenza di profili di manifesta irragionevolezza nella scelta operata dal PTCP.
E invero, la Sezione ha già avuto modo di affermare che, nell’operare la definizione della Rete verde, che ha anche valenza di rete ecologica, il PTCP era tenuto sostanzialmente ad attenersi alle previsioni del PTR, e in particolare al tracciato della RER. La Provincia avrebbe avuto perciò l’onere – semmai – di evidenziare adeguatamente le ragioni per le quali avesse eventualmente ritenuto di dover escludere da tale Rete aree pur incluse nella RER, mentre la scelta di tenere fede all’indirizzo regionale doveva ritenersi di per sé giustificata (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 ottobre 2016 n. 1803 e 1808; Id., 30 settembre 2014, n. 2404).
7.4 Nel caso di specie, poi, non risulta dimostrata l’assoluta inidoneità dell’area a svolgere funzioni ecologiche e paesistiche, e anzi tale allegazione è smentita dall’assenza di edificazioni.
Né l’irragionevolezza delle scelte operate dalla Provincia potrebbe desumersi dalla diversa disciplina che il terreno ha avuto nello strumento urbanistico comunale.
E infatti, la mera circostanza che il PGT abbia previsto la trasformazione dell’area non vale, di per sé, a escluderne la valenza ecologica e paesistica.
D’altro canto, la documentazione prodotta dalle parti rende evidente che il terreno si trova ai margini dell’abitato, ma non è intercluso all’interno delle edificazioni esistenti (v. doc. 2 dei ricorrenti e doc. 2 della Provincia). Si tratta, quindi, di un tessuto di frangia, in relazione al quale non può ritenersi manifestamente irragionevole la scelta di dettare una disciplina volta a preservarne la naturalità. E ciò tanto più ove si consideri che, in questo caso, la particolare valenza ambientale del terreno emerge proprio dalla sua continuità con altre aree, insieme alle quali concorre a formare una rete, avente sia finalità paesaggistiche che ecologiche.
7.5 Si conferma, pertanto, il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
8. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che l’irragionevolezza delle scelte operate dalla Provincia discenderebbe dalla circostanza che esse si pongono in contrasto con la disciplina comunale, sulla quale non potrebbero imporsi, poiché l’inclusione dell’area nella Rete verde non avrebbe efficacia prescrittiva e prevalente rispetto alle previsioni contenute nel PGT.
8.1 Al riguardo, deve tenersi presente che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è uno strumento di area vasta, sovraordinato rispetto allo strumento urbanistico comunale, che è tenuto ad attuarlo. E, in tale prospettiva, il PTCP reca sia previsioni di carattere programmatico e di indirizzo (articolo 15, comma 2), che anche disposizioni aventi “efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT”, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
8.2 Ciò posto, va anzitutto rimarcato che, in linea di principio, la mera circostanza che, eventualmente, un’indicazione contenuta nel PTCP non sia idonea a imporsi immediatamente sulle diverse previsioni dello strumento urbanistico comunale non comporta, di per sé, l’illegittimità della scelta operata dallo strumento sovraordinato. Quest’ultimo, infatti, anche ove sia privo di valenza prescrittiva, svolge pur sempre una funzione di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale. In tali ipotesi, perciò, occorrerà semmai approfondire in che termini e con quali margini di discrezionalità il Comune sia chiamato a dare attuazione alla previsione programmatica contenuta nello strumento provinciale.
Già sotto questo profilo, la censura di parte ricorrente non coglie quindi nel segno.
8.3 In ogni caso, non può dubitarsi della valenza prescrittiva e prevalente sugli strumenti comunali delle previsioni dettate dal PTCP in materia di definizione e disciplina della Rete verde di ricomposizione paesaggistica.
Tale efficacia è infatti espressamente attribuita dall’articolo 18, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 12 del 2005 alle “previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77”. A sua volta, l’articolo 77 si riferisce, al comma 1, all’adeguamento della pianificazione territoriale locale “agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell’articolo 76”.
Da queste indicazioni normative si desume che l’efficacia prescrittiva e prevalente del PTCP non è circoscritta alle sole previsioni che siano eventualmente dettate a tutela dei beni già assoggettati a specifici vincoli paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ma copre la totalità delle prescrizioni che lo stesso PTCP introduce per finalità di tutela paesaggistica, traducendo in puntuali indicazioni gli obiettivi e le misuregenerali di tutela paesaggistica contenuti nel PTR. Tali obiettivi e misure non si riferiscono, infatti, solo agli immobili vincolati, bensì alle “diverse parti del territorio regionale” (articolo 76, comma 1). Scelta, questa, che è del resto in linea sia con l’articolo 9 della Costituzione, sia con i principi posti dalla Convenzione europea del paesaggio – la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con legge 9 gennaio 2006, n. 14 – ove si è accolta una nozione ampia di paesaggio, prevedendo azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione in favore non solo dei “paesaggi che possono essere considerati eccezionali”, ma anche dei “paesaggi della vita quotidiani” e dei “paesaggi degradati” (v. articolo 2 della Convezione).
8.4 Deve, perciò, concludersi nel senso che le disposizioni del PTCP che disegnano e disciplinano la Rete verde di ricomposizione paesaggistica rientrano nel novero delle previsioni dotate di efficacia prescrittiva e prevalente sullo strumento urbanistico comunale (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 10 settembre 2014, n. 2341, 2342 e 2343; Id., 30 settembre 2014, n. 2405; Id. 8 ottobre 2014, nn. 2421 e 2422; Id., 4 ottobre 2016 nn. 1803 e 1808), contrariamente a quanto allegato dalla parte ricorrente.
Anche per questa ragione, il terzo motivo di impugnazione è infondato.
9. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l’intero ricorso deve essere respinto.
10. La complessità e la novità delle questioni sorreggono, peraltro, la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro
IL PRESIDENTE
Mario Mosconi
IL SEGRETARIO