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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Diritto dell'energia Numero: 41 | Data di udienza: 17 Ottobre 2018

* DIRITTO DELL’ENERGIA – DRG Marche 27/10/2008 – DM 17/10/2007 – ZPS – Elettrodotti – Impianti eolici – Diversità di disciplina – Elettrodotti di collegamento alla rete elettrica pubblica – Esclusione dal novero delle opere connesse – DM 10 settembre 2010, n. 47987 – AREE PROTETTE – ZPS – Studio di screening – Nozione di Area vasta  – Paragrafo 9, punto 5, DRG Marche n. 220/2010 – Studio di screening – DRG Marche n. 220/2010 – Articolazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 19 Gennaio 2019
Numero: 41
Data di udienza: 17 Ottobre 2018
Presidente: Filippi
Estensore: De Mattia


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – DRG Marche 27/10/2008 – DM 17/10/2007 – ZPS – Elettrodotti – Impianti eolici – Diversità di disciplina – Elettrodotti di collegamento alla rete elettrica pubblica – Esclusione dal novero delle opere connesse – DM 10 settembre 2010, n. 47987 – AREE PROTETTE – ZPS – Studio di screening – Nozione di Area vasta  – Paragrafo 9, punto 5, DRG Marche n. 220/2010 – Studio di screening – DRG Marche n. 220/2010 – Articolazione.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 19 gennaio 2019, n. 41


DIRITTO DELL’ENERGIA – DRG Marche 27/10/2008 – DM 17/10/2007 – ZPS – Elettrodotti – Impianti eolici – Diversità di disciplina.

Non vi è contrasto tra le disposizioni contenute nella DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008 e quelle contenute nel DM del 17 ottobre 2007: dalla mera lettura di queste ultime è possibile cogliere la diversità della disciplina applicabile agli elettrodotti rispetto a quella relativa agli “impianti eolici”, non avendo il legislatore, con riferimento ai primi, previsto alcun divieto di realizzazione nelle ZPS anche con riguardo ai nuovi impianti. La ratio di detta differente disciplina è agevolmente intuibile e risiede nel fatto che, se l’obiettivo di tutela di “Rete natura 2000” è la protezione degli habitat e della flora e della fauna selvatiche (in particolare degli uccelli), gli effetti e gli impatti dell’elettrodotto e degli aerogeneratori sull’avifauna sono sicuramente diversi.
 


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti eolici – Elettrodotti di collegamento alla rete elettrica pubblica – Esclusione dal novero delle opere connesse – DM 10 settembre 2010, n. 47987

Il punto 3.2. delle Linee guida contenute nell’allegato n. 1 al DM 10 settembre 2010, n. 47987, espressamente esclude dal novero delle opere connesse “…i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti…”. Inoltre, il DM 23 giugno 2016, n. 100956, all’allegato n. 2, punto 1.1.3, ha definito l’impianto eolico come “l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo”. Gli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica pubblica non costituiscono quindi parte integrante degli impianti eolici, né possono definirsi opere connesse, con la conseguenza che essi non ricadono nel divieto di realizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera l), del DM del 17 ottobre 2007 previsto per gli impianti eolici.
 

AREE PROTETTE – ZPS – Studio di screening – Nozione di Area vasta  – Paragrafo 9, punto 5, DRG Marche n. 220/2010

La zona di “Area Vasta”, coincide, come precisato al paragrafo 9, punto 5, della DGR Marche n. 220 del 9 febbraio 2010, con una superficie pari a “10 volte l’estensione dell’area di intervento posta in posizione baricentrica, se è estesa planimetricamente; 20 volte la larghezza e 2 volte la lunghezza se l’opera è lineare”.
 

AREE PROTETTE – ZPS – Studio di screening – DRG Marche n. 220/2010 – Articolazione.

