+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1012 | Data di udienza: 22 Marzo 2023

APPALTI – Procedura di affidamento dei servizi di igiene ambientale – Art. 51 d.lgs. 50/2016 – Suddivisione degli appalti in lotti – Motivazione- Sindacato giurisdizionale (massima a cura di Dario Sammaro)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 24 Aprile 2023
Numero: 1012
Data di udienza: 22 Marzo 2023
Presidente: Vinciguerra
Estensore: Perilli


Premassima

APPALTI – Procedura di affidamento dei servizi di igiene ambientale – Art. 51 d.lgs. 50/2016 – Suddivisione degli appalti in lotti – Motivazione- Sindacato giurisdizionale (massima a cura di Dario Sammaro)



Massima

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ – 24 aprile 2023, n. 1012

APPALTI – Procedura di affidamento dei servizi di igiene ambientale – Art. 51 d.lgs. 50/2016 – Suddivisione degli appalti in lotti – Motivazione- Sindacato giurisdizionale.

Risiede in capo alle stazioni appaltanti il dovere, ma non l’obbligo, di suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali ed eventualmente di motivarne la mancata ottemperanza nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui gli articoli 99 e 139 del Codice degli Appalti (articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50). Ne deriva che la scelta in merito alla mancata suddivisione, se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria. La ratio della disciplina in esame non è limitata a favorire la partecipazione delle PMI ma si estende ad attuare la libera concorrenza tra operatori economici che agiscono sul mercato di riferimento, a prescindere dalla loro dimensione e dalle vicende della singola gara.

Pres. Vinciguerra, Est. Perilli – M. s.p.a. (avv. Invernizzi) c. Comune di Cormano (avv. Boscolo)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 1^ - 24 aprile 2023, n. 1012

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2022, proposto da
Montello s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;

contro

Comune di Cormano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Econord s.p.a. ed AMSA s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

– del bando della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, costituiti dai servizi di gestione dei rifiuti urbani e dai servizi integrativi (c.i.g. 9340036987);

– del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dello schema di contratto, della relazione tecnico-illustrativa, dell’autorizzazione della piattaforma comunale, del DUVRI, della relazione economica dei servizi, del modello dell’istanza di partecipazione, del DGUE, del patto di integrità e del modello dell’offerta economica;

– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi i chiarimenti resi dal Comune di Cormano ai quesiti di gara e la “Determina a contrarre n. 395 del 26.7.2022”.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cormano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Montello p.a., impresa di grandi dimensioni attiva nel settore del recupero di materiale plastico e della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), ha domandato l’annullamento della lex specialis della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, indetta dal Comune di Cormano con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 89 dell’1 agosto 2022.

La società Montello p.a. ha dedotto la violazione della disciplina di settore, il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria della scelta, effettuata dal Comune di Cormano, di accorpare in un lotto unico tutti i servizi del ciclo dei rifiuti, sia quelli di spazzamento, raccolta e trasporto (SRT) che quelli di trattamento e recupero (TR), senza procedere alle necessarie valutazioni di carattere tecnico-economico e di concorrenzialità (primo e quinto motivo) ed al riscontro oggettivo degli elementi utilizzati per giustificarla (secondo motivo), oltre all’erronea applicazione del principio di prossimità, di cui all’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE (terzo motivo).

Con il quarto motivo la società ricorrente ha altresì dedotto l’irragionevolezza dei requisiti tecnico-economici contenuti nella griglia di prequalificazione.

1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Cormano e ne ha eccepito, in via preliminare e sotto vari profili, l’inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione.

1.3. Hanno partecipato alla gara la società Econord p.a. e la società AMSA p.a.

1.4. Con ordinanza collegiale n. 315 del 24 ottobre 2022 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei due operatori economici che hanno partecipato alla gara, i quali assumono la qualità di controinteressati nel presente giudizio.

1.5. La società ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti controinteressati.

1.6. In vista della trattazione del merito del ricorso, la società ricorrente ed il Comune di Cormano hanno depositato memorie difensive e la società ricorrente ha depositato anche una memoria di replica.

