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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 613 | Data di udienza: 16 Febbraio 2021

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia – Proposizione di ricorso – Termini decadenziali – Decorrenza – Individuazione – Pianificazione urbanistica – Misure di salvaguardia di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 – Ratio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 5 Marzo 2021
Numero: 613
Data di udienza: 16 Febbraio 2021
Presidente: Marongiu
Estensore: Patelli


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia – Proposizione di ricorso – Termini decadenziali – Decorrenza – Individuazione – Pianificazione urbanistica – Misure di salvaguardia di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 – Ratio.



Massima

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 5 marzo 2021, n. 613

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edilizia – Proposizione di ricorso – Termini decadenziali – Decorrenza – Individuazione.

Il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, va ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) della realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità. Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr., ex plurimis, T.A.R. per la Lombardia, Milano, 5 gennaio 2021, n. 19).

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pianificazione urbanistica – Misure di salvaguardia di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 – Ratio.

L’esigenza sottesa all’applicazione della misura di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è individuata nella necessità di evitare che, nelle more del relativo procedimento di approvazione, le richieste dei privati fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale, tutelando la potestà pianificatoria dell’ente, onde evitare, nelle more, la realizzazione di interventi pregiudizievoli per gli indirizzi strategici di sviluppo del territorio (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2020, n.6260; Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2012 n. 5257; id., 26 luglio 2012 n. 4254; id., 6 aprile 2016, n. 1355).

Pres. Marongiu, Est. Patelli – F.C. e altro (avv. Mascetti) c. Comune di Cardano al Campo (avv. Travi)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 5 marzo 2021, n. 613

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2013, proposto da
Francesco Casa, Stefania Cappiello, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Mascetti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Paola Balzarini in Milano, v.le Bianca Maria, 23;

contro

Comune di Cardano al Campo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Travi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Poliseno Costruzioni Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso Italia, 8;

per l’annullamento

– del permesso di costruire n. 244-2010 del 20 settembre 2011, rilasciato dal Comune di Cardano al Campo a Ciocchi Margherita e poi volturato in favore di Poliseno Costruzioni Srl;

– dell’atto di voltura del 26 febbraio 2012;

– ove occorra, in parte qua, della delibera di Consiglio comunale n. 67 del 5 dicembre 2011, recante approvazione del PGT, e della delibera di Consiglio comunale n. 38 del 20 giugno 2011, di adozione del PGT, con riferimento all’art. 28 “Norme transitorie” del Piano delle Regole;

– della nota comunale prot. 1621 del 5 febbraio 2013 e della relazione di servizio del 31 gennaio 2013;

nonché per la declaratoria di decadenza

ai sensi dell’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, del permesso di costruire n. 244-2010 del 20 settembre 2011, rilasciato dal Comune di Cardano al Campo;

in via subordinata,

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Cardano al Campo di annullare il permesso di costruire n. 244-2010 del 20 settembre 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cardano al Campo e di Poliseno Costruzioni Srl;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Patelli nell’udienza straordinaria del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 14 marzo 2013, Francesco Casa e Stefania Cappello hanno proposto ricorso straordinario avverso il permesso di costruire n. 244-2010 del 20 settembre 2011, rilasciato in favore di Ciocchi Margherita e poi volturato alla Poliseno Costruzioni Srl, assumendone l’illegittimità per violazione delle distanze dal proprio confine di proprietà e per la realizzazione di volumetria eccedente rispetto a quella ammessa dallo strumento urbanistico.

La società controinteressata, titolare del permesso di costruire, ha presentato tempestiva opposizione, a seguito della quale il ricorso è stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale.

2. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:

– di essere proprietari di un immobile, destinato ad abitazione, sito in via Napoleone Ruberto n. 41;

– che nel giugno 2012 la Poliseno Costruzioni Srl avviava, sull’area confinante con la propria, la costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare, autorizzato con permesso di costruire n. 244/2010 del 20 settembre 2011 (cfr. doc. 4 del Comune);

– di essersi avveduti dopo alcuni mesi, quando erano già in corso i lavori di armatura del secondo piano, che l’edificio assumeva delle dimensioni notevoli e presumibilmente superiori ai limiti volumetrici ammessi dallo strumento urbanistico per quell’area;

– di aver presentato, in data 22 novembre 2012, un esposto al Comune (cfr. doc. 7 dei ricorrenti), nel quale (i) rappresentavano che, dalle opere sino a quel momento realizzate, si deduceva l’utilizzo di un indice edificatorio maggiore di quello previsto dal nuovo strumento urbanistico ed enunciavano le ragioni per cui, pure nell’ipotesi di domanda di permesso di costruire anteriore all’approvazione del nuovo PGT, si sarebbe invece dovuto applicare, in salvaguardia, l’indice edificatorio previsto dal nuovo strumento urbanistico; inoltre, (ii) contestavano che la costruzione violasse la distanza di 5 metri dal proprio confine di proprietà;

