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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1573 | Data di udienza: 10 Aprile 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale – Variazione degli standard – Intervento urbanisticamente rilevante – Previa approvazione del piano attuativo e delocalizzazione dell’attività agricola.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 8 Luglio 2019
Numero: 1573
Data di udienza: 10 Aprile 2019
Presidente: Caso
Estensore: De Vita


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale – Variazione degli standard – Intervento urbanisticamente rilevante – Previa approvazione del piano attuativo e delocalizzazione dell’attività agricola.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 8 luglio 2019, n. 1573


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale – Variazione degli standard – Intervento urbanisticamente rilevante – Previa approvazione del piano attuativo e delocalizzazione dell’attività agricola.

Il passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale (di vicinato) risulta essere urbanisticamente rilevante in quanto, a prescindere o meno dalla realizzazione di opere, implica una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 luglio 2019, n. 1529; nella specie, il Piano delle Regole prevedeva, per poter porre in essere interventi urbanisticamente rilevanti, necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo, unitamente alla previsione di delocalizzazione dell’attività agricola in essere).

Pres. Caso, Est. De Vita – L. s.r.l. (avv.ti Bottinelli e Linzola) c. Comune di Colverde (avv. Anania)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 8 luglio 2019, n. 1573

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 8 luglio 2019, n. 1573

Pubblicato il 08/07/2019

N. 01573/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02492/2016 REG.RIC.
N. 02775/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2016, proposto da
– Lieto Colle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Bottinelli e Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Hoepli n. 3;

contro

– il Comune di Colverde, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Anania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Torino n. 2;

nei confronti

– S.U.A.P. dei Comuni Associati ad Olgiate Comasco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
– Comune di Olgiate Comasco, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2016, proposto da
– Lieto Colle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Bottinelli e Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Hoepli n. 3;

contro

– il Comune di Colverde, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Anania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Torino n. 2;

nei confronti

– S.U.A.P. dei Comuni Associati ad Olgiate Comasco, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
– Comune di Olgiate Comasco, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 2492 del 2016:

– della nota prot. n. 0016965 del 9 agosto 2016 con la quale il Responsabile dello Sportello Unico Imprese, istituito in forma associata presso il Comune di Olgiate Comasco, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, avente ad oggetto il cambio destinazione d’uso dell’immobile sito nel Comune di Colverde in Via Don Sturzo angolo Via Dante e distinto al mappale n. 563;

– della nota prot. 0016976 del 9 agosto 2016 con la quale il Responsabile dello Sportello Unico Imprese, istituito in forma associata presso il Comune di Olgiate Comasco, in relazione alla dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche presentata dalla ricorrente, ha dichiarato la non conformità degli stessi;

quanto al ricorso n. 2775 del 2016:

– dell’ordinanza n. 22/2016 del 3 ottobre 2016, prot. n. 9016, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Colverde ha annullato e dichiarato la decadenza degli effetti delle cc.ii.ll.aa. n. 06.03.000013 del 14 gennaio 2016 e n. 06.03.000102 del 10 marzo 2016 ed ha ordinato alla società Lieto Colle S.r.l. il ripristino dello stato dei luoghi/demolizione delle opere realizzate abusivamente con le predette cc.ii.ll.aa. e quelle descritte nei verbali di sopralluogo del 19 gennaio 2016 e del 24 maggio 2016;

– nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o consequenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1680/2016 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso R.G. n. 2775/2016 e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Colverde, con riferimento ad entrambi i giudizi;
Vista l’ordinanza n. 192/2017 con cui è stata accolta, limitatamente, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con entrambi i ricorsi e fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito dei gravami;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 10 aprile 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso – R.G. n. 2492/2016 – notificato in data 24 ottobre 2016 e depositato il 9 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato sia la nota prot. n. 0016965 del 9 agosto 2016 con la quale il Responsabile dello Sportello Unico Imprese, istituito in forma associata presso il Comune di Olgiate Comasco, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza avente ad oggetto il cambio destinazione d’uso dell’immobile sito nel Comune di Colverde in Via Don Sturzo angolo Via Dante e distinto al mappale n. 563, sia la nota prot. 0016976 del 9 agosto 2016 con la quale il Responsabile dello Sportello Unico Imprese, istituito in forma associata presso il Comune di Olgiate Comasco, in relazione alla dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche presentata dalla medesima ricorrente, ha dichiarato la non conformità degli stessi.

