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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1902 | Data di udienza: 26 Settembre 2017

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Natura non provvedimentale della Scia – Richiesta di annullamento – Rigetto per irritualità – Illegittimità – Riqualificazione della richiesta.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2017
Numero: 1902
Data di udienza: 26 Settembre 2017
Presidente: Cozzi
Estensore: Cozzi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Natura non provvedimentale della Scia – Richiesta di annullamento – Rigetto per irritualità – Illegittimità – Riqualificazione della richiesta.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 5 ottobre 2017, n. 1902


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Natura non provvedimentale della Scia – Richiesta di annullamento – Rigetto per irritualità – Illegittimità – Riqualificazione della richiesta.

La circostanza che la Segnalazione certificata di inizio attività non abbia natura provvedimentale e sia pertanto insuscettibile di annullamento, non legittima il rigetto, da parte della P.A., della richiesta di attivare il procedimento volto all’annullamento di una SCIA, sul presupposto della sua irritualità e perplessità. L’Amministrazione è invece tenuta a riqualificare la richiesta medesima attraverso una interpretazione condotta secondo i canoni di buona fede, considerandola alla stregua di una richiesta di attivazione del potere di verifica della legittimità dell’attività edilizia oggetto della SCIA avversata ai sensi dall’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990.

Pres. f.f. ed Est. Cozzi – I.B. e altro (avv. Bianchi) c. Comune di Gerenzano (avv. De Rosa)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 5 ottobre 2017, n. 1902

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 5 ottobre 2017, n. 1902

Pubblicato il 05/10/2017

N. 01902/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2017, proposto da:
UMBERTO BORGHI e LUISELLA BORGHI, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Settembrini, n. 35;


contro

 

COMUNE DI GERENZANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Viale Bianca Maria, n. 11;

nei confronti di

PIERA BORGHI, non costituita in giudizio;
VIRGINIA BORGHI, non costituita in giudizio;

per l’accertamento

ai sensi dell’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 104/2010, dell’obbligo del Comune di Gerenzano di provvedere alle verifiche ed agli adempimenti richiesti dai ricorrenti in relazione agli interventi edilizi di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Prot. n. 11007 (pratica n. 23/15), protocollata dalle Sigg.re Borghi Piera e Borghi Virginia, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e nuova costruzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gerenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I sig.ri Borghi Umberto e Borghi Luisella, odierni ricorrenti, sono proprietari di un immobile ubicato in Gerenzano (VA), censito catastalmente al foglio 7, mappale n. 3973, posto a confine con un’area contraddistinta al medesimo foglio, mappale n. 1452, sulla quale insiste un edificio adibito a funzioni residenziali di proprietà delle sig.re Borghi Piera e Borghi Virginia.

In data 16 novembre 2016, i ricorrenti – dopo aver preso atto che con riferimento all’edificio da ultimo menzionato era stata depositata presso gli uffici comunali una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA Prot. n. 11007 – pratica edilizia n. 23/15) per interventi di manutenzione straordinaria (posa del cappotto) e nuova costruzione (realizzazione di una tettoia) – hanno inoltrato al Comune di Gerenzano un’istanza ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, finalizzata a sollecitare l’esercizio del potere inibitorio nei riguardi della predetta SCIA.

Gli stessi ricorrenti sostengono che l’Amministrazione non avrebbe dato riscontro alla predetta istanza; per questa ragione, con il ricorso in esame, chiedono che venga accertato l’obbligo della medesima Amministrazione di provvedere.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Gerenzano.

La Sezione, con ordinanza n. 1049 del 9 maggio 2017 emessa in esito all’udienza camerale del 27 aprile 2017, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra Borghi Virginia, rinviando alla camera di consiglio del 26 settembre 2017.

In data 20 settembre 2017, l’Amministrazione resistente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la camera di consiglio del 26 settembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile in ragione della mancata notifica ad uno dei controinteressati.

L’eccezione è infondata per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm., per evitare di incorrere in decadenza, è sufficiente che il ricorrente notifichi l’atto introduttivo del giudizio, oltre che all’amministrazione resistente, ad almeno uno dei controinteressati, salvo il potere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati cui lo stesso atto non sia stato notificato, ai sensi dell’art. 49, primo comma, cod. proc. amm. (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 2014, n. 566).

Nel caso di specie, l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al Comune di Gerenzano ed alla controinteressata sig. Borghi Piera. E’ dunque evidente che le condizioni previste dal citato art. 41, secondo comma, cod. proc. amm. sono state nella fattispecie soddisfatte e che, quindi, non può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Venendo ora al merito, il Collegio deve rilevare la fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti.

Va invero osservato che questi ultimi, in data 16 novembre 2016, hanno depositato presso il Comune di Gerenzano un’istanza sostanzialmente volta a contrastare l’intervento oggetto della SCIA presentata dalle controinteressate.

Tale atto si conclude con la richiesta di attivare il procedimento volto all’annullamento della predetta SCIA. Da ciò l’Amministrazione resistente trae argomento per sostenere la irritualità e la perplessità della richiesta posto che, come noto, la segnalazione certificata di inizio attività non ha natura provvedimentale e non può essere, per questa ragione, oggetto di annullamento. La stessa amministrazione ritiene quindi di non essere tenuta a darvi riscontro

Questa argomentazione non può essere condivisa, in quanto, sebbene i ricorrenti abbiano utilizzato un termine tecnico non corretto, non è possibile per ciò solo ritenere che la loro richiesta sia del tutto irragionevole o manifestamente infondata, essendo palese il loro intento di attivare il Comune per inibire la realizzazione dell’intervento da essi avversato. L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto riqualificare la richiesta medesima attraverso una interpretazione condotta secondo i canoni di buona fede, e considerarla alla stregua di una richiesta di attivazione del potere di verifica della legittimità dell’attività edilizia oggetto della SCIA avversata ai sensi dall’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990; e ciò tanto più se si considera che questa norma è stata esplicitamente menzionata dai ricorrenti nella ridetta richiesta.

Va poi aggiunto che la domanda del 16 novembre 2016 deduce profili di illegittimità diversi da quelli prospettati nella precedente richiesta del 12 novembre 2015. Si deve pertanto escludere che il silenzio dell’Amministrazione sia giustificato dal carattere meramente ripetitivo della seconda istanza.

Si deve pertanto ritenere che il silenzio serbato dal Comune di Gerenzano sia illegittimo. L’amministrazione va pertanto condannata a provvedere entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza; con la precisazione che siccome la domanda dei ricorrenti è stata depositata in Comune dopo lo spirare del termine di sessanta giorni decorrenti dal momento di piena conoscenza della SCIA, il potere che il Comune deve esercitare non è il potere inibitorio puro ma quello soggetto ai presupposti dell’autotutela (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 15 aprile 2016, n. 735).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il Comune di Gerenzano deve essere condannato a provvedere entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.

La natura controversa di alcune delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario      
        
IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Stefano Celeste Cozzi       
          

IL SEGRETARIO
 

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