– che il Comune non dava seguito all’esposto e pertanto, in data, 18 gennaio 2013, sollecitavano un riscontro e presentavano istanza di accesso agli atti della pratica edilizia (cfr. docc. 8 e 9 dei ricorrenti);

– che, a seguito dell’accesso, prendevano integrale conoscenza del contenuto del permesso di costruire n. 244-2010 del 22 settembre 2011, nel quale veniva espressamente richiamato l’art. 28 delle norme tecniche di attuazione (Nta) del Piano delle Regole (PdR);

– che, infine, nel sopralluogo svoltosi in data 31 gennaio 2013, i tecnici comunali avrebbero misurato la distanza tra la nuova costruzione e il confine di proprietà in 4,18 e 4,55 metri e ciò, in tesi, confermerebbe la supposta violazione delle distanze stabilite dalla legge.

3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la controinteressata Poliseno Costruzioni Srl, in data 11 settembre 2013, e il Comune di Cardano al Campo, in data 15 novembre 2013.

4. In vista dell’udienza del 16 febbraio 2021, fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e documenti.

In particolare, la società controinteressata ha eccepito l’irricevibilità del ricorso straordinario poiché proposto entro il termine di 120 giorni, computato dal 22 novembre 2012, data dell’esposto al Comune, mentre i ricorrenti avrebbero dovuto avvedersi della lesività dell’opera già in data antecedente; in particolare, già nel giugno 2012 (all’atto dell’avvio dei lavori) avrebbero potuto realizzare la consistenza volumetrica della nuova costruzione, in ragione di un rendering riportato sul cartello pubblicitario posto sull’area dell’erigendo edificio, e, sin dal momento della realizzazione del piano seminterrato (avvenuta in data ben anteriore a novembre, quando l’edificio era già elevato sino al secondo piano), avrebbero potuto accertare la violazione delle distanze.

Sotto quest’ultimo aspetto, l’eccezione di tardività è sollevata anche dalla difesa comunale.

La controinteressata, inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché la legittimazione attiva sarebbe fondata sulla mera contiguità dell’area, senza che sia anche prospettata la lesione concreta che i ricorrenti subirebbero dal provvedimento asseritamente illegittimo.

5. All’udienza straordinaria del 16 febbraio 2021, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale devono essere esaminate le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalle parti.

1.1. L’eccezione di tardività è fondata solo in relazione a uno dei profili sollevati col terzo motivo di ricorso, attinente alle distanze tra costruzioni.

In termini generali, va ricordato che, tradizionalmente, si ritiene che la “piena conoscenza” del provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., non debba essere intesa quale sua “conoscenza piena ed integrale”; è infatti sufficiente, allo scopo, la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso. Tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; id., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075).

Con specifico riferimento ai titoli edilizi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione da parte di terzi, la giurisprudenza ha però riguardo anche ai profili di illegittimità dedotti, ritenendo che l’effetto lesivo si atteggi diversamente a seconda che sia in contestazione l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso, che deve perciò essere conoscibile.

Per orientamento giurisprudenziale consolidato, a cui questo Collegio aderisce, il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, è stato ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) della realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; id., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; id., 7 dicembre 2017, n. 5754; id., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; id., 18 aprile 2012, n. 2209; id., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107). Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr., ex plurimis, T.A.R. per la Lombardia, Milano, 5 gennaio 2021, n. 19).

Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, il momento in cui è sorto l’onere di contestazione della legittimità del permesso di costruire deve essere ravvisato in tempi diversi in relazione al contenuto delle differenti censure, che attengono talune ad aspetti di violazione delle distanze tra costruzioni ed altre alla consistenza volumetrica dell’edificio.

Nel caso concreto, il ricorso straordinario è stato notificato nell’immediata prossimità della scadenza del termine di 120 giorni, computato dal momento in cui, pacificamente, la palazzina era edificata sino al secondo piano (22 novembre 2012). Nemmeno è in contestazione che i lavori siano iniziati a giugno 2012 né che i lavori del piano interrato siano stati eseguiti ben prima di novembre 2012, tant’è che i ricorrenti medesimi affermano di aver atteso sino a novembre 2012 prima di presentare l’esposto al Comune al fine di comprendere la consistenza volumetrica dell’edificio in costruzione.

