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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 2971 | Data di udienza: 23 Ottobre 2014

* VIA, VAS E AIA –  Strumenti di pianificazione urbanistica – Controversie – Censure afferenti la VAS – Interesse al ricorso – Presupposti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 5 Dicembre 2014
Numero: 2971
Data di udienza: 23 Ottobre 2014
Presidente: Stevanato
Estensore: Cozzi


Premassima

* VIA, VAS E AIA –  Strumenti di pianificazione urbanistica – Controversie – Censure afferenti la VAS – Interesse al ricorso – Presupposti.



Massima

 

TAR LOMBARDIA,  Milano,  Sez. 2^ –  5 dicembre 2014, n. 2971


VIA, VAS E AIA –  Strumenti di pianificazione urbanistica – Controversie – Censure afferenti la VAS – Interesse al ricorso – Presupposti.

Per fondare l’interesse al ricorso in relazione alle censure afferenti la v.a.s., occorre fornire la dimostrazione che le conclusioni raggiunte in esito al procedimento ad essa relativo abbiano inciso in modo diretto e determinante sulle scelte, effettuate nello strumento di pianificazione urbanistica, specificamente riguardanti le aree del ricorrente; con la conseguenza che dette scelte avrebbero ipoteticamente potuto essere differenti, e più favorevoli per il ricorrente stesso, ove si fosse proceduto ad una nuova v.a.s. emendata dai vizi dedotti nel ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12gennaio 2011 n. 133). Quando l’interesse fatto valere nel ricorso non è diretto a conseguire una maggior tutela dell’ambiente ma la possibilità di un maggior sfruttamento edilizio delle aree di proprietà del ricorrente, è pertanto necessario che questi precisi in che modo la v.a.s. abbia influito sulla disciplina concretamente individuata nel p.g.t., indirizzando l’amministrazione verso una scelta orientata a contenere la capacità edificatoria del sito.


Pres. Stevanato, Est. Cozzi –A. s.r.l. e altri (avv. Bianchi) c. Comune di Viganò (avv. Carta) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 5 dicembre 2014, n. 2971

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA,  Milano,  Sez. 2^ –  5 dicembre 2014, n. 2971

N. 02971/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AURORA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., IMPRESA EDILE CARCANO & FUMAGALLI s.a.s. di Sala Ortensia & C. (Già Impresa Edile Carcano & Fumagalli s.n.c.), in persona del legale rappresentante p.t., PIETRO BERETTA, GIUSEPPINA BERETTA, DEBORA PRANDO, ALESSANDRO LUIGI GRECO e CLAUDIA PIROVANO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Settembrini, n. 35;

contro

COMUNE di VIGANO’, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maura Tina Carta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Agnello, n. 18;
AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. DEL P.G.T. di VIGANO’, non costituita;
PROVINCIA di LECCO, in persona del Presidente p.t., non costituita;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo

della delibera di Coniglio Comunale n. 32 del 21 ottobre 2011, avente ad oggetto “Adozione P.G.T. ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 comprensivo dello studio della componente geologica, del reticolo idrico minore e del piano commerciale”, con la quale il Comune di Viganò adottava il nuovo strumento urbanistico generale;

della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 58 del 15 giugno 2009, con la quale è stato dato avvio al procedimento di V.A.S. per il piano di governo del territorio;

della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 24 luglio 2009, con la quale sono state individuate le autorità procedente e competente per la V.A.S.;

dell’atto tramite il quale l’autorità competente per la V.A.S. ha espresso il parere motivato e della dichiarazione di sintesi finale della V.A.S.;

quanto ai motivi aggiunti

della delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto “Approvazione definitiva del P.G.T. ex L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i., comprensivo dello studio geologico e studio del reticolo idrico minore e del piano commerciale. Esame osservazioni e controdeduzioni”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viganò;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le società Aurora s.r.l. ed Impresa Edile Carcano & Fumagalli s.a.s. di Sala Ortensia & C., nonché i sigg. Pietro Beretta, Giuseppina Beretta, Debora Prando, Alessandro Luigi Greco e Claudia Pirovano sono proprietari di diversi terreni, facenti parte di un medesimo ambito, situati nel territorio del Comune di Viganò, identificati catastalmente ai mappali nn. 207, 477, 488, 490, 491, 481, 484, 482, 483, 498, 500, 495, 501, 1428, 1429, 1430, 1425, 1426, 1427, 496, 1431, 1424, 789, 1423, 1422, 1432 e 1433.