Il paragrafo 9 della DGR Marche n. 220 del 9 febbraio 2010 non limita lo studio dello screening e la conseguente valutazione dell’Autorità competente all’applicazione di criteri meramente matematici: emerge chiaramente che detto studio di screening è più complesso e si articola, ad esempio, nella descrizione dell’intervento e dei siti Natura 2000 interessati dallo stesso, nell’analisi sia dell’Area Vasta sia dell’area di intervento, nella verifica degli elaborati tecnici e cartografici e nella verifica della compatibilità rispetto agli strumenti di pianificazione, alle misure di conservazione, ai fattori di vulnerabilità, alle aree floristiche e all’individuazione degli impatti. E’ evidente, pertanto, che l’analisi dell’Area Vasta costituisce uno degli aspetti di cui si compone la valutazione di screening, essendo altresì previste ulteriori verifiche, compresa quella volta ad accertare che l’intervento non comporti conseguenze impattanti anche su siti posti all’esterno dell’area dell’intervento medesimo.

Pres. Filippi, Est. De Mattia – Comune di Mercatino Conca  (avv.ti Graziosi e Graziosi) c. Provincia di Pesaro e Urbino  (avv. Riminucci), Regione Marche  (avv. De Bellis), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 19 gennaio 2019, n. 41

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 19 gennaio 2019, n. 41

Pubblicato il 19/01/2019

N. 00041/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2018 REG.RIC.
N. 00132/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2018, proposto da
Comune di Mercatino Conca, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D’Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Ancona, piazza Cavour, 23;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
Unione Montana del Montefeltro, Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità – Romagna, E-Distribuzione s.p.a., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Marche, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Impresa Individuale Marcaccini Giacomo, non costituita in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2018, proposto da
Pangrazi Mauro, Ferri Paolo e Gammarota Annarita, rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D’Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Ancona, piazza Cavour, 23;
Unione Montana del Montefeltro, non costituita in giudizio;

nei confronti

Impresa Individuale Marcaccini Giacomo, non costituita in giudizio;
Comune di Mercatino Conca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità – Romagna, E-Distribuzione s.p.a., Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Marche, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

quanto ad entrambi i ricorsi n. 131 del 2018 e n. 132 del 2018:

a) della determina della Provincia di Pesaro Urbino n. 1791 del 27.12.2017, portante l’Autorizzazione Unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 alla Ditta Marcaccini Giacomo “per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di potenza nominale pari a 60 kWp costituito da n. 1 aerogeneratore nonché dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto” da installarsi su terreno contraddistinto al Foglio 6, Part. 116-112-114 (impianto) e Foglio 6 Part. 114-S.P. 70 e Foglio 8 Part. 1-3-113-140-174 (elettrodotto) in località Cà Antoniuccio nel Comune di Mercatino Conca;

b) degli atti assunti e dei pareri emessi nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia ed articolatasi nelle sedute del 8.10.2015, 21.1.2016, 25.7.2016, 24.11.2016, 30.1.2017 e 24.10.2017, nelle parti rilevanti per l’autorizzazione dell’impianto contestate con i motivi di ricorso;

c) per quanto occorrer possa, del § 9 della delibera di Giunta Regionale 9.2.2010 n. 220, portante le “Linee guida per la valutazione di incidenza di piani ed interventi” nei SIC e ZPS;

d) degli atti consequenziali a quelli impugnati;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del Ministero della Difesa, del Ministero dello Sviluppo Economico e di Enac – Ente Nazionale Aviazione Civile;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I. Con i ricorsi in esame i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe, con cui l’impresa Marcaccini Giacomo, con sede a Sassofeltrio, è stata autorizzata, previa domanda inoltrata ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, alla realizzazione di un impianto eolico da 60 kWp nel Comune di Mercatino Conca, in località Ca’ Antoniuccio. Il progetto, che è stato in parte ridimensionato rispetto alle previsioni iniziali, contempla la costruzione di un aerogeneratore di complessivi 39,88 metri di altezza e di un elettrodotto di collegamento alla rete elettrica generale di 745 metri di lunghezza, che si sviluppa su nove pali infissi nel terreno, come si evince dagli elaborati tecnici allegati al progetto medesimo.