Come eccepito dal comune resistente e dalla controinteressata, deve allora ritenersi che fosse possibile e doveroso percepire l’ipotetica violazione delle distanze dalla parete finestrata dell’edificio dei ricorrenti e dal confine dell’area di proprietà sin dal momento – indubbiamente antecedente al 22 novembre 2012 – di emersione dal piano di campagna dell’edificio, avvenuta con la realizzazione del piano seminterrato.

È quindi tardivo il terzo motivo, nella parte in cui si lamentano (i) la violazione della distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata dell’edificio di proprietà, imposta dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968, e (ii) la violazione della distanza di 5 metri dal proprio confine prescritta sia dal PRG previgente sia dal nuovo PGT.

1.2. Per il resto dei motivi, in special modo quanto ai profili con cui si deduce la violazione degli indici edificatori, non può invece affermarsi la tardività del ricorso.

Diversamente da quanto sostenuto dal controinteressato, l’apposizione in sede di cantiere di un rendering fotografico a scopi pubblicitari, privo di planimetrie quotate (cfr. doc. 14 del Comune), non può infatti ritenersi elemento idoneo a determinare una sufficiente conoscenza della consistenza volumetrica della futura opera edilizia e, quindi, una piena conoscenza della lesività del provvedimento.

1.3. Deve essere rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controinteressata sul presupposto che le aree dei ricorrenti non sarebbero confinanti con quella ove è edificato l’edificio in contestazione e, dunque, non sarebbe ravvisabile in capo ai medesimi una posizione differenziata e qualificata, tale da assegnar loro la legittimazione attiva.

In realtà, l’area di proprietà dei ricorrenti è divisa dalla particella catastale ove sorge l’edificio di cui al permesso impugnato da un’altra particella (mapp. 10177, cfr. doc. 7 del Comune) che costituisce un percorso di accesso. Le aree, dunque, sono indubbiamente contigue, seppure non confinanti per effetto del frazionamento catastale dell’unica area ove sorge l’immobile in tre porzioni catastali, adibite anche a giardini, percorsi pedonali e accessi ai box di pertinenza.

Inoltre, la legittimazione ad agire deve essere valutata, a priori, sulla base di quanto allegato dalle parti e non deve essere verificata in base al solo dato della distanza, venendo in rilievo anche le caratteristiche fisiche, l’entità e la destinazione dell’immobile.

Avuto riguardo quindi all’allegazione dei ricorrenti in relazione agli elementi predetti, nonché all’effettiva contiguità delle aree, non si può dubitare della sussistenza, in capo ai ricorrenti, di una situazione differenziata e qualificata, idonea a fondare in capo ai medesimi la legittimazione ad agire. L’immediata prossimità dell’abitazione dei ricorrenti rispetto all’edificio in contestazione e la separazione dal medesimo sol per il tramite di un percorso di accesso all’immobile stesso costituiscono, infatti, elementi di collegamento rilevanti ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva dei ricorrenti, in funzione dell’interesse differenziato e qualificato a che l’esecuzione dei lavori in corso avvenga nel rispetto della normativa urbanistica, dei titoli edilizi e delle relative prescrizioni, sì da poter pretendere che la competente amministrazione comunale compia i necessari controlli e adotti i provvedimenti sanzionatori del caso.

2. Venendo ora al merito, il ricorso è articolato in tre motivi, dei quali l’ultimo, come detto, è in parte tardivo. Residua quindi, l’analisi dei primi due motivi nonché di una parte del terzo.

3. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono che il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato dal Comune in violazione delle misure di salvaguardia che avrebbero dovuto applicarsi in seguito all’adozione del PGT: il progetto infatti si basava sull’indice fondiario previsto dal PRG allora vigente per la zona residenziale B1 in rilievo (pari a 2 mc/mq), anziché su quello, minore (pari a 1 mc/mq), previsto nel PGT adottato il 20 giugno 2011.

3.1. In tesi, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire il 20 settembre 2011, bensì avrebbe dovuto applicare le misure di salvaguardia e perciò sospendere il procedimento ed esaminare l’istanza di permesso di costruire solo dopo l’approvazione del PGT.