La ricorrente, proprietaria nel Comune di Colverde (fino al 2014, Comune di Gironico) del fabbricato distinto al mappale n. 563, ubicato all’angolo delle Vie Dante A. e don Sturzo, in data 21 luglio 2016 ha presentato presso lo Sportello Unico per le attività produttive con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, cui è associato il Comune di Colverde, una comunicazione di cambio d’uso senza opere ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, con variazione della destinazione da deposito a commerciale/locale ristorazione, per una superficie di mq 149,71; contestualmente è stata presentata anche la dichiarazione di collaudo/agibilità del fabbricato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010. Tuttavia con le note impugnate attraverso il presente giudizio, è stata dichiarata l’inammissibilità della comunicazione di cambio d’uso per assenza della conformità urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria e la non conformità della dichiarazione di agibilità.

Assumendo l’illegittimità dei predetti provvedimenti di diniego, la ricorrente li ha impugnati e ne ha chiesto l’annullamento.

Con riguardo ai vizi del provvedimento S.U.A.P. prot. 16965, inerente alla comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere, sono stati eccepiti la violazione della disciplina del P.G.T. vigente con riferimento all’art. 18.2 delle N.T.A. del Piano delle Regole ed alla scheda ambito RFR-5 allegata al Documento di Piano, la violazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. e l’eccesso di potere per travisamento.

È stato altresì eccepito l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Inoltre sono stati dedotti la nullità dell’atto ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 per carenza di attribuzione e potere, la violazione del principio di nominatività e tipicità degli atti amministrativi, l’eccesso di potere per errore sulla natura del procedimento, la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i. e, in subordine, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento ai vizi del provvedimento S.U.A.P. di diniego dell’agibilità, è stata innanzitutto dedotta l’illegittimità derivata dai vizi afferenti la nota S.U.A.P. prot. 16965 del 9 agosto 2016.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 160 del 2010, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e lo sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Colverde, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso – R.G. n. 2775/2016 – notificato in data 23 novembre 2016 e depositato il 26 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 22/2016 del 3 ottobre 2016, prot. n. 9016, con la quale il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Colverde ha annullato e dichiarato la decadenza degli effetti delle cc.ii.ll.aa. n. 06.03.000013 del 14 gennaio 2016 e n. 06.03.000102 del 10 marzo 2016 ed ha ordinato alla medesima ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi/demolizione delle opere realizzate abusivamente con le predette cc.ii.ll.aa. e quelle descritte nei verbali di sopralluogo del 19 gennaio 2016 e del 24 maggio 2016.

Il fabbricato di proprietà della ricorrente, nel corso del tempo è stato oggetto di vari interventi di sistemazione e miglioramento, tra cui quello oggetto di c.i.l.a. del 14 gennaio 2016, riguardante la realizzazione di tavolati interni e la formazione di un corpo bagno, oltre alla realizzazione di impianti idrosanitari ed elettrici e l’ultimazione della tamponatura verso il lato strada, mediante posa di pannelli coibentati con delle piccole aperture; con successiva c.i.l.a. del 10 marzo 2016, è stata completata la posa dei serramenti/pannelli vetrati, già assentita con pratica S.U.A.P. n. 3129 del 1° ottobre 2007, con piccole variazioni dovute all’inserimento di uscite di sicurezza su ambo i lati e la riduzione della dimensione del portone di ingresso principale; i predetti interventi sono stati ultimati in data 14 marzo 2016, cui ha fatto seguito in data 21 luglio 2016 la comunicazione del cambio di destinazione d’uso da deposito a commerciale/locale ristorazione, che il Comune ha dichiarato inammissibile con gli atti del 9 agosto 2016, poi impugnati con il ricorso R.G. n. 2492/2016. Comunque con nota prot. 6277 del 5 luglio 2016, il Tecnico comunale di Colverde aveva già comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento per la verifica della regolarità edilizia-urbanistica di tutte le pratiche relative all’immobile di sua proprietà, successive al condono edilizio del 1986.