Il procedimento autorizzativo è stato condotto dalla Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità procedente, con il modulo della Conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, alla quale hanno preso parte diversi Enti e che si è articolata in più sedute, per i dovuti accertamenti istruttori, per un arco temporale di circa due anni (ottobre 2015 – ottobre 2017).

Assumono i ricorrenti che detto progetto è direttamente interferente con una vasta zona di tutela ambientale appartenente alla “Rete Natura 2000”, censita come ZPS “Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia” e come SIC (Sito di importanza comunitaria) “Valle Avellana”, come dimostrerebbe lo studio di screening condotto dal privato il 10 febbraio 2016. Inoltre, a circa ottocento metri dall’aerogeneratore, è presente un terzo sito della “Rete Natura 2000”, ovvero il SIC “Onferno”, che cade in territorio emiliano-romagnolo ed è quindi affidato alla gestione dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna. L’aerogeneratore, quindi, sorgerebbe interposto tra le zone di tutela suddette, quella marchigiana a sud e quella romagnola a nord. Ancora, in prossimità dell’elettrodotto, vi sono delle aree attive in dissesto da assoggettare a verifica, ai sensi dell’art. 17 del PAI (Piano per l’assetto idrogeologico del bacino Marecchia-Conca).

Ciò premesso, i ricorrenti assumono che, a dispetto del lungo tempo dedicato alla valutazione dell’impianto, l’istruttoria si sarebbe concentrata quasi esclusivamente sull’elettrodotto, mentre nessuna valutazione ambientale sarebbe stata esplicitamente compiuta con riguardo all’aerogeneratore, che è la componente principale dell’impianto. Essi pertanto impugnano i provvedimenti autorizzativi indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 5, lettera l), del DM Ambiente del 17 ottobre 2007 e delle “Misure minime di conservazione per le ZPS” approvate con DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008. A dire dei ricorrenti la predetta norma del DM Ambiente – che la giurisprudenza avrebbe già ritenuto, oltre che legittima, immediatamente cogente e non derogabile con accertamenti di compatibilità in concreto – prevedrebbe una preclusione assoluta a realizzare l’intervento in parola, senza possibilità di deroghe in sede regionale o locale. Peraltro, il divieto di realizzazione di impianti eolici all’interno delle zone ZPS sarebbe stato ribadito dalla Regione Marche con la predetta DGR n. 1471 del 2008. Poiché l’impianto, per una sua parte significativa, dovrebbe sorgere all’interno della ZPS denominata “Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia”, lo stesso non avrebbe potuto essere autorizzato. Né, a loro dire, potrebbe obiettarsi che la porzione di impianto che ricade nella ZPS è solo quella relativa alle opere di connessione alla rete elettrica, mentre l’aerogeneratore sarebbe ubicato al di fuori della zona di protezione. Assumono, infatti, i ricorrenti che gli impianti ad energia rinnovabile sarebbero costituiti unitariamente e inscindibilmente dai dispositivi per la produzione energetica e dalle opere e infrastrutture connesse e indispensabili al loro esercizio, che dei primi costituirebbero parte integrante, con la conseguenza che anche la valutazione della loro incidenza all’interno del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 dovrebbe avvenire in maniera unitaria (essi citano giurisprudenza a conforto della tesi appena esposta);