1.7. Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve innanzitutto affrontare le questioni preliminari sollevate dal Comune di Cormano.

Esse vanno tutte disattese.

2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la legittimazione a contestare la mancata suddivisione degli appalti in lotti funzionali o prestazionali non è riservata esclusivamente alle micro imprese, alle piccole ed alle medie imprese (complessivamente definite PMI), le quali sono individuate dall’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come i soggetti da favorire per l’accesso al mercato, in applicazione della regola pro concorrenziale dallo stesso enunciata.

La distinzione tra le PMI e le altre imprese rileva esclusivamente sul piano dell’onere probatorio preordinato allo specifico accertamento pregiudiziale della legittimazione a ricorrere: mentre infatti le PMI possono limitarsi ad allegare la mera qualità di operatori economici del settore di riferimento, le grandi imprese devono prospettare l’esistenza di un quid pluris, ossia di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto al vulnus alla concorrenza che intendono dedurre.

La circostanza pacifica che la società ricorrente, secondo i parametri individuati dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, non appartenga alla categoria delle PMI non la esclude, per ciò solo, dal novero dei soggetti legittimati a contestare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalla strutturazione della gara in un lotto unico.

La ratio della norma che esprime la preferenza dell’ordinamento per la suddivisione in lotti degli appalti non è infatti limitata a favorire la partecipazione delle PMI ma si estende ad attuare la piena attuazione della libera concorrenza tra operatori economici del mercato di riferimento, a prescindere dalla loro dimensione e dalle vicende della singola gara (Consiglio di Stato, sezione III, 22 febbraio 2018, n. 1138).

La Montello s.p.a. ha rappresentato l’esigenza di ottenere l’annullamento della gara non suddivisa in lotti per evitare la restrizione concorrenziale che subirebbero tutte quelle imprese che, a prescindere dalle loro dimensioni, operano nei singoli, variegati e disomogenei servizi di igiene urbana e che non sono strutturate secondo il modello dell’integrazione verticale.

L’appartenenza della società ricorrente a quella fetta del mercato che si presume irragionevolmente sacrificata nell’accesso al mercato dei servizi integrati di igiene ambientale deve dunque ritenersi sufficiente a fondarne la legittimazione a ricorrere.

2.2. Anche la circostanza – anch’essa pacifica – che la società ricorrente svolga in concreto solo attività di trattamento e di recupero di alcuni materiali, quali la plastica e la FORSU, non la priva di un interesse specifico, concreto ed attuale a contestare la mancata suddivisione in lotti della procedura di gara.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la Montello s.p.a. non ha censurato la mancata suddivisione della gara né in due macro lotti (quello per i servizi SRT e quello per i servizi TR) né in una pluralità di lotti (tanti quanti sono i servizi del ciclo dei rifiuti ovvero quanti sono i vari componenti recuperabili dai rifiuti, in modo che i lotti vengano ritagliati in aderenza alla propria organizzazione aziendale) ma si è limitata a contestare il difetto di motivazione e di istruttoria della scelta – ritenuta eccezionale dalla normativa euro-unitaria ed interna – di non procedere alla suddivisione in lotti della gara e gli effetti anticoncorrenziali di tale scelta.

Dall’annullamento della gara e dalla sua riedizione in lotti suddivisi, la società ricorrente potrebbe dunque ritrarre l’indubbia utilità di aumentare la chanche di partecipazione, sia in forma individuale che in forma associata.

L’accorpamento di tutti i servizi del ciclo dei rifiuti in un lotto unico, oltre a favorire – come già evidenziato – la partecipazione degli operatori economici verticalmente integrati, rende infatti più difficoltosa, se non irrealizzabile in concreto, l’associazione tra una pluralità di operatori economici non integrati, ciascuno dei quali è specializzato in una quota parte dei numerosi servizi richiesti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la società ricorrente non ha infatti escluso la possibilità di partecipare alla gara in forma associata né ha contestato l’opinabilità della scelta della stazione appaltante di non frazionare l’appalto in tanti lotti quanti sono i servizi per i diversi rifiuti.