Con la richiamata ordinanza n. 22/2016 del 3 ottobre 2016, prot. 9016, impugnata attraverso il presente giudizio, è stato disposto l’annullamento e/o la declaratoria di decadenza degli effetti delle cc.ii.ll.aa. del 14 gennaio e del 10 marzo 2016 per contrasto con la disciplina del P.G.T. vigente, non potendosi considerare gli interventi eseguiti come opere di manutenzione straordinaria sulla scorta della rappresentazione dei luoghi fornita dalla stessa ricorrente nelle pratiche presentate, con il conseguente obbligo di demolizione/riduzione in pristino dei luoghi, nel termine di 90 giorni, delle opere realizzate in forza delle cc.ii.ll.aa. annullate, nonché delle opere accertate nel corso dei sopralluoghi del 19 gennaio e del 24 maggio 2016 riguardanti la realizzazione all’interno e all’esterno del fabbricato di tubazioni/condotte aeree per il riscaldamento/condizionamento dei locali, oltre che la realizzazione di tavolati divisori interni atti a ricavare tutta una serie di locali non attinenti alla destinazione agricola dell’immobile, di servizi igienici con pavimento e pareti piastrellate di buona finitura, completi di wc e lavandini e piatto doccia, di tubazioni per allacciamenti rete gas, acqua, illuminazione e scarichi, di serramenti in legno (uscite di sicurezza e finestrature) e velette oscuranti in lamelle di alluminio e di tamponamento esterno in mattoni e intonaco con presenza di apertura (finestre e porta di ingresso), nonché il ripristino della destinazione d’uso dell’immobile a deposito agricolo.

Assumendo l’illegittimità della richiamata ordinanza, la società ricorrente ne ha, in primo luogo, eccepito la nullità e/o illegittimità per carenza del potere di annullamento e per assenza di presupposto essenziale per l’esercizio del potere di autotutela.

Successivamente sono state dedotte l’incompetenza e la violazione della convenzione e regolamento S.U.A.P., cui è associato il Comune di Colverde.

Ulteriormente sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, l’eccesso di potere per travisamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D. P.R. n. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Ancora sono stati dedotti la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l’eccesso di potere per violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela della P.A., l’eccesso di potere per illogicità e per contraddittorietà con gli obiettivi della pianificazione comunale e il difetto di motivazione.

Inoltre sono stati eccepiti la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere per travisamento per avere ordinato la demolizione di opere legittimamente eseguite.

Sono stati altresì eccepiti l’eccesso di potere per travisamento per essere stata ordinata la demolizione di opere legittimamente eseguite, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’illogicità dell’ordine di ripristino di opere ed impianti che prescindono dalla destinazione funzionale del bene.

Sono stati poi eccepiti la violazione dell’art. 33 del D.P.R. 380 del 2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Infine, sono stati dedotti la violazione dell’art. 18.2 delle N.T.A. del Piano delle Regole in combinato disposto con l’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione dell’art. 51, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l’illogicità.

Con decreto n. 1680/2016 è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso R.G. n. 2775/2016 ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio il Comune di Colverde, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con l’ordinanza n. 192/2017 è stata accolta, limitatamente, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con entrambi i ricorsi ed è stata fissata l’udienza pubblica di trattazione del merito dei gravami.

In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti, dopo aver ribadito la richiesta di riunione dei giudizi, hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dei ricorsi per acquiescenza, poiché nel 2011 e nel 2015 sarebbero state già integralmente respinte tutte le precedenti pratiche edilizie con le quali la società Lieto Colle S.r.l. aveva richiesto l’adozione di titoli abilitativi edilizi finalizzati alla trasformazione dell’immobile, con cambio d’uso da deposito agricolo a ristorante/pizzeria.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi dell’impugnazione di atti riguardanti la conformità edilizia degli interventi realizzati dalla società ricorrente sullo stesso immobile e di cui il Comune alla fine ha ordinato la demolizione/riduzione in pristino.

2. Si può prescindere dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi per intervenuta acquiescenza, formulata dalla difesa del Comune, in quanto i gravami sono infondati nel merito; la trattazione degli stessi può avvenire contestualmente, in ragione della loro stretta connessione.

