DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in deroga – Art. 23-quater d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 51-bis l. r. n. 12 del 2005 – Realizzazione centro sportivo – Uso temporaneo – Convenzione – Necessità – Competenza giunta o consiglio comunale – Incompetenza dirigente – Provvedimento dirigenziale – Rigetto domanda – Illegittimità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 29 Marzo 2024
Numero: 959
Data di udienza: 6 Febbraio 2024
Presidente: Russo
Estensore: Cozzi
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in deroga – Art. 23-quater d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 51-bis l. r. n. 12 del 2005 – Realizzazione centro sportivo – Uso temporaneo – Convenzione – Necessità – Competenza giunta o consiglio comunale – Incompetenza dirigente – Provvedimento dirigenziale – Rigetto domanda – Illegittimità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 29 marzo 2024, n. 959
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Permesso di costruire in deroga – Art. 23-quater d.P.R. n. 380 del 2001 – Art. 51-bis l. r. n. 12 del 2005 – Realizzazione centro sportivo – Uso temporaneo – Convenzione – Necessità – Competenza giunta o consiglio comunale – Incompetenza dirigente – Provvedimento dirigenziale – Rigetto domanda – Illegittimità
La domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all’esame della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. (1) Il provvedimento del dirigente dell’ente locale di rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga, accompagnata da bozza di convenzione, in mancanza dell’atto consiliare di indirizzo rispetto alla bozza di convenzione, è illegittimo in quanto inficiato da vizio di incompetenza. Risulta, infatti, evidente che i dirigenti dei comuni non sono competenti ad esprimersi in materia essendo ogni valutazione come detto rimessa agli organi politici. (2)
(1) In proposito si rammenta nella sentenza che i commi 4 e 5 dell’articolo 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedono che l’uso temporaneo in deroga alle previsioni di piano debba essere disciplinato da una apposita convenzione. Il successivo comma 7 precisa che il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle citate disposizioni da parte della giunta comunale e che, in assenza di tale atto consiliare, lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
(2) Cfr. in argomento TAR Puglia, Lecce, sez. I, 25 gennaio 2022 n. 128.
Pres. Russo, Est. Cozzi – omissis (avv. Aldini) c. Comune di Pioltello (avv. Fossati)
Allegato
Titolo Completo
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 29 marzo 2024, n. 959SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Aldini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI PIOLTELLO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 28;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Pianificazione territoriale, ambiente e imprese in data 25 agosto 2021 n. 2021/36998 di protocollo, portante diniego definitivo del permesso di costruire n. C016/2021;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o successivo e/o comunque connesso o che sia in rapporto di correlazione con l’atto richiamato ancorché il contenuto sia allo stato sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pioltello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento emesso in data 25 agosto 2021 con il quale il Comune di Pioltello ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in deroga alle previsioni del vigente strumento urbanistico ai sensi dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 51-bis della legge regionale n. 12 del 2005. L’istanza è stata presentata al fine di realizzare un centro sportivo presso un immobile di sua proprietà sito nel territorio del predetto Comune, catastalmente identificato al foglio 4, mappale 34, sub 703-mappale 729, sub 701-mappale 336, sub 701.
Si ì costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pioltello.
La Sezione, con ordinanza n. 1351 del 3 dicembre 2021, ha respinto l’istanza cautelare motivando esclusivamente in punto di periculum.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento la censura, avente carattere assorbente, con la quale si deduce l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto impugnato.
In proposito si osserva quanto segue.
L’art. 23-quater, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che i comuni possono consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico qualora ciò sia funzionale allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 51-bis della legge regionale n. 12 del 2005.
I commi 4 e 5 del citato articolo 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001 prevedono che l’uso temporaneo in deroga alle previsioni di piano debba essere disciplinato da una apposita convenzione. Il successivo comma 7 precisa infine che il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle citate disposizioni da parte della giunta comunale e che, in assenza di tale atto consiliare, lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
Dall’insieme di queste norme si ricava che la domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all’esame della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. Risulta pertanto evidente che i dirigenti dei comuni non sono competenti ad esprimersi in materia essendo ogni valutazione come detto rimessa agli organi politici.
Ciò precisato, va ora osservato che, come anticipato, il ricorrente, in data 14 giugno 2021, ha presentato domanda ai sensi del citato art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001. Tale domanda era stata preceduta dall’inoltro della bozza di convenzione prevista dal settimo comma della stessa norma.
Il Comune di Pioltello, invece di sottoporre la bozza di convenzione all’esame degli organi politici, ha dato direttamente riscontro all’istanza con provvedimento del dirigente il quale, preso atto dalla mancanza dell’atto consiliare di indirizzo, ne ha disposto il rigetto.
Ritiene il Collegio che, per le ragioni sopra indicate, tale provvedimento sia illegittimo in quanto inficiato dal vizio di incompetenza. La mancanza dell’atto consiliare di indirizzo non conferisce infatti al dirigente il potere di adottare senz’altro il provvedimento di rigetto dell’istanza posto che, come detto, la legge prevede che, in questo caso, sia il consiglio comunale a doversi esprimere sulla bozza di convenzione.
Va dunque ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Pioltello al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi
IL PRESIDENTE
Maria Ada Russo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.