2) violazione dell’art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n. 357 del 1997; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta. L’autorizzazione sarebbe viziata con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dell’aerogeneratore eolico, essendo stata omessa la verifica dei potenziali impatti di quest’ultimo sulla zona SIC/ZPS con cui è a confine. La valutazione degli impatti, infatti, non andrebbe circoscritta alle opere interne al perimetro delle zone protette, ma anche a quelle opere che, sebbene collocate all’esterno di detto perimetro, siano suscettibili di incidere sugli ambiti di tutela (nella specie, habitat e uccelli), come chiarito dalla stessa Commissione europea nella guida per la gestione dei siti della “Rete Natura 2000”, pubblicata appunto nel 2000, nonché dalla giurisprudenza amministrativa (anche sul punto i ricorrenti citano pronunce a conforto delle loro tesi difensive). L’istruttoria avrebbe dovuto considerare in maniera concreta ed effettiva, senza parametri aprioristici ed astratti (quali quelli indicati al paragrafo 9 della DGR n. 220 del 2010, anch’essa gravata in parte qua), l’impatto della pala eolica sul SIC/ZPS posto a pochi metri dalla stessa e sulle rotte migratorie degli uccelli che in quella zona nidificano. Illegittimo sarebbe quindi anche il citato paragrafo 9 della DGR n. 220, se interpretato nel senso di avallare dette omissioni, dal momento che il riferimento al perimetro di “Area Vasta” a cui la DGR fa riferimento comporterebbe la predeterminazione del raggio di impatto prescindendo dalle verifiche concrete sui luoghi, il che contrasterebbe con la normativa europea e con i più basilari principi di ragionevolezza e logicità. E tale irragionevolezza sarebbe ancor più evidente se si considera che, a pochi metri di distanza, il SIC “Onferno” sito in Emilia Romagna, dove sono presenti le medesime specie di uccelli che nidificano nell’area protetta marchigiana, gode di una diversa e più pregnante disciplina di tutela, conforme ai dettami dell’UE;

3) violazione dell’art. 17 del PAI Marecchia-Conca, eccesso di potere per contraddittorietà e falso presupposto di diritto. Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche sotto il profilo del dissesto idrogeologico presente nell’area interessata dall’elettrodotto, più volte segnalato dall’Amministrazione comunale di Mercatino Conca e risultante dagli accertamenti svolti in sede istruttoria; in presenza di detta situazione di dissesto le trasformazioni dell’area avrebbero dovuto essere assoggettate al parere dell’Autorità di Bacino, con obbligo della Provincia di provvedere ad attivare l’iter di adeguamento della cartografia del PAI, una volta accertata l’espansione delle aree di dissesto oltre i confini delimitati nel medesimo PAI.

Si sono costituiti in entrambi i giudizi, per resistere, la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione Marche, i Ministeri dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Difesa e dello Sviluppo Economico e l’Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile, questi ultimi per il tramite dell’avvocatura erariale.

Con ordinanza n. 78 del 2018 il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi in epigrafe, dati gli evidenti profili di connessione, nonché la fissazione della trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 17 ottobre 2018, all’esito della quale le cause sono state poste in decisione.

DIRITTO

II. Preliminarmente, va precisato che entrambi i ricorsi n. 131 del 2018 e n. 132 del 2018 saranno trattati congiuntamente, data la riunione degli stessi già disposta con ordinanza di questo Tribunale n. 78 del 2018.

II.1. Ciò posto, il Collegio reputa di poter prescindere dall’esame delle eccezioni con cui si lamenta la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e si fa valere l’inammissibilità dei gravami nella parte in cui contengono l’impugnazione di atti endoprocedimentali prodromici al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003; ciò in quanto entrambi i ricorsi, nonostante il pregio delle argomentazioni difensive in essi contenute, sono infondati, per quanto di seguito si va ad illustrare.

II.2. Seguendo il medesimo ordine proposto dalle parti ricorrenti, occorre innanzitutto esaminare le censure contenute nel primo motivo dei gravami in oggetto.

II.2.1. L’art. 5, comma 1, lettera l) del DM n. 28223 del 17 ottobre 2007 ha stabilito che, per tutte le ZPS, le Regioni e le Province autonome provvedano, con l’atto di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, a porre taluni divieti, tra cui quello di realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi indicati nella stessa lettera l) citata. Detta disposizione è stata attuata nella Regione Marche con DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, la quale, alla lettera b) del paragrafo “Attività ed interventi” di cui all’allegato n. 2, ha recepito il divieto imposto dal DM n. 28223 del 2007 in termini analoghi. Sempre il citato DM, all’art. 5, comma 2, lettera a), ha previsto che le Regioni e le Province provvedano, nelle medesime zone ZPS, alla messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione/ristrutturazione, rispetto al rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli. Di tanto la suddetta DGR ha dato attuazione alla successiva lettera p) del medesimo paragrafo di cui all’allegato n. 2, stabilendo, in relazione agli elettrodotti e conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del DM 17 ottobre 2007, che “è obbligatorio mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, gli elettrodotti e le linee aeree di AT e MT di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione”.

