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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1392 | Data di udienza: 12 Giugno 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Condicio sine qua non della accoglibilità dell’istanza – Connotazione oggettiva e vincolata del provvedimento di accertamento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 17 Giugno 2019
Numero: 1392
Data di udienza: 12 Giugno 2019
Presidente: Caso
Estensore: Cordì


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Condicio sine qua non della accoglibilità dell’istanza – Connotazione oggettiva e vincolata del provvedimento di accertamento.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 17 giugno 2019. n. 1392


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Doppia conformità – Condicio sine qua non della accoglibilità dell’istanza – Connotazione oggettiva e vincolata del provvedimento di accertamento.

La doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001 è condicio sine qua non della accoglibilità dell’istanza ed investe indefettibilmente entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo della realizzazione dell’illecito ed il tempo della presentazione dell’istanza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018 n. 2; Id., 20 novembre 2017 n. 5327, Id., 13 ottobre 2017 n. 4759; Id., 18 luglio 2016, n. 3194). Inoltre, la doppia conformità attribuisce al provvedimento di accertamento una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’emissione dell’assenso per l’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti e, dunque, svolgere una valutazione essenzialmente doverosa, secondo un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 843).

Pres. Caso, Est. Cordì – A.O. e altro (avv. Salerno) c. Comune di Nerviano  (avv. Monti)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 17 giugno 2019. n. 1392

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 17 giugno 2019. n. 1392


Pubblicato il 17/06/2019

N. 01392/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2014, proposto da
Antonio Orgiu e Antonella Giangrandi, rappresentati e difesi dall’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell’avvocato Cataldo Giuseppe Salerno (cataldogiuseppe.salerno@cert.ordineavvocatimilano.it);

contro

Comune di Nerviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Monti, ubicato in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A;

nei confronti

Città metropolitana di Milano (già denominata Provincia di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 1314 del 17 gennaio 2014 del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizi Tecnici 1, recante il diniego di sanatoria di opere soggette a permesso di costruire;

– della comunicazione prot. n. 3322 del 6 febbraio 2014;

– della comunicazione prot. n. 31749 del 22 novembre 2013 ex articolo 10-bis, l. 241/1990 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizi Tecnici 1;

– e, “per quanto possa occorrere”, dell’articolo 14, comma 11, del “Piano delle regole”, Norme di attuazione, nella parte in cui limita il trasferimento della capacità edificatoria “all’interno delle aree sottoposte al meccanismo ecoperequativo di cui all’articolo 7”;

– di tutti gli atti, provvedimenti, pareri, comunque denominati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nerviano;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Lorenzo Cordi’ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano: a) il provvedimento prot. n. 1314 del 17 gennaio 2014 del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizi Tecnici 1 del comune di Nerviano, recante il diniego di sanatoria di opere soggette a permesso di costruire; b) la comunicazione prot. n. 3322 del 6 febbraio 2014; c) la comunicazione prot. n. 31749 del 22 novembre 2013 ex articolo 10-bis, L. 241/1990; d) “per quanto possa occorrere”, l’articolo 14, comma 11, del “Piano delle regole” nella parte in cui limita il trasferimento della capacità edificatoria “all’interno delle aree sottoposte al meccanismo ecoperequativo di cui all’art. 7”; e) tutti gli atti, provvedimenti, pareri, comunque denominati.

2. Il ricorso censura il diniego di rilascio di permesso di costruire ex articolo 36 del D.P.R. 380 del 2001, richiesto in data 16 luglio 2013 e relativo all’aumento di “s.l.p. e quindi di volumetria rispetto a quanto assentito con la pratica edilizia n.93/2008”. La domanda è riscontrata dall’Amministrazione con nota del 7 agosto 2013 con la quale si chiede agli istanti di integrare l’istanza producendo, ex aliis, documentazione idonea a comprovare il rispetto della doppia conformità nonché una relazione tecnica illustrativa con la descrizione dettagliata delle opere. In data 14 ottobre 2013 i ricorrenti producono parte della documentazione richiesta precisando come l’intervento sia realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dall’originario permesso di costruire n. 93 del 2008 e consista nella realizzazione di s.l.p. superiore di mq. 9,73 (ml. 1,77 x ml. 5,50) rispetto a quanto assentito dal titolo e consentito dallo strumento urbanistico. Per tale ragione gli istanti manifestano la disponibilità ad acquistare la s.l.p. utile a sanare la situazione da una proprietà sita nella vicina via Goito, n. 6, del comune di Nerviano (fg. 18, mappale 358, sub 1).