3. Con il primo e il secondo motivo del ricorso R.G. n. 2492/2016, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si assume l’illegittimità del provvedimento dello Sportello unico che ha dichiarato l’inammissibilità della comunicazione di cambio d’uso senza opere presentata dalla ricorrente, per asserita mancanza della conformità alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, fondata sulla circostanza che l’immobile ricadrebbe in zona di Riqualificazione funzionale residenziale R.F.R. – 5, nella quale l’efficacia dei titoli abilitativi sarebbe subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo, nonché alla delocalizzazione della limitrofa azienda agricola; le conclusioni raggiunte dal Comune, a giudizio della parte ricorrente, non sarebbero coerenti con la normativa urbanistica vigente, trattandosi di un mutamento di destinazione d’uso senza opere e sussistendo la duplice conformità urbanistica ed igienico-sanitaria.

3.1. Le doglianze sono infondate.

L’immobile della ricorrente ricade in zona R.F.R. di Riqualificazione funzionale – Residenziale (localizzata in Via Dante-Via Rià-Via Roma), disciplinata dall’art. 18.2 del Piano delle Regole, a mente del quale “l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo, rispettivamente perimetrato nella tavola delle Previsioni di Piano ed identificato nelle schede allegate al Documento di Piano secondo le procedure stabilite dall’art. 14 L.R. n. 12/05, nonché dalla stipulazione di apposita convenzione di cui all’art. 46 L.R. n. 12/05”. Nelle predette zone, ricomprese nell’area urbanizzata di cui alle norme del P.T.C.P., non sono consentite le destinazioni rurali, industriali e artigianali e terziarie costituenti esercizi di media e grande struttura di vendita (cfr. all. 8 al ricorso R.G. n. 2492/2016). La scheda dell’Ambito R.F.R. – 5, oltre a richiamare le prescrizioni del citato art. 18.2 del Piano delle Regole, prevede l’attuazione dell’ambito “solo ed esclusivamente in caso di delocalizzazione dell’attività agricola in essere” (all. 9 al ricorso R.G. n. 2492/2016).

Dall’esame della disciplina urbanistica applicabile all’area in cui insiste il fabbricato di proprietà della ricorrente emerge con evidenza che per poter porre in essere interventi urbanisticamente rilevanti sarebbe stata necessaria la previa approvazione di un Piano attuativo, unitamente alla previsione di delocalizzazione dell’attività agricola in essere.

Il passaggio da una destinazione agricola ad una destinazione commerciale (di vicinato) risulta essere urbanisticamente rilevante in quanto, a prescindere o meno dalla realizzazione di opere, implica una variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 luglio 2019, n. 1529). Nella specie, comunque, risultano essere stati effettuati altresì una pluralità di interventi, che hanno consentito di dar corso alla modifica della struttura del fabbricato al fine di renderla idonea all’uso commerciale (ristorante e pizzeria), come emerge dall’esame delle cc.ii.ll.aa. n. 06.03.000013 del 14 gennaio 2016 e n. 06.03.000102 del 10 marzo 2016, oggetto del giudizio R.G. n. 2775/2016. L’astratta ammissibilità della destinazione commerciale prevista dalla Scheda d’ambito non consente perciò di prescindere dal rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nella stessa, giacché tali presupposti devono essere osservati proprio laddove si voglia passare ad una delle destinazioni consentite, considerato che per le destinazioni non ammesse la questione non si pone affatto. Quindi in relazione alla fattispecie de qua si è al cospetto di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, accompagnato da opere e realizzato in violazione delle prescrizioni della Scheda d’ambito, che richiede la previa approvazione di un Piano attuativo e la contestuale previsione di delocalizzazione dell’attività agricola in essere, da cui discende la violazione del disposto di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge regionale n. 12 del 2005.

A ciò consegue il superamento sia della supposta adeguata urbanizzazione dell’area, non necessitante, a giudizio della parte ricorrente, di ulteriori opere di urbanizzazione per far fronte all’ulteriore carico urbanistico derivante dalla nuova costruzione, sia della questione relativa al mancato riconoscimento della conformità igienico-sanitaria del fabbricato, avuto riguardo alla riscontrata illegittimità della destinazione commerciale impressa allo stesso.