II.2.2. Da quanto sopra, emerge, in primo luogo, che non vi è contrasto tra le disposizioni contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 e quelle contenute nel DM del 17 ottobre 2007 e, in secondo luogo, che dalla mera lettura di queste ultime è possibile cogliere la diversità della disciplina applicabile agli elettrodotti rispetto a quella relativa agli “impianti eolici”, non avendo il legislatore, con riferimento ai primi, previsto alcun divieto di realizzazione nelle ZPS anche con riguardo ai nuovi impianti. La ratio di detta differente disciplina è agevolmente intuibile e risiede nel fatto che, se l’obiettivo di tutela di “Rete natura 2000” è la protezione degli habitat e della flora e della fauna selvatiche (in particolare degli uccelli), gli effetti e gli impatti dell’elettrodotto e degli aerogeneratori sull’avifauna sono sicuramente diversi.

II.2.3. Quanto alla nozione di “opere connesse e infrastrutture di rete” ai fini del procedimento autorizzativo di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il punto 3.2. delle Linee guida contenute nell’allegato n. 1 al DM 10 settembre 2010, n. 47987, espressamente esclude dal novero delle opere connesse “…i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti…”. Inoltre, il DM 23 giugno 2016, n. 100956, all’allegato n. 2, punto 1.1.3, ha definito l’impianto eolico come “l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo”. Ciò ad ulteriore conferma del fatto che gli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica pubblica non costituiscono parte integrante degli impianti eolici, né possono definirsi opere connesse, con la conseguenza che essi non ricadono nel divieto di realizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera l), del DM del 17 ottobre 2007 previsto per gli impianti eolici.

Né vale a sostenere il contrario il richiamo, operato dai ricorrenti, all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 e agli artt. 3.1, 13.1, lettera f), 15 e 18 delle Linee guida di cui all’allegato n. 1 al DM 10 settembre 2010; ed invero, sebbene dette ultime norme stabiliscano che le varianti sostanziali possono riguardare anche le opere connesse e includano queste ultime tra i requisiti minimi per la procedibilità della domanda di autorizzazione unica nonché tra i contenuti essenziali dell’autorizzazione stessa, ciò tuttavia non equivale a sostenere che l’elettrodotto di collegamento alla rete elettrica nazionale rientri nella nozione di impianto eolico (cosa che, come sopra precisato, è stata esclusa dall’art. 3.2. delle medesime Linee guida).

II.2.4. Sul piano della normativa regionale, poi, dette Linee guida nazionali sono state attuate con DGR n. 255 dell’8 marzo 2011, che, per gli impianti eolici, ha recepito integralmente quanto disposto con la precedente DGR n. 829 del 23 luglio 2007, adottata in attuazione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale). In particolare, l’allegato A di quest’ultima (recante “Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano”), con riferimento agli impianti eolici di piccola taglia (di altezza massima di metri 40) – qual è quello in questione – precisa che, a livello regionale, non sono state individuate zone di esclusione, fatte salve le singole normative a livello comunale.

Ne consegue che non è possibile ritenere, come invece sostenuto dai ricorrenti, che vi sia una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti eolici quale quello in argomento nelle aree SIC/ZPS.

II.3. Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo dei ricorsi.

Ed invero, posto quanto argomentato al precedente punto sul fatto che l’aerogeneratore non ricade propriamente nelle zone di tutela SIC/ZPS, si osserva che nella fattispecie l’impianto eolico di cui si discute e il relativo elettrodotto sono stati sottoposti a procedura di screening di VIA, nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente (come si evince dalle relazioni di screening allegate ai ricorsi, rispettivi documenti n. 4, 5 e 12). Detta procedura si è conclusa positivamente, atteso che l’incidenza e l’impatto di detti impianti sull’habitat circostante sono stati valutati non significativi, anche tenuto conto della modesta dimensione dell’aerogeneratore, del fatto che è prevista l’installazione di un’unica pala e non la realizzazione di un parco eolico e del fatto che i relativi elettrodotti sono di media (MT) e bassa (BT) tensione.