2.3. Tale assunto introduce la questione della portata immediatamente escludente della strutturazione della gara in un lotto unico e, dunque, della sussistenza di un interesse specifico, concreto ed attuale ad ottenere l’annullamento della gara in capo ad un operatore economico che, come la società ricorrente, non vi abbia partecipato.

La società ricorrente ha prospettato come ostativa alla propria partecipazione, sia pure non in termini di impossibilità assoluta, l’impostazione complessiva della gara non suddivisa in lotti, allegando l’oggettiva e concreta difficoltà, per le imprese che non siano strutturate secondo il modello dell’integrazione verticale, di conseguire la chanche di partecipazione in forma associata, anche in considerazione del fatto che una siffatta evenienza non rientra nell’esclusiva disponibilità dell’operatore economico ma postula la convergente decisione di altre imprese di costituire un’associazione temporanea (Consiglio di Stato, sezione III, 21 marzo 2019, n. 1857).

Il reperimento delle imprese con le quali concludere l’accordo associativo deve pertanto ritenersi tanto più difficoltoso ove i servizi oggetto di gara siano disomogenei e numerosi, come nel caso di specie.

La società ricorrente ha dunque allegato un interesse attuale e concreto a contestare la violazione dei principi di concorrenza e della par condicio competitorum.

In applicazione dei principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del 26 aprile 2018, n. 4, l’impossibilità o, meglio, l’incongrua difficoltà di partecipare alla gara giustifica l’immediata impugnativa della lex specialis.

2.4. Resta infine da esaminare la censura di carenza di interesse della società ricorrente, sollevata dal Comune di Cormano in relazione al principio di prossimità.

Ai sensi dell’articolo 34 del capitolato speciale d’appalto, << L’Appaltatore trasporta i rifiuti ad impianti di destinazione finale posti a distanze tali da ridurre al minimo l’impatto ambientale relativo al trasporto.

In ogni caso gli impianti di destinazione finale devono essere posti ad una distanza inferiore a 100 km dai confini del Comune di Cormano>>.

Il Comune di Cormano sostiene che l’impianto di destinazione finale della società ricorrente sarebbe posto ad una distanza superiore ai 50 km dai confini del territorio comunale, per cui non risulta violata la distanza massima fissata dalla lex specialis; in ogni caso, l’ubicazione dell’impianto di destinazione finale dei rifiuti non integra un elemento ostativo alla partecipazione, potendo l’operatore economico che intenda partecipare alla gara comunque procurarsene la disponibilità.

2.5. Il ricorso deve dunque ritenersi ammissibile.

3. Con il primo motivo di ricorso la Montello s.p.a. ha censurato l’insufficienza della motivazione, definita apodittica ed aprioristica, della scelta del Comune di Cormano di non operare la suddivisione in lotti prestazionali o funzionali dell’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, in violazione degli articoli 3, 23, 30, 51 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del diritto euro-unitario, del quale rappresenta una fedele trasposizione, in particolare dei considerando 59, 78 e 79 e degli articoli 18, 46 e 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nonché degli articoli 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 ed 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, delle deliberazioni ARERA 443/2019/R/rif (MTR-1) e 363/2021/R/rif (MTR-2), della DGR 21 dicembre 2021 n. XI/5777, degli articoli 41 e 117 della Costituzione, 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e sviamento di potere.

3.1. Il motivo è fondato, nei sensi di cui appresso.

3.2. L’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che le stazioni appaltanti devono suddividere gli appalti in lotti funzionali o prestazionali e che la mancata suddivisione dell’appalto in lotti deve essere motivata nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139.

La norma attua il considerando 78 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nel quale è previsto che <<le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti>> e che <<se l’amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l’appalto in lotti, la relazione individuale o i documenti di gara dovrebbero contenere un’indicazione dei principali motivi della scelta>> nonché l’articolo 46 della stessa, in base al quale <<Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti… Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84>>.

L’ordinamento esprime un chiaro favor per la suddivisione degli appalti in lotti, assumendola come regola obbligatoria e derogabile solo in forza di una specifica ed adeguata motivazione.