3.2. Pertanto, le scrutinate censure devono essere rigettate.

4. Con la terza doglianza del ricorso R.G. n. 2492/2016 e la prima del ricorso R.G. n. 2775/2016, da trattare congiuntamente in quanto connesse, si deduce l’illegittimità del provvedimento inibitorio, considerata la natura di mera comunicazione del cambio di destinazione d’uso effettuata dal privato e, in ogni caso, la mancata trasmissione del preavviso di rigetto.

4.1. Le doglianze sono infondate.

Correttamente lo Sportello unico ha adottato un provvedimento di inammissibilità della comunicazione di cambio di destinazione d’uso, avendo riscontrato l’assenza dei richiesti presupposti per dar corso ad una tale variazione, che invece avrebbe richiesto la sussistenza di un idoneo titolo edilizio (Piano attuativo); in tal modo si è proceduto a sanzionare l’attività edilizia realizzata in violazione della normativa di settore, visto che in tali frangenti l’Amministrazione dispone esclusivamente di un potere sanzionatorio (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 16 luglio 2018, n. 1497; T.A.R. Toscana, III, 20 settembre 2016, n. 1625; assume, invece, la nullità dell’atto dichiarativo dell’inammissibilità della c.i.l.a. ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990, poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale, il T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 29 novembre 2018, n. 2052). Del resto, è compito dell’Amministrazione riscontrare l’ammissibilità e/o la legittimità delle istanze dei privati al fine di verificare la sussistenza dei presupposti delle stesse e quindi accertarsi che l’effetto legale prodotto dalle stesse sia conforme alle prescrizioni normative ed intervenire, se necessario, utilizzando i poteri repressivi e sanzionatori (cfr. la disciplina in materia di c.i.l.a.: sul punto Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere 4 agosto 2016, n. 1784).

Quanto alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, si può richiamare il disposto di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, secondo il quale un provvedimento non è annullabile per il mancato rispetto della normativa sul procedimento, qualora si tratti di atto vincolato o comunque l’Amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2013, n. 3402; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 28 gennaio 2019, n. 186).

4.2. Ciò determina il rigetto delle suesposte censure.

5. In relazione alle conclusioni in precedenza evidenziate, diviene irrilevante lo scrutinio dei due motivi successivi – rubricati b.1 e b.2 – riguardanti l’asserita illegittimità del provvedimento S.U.A.P. di diniego dell’agibilità del fabbricato, essendo non più attuale e legittima la destinazione commerciale che la parte vi avrebbe voluto abusivamente imprimere.

6. Con la seconda doglianza del ricorso R.G. n. 2775/2016 si assume l’incompetenza del funzionario comunale ad annullare le richiamate c.i.l.a., in quanto sarebbero delegate al S.U.A.P. di Olgiate Comasco (comune capoconvenzione) le funzioni amministrative per tutti i procedimenti aventi ad oggetto insediamenti produttivi di beni e servizi.

6.1. La doglianza è infondata.

Come sottolineato dalla stessa parte ricorrente, il Regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci, all’art. 3, attribuisce al S.U.A.P. le funzioni in materia di procedimenti aventi ad oggetto insediamenti produttivi di beni e servizi, con esclusione di quelle sanzionatorie che rimangono in capo ai singoli Comuni (cfr. all. 20 al ricorso R.G. n. 2775/2016).

Ne discende la legittimità delle sanzioni adottate dal Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Colverde, permanendo tale potere in capo alla struttura comunale.

6.2. Quindi la doglianza va respinta.

7. Con la terza censura del ricorso R.G. n. 2775/2016 si assume l’insussistenza della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi nella presentazione delle cc.ii.ll.aa., che avrebbe poi determinato il Tecnico comunale ad intervenire in sede sanzionatoria.

7.1. La doglianza è infondata.

Attraverso le cc.ii.ll.aa. la parte ha segnalato l’intenzione di realizzare dei divisori interni, un corpo bagno all’interno del deposito esistente e degli impianti elettrici ed idrosanitari necessari, escludendo la presenza di attività di ristorazione (cfr. all. comunale 9, 10 e 11 al ricorso R.G. n. 2775/2016).