2.1. Con nota del 22 novembre 2013 il comune di Nerviano comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza evidenziando: a) il mancato rispetto delle previsioni di cui all’articolo 36 del D.P.R. 380 del 2001 “per quanto riguarda gli indici di densità fondiaria massimi stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione delle opere ed al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria”; b) la mancata produzione della relazione tecnica illustrativa; c) la mancata descrizione dettagliata delle opere oggetto di sanatoria con indicazione dell’epoca di realizzazione e della relativa classificazione; d) la mancata produzione della relazione con indicazione delle opere ultimate e dell’avvenuto collaudo statico; e) la mancata compilazione integrale della dichiarazione di conformità dell’impianto idrico sanitario.

2.2. La comunicazione è riscontrata dai ricorrenti con nota del 9 dicembre 2013. Vi fa seguito il diniego impugnato in via principale nel presente giudizio. Infatti, con nota del 17 gennaio 2014, il Comune resistente comunica il diniego al rilascio di permesso di costruire evidenziando come la documentazione protocollata in data 9 dicembre 2013 non possa ritenersi idonea a superare le ragioni ostative indicate nella comunicazione del 22 novembre 2013.

3. I signori Orgiu e Giangrandi articolano tre motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo evidenziano come l’unica ragione sostanziale che conduce al diniego comunale consiste nel mancato rispetto della previsione di cui all’articolo 36 del D.P.R. 380 del 2001. Valutazione che, tuttavia, non terrebbe conto della possibilità di acquisto di parte della s.l.p. necessaria presso altro immobile, ubicato nella via Goito del medesimo Comune. Il diniego risulterebbe, pertanto, non sorretto da adeguata motivazione non tenendo conto della possibilità di approvvigionamento della s.l.p. necessaria. Inoltre, i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui evidenzia la mancanza di documentazione osservando che il comune di Nerviano avrebbe dovuto richiedere un’integrazione.

3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti evidenziano la contrarietà del P.G.T. comunale nella parte in cui dovesse ritenersi preclusivo della possibilità di consentire l’approvvigionamento della s.l.p. necessaria.

3.3. Con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano la genericità della motivazione posta a sostegno del diniego che non terrebbe conto delle allegazioni e documentazioni prodotte in sede procedimentale.

4. Si costituisce in giudizio il comune di Nerviano chiedendo: a) di dichiarare inammissibile il ricorso nella parte relativa alla nota prot. 3322 del 6 febbraio 2014 ritenuta non incisa da motivi e, comunque, non lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti; b) di respingere il primo e il terzo motivo di ricorso; c) di dichiarare inammissibile o, comunque, infondato il secondo motivo di ricorso.

5. All’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2014 la parte chiede un differimento della trattazione della domanda cautelare formulata in via incidentale. All’esito della successiva udienza dell’8 maggio 2014, la Sezione respinge l’istanza ritenendo insussistente il periculum in mora (ordinanza 616/2014).

6. In vista dell’udienza pubblica del 12 giugno 2019 il Comune resistente deposita memoria difensiva finale insistendo nelle eccezioni e difese già formulate. I ricorrenti depositano memoria di replica in data 21 maggio 2019.

7. All’udienza del 12 giugno 2019 la causa è trattenuta in decisione.

8. Partendo dall’eccezione di inammissibilità formulata nella memoria difensiva dal comune di Nerviano, il Collegio rileva come la stessa sia fondata. La nota comunale del 6 febbraio 2014 prot. 3322 non ha alcuna relazione giuridica con l’oggetto del presente giudizio che attiene, come spiegato, al diniego di accertamento in conformità di opere realizzate senza titolo. Al contrario, la nota in esame, pur prendendo l’abbrivo dalla documentazione depositata in relazione al procedimento ex articolo 36 D.P.R. 380 del 2011, si limita a chiedere chiarimenti sulla data di ultimazione delle opere strutturali realizzate in forza del permesso di costruire n. 93/2008. Come correttamente rilevato dal Comune resistente tale nota non è interessata da alcuno specifico motivo; né sussistono legami giuridici degli atti tali da ritenere sussistente una possibilità di annullamento in via derivata. Pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte in cui impugna la nota prot. 3322 del 2014.