Nella fattispecie, non sarebbe applicabile l’art. 28 delle norme di attuazione (Nta) del Piano delle Regole (PdR), rubricato “norme transitorie” secondo cui “le presenti norme non si applicano alle domande di permesso di costruire e alle D.I.A. presentate entro la data di pubblicazione per l’acquisizione del parere delle istanze economiche e sociali, complete di documentazione utile per l’istruttoria comunale di procedibilità purché il rilascio del permesso o il conseguimento dell’efficacia della D.I.A. avvenga entro la data di approvazione definitiva del presente Piano delle Regole. Per tali interventi sono fatte salve le normative del previgente PRG” (cfr. doc. 13 dei ricorrenti). Ciò perché, nella prospettiva dei ricorrenti, (i) la norma si richiamerebbe a una data incerta (quella di pubblicazione del progetto di PGT per l’acquisizione del parere delle istanze economiche e sociali) che non sarebbe prevista da una disposizione di legge; inoltre, (ii) la domanda di permesso di costruire presentata dalla controinteressata sarebbe stata incompleta, in quanto carente, da un lato, della relazione tecnica contenente la verifica dei dati tecnico-urbanistici, prodotta agli uffici comunali solo il 25 marzo 2011, e, dall’altro lato, dell’autorizzazione paesaggistica, per la quale la Commissione paesaggio avrebbe espresso parere favorevole solo il successivo 5 aprile 2011.

In ogni caso, l’art. 28 delle norme tecniche in esame sarebbe illegittimo, poiché risulterebbe in contrasto con l’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, che imporrebbe di applicare sempre le misure di salvaguardia, dovendosi invece escludere un potere del pianificatore comunale di disporre diversamente.

3.2. Il motivo è infondato.

3.2.1. Anzitutto, l’art. 28 delle Nta in esame introduce una disciplina transitoria applicabile a limitate fattispecie e non è volta dunque a derogare in linea generale a tutte le ipotesi contemplate dalla clausola di salvaguardia; né, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, ne stravolge o annulla la ratio.

Da un lato, va osservato che l’esigenza sottesa all’applicazione della misura di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è individuata nella necessità di evitare che, nelle more del relativo procedimento di approvazione, le richieste dei privati fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale, tutelando la potestà pianificatoria dell’ente, onde evitare, nelle more, la realizzazione di interventi pregiudizievoli per gli indirizzi strategici di sviluppo del territorio (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2020, n.6260; Cons. Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2012 n. 5257; id., 26 luglio 2012 n. 4254; id., 6 aprile 2016, n. 1355).

Dall’altro lato, l’art. 28 delle Nta pone una clausola di salvezza con una portata circoscritta a quelle sole domande di permesso di costruire presentate, in maniera completa, prima che il contenuto del PGT adottando venisse divulgato attraverso la presentazione del progetto alle parti economiche e sociali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, e comunque prima dell’adozione del PGT (avvenuta il 20 giugno 2011).

La ratio della disciplina transitoria, quindi, si pone in linea con le norme di salvaguardia previste dalla disciplina statale e regionale, essendo fondata anch’essa sulla volontà di impedire condotte speculative o opportunistiche e, contemporaneamente, evitare che un privato che avesse presentato un progetto “completo” ben prima di poter conoscere le previsioni del nuovo PGT potesse essere pregiudicato dai tempi di esame del progetto stesso da parte del Comune.

Come osservato dalla difesa comunale, l’art. 28 delle Nta contiene una disciplina ragionevole, dettata dal Comune nell’ambito della propria potestà di pianificazione urbanistica, potestà che include anche la facoltà di introdurre norme transitorie.

3.2.2. In secondo luogo, è infondato il profilo di censura con cui si deduce che la norma transitoria sarebbe perplessa – e dunque illegittima – poiché sarebbe dubbio il termine ivi previsto di presentazione della proposta del PGT alle parti sociali.

In realtà l’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/2005 prescrive al Comune di dar corso a una consultazione specifica delle parti economiche e sociali sul contenuto della proposta del PGT, prima della sua adozione: da un punto di vista logico, il concetto di consultazione presuppone che il contenuto della proposta del PGT sia reso noto all’esterno. A tale pubblicità, seppure non codificata nelle modalità, fa indubbiamente riferimento l’art. 28, che non è dunque perplesso, se letto in coordinamento con la disciplina regionale.

Nella fattispecie presente, tale forma di pubblicità, che comportava la possibilità per le parti economiche e sociali di conoscere il contenuto del PGT, veniva espletata il 21 marzo 2011, con la pubblicazione degli elaborati sul sito internet del Comune, come risulta da una specifica attestazione del Comune (cfr. doc. 15 dei ricorrenti). La domanda di permesso era invece ben anteriore, del 30 dicembre 2010, con conseguente applicabilità della disposizione transitoria in esame.

3.2.3. Infine, sempre con il primo motivo, i ricorrenti deducono che la domanda presentata sarebbe stata incompleta poiché solo in un secondo momento sarebbe stata depositata la relazione tecnica e poiché mancava comunque l’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, non potrebbero dirsi integrati i presupposti di applicazione dell’art. 28 delle Nta.