2. Con il ricorso in esame tali soggetti impugnano principalmente la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Viganò n. 32 del 21 ottobre 2011, con la quale è stato adottato il nuovo piano di governo del territorio (p.g.t.). Riferiscono gli interessati che il nuovo strumento urbanistico ha diminuito, rispetto a quanto previsto dal previgente piano regolatore generale (p.r.g.), la capacità edificatoria delle loro aree e che, per tale ragione, la delibera impugnata sarebbe per loro lesiva.

3. Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, il Comune di Viganò.

4. Dopo la proposizione del ricorso, e precisamente con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 6 aprile 2012, l’Amministrazione resistente ha definitivamente approvato il p.g.t.

5. Questo provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti mediante la proposizione di motivi aggiunti.

6. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.

7. Tenutasi la pubblica udienza in data 23 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è stata individuata solo dopo l’avvio del procedimento di approvazione del p.g.t. A loro dire questo modus procedendi sarebbe contrario alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006, nell’art. 4 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (e relativi provvedimenti di attuazione), nonché nella direttiva 2001/42/CE; norme che imporrebbero una individuazione generale preventiva, e non specifica per ogni singolo procedimento.

9. Con altra cesura, sempre contenuta nel primo motivo, gli interessati lamentano ancora che il procedimento relativo alla v.a.s. è stato iniziato solo dopo l’avvio del procedimento riguardante il p.g.t.

10. Il Comune eccepisce l’inammissibilità delle censure evidenziando la mancanza di interesse alla loro deduzione.

11. E’ opinione del Collegio che l’eccezione sia fondata per le ragioni di seguito esposte.

12. La più recente giurisprudenza ha rilevato come, per fondare l’interesse al ricorso in relazione alle censure afferenti la v.a.s., occorra fornire la dimostrazione che le conclusioni raggiunte in esito al procedimento ad essa relativo abbiano inciso in modo diretto e determinante sulle scelte, effettuate nello strumento di pianificazione urbanistica, specificamente riguardanti le aree del ricorrente; traendo da ciò la logica conseguenza che dette scelte avrebbero ipoteticamente potuto essere differenti, e più favorevoli per il ricorrente stesso, ove si fosse proceduto ad una nuova v.a.s. emendata dai vizi dedotti nel ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12gennaio 2011 n. 133).

13. Anche questa Sezione ha affermato che – alla luce della più recente impostazione giurisprudenziale, incline a porre forti limiti alla possibilità di configurare l’interesse cd. strumentale quale elemento fondante la legittimazione all’impugnazione dello strumento urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 133 del 2011 cit; id., 12 ottobre 2010 n. 7439; id. 13 luglio 2010 n. 4542; id. 6maggio 2010 n. 2629; nonché, sempre in tema di legittimazione e interesse al ricorso, Consiglio di Stato, ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4) – neppure l’esistenza dell’interesse sotteso alla riedizione della procedura di v.a.s. può essere ritenuta sufficiente ad integrare la condizione dell’azione qui contestata giacché la legittimazione processuale non può fondarsi su un generico interesse ad una migliore pianificazione dei suoli; interesse che, in quanto tale, non si differenzia da quello appartenente al quisque de populo (Tar Lombardia, Milano, sez. II, 22 luglio 2014, n. 1973).

14. Da tutto ciò deriva che, quando l’interesse fatto valere nel ricorso non è diretto a conseguire una maggior tutela dell’ambiente ma la possibilità di un maggior sfruttamento edilizio delle aree di proprietà del ricorrente, è necessario che questi precisi in che modo la v.a.s. abbia influito sulla disciplina concretamente individuata nel p.g.t., indirizzando l’amministrazione verso una scelta orientata a contenere la capacità edificatoria del sito.

15. Ciò premesso, si deve osservare che, nel caso concreto, l’interesse fatto valere nel ricorso non è diretto a conseguire una maggior tutela dell’ambiente ma proprio la possibilità di un maggior sfruttamento edilizio delle aree di proprietà dei ricorrenti

16. Questi ultimi tuttavia non hanno precisato le ragioni per le quali le conclusioni raggiunte in sede di valutazione ambientale strategica abbiano inciso in maniera per loro negativa sull’individuazione della disciplina urbanistica riguardante le aree di loro proprietà.