La norma rappresenta il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di non comprimere né l’attuazione della concorrenza né la discrezionalità della stazione appaltante, la quale, al fine di realizzare il buon andamento dell’azione amministrativa, deve poter adeguare le regole pro-concorrenziali alle peculiari situazioni contingenti.

Per tale ragione, la scelta della stazione appaltante di procedere alla suddivisione in lotti di un appalto è rimessa a valutazioni di carattere tecnico-discrezionale da effettuare secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza ed all’esito di un bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti (Consiglio di Stato, sezione VI, 2 gennaio 2020, n. 25; sezione III, 5 febbraio 2020, n. 932).

La scelta della stazione appaltante di procedere alla suddivisione in lotti di un appalto può essere perciò oggetto di sindacato giurisdizionale sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria (Consiglio di Stato, sezione III, 21 marzo 2019, n. 1857; 22 febbraio 2018, n. 1138; sezione V, 3 aprile 2018, n. 2044).

3.3. La giurisprudenza ha delineato la consistenza dell’onere motivazionale che grava sulle stazioni appaltanti nel caso in cui esse decidano di derogare alla regola della suddivisione in lotti dell’appalto, il quale deve risolversi nella <<esternazione di una specifica e congrua motivazione che dia conto dei vantaggi economici e/o tecnico – organizzativi derivanti dall’opzione del lotto unico ed espliciti le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull’esigenza di garantire l’accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di imprese e in particolare alle imprese di minori dimensioni. Si tratta di espressione di scelta discrezionale, sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità>> (TAR Lazio, sezione III, 5 novembre 2019, n. 12667; TAR Campania, sezione V, 6 marzo 2019, n. 1276; in senso conforme anche Consiglio di Stato, sezione III, 21 marzo 2019, n. 1857; sezione V, 3 aprile 2018, n. 2044).

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’onere motivazionale deve inoltre essere tanto più pregante, quanto più la mancata suddivisione in lotti dell’appalto si presenti idonea a sacrificare la concorrenza in un determinato settore del mercato.

Sicché detta scelta, oltre a dar conto dei rilevanti interessi pubblici che si propone di realizzare e del loro bilanciamento con tutti gli altri coinvolti, tra i quali spiccano quelli degli utenti del servizio e delle imprese del settore, non può prescindere dall’analisi del mercato di riferimento.

3.4. Dalla relazione tecnico-illustrativa per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale e dal tenore complessivo della lex specialis non risulta che il Comune di Cormano non abbia effettuato la doverosa analisi del mercato di riferimento.

Nel paragrafo 1, intitolato <<Descrizione dei servizi e ambito di intervento>>, è contenuta la descrizione dei servizi oggetto dell’appalto e l’ambito territoriale interessato ma nulla si dice in merito alla concorrenzialità ed alla contendibilità dei singoli servizi del ciclo dei rifiuti.

3.5. Dalla relazione tecnico-illustrativa per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale e dal tenore complessivo della lex specialis non risulta neppure che il Comune di Cormano abbia effettuato la doverosa comparazione degli interessi in gioco e la ponderazione della scelta di non suddividere l’appalto in lotti rispetto alla realizzazione del principio di concorrenza, dando conto delle ragioni per cui ha ritenuto di attuare una ragionevole e proporzionale compressione dello stesso.

La scelta di non suddividere l’appalto in lotti viene infatti giustificata esclusivamente rispetto all’opzione estrema di suddividere l’appalto in tanti lotti per ciascuna tipologia di servizio e per ciascuna tipologia di rifiuto, la quale renderebbe impossibile, secondo la prospettazione del Comune di Cormano, garantire un controllo efficace da parte del committente e la migliore qualità dei servizi ed esporrebbe la stazione appaltante al rischio di fallimento del mercato per alcuni lotti, <<con conseguente messa a rischio della continuità del servizio>>.

Tale assunto non risulta sostenuto da una preventiva indagine dei differenti mercati aventi ad oggetto le singole attività per le differenti tipologie di rifiuto, dei quali non è dato conoscere l’effettivo assetto concorrenziale ed il prospettato rischio di fallimento.