9. Passando al merito del ricorso, il Collegio osserva come il primo e terzo motivo di ricorso possano esaminarsi congiuntamente attenendo alla motivazione del diniego formulato dal Comune. Decisiva la questione relativa al rispetto della previsione di cui all’articolo 36 del D.P.R. 380 del 2001 e, in particolare, del principio della doppia conformità. Lo conferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “la doppia conformità è condicio sine qua non della accoglibilità dell’istanza ed investe indefettibilmente entrambi i segmenti temporali, cioè il tempo della realizzazione dell’illecito ed il tempo della presentazione dell’istanza” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018 n. 2; Id., 20 novembre 2017 n. 5327, Id., 13 ottobre 2017 n. 4759; Id., 18 luglio 2016, n. 3194). Inoltre, la doppia conformità “attribuisce al provvedimento di accertamento una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’emissione dell’assenso per l’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti e, dunque, svolgere una valutazione essenzialmente doverosa, secondo un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile” (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 843).

9.1. Declinando il principio al caso di specie, va evidenziato come la non conformità alle prescrizioni urbanistiche sia evidenziata dagli stessi ricorrenti in sede procedimentale, come puntualmente dedotto dalla difesa comunale. I ricorrenti osservano come la contrarietà alle previsioni urbanistiche in relazione alla saturazione della volumetria potrebbe superarsi in ragione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della signora Giangrandi che manifesterebbe la possibilità di reperimento della volumetria. Una simile dichiarazione non risulta, tuttavia, dirimente atteso che la stessa non costituisce un trasferimento della volumetria ma una mera manifestazione di volontà alla realizzazione di un effetto che dovrebbe, al contrario, già verificarsi per poter affermare la conformità dell’intervento al momento della proposizione dell’istanza. In ogni caso, il trasferimento, anche qualora disposto, non risolverebbe il problema relativo alla non conformità dell’intervento all’epoca dell’esecuzione dello stesso e, pertanto, non sarebbe comunque idoneo a ritenere sussistente la doppia conformità.

9.2. In ragioni delle dirimenti considerazioni esposte al precedente punto deve affermarsi la legittimità del diniego comunale in parte qua. Né pare decretabile un deficit di motivazione che possa condurre all’annullamento del provvedimento anche considerato che il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, “in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione, come avviene nel caso di impugnazione di atti di natura vincolata in cui, ex art. 21 octies, L. n. 241/1990, l’Amministrazione può dimostrare in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo” (cfr., T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 20 luglio 2018, n. 1786; T.A.R. Lombardia – sede di Milano, sez. I, 20 giugno 2017, n. 1367; sulla natura vincolata di provvedimenti come quello in esame cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 843).

9.3. La reiezione del motivo relativo a tale ragione portante del provvedimento esonera il Collegio dalla disamina delle ulteriori questioni inserite nell’alveo del primo e del terzo motivo di ricorso. Come chiarito, infatti, dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, “nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

9.4. Inoltre, devono rigettarsi le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti in memoria di replica (“disporre ogni opportuno accertamento istruttorio e ogni necessaria verificazione, ai sensi degli articoli 65 e 66 del C.p.a., ordinando in ogni caso e comunque la produzione in giudizio al Comune di Nerviano dell’intera pratica edilizia n. 174/2013 di accertamento di conformità prodotta nel fascicolo istruttorio dai ricorrenti”) stante la già decretata mancanza del principio della doppia conformità, affermata in sede procedimentale dagli stessi ricorrenti e, comunque, accertata in giudizio attraverso la documentazione in atti, già sufficiente a tale scopo.

10. Deve ritenersi inammissibile, invece, il secondo motivo di ricorso atteso che le previsioni del P.G.T. non sono oggetto del provvedimento impugnato che ravvisa la contrarietà dell’intervento al principio della doppia conformità prescindendo dall’applicazione delle disposizioni del P.G.T. su cui si appuntano i rilievi di parte ricorrente.

11. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, deve essere respinto per le ragioni esposte.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) dichiara il ricorso in parte inammissibile e in altra parte infondato e, pertanto, lo respinge in parte qua nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;

b) condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere al comune di Nerviano le spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Lorenzo Cordi’, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE
Lorenzo Cordi’
        
IL PRESIDENTE
Italo Caso
        
        
IL SEGRETARIO

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