17. Ne consegue che, come anticipato, le censure vanno dichiarate inammissibili per carenza di interesse.

18. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano che l’Amministrazione non avrebbe condotto una adeguata istruttoria volta a determinare il reale fabbisogno abitativo da soddisfare mediante l’edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), violandosi così l’art. 1, commi 258 e 259, della legge n. 244 del 2007. .

19. Anche con riferimento a questa censura, l’Amministrazione resistente deduce un’eccezione di inammissibilità rilevando la carenza di interesse alla sua deduzione.

20. Il Collegio ritiene che pure questa eccezione sia fondata.

21. Si deve infatti convenire con la difesa del Comune di Viganò sul fatto che i ricorrenti non hanno ben chiarito quale sia l’interesse sotteso alla deduzione di questa censura, posto che, come anticipato, ciò di cui essi si dolgono nel ricorso è la contrazione della capacità edificatoria delle loro aree effettuata dal nuovo strumento di pianificazione urbanistica. Non è del tutto chiaro quindi in che modo la violazione delle disposizioni invocate nel motivo in esame (che, come detto, riguardano l’edilizia residenziale pubblica) possa aver inciso sull’interesse sostanziale dedotto nel ricorso.

22. Peraltro, dall’esame del motivo, pare evincersi che, secondo i ricorrenti, la mancanza di una approfondita istruttoria riguardante il fabbisogno e.r.p. potrebbe aver inciso sfavorevolmente sul loro interesse in quanto la decisione di diminuire la possibilità di sfruttamento edilizio delle aree private (e quindi anche di quelle di loro proprietà) potrebbe essere dipesa da una sovrastima di tale fabbisogno.

23. Questa prospettazione è però del tutto ipotetica e, dunque, non idonea a fondare un interesse concreto ed attuale alla deduzione della censura: a tal fine, i ricorrenti avrebbero dovuto provare o, perlomeno, affermare la sussistenza di una reale sovrastima, nonché la sussistenza di un reale nesso causale fra quest’ultima e la decisone di contrarre la capacità edificatoria delle loro aree.

24. Deve essere pertanto ribadita l’inammissibilità della doglianza.

25. Sempre nel secondo motivo, i ricorrenti sostengono che solo la previsione di un decremento della popolazione avrebbe potuto giustificare previsioni urbanistiche dirette a limitare la già riconosciuta edificabilità del loro sito.

26. Questa censura è infondata in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza, la scelte urbanistiche sono connotate da elevata discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476; id. 13 marzo 2008 n. 1095; id. 27 dicembre 2007 n. 6686); sicché la decisione di diminuire la capacità edificatoria di un ambito territoriale può dipendere da una pluralità di ragioni, non necessariamente legate al decremento della popolazione. Va peraltro rilevato che neppure la sussistenza di un previgente regime più favorevole è di per sé idonea a limitare la sfera di discrezionalità degli enti preposti alla pianificazione urbanistica e territoriale, atteso che l’interesse a non subire una reformatio in peius della disciplina urbanistica fonda un affidamento generico, come tale non suscettibile di positivo apprezzamento in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 719; id. 26 maggio 2003 n. 2827).

27. Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione non avrebbe consentito loro di esplicare una attiva partecipazione al procedimento finalizzato all’approvazione del p.g.t. ed al correlato procedimento riguardante la v.a.s., nonostante essi avessero diverse volte (una delle quali con nota del 21 dicembre 2010) manifestato all’Ente l’interesse a partecipare ai due procedimenti.

28. La censura non può essere condivisa per le ragioni che seguono.

29. Stabilisce l’art. 13, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n 241 che le precedenti norme che disciplinano gli istituti di partecipazione procedimentale “…non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.

30. Nella Regione Lombardia il procedimento di approvazione dei piani di governo del territorio è regolato dall’art. 13 della legge-regionale 11 marzo 2005, n. 12, il quale, con riguardo ai portatori di interessi personali e diffusi, prevede due forme di partecipazione.

31. La prima è prevista dal secondo comma, a norma del quale “prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti di p.g.t., il comune pubblica avviso di avvio del procedimento (…) stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte”.

32. La seconda forma di partecipazione è invece quella tipica, prevista dal quarto comma dell’art. 3, consistente nella possibilità di presentare osservazioni al p.g.t. adottato.