3.6. La riscontrata inadeguatezza della motivazione esternata dal Comune di Cormano in ordine alla omissione della suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali si pone pertanto in contrasto con la chiara disposizione dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la quale contiene una norma di derivazione euro-unitaria.

3.7. Anche la censura relativa al difetto di istruttoria della scelta di non suddividere l’appalto in lotti è fondata.

3.8. La scelta di non suddividere l’appalto in lotti viene giustificata dalle seguenti esigenze:

a) quella di favorire la massima partecipazione degli operatori economici del settore, in relazione al rispetto del principio di prossimità degli impianti ed al favor aggregationis;

b) quella di attuare la gestione integrata dei rifiuti e di superare la frammentazione delle gestioni, ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera n), e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) quella di rispettare l’obbligo imposto dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di osservare i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, approvati con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014;

d) quella di contenere i costi, mediante la costruzione di un <<pacchetto di costi certi>>.

3.9. Anche tali assunti non risultano suffragati da riscontri oggettivi ma vengono enunciati solamente in via ipotetica ed esemplificativa, per cui la motivazione risulta, nel suo complesso, apparente.

La stazione appaltante non ha infatti confrontato l’entità della potenziale partecipazione in forma associata, derivante dall’aggregazione dei servizi in un unico lotto, con l’entità della potenziale partecipazione, in forma individuale od associata, derivante dalla suddivisione in lotti, di piccole o grandi dimensioni che siano.

3.10. Quanto alla necessità di perseguire la gestione integrata dei rifiuti, prevista in via astratta nel Codice dell’Ambiente, occorre evidenziare che la stessa non risulta attuata in concreto a livello regionale e non è favorita dal Regolatore del settore dei rifiuti, il quale, con l’adozione del metodo tariffario per i rifiuti (MTR-1) si pone invece in una posizione di neutralità rispetto all’aggregazione o alla distinzione dei servizi e certamente non fissa nessuna regola dalla quale possa ragionevolmente ritrarsi, in contrasto con la disciplina interna ed euro unitaria descritta al paragrafo 3.2., una tendenziale preferenza che l’ordinamento esprime per il lotto unico nell’affidamento dei servizi di igiene ambientale.

3.11. Quanto, infine, all’obbligo di perseguire la realizzazione dei CAM, il Comune di Cormano non spiega la ragione per cui, involgendo essi il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, non possano essere imposti, con pari efficacia, ad una pluralità di affidatari dei servizi di igiene urbana.

Il Comune di Cormano si è dunque limitato ad enunciare degli obiettivi ambientali, qualitativi ed organizzativi da perseguire senza tuttavia prendere in considerazione soluzioni diverse dalla strutturazione della gara in un unico lotto e l’impossibilità di conseguire i medesimi obiettivi perseguendo dette soluzioni, per cui la scelta di non suddividere in lotti l’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale risulta viziata anche per difetto di istruttoria.

3.12. Il primo motivo di ricorso deve dunque essere accolto.

4. All’accoglimento del primo motivo del ricorso consegue, in ragione della sua portata dirimente, l’assorbimento dei restanti motivi, i quali hanno ad oggetto profili ulteriori dei medesimi vizi della motivazione e dell’istruttoria, come la carenza di riscontri oggettivi alle giustificazioni addotte, eccepita con il secondo motivo, l’erronea applicazione del principio di prossimità, dedotta con il terzo motivo, o l’insufficiente valutazione degli effetti concorrenziali della scelta, censurata con il quinto motivo, nonché la contestazione, contenuta nel quarto motivo, dei requisiti tecnico-economici di prequalificazione, che la società ricorrente non sarebbe neppure legittimata ed interessata ad effettuare, in quanto non ha partecipato alla gara.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati il bando di gara per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale e tutti i documenti che compongono la lex specialis.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Cormano e sono liquidate, in favore della società ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 89 dell’1 agosto 2022, e tutti gli atti impugnati che compongono la lex specialis.

Condanna il Comune di Cormano a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!