Tale profilo di censura è infondato in punto di fatto.

Come osservato dalla difesa comunale, la domanda poteva dirsi completa di tutti gli aspetti tecnici e progettuali, ai fini dell’istruttoria da parte degli uffici comunali, sin dalla data della sua presentazione. Il documento depositato il successivo 25 marzo 2011 (relazione tecnica) non conteneva alcuna precisazione o modifica del progetto, bensì si limitava solo ad effettuare una mera ricognizione dei dati tecnici dell’intervento, in relazione agli indici di edificabilità della zona e, in sostanza, a dimostrare tecnicamente che la costruzione, come progettata e identificata nelle planimetrie allegate alla domanda del dicembre 2010, rispettava gli indici e i parametri di zona.

Quanto poi all’assenza di autorizzazione paesaggistica, la difesa comunale ha dimostrato che la prassi dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Cardano al Campo sia quella di esaminare contestualmente il progetto edilizio e l’istanza paesaggistica (cfr. doc. 12 del Comune: “In relazione alla contestualità del procedimento edilizio e paesaggistico per l’approvazione del progetto di costruzione della palazzina residenziale, è prassi dell’ufficio SUE del Comune di Cardano al Campo procedere con le istruttorie e l’esame del progetto qualora vi sia la presentazione in tempi differenti delle due istanze, anche per motivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa richiesti dalla L.241/90. Anche la modulistica regionale obbligatoria per la presentazione delle istanze edilizie nei comuni lombardi, prevede nella sezione dedicata ai vincoli, la possibilità di trattazione del procedimento paesaggistico contemporaneamente al procedimento edilizio”).

Non vi è quindi ragione di ritenere che una legittima prassi degli uffici comunali e i relativi tempi procedimentali si riverberino, in negativo, sui privati nel senso di ritenere “non completa” la domanda di permesso di costruire sol perché, pur in presenza della relativa istanza, la commissione per il paesaggio non si fosse ancora pronunciata sulla medesima.

4. Da quanto sopra discende anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti deducono la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui “il permesso di costruire decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati […]”.

Si è già osservato, infatti, che il PGT adottato e poi approvato contiene una specifica norma transitoria, sicché il permesso di costruire rilasciato non può essere considerato “in contrasto” con le nuove previsioni urbanistiche, poiché è invece conforme alla norma transitoria, pure in vigore e inserita nel medesimo strumento.

5. Infine, in relazione al terzo motivo, si è già detto circa la tardività dei profili attinenti alle distanze.

Con lo stesso motivo, i ricorrenti lamentano poi che il Comune avrebbe errato nella verifica del rispetto delle previsioni urbanistiche (contenute sia nel previgente PRG sia nel nuovo PGT) attinenti al verde traspirante. In tesi, dal computo di dette aree, si sarebbe dovuto escludere una porzione utilizzata invece come strade private e coperte in ghiaietto, dal che discenderebbe la mancata copertura dell’indice percentuale di verde traspirante prescritto dallo strumento urbanistico.

Il motivo è infondato.

Ai fini della verifica del rispetto degli indici del verde traspirante il Comune ha correttamente considerato tutta l’area di pertinenza, costituita da tre mappali (mapp. 5504, 10176, 10177). Diversamente da quanto affermano i ricorrenti, la superficie dei tre mappali poteva essere considerata interamente, perché dagli atti progettuali approvati con il permesso non emerge la presenza di strade private (cfr. doc. 12 del Comune, relazione del tecnico comunale), ma trattasi invece solo di superfici funzionali all’uso residenziale del fabbricato (giardini, percorsi pedonali, accessi ai box di pertinenza): essi, in quanto tali, non sono esclusi dalla verifica dell’indice del verde traspirante, definito dall’art. 18.1 delle Nta del PRG come “la parte della superficie del terreno di pertinenza dei fabbricati non interessata dalla superficie coperta delle costruzioni fuori terra o da altre costruzioni in sottosuolo, né dalle pavimentazioni” (cfr. doc. 20 del Comune).

6. In conclusione, per tutti i motivi sopra illustrati, la domanda di annullamento deve essere respinta. A ciò consegue, al di là dei profili di inammissibilità, anche il rigetto delle domande di accertamento della decadenza del permesso di costruire e dell’obbligo di annullare il permesso di costruire n. 244-2010 del 20 settembre 2011.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Cardano al Campo e in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Poliseno Costruzioni Srl, oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Oscar Marongiu, Presidente

Laura Patelli, Referendario, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

L’ESTENSORE
Laura Patelli

IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu

IL SEGRETARIO

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