+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 2132 | Data di udienza: 21 Ottobre 2020

APPALTI – Commissione – Assenza di espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara – Apprezzamenti dei singoli commissari – Assorbimento nella decisione collegiale finale – Momento di sintesi dei giudizi individuali.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 11 Novembre 2020
Numero: 2132
Data di udienza: 21 Ottobre 2020
Presidente: Giordano
Estensore: Gatti


Premassima

APPALTI – Commissione – Assenza di espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara – Apprezzamenti dei singoli commissari – Assorbimento nella decisione collegiale finale – Momento di sintesi dei giudizi individuali.



Massima

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ – 11 novembre 2020, n. 2132

APPALTI – Commissione – Assenza di espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara – Apprezzamenti dei singoli commissari – Assorbimento nella decisione collegiale finale – Momento di sintesi dei giudizi individuali.

In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali, mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice (C.S., Sez. V, 14.2.2018, n. 952, Sez. III, 13.10.2017 n. 4772, Sez. V, 8.9.2015 n. 4209).

Pres. Giordano, Est. Gatti – L. s.r.l. (avv. Salerno) c. Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta (avv. Mascetti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ - 11 novembre 2020, n. 2132

SENTENZA

Pubblicato il 11/11/2020

N. 02132/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2020, proposto da
Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Massena n. 17;

contro

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Mascetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;

nei confronti

Adapta S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Giuseppe Verdi 2;
Regione Lombardia, Servizi Italia S.p.a.; non costituiti in giudizio.

per l’annullamento

della deliberazione n. 604 del 13 dicembre 2019 del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ,comunicata con P.e.c. del 17.12.2019, recante la presa d’atto dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nonché l’aggiudicazione del servizio “appalto specifico”, di tutti i verbali di gara della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, e del diniego di rilascio dei documenti tecnici.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta e di Adapta S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando di gara ID 2016_23_2 la centrale di committenza ARIA ha indetto una procedura aperta per la stipula di un “accordo quadro” con più operatori economici, ex art. 54 c. 4, D.Lgs. n. 50/2016, “sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici per l’affidamento del servizio di lavanolo”.

In esito alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto 3, relativo alle necessità della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta (nel proseguo “Fondazione Besta”), il raggruppamento ricorrente ha conseguito il miglior punteggio.

Con Delibera del Direttore Generale n. 236/2019, e successiva lettera di invito prot. n. 4528 del 28.06.2019, la Fondazione Besta ha in seguito indetto una procedura di Appalto Specifico con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che con l’aggiudicazione impugnata nel presente giudizio, è stata assegnata ad Adapta, mentre l’odierna ricorrente è risultata seconda classificata.

La Fondazione Besta e la controinteressata si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 196/2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

In data 31.3.2020 la Fondazione Besta ha stipulato il contratto di appalto con Adapta.

Con ordinanza n. 2960/2020, ex art. 55 c. 10 c.p.a., il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito, che ha avuto luogo in data 23.10.2020, in cui la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Con il primo motivo, l’istante deduce l’asserita illegittima conoscenza, da parte della Commissione incaricata della valutazione delle offerte dell’Appalto Specifico, dei punteggi tecnici “ereditati” dai concorrenti nell’ambito dell’Accordo Quadro, prima di procedere alla loro valutazione.

Il motivo è infondato atteso che, come già evidenziato in sede cautelare, nella procedura oggetto del presente giudizio, il confronto competitivo è in realtà articolato in due fasi, di cui la prima relativa all’Accordo Quadro, e la seconda all’Appalto Specifico, cosicché il punteggio che la ricorrente definisce “ereditato”, non è in realtà che una parte di quello tecnico, assegnato ai fini dell’unica aggiudicazione.

La conoscenza dei punteggi attribuiti nella prima fase da parte della Commissione, ma anche di tutti gli operatori, è fisiologicamente preordinata al funzionamento del sistema, in quanto finalizzata a consentire, nella seconda, di proporre offerte migliorative, in modo da modificare la graduatoria.

Come correttamente osservato dalla difesa della controinteressata, la fattispecie in esame non è quindi diversa da quanto si riscontra nelle operazioni di valutazione tecnica delle offerte nell’ambito delle procedure ordinarie, in cui la commissione giudicatrice procede via via all’assegnazione dei punteggi parziali, ed essendo pertanto a conoscenza degli stessi.

La giurisprudenza invocata dalla ricorrente, posta a presidio dell’esigenza di evitare ogni possibile condizionamento nel giudizio sull’offerta tecnica, e relativa al divieto di conoscenza di quella economica prima della conclusione delle valutazioni tecniche, non rileva pertanto nella presente fattispecie.

II) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata autonoma attribuzione, da parte di ogni Commissario, di un punteggio a ciascuna offerta, che sarebbe invece illegittimamente risultato da una media.

Il motivo è infondato.

In linea generale, per giurisprudenza pacifica, “in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali, mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice (C.S., Sez. V, 14.2.2018, n. 952, Sez. III, 13.10.2017 n. 4772, Sez. V, 8.9.2015 n. 4209).

Con particolare riferimento al caso di specie, l’art. 7 della lettera d’invito non imponeva alcun obbligo di verbalizzazione dei singoli giudizi espressi da ciascun commissario, limitandosi invece a stabilire che “al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà (…) alla stesura dei punteggi totali”.

III) Con il terzo motivo l’istante deduce l’illegittima modifica dei criteri di valutazione delle offerte, da parte della lettera di invito, relativa all’Appalto Specifico, rispetto a quanto previsto nel Capitolato dell’Accordo Quadro, introducendo ex novo taluni nuovi parametri.

Il motivo va respinto atteso che, come già rilevato in sede cautelare, la lettera di invito non ha introdotto alcun nuovo criterio di valutazione, limitandosi infatti ad indicare il peso ponderale, per ognuno di quelli già indicati nel Capitolato.

IV) Con il quarto motivo, l’istante sostiene che la Commissione avrebbe operato con modalità discriminatorie in suo danno, analizzando la sua campionatura senza contemporaneamente compararla con quella di altre concorrenti, come invece avvenuto per le stesse.

Anche questo motivo è infondato.

In primo luogo, osserva il Collegio che la disciplina di gara non prevedeva alcunché in merito al procedimento di valutazione delle campionature, né tanto meno imponeva che ciò dovesse essere eseguito ponendo in comparazione i prodotti offerti dai concorrenti.

Sotto altro aspetto, il motivo è altresì inammissibile per genericità atteso che, in assenza di più puntuali censure, volte ad evidenziare specifici errori di valutazione, non può di per sé affermarsi l’illegittimità dell’operato della Commissione per aver esaminato separatamente o congiuntamente uno o più campioni.

V) Con l’ultimo motivo, la ricorrente deduce l’anomalia dell’offerta della controinteressata, in particolare, sulla base delle Tabelle Ministeriali del luglio 2018, relative al CCNL “Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini”, sulla base delle quali, la stessa sosterrebbe un costo pari ad Euro € 278.592,60, laddove quello dichiarato sarebbe invece di soli € 213.766,25, e pertanto, inferiore di € 64.826,35, con riferimento alle figure operaio B1/autista – part time al 37,5% del monte orario/annuo (15 ore/settimana), operaio A1 – part time al 70% del monte orario/annuo (28 ore/settimana), e operaio A1 – part time al 50% del monte orario/annuo (20 ore/settimana).

Il motivo è infondato considerato che, nei propri giustificativi, alla voce “spese generali”, la controinteressata ha indicato una somma pari ad € 92.951,06, per un periodo di 5 anni, includendo nelle stesse anche “l’incidenza per le sostituzioni del personale ed eventuali adeguamenti del CCNL di categoria in costanza di contratto”, pari all’8,43% dell’importo aggiudicato (€ 1.101.811,777). Nell’ambito di tali spese, la controinteressata ha pertanto incluso anche eventuali costi accessori del personale non ricompresi in quello indicato per il personale, per un importo peraltro superiore a quello contestato dalla ricorrente.

VI) Nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito, l’istante sostiene che la contorinteressata non sarebbe in condizione di svolgere e garantire la continuità del servizio, ciò che avrebbe segnalato alla Stazione appaltante con p.e.c. del 7 maggio u.s., ed in particolare, che Adapta avrebbe fornito materassi e guanciali non ignifughi e privi di omologazione, in violazione di quanto previsto dal D.M. 26.6.1984.

Osserva il Collegio che, malgrado la ricorrente abbia espressamente formulato una riserva di proporre motivi aggiunti, ciò non ha tuttavia avuto luogo, non potendo conseguentemente pronunciarsi sui predetti argomenti, che sono inammissibili, in quanto estranei all’oggetto del presente giudizio, come definito dai motivi di ricorso.

Conseguentemente, vanno anche respinte le richieste istruttorie finalizzate ad accertare la veridicità dei predetti fatti.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, le stesse seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, e pertanto, ad Euro 2.000,00 in favore della Fondazione Besta, ed Euro 2.000,00 in favore di Adapta S.p.a., oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

L’ESTENSORE
Mauro Gatti

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!