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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 558 | Data di udienza: 7 Ottobre 2016

* CACCIA – Caccia alle specie Tordo, Bottaccio e Cesena – EU-Pilot 6955/14/ENVI – Governo – Modifica del calendario venatorio della Regione Marche – Illegittimità –  Insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere sostitutivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 13 Ottobre 2016
Numero: 558
Data di udienza: 7 Ottobre 2016
Presidente: Filippi
Estensore: Morri


Premassima

* CACCIA – Caccia alle specie Tordo, Bottaccio e Cesena – EU-Pilot 6955/14/ENVI – Governo – Modifica del calendario venatorio della Regione Marche – Illegittimità –  Insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere sostitutivo.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 13 ottobre 2016, n. 558


CACCIA – Caccia alle specie Tordo, Bottaccio e Cesena – EU-Pilot 6955/14/ENVI – Governo – Modifica del calendario venatorio della Regione Marche – Illegittimità –  Insussistenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere sostitutivo.

Il Governo può sostituirsi agli organi regionali (oltre che a fronte di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica”), anche nel caso “di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria” (articolo 120 Cost., secondo comma), sempre che si tratti di “casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione” (articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003.). La mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI – in quanto “forma di dialogo ‘strutturato’ tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una ‘possibile’ violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TAR Liguria, n. 105/2016) – non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria. Va quindi esclusa la sussistenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere sostitutivo e va annullata la delibera del Consiglio dei Ministri, recante modifica al calendario venatorio regionale delle Marche per la stagione 2015-2016, che ha anticipato al  20 gennaio la chiusura della caccia alle specie tordo, bottaccio e cesena.

Pres. Filippi, Est. Morri – Regione Marche (avv.ti Morbidelli e Bruni) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 13 ottobre 2016, n. 558

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 13 ottobre 2016, n. 558

Pubblicato il 13/10/2016

N. 00558/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 183 del 2016, proposto da:
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli C.F. MRBGPP44S16A390N e Alberto Maria Bruni C.F. BRNLRT51C17D612G, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l’annullamento

– della delibera del 15 gennaio 2016, n.1023, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la modifica del calendario venatorio 2015-2016 della Regione Marche, anticipando il divieto del prelievo venatorio delle specie Tordo Bottaccio e Cesena dal 31 gennaio al 20 gennaio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso viene impugnata la deliberazione del Consiglio dei Ministri in oggetto, adottata nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 120, comma 2, della Costituzione e all’art. 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; deliberazione recante modifica al calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016 con chiusura anticipata della caccia, al 20 gennaio 2016 anziché al 31 gennaio 2016 (come stabilito dalla Regione), con riguardo alle specie Tordo, Bottaccio e Cesena.

Si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per eccepire l’incompetenza territoriale di questo Tribunale e per contestare, comunque anche nel merito, le deduzioni di parte ricorrente, chiedendo il conseguente rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 7 maggio 2016, n. 154, questo Tribunale affermava la propria competenza sul rilievo che l’impugnativa “non si rivolge contro atti normativi o di carattere generale, ma riguarda un provvedimento specifico che produce effetti limitatamente nel territorio della Regione Marche”.

Con la stessa ordinanza veniva altresì affermato – in relazione all’effetto conformativo della sentenza “in vista della stagione di caccia dell’anno prossimo” – il permanere dell’interesse alla decisione del ricorso nonostante il periodo di caccia fosse ormai concluso. Tale rilievo va confermato, anche in questa sede di merito, per le medesime argomentazioni già esposte in sede cautelare e che avevano giustificato la sollecita definizione della controversia ai sensi dell’art. 55, comma 10, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Con il motivo centrale dell’impugnativa la Regione lamenta il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo.

La censura va condivisa.

La disciplina dettata dal combinato delle norme invocate dalla ricorrente prevede che il Governo possa sostituirsi agli organi regionali (oltre che a fronte di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica”), anche nel caso – che rileva nella specie – “di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria” (articolo 120 Cost., secondo comma), sempre che si tratti di “casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione” (articolo 8, comma 4, della legge n. 131 del 2003.).

Sul punto il Collegio ritiene di aderire all’orientamento già affermato, in casi identici, da altri Tribunali Amministrativi Regionali (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 4 marzo 2016, n. 390; TAR Liguria, Sez. II, 5 febbraio 2016, n. 105).

Secondo questo orientamento la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI – in quanto “forma di dialogo ‘strutturato’ tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una ‘possibile’ violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (TAR Liguria, n. 105/2016 cit.) – non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria.

Va quindi esclusa la sussistenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere sostitutivo.

3. Il ricorso va dunque accolto e, assorbite le ulteriori censure, va annullata la delibera del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2016, n.1023.

3. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Gianluca Morri
 

 IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO
 

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