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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 634 | Data di udienza: 22 Aprile 2020

EMERGENZA COVID-19 – Ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell’11/04/2020 – Consegna a domicilio delle merci – Estensione delle attività consentite rispetto alle previsioni di cui al D.P.C.M. 10/04/2020 – Sospensione.


Provvedimento: Decreto
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2020
Numero: 634
Data di udienza: 22 Aprile 2020
Presidente: Giordano
Estensore:


Premassima

EMERGENZA COVID-19 – Ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell’11/04/2020 – Consegna a domicilio delle merci – Estensione delle attività consentite rispetto alle previsioni di cui al D.P.C.M. 10/04/2020 – Sospensione.



Massima

TAR LOMBARDIA, Sez. 1^ – 23 aprile 2020, decreto n. 634

EMERGENZA COVID-19 – Ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell’11/04/2020 – Consegna a domicilio delle merci – Estensione delle attività consentite rispetto alle previsioni di cui al D.P.C.M. 10/04/2020 – Sospensione.

Va sospesa l’Ordinanza Regione Lombardia n.528 dell’11.4.2020, nella parte in cui, all’art. 1, punto 1.2 lett. H), prevede che “E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020”. L’art. 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, stabilisce infatti che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, laddove, invece l’ordinanza regionale amplia, anziché restringere, le attività consentite, incidendo sul diritto alla salute dei lavoratori.

Pres. Giordano – CGIL Lombardia e altri (avv.ti Guariso, Moshi, Stanzione e Assael) c. Regione Lombardia e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Sez. 1^ - 23 aprile 2020, decreto n. 634

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 285 del 2020, proposto da
Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Luca Ravazzani, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Fata in Bologna, piazza Cavour 2;

contro

Ministero della Salute, Regione Emilia-Romagna, Unione delle Terre D’Argine non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– ove dovesse essere interpretata in senso lesivo degli interessi della ricorrente, dell’Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 3 aprile 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 6 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. a) nella parte in cui prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) […] Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. […]”;

nonché

– del verbale di accertamento di violazione amministrativa ex L. 689/81 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 n. 8054 elevato dal Comando della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine – Campogalliano-Carpi-Novi-Soliera il 7 aprile 2020;

– nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai provvedimenti qui gravati, ancorché non noti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il proposto gravame è altresì rivolto avverso il presupposto verbale di accertamento di violazione amministrativa e che l’impugnativa di tale verbale è da ritenersi in parte qua ammissibile lì dove viene anche irrogata la sanzione della cessazione dell’attività commerciale di vendita di prodotti al banco di gastronomia e pasticceria fresca del supermercato gestito al marchio Esselunga nel Comune di Soliera , senza che la controversia per tale parte possa soggiacere al regime giuridico- processuale di cui al sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 689/81 ( devoluto, quanto agli aspetti di giurisdizione sic et simpliciter alla cognizione del giudice ordinario)

Rilevato che relativamente a quest’ultimo atto la contestazione elevata dalla Polizia Municipale attiene all’avvenuta vendita di cibi preparati per l’asporto presso il banco di gastronomia e pasticceria senza che siano stati preconfezionati e che tale modalità di vendita si pone in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 1 punto 1 lettera a) dell’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il presidente della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2020 secondo cui “ le aziende che preparano cibi da asporto all’interno di supermercati… possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati , senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto”;

Rilevato che quanto alla Ordinanza del 3 aprile 2020 gravata in via principale, limitatamente all’art. 1 comma 1 lettera a, le previsioni ivi contenute secondo cui : “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento : le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 punto 2) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto ( ivi comprese rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio a domicilio , nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie . Le aziende che preparano cibi da asporto all’interno dei supermercati o comunque in punti vendita di alimentari , possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio , dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto “, non contrastano con la ( e neppure la loro lettura è da intendersi contraria alla ) normativa nazionale di natura emergenziale ( né con la disciplina dettata in materia di commercio di cui al codice del consumo ) ove si consideri che :

a) si pongono in linea con la previsione di cui all’art. 1 comma 2 d.l. n. 6/2020 che prevede la “ chiusura di tutte le attività commerciali , esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità ( lett. j) ;

b) sono conformi alle prescrizioni applicative dettate con il DPCM 11 marzo 2020 in tema di limitazioni all’attività commerciale, in cui è fatta eccezione, quanto alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio, per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 , tra cui le attività di ipermercati e supermercati ( prescrizioni reiterate con il DPCM 22 marzo 2020 e dal DPCM 1 aprile 2020, applicabile ratione temporis alla fattispecie all’esame ), normativa tutta che sottolinea la valenza di attività essenziale della vendita di prodotti alimentari ai fini della tutela della salute e del benessere dei cittadini in periodo di emergenza sanitaria di che trattasi;

Considerato, in particolare, che le qui gravate previsioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2020, fanno salva, unitamente all’attività di preparazione dei cibi da asporto all’interno dei supermercati, quella di vendita o consegna a domicilio dei cibi che siano preconfezionati e senza alcuna forma di somministrazione o consumo in loco;

che in particolare la ratio sottesa alla disciplina in contestazione, secondo il senso logico- letterale delle disposizioni emanate è da ricercarsi nell’esigenza di consentire la vendita di prodotti freschi alimentari presso i banchi della gastronomia e della pasticceria fresca ma di quelli ( e solo quelli ) destinati all’asporto che siano preconfezionati e quindi venduti previa pesatura e in confezioni chiuse, senza che sia possibile la somministrazione o consumo sul posto ;

che pertanto l’ordinanza qui impugnata in parte qua non è contra legem e neppure lesiva degli interessi fatta valere dalla parte ricorrente, nella prospettazione erroneamente pure dedotta col proposto gravame;

che le contestazioni operate con il processo verbale della Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine del 7 aprile 2020 circa il mancato preconfezionamento dei cibi di gastronomia e di pasticceria fresca appaiono immuni dalle censure dedotte in ricorso, risultando non smentito il presupposto di fatto e di diritto posto alla base dell’accertata infrazione;

che, parimenti appaiono infondate se non inammissibili i profili di doglianze dedotti nei confronti dell’ordinanza più volte citata

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata col proposto ricorso

Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 27 maggio 2020

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 24 aprile 2020.

Il Presidente
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

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