All’esito dei sopralluoghi del 19 gennaio e del 24 maggio 2016 è emersa la presenza di tutta una serie di interventi che risultano incompatibili con la destinazione agricola del fabbricato, come attestato anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio (all. comunale 12, 15 e 16 al ricorso R.G. n. 2775/2016).

Ne deriva che gli interventi realizzati risultano perfettamente in linea con quanto già prospettato dalla ricorrente in sede di presentazione della s.c.i.a. del 22 settembre 2015, poi inibita con provvedimento del 5 ottobre 2015, a suo tempo motivato con la circostanza che l’adeguamento igienico-sanitario e il cambio di destinazione d’uso per l’utilizzo dei locali per somministrazione di cibi e di bevande evidenziavano un contrasto con le previsioni di cui all’art. 18.2 del Piano delle Regole (all. comunale 7 e 8 al ricorso R.G. n. 2775/2016).

7.2. Ciò determina il rigetto della censura.

8. Con le successive doglianze – rubricate dalla 4 alla 8 e da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse – si assume l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 per carenza del requisito dell’interesse pubblico prevalente su quello dei privati alla conservazione delle opere edilizie realizzate, unitamente alla irrogazione della sanzione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, avuto riguardo alla natura degli interventi, qualificabili quale manutenzione ordinaria/straordinaria, e alla inattualità della destinazione agricola che dovrebbe essere ripristinata in capo all’immobile.

8.1. Le doglianze sono complessivamente infondate.

L’ordinanza di demolizione è stata motivata con l’avvenuto accertamento della realizzazione, in totale difformità dalle cc.ii.ll.aa., di varie tipologie di interventi edilizi che hanno condotto alla realizzazione di un immobile con destinazione d’uso differente da quella sua propria, in palese difformità dalla disciplina urbanistica vigente.

Sulla base di tali elementi fattuali è stata adottata l’ordinanza di ripristino, quale atto di carattere del tutto vincolato, che ponendosi quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi non richiede una particolare motivazione né con riguardo all’interesse pubblico alla stessa sotteso e all’ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell’opera edilizia, né con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, allorquando dalla descrizione delle stesse emerga la natura e la consistenza dell’abuso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 21 gennaio 2019, n. 112; 2 maggio 2018, n. 1190). Nemmeno è possibile delimitare la portata della sanzione ripristinatoria a seconda della rilevanza dei singoli abusi o effettuando una valutazione specifica per ognuno di essi, dovendo l’abuso essere considerato complessivamente e non atomisticamente (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 luglio 2019, n. 1529).

Difatti, nelle ipotesi di interventi edilizi abusivi, il carattere sanzionatorio e doveroso del provvedimento esclude la pertinenza del richiamo alla motivazione dell’interesse pubblico e “la selezione e ponderazione dei sottesi interessi risulta compiuta – per così dire – ‘a monte’ dallo stesso legislatore (il quale ha sancito in via indefettibile l’onere di demolizione al comma 2 dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001), in tal modo esentando l’amministrazione dall’onere di svolgere – in modo esplicito o implicito – una siffatta ponderazione di interessi in sede di adozione dei propri provvedimenti” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9). Anche le conseguenze di carattere ablatorio, in caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, peraltro non attuali, sono previste direttamente dalla legge e operano ipso iure al ricorrere di determinati presupposti, certamente sussistenti nella fattispecie de qua.

Va comunque sottolineato come dall’esame dell’ordinanza impugnata emerga l’approfondita istruttoria svolta dall’Amministrazione e l’esaustiva motivazione posta a supporto della stessa determinazione.

Infine, non pare possibile interpretare il contenuto della Scheda d’ambito R.F.R. – 5 senza considerare le complessive prescrizioni contenute nella stessa, compresa la necessità di attuazione dell’ambito “solo ed esclusivamente in caso di delocalizzazione dell’attività agricola in essere”.

8.2. Ne discende il rigetto delle scrutinate censure.

9. In conclusione, sia il ricorso R.G. n. 2492/2016 che il ricorso R.G. n. 2775/2016 devono essere respinti.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Colverde nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi’, Referendario

L’ESTENSORE
Antonio De Vita
        
IL PRESIDENTE
Italo Caso
        
        
IL SEGRETARIO

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