33. La delibera impugnata in questa sede (con cui, come detto, è stato adottato il p.g.t.) dà atto, nelle proprie premesse, che prima dell’avvio del procedimento volto all’adozione del piano, il Comune di Viganò ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni di cui al citato art. 13, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005.

34. Questa specifica circostanza non è contestata dagli interessati i quali lamentano invece il mancato riscontro a note con le quali essi hanno chiesto di essere specificamente sentiti nel corso del procedimento.

35. Tali richieste sono tuttavia del tutto irrituali, atteso che le uniche forme di partecipazione previste dalla legge sono quelle innanzi illustrate, e che non è possibile ammettere la possibilità di esplicare la partecipazione al procedimento seguendo modalità diverse da quelle contemplate dalle norme. Il Comune, pertanto, non era tenuto a dare riscontro alle istanze formulate dagli interessati.

36. La censura in esame, per ciò che concerne il procedimento afferente il p.g.t., è quindi infondata.

37. Per quanto riguarda il procedimento concernente la v.a.s., i ricorrenti sostengono che essi avrebbero dovuto essere individuati quale “pubblico interessato”, ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. IX/761 del 10 novembre 2010 e, quindi, beneficiare dello prerogative procedimentali connesse a tale status.

38. In proposito si osserva che il punto 3.4. della citata delibera definisce “pubblico interessato” il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure. Si è già detto che i ricorrenti non hanno affatto dimostrato di avere un interesse particolare riguardo alla procedura v.a.s. giacché essi non hanno neppure spiegato per quale profilo le conclusioni raggiunte in quella sede abbiano inciso sulla disciplina urbanistica afferente le loro aree.

39. E’ pertanto da escludere che essi possano considerarsi pubblico interessato ai sensi della succitata delibera.

40. Anche per questo aspetto, la censura in esame è quindi infondata.

41. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 8, terzo comma, della legge della Regione Lombardi n. 12 del 2005, atteso che, con riguardo all’ambito specifico di cui fanno parte le aree dei ricorrenti (ATr-07), il documento di piano (d.d.p.) avrebbe dettato, in violazione della citata norma, disposizioni cogenti.

42. In proposito il Collegio osserva quanto segue.

43. Stabilisce l’art. 8, secondo comma, lett. e), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 che il documento di piano “individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima…”.

44. Il terzo comma della medesima disposizione aggiunge che “il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”.

45. Va da ultimo richiamato l’art. 12, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, a norma del quale “le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”.

46. Da questo quadro emerge che il regime giuridico degli ambiti di trasformazione- e cioè di quegli ambiti posti al di fuori del tessuto urbano consolidato per i quali sia previsto lo sfruttamento edilizio – è dettato da una duplice fonte: il documento di piano, che li individua e detta le prescrizioni di massima che non hanno però effetto diretto sul loro regime giuridico; ed i piani attuativi che dettano invece le prescrizioni di dettaglio aventi effetti diretti sul loro regime giuridico.

47. Le previsioni contenute nel documento di piano non producono effetto diretto perché, trattandosi di disposizioni di massima, da sole non sono sufficienti a definire in modo compiuto le regole di carattere urbanistico-edilizio che disciplinano gli ambiti di trasformazione; essendo a tal fine necessario l’intervento del piano attuativo che, attraverso le regole di dettaglio, definirà in maniera puntuale il quadro giuridico ad essi applicabile, con norme (queste sì) aventi carattere prescrittivo.

48. Ritengono i ricorrenti che il Comune di Viganò avrebbe infranto questo schema giacché nella scheda relativa all’ambito ATr-07 (facente parte del d.d.p.) ha subordinato la possibilità di sfruttamento edilizio del sito alle seguenti prescrizioni: a) obbligo di realizzazione di posti auto di dimensioni 5.15×2,50, esterni alla recinzione nella misura di uno ogni unità abitativa (o simile); b) obbligo di realizzazione di ulteriori posti auto privati nella misura di almeno due per unità abitativa (o simile); c) obbligo di realizzazione dell’allargamento stradale di via Le Molere tra il ponticello e l’accesso all’area di intervento in prossimità del map. N. 481; d) obbligo di realizzazione dell’allargamento stradale della strada Consorziale del Mulino nel tratto che va dall’area di pertinenza del fabbricato distinto al catasto con il map. N. 1431 e via della Vittoria; e) obbligo di esecuzione di opere di messa in sicurezza dell’incrocio tra via della Vittoria e la laterale ad essa in direzione di via delle Molere; f) obbligo di eliminazione del pozzo con pompa in Via delle Molere mediante convogliamento della fognatura esistente nel nuovo condotto da realizzare nel comparto; g) obbligo di realizzazione di cinque parcheggi, uno dei quali per disabili, sull’area standard da cedere utilizzando materiali consoni all’ambito in cui si interviene.

49. E’ opinione del Collegio che, per le ragioni di seguito esposte, queste prescrizioni non siano contrastanti con il quadro normativo sopra delineato.

50. Va innanzitutto osservato che alcune di esse ammettono esplicitamente la possibilità che il piano attuativo disponga diversamente. Ci si riferisce alle indicazioni sub lett. a), nella quale è contenuto l’inciso “o simile”, e sub lett. b), la quale, oltre a contenere l’identico inciso, si limita a fornire parametri numerici minimi (almeno due parcheggi per ogni unità abitativa).

51. Per quanto riguarda le indicazioni sub lett. c), d), e), f), e g) si deve rilevare che anch’esse, sebbene non prevedano espressamente la possibilità di deroga, contengono comunque solo prescrizioni di massima, in quanto la scheda si limita ad individuare l’obiettivo finale degli interventi (allargamento delle strade, messa in sicurezza dell’incrocio, eliminazione del pozzo e realizzazione di ulteriori parcheggi), senza però indicarne in maniera puntuale le caratteristiche; caratteristiche che dovranno essere quindi definite nel piano attuativo.

52. In ogni caso, anche se si volesse ritenere che alcune delle indicazioni di cui alle suddette lettere abbiano natura di dettaglio, la violazione del quadro normativo di riferimento andrebbe comunque esclusa. Difatti, l’art. 8, terzo comma, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 – laddove prescrive che il d.d.p. definisce solo in linea di massima gli indici urbanistico-edilizi degli ambiti di trasformazione – non vieta in maniera assoluta che nelle schede relative a tali ambiti siano contenute talune singole prescrizioni di dettaglio, ma vieta esclusivamente che la disciplina da esse scaturenti sia nel suo complesso talmente dettagliata da non lasciare alcun margine di adattabilità al piano attuativo (che diverrebbe a questo punto addirittura inutile); anche considerando che le eventuali singole prescrizioni puntuali (proprio perché il d..d.p. ha comunque natura di atto di indirizzo) potrebbero costituire in ogni caso oggetto di deroga (seppur lieve) da parte del piano attuativo.

53. Per queste ragioni il motivo in esame è infondato.

54. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la lesione del loro affidamento, posto che prima dell’adozione del p.g.t. essi avevano presentato al Comune una proposta di piano attuativo basata sulle più favorevoli previsioni contenute nel p.r.g.

55. Anche questo motivo è del tutto infondato giacché, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. fra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 6 ottobre 2011, n. 4630), affinché possa dirsi sussistente un affidamento degno di positiva considerazione non è (neppure) sufficiente l’avvenuta approvazione del piano attuativo presentato dal privato, essendo invece necessaria l’avvenuta stipula della relativa convenzione (e, nel caso concreto, il piano attuativo presentato dai ricorrenti non è stato neppure approvato dal Comune di Viganò).

56. Si può ora passare all’esame dei motivi aggiunti, con i quali viene impugnata la delibera di approvazione del p.g.t.

57. Con l’unica censura ivi contenuta, i ricorrenti lamentano la mancata previsione di meccanismi compensativi finalizzata ad attenuare la lesione prodotta dalla diminuzione della capacità edificatoria delle loro aree, disposta dal nuovo p.g.t.

58. Questa censura è del tutto infondata in quanto, come rilevato sopra, l’amministrazione, nell’individuare il regime giuridico delle singole aree di cui si compone il territorio comunale, gode di una discrezionalità talmente ampia che le consente di introdurre modifiche in peius rispetto alla disciplina anteriore, senza necessità di fornire specifica motivazione e senza necessità di apprezzare positivamente l’affidamento di mero fatto ingenerato nel proprietario dal previgente strumento urbanistico. Non vi è dunque alcun obbligo di introdurre previsioni aventi finalità compensativa.

59. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

60. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido fra loro al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Viganò che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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