Ai fini della valutazione di screening è stata considerata la zona di “Area Vasta”, coincidente, come precisato al paragrafo 9, punto 5, della DGR n. 220 del 9 febbraio 2010, con una superficie pari a “10 volte l’estensione dell’area di intervento posta in posizione baricentrica, se è estesa planimetricamente; 20 volte la larghezza e 2 volte la lunghezza se l’opera è lineare”.

Sul punto giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il paragrafo 9 di detta DGR non limita lo studio dello screening e la conseguente valutazione dell’Autorità competente all’applicazione di criteri meramente matematici, dal momento che, da un’attenta analisi del testo, emerge chiaramente che detto studio di screening è più complesso e si articola, ad esempio, nella descrizione dell’intervento e dei siti Natura 2000 interessati dallo stesso, nell’analisi sia dell’Area Vasta sia dell’area di intervento, nella verifica degli elaborati tecnici e cartografici e nella verifica della compatibilità rispetto agli strumenti di pianificazione, alle misure di conservazione, ai fattori di vulnerabilità, alle aree floristiche e all’individuazione degli impatti. E’ evidente, pertanto, che l’analisi dell’Area Vasta costituisce uno degli aspetti di cui si compone la valutazione di screening, essendo altresì previste ulteriori verifiche, compresa quella volta ad accertare che l’intervento non comporti conseguenze impattanti anche su siti posti all’esterno dell’area dell’intervento medesimo. Non si condividono, pertanto, le censure contenute nel motivo in esame, volte a contestare l’illegittimità del paragrafo 9 della DGR n. 220 del 2010.

Ciò posto, nel caso di specie, lo studio di screening del proponente relativo all’impianto minieolico (cfr. documenti 4, 5 e 12 allegati ai ricorsi), vagliato in sede di Conferenza di servizi, ha innanzitutto evidenziato che la zona di Area Vasta si sovrappone al SIC e alla ZPS per un’area di estensione irrisoria, ossia di circa 164,28 mq, se rapportata all’estensione complessiva dell’area protetta (cfr. ambito di riferimento dell’intervento e inquadramento territoriale). Quanto ai fattori di impatto, il medesimo studio ha precisato che quelli che possono costituire elemento di disturbo anche permanente delle specie animali presenti nelle zone di incidenza sono di ridottissima entità, mentre l’intervento non determina perdite o danneggiamenti di habitat. In particolare, lo studio evidenzia che i rumori e le vibrazioni sono impercettibili all’interno del SIC e della ZPS e che la produzione di campi elettromagnetici è controllata, anche mediante un perfetto isolamento dell’elettrodotto MT e mediante l’interramento dell’elettrodotto BT. Lo studio conclude nel senso che non sono stati rilevati indicatori della significatività degli impatti, che restano di modestissima entità. La posizione dell’aerogeneratore – il quale non ricade all’interno della delimitazione territoriale del SIC e della ZPS, dato che anche l’Area Vasta vi ricade solo per una parte limitatissima – quindi, non è la sola ragione che ha portato ad escludere la pressoché assenza di interferenze, ma rappresenta uno degli elementi di valutazione, unitamente ad altri fattori (ridotte dimensioni dell’impianto, incidenza delle immissioni inquinanti nell’area protetta, presenza nel sito di altri fattori di vulnerabilità quali, urbanizzazione, apertura di nuove strade, utilizzo dei pesticidi, gestione delle foreste ed erosione naturale). Peraltro, quandanche dette immissioni siano state valutate come non significative nella sola zona di Area Vasta che si sovrappone al SIC e alla ZPS, a fortiori l’impatto non potrebbe che essere ancora minore nelle zone esterne a quella di Area Vasta, collocate a una maggiore distanza dall’intervento. In altri termini, già escludere livelli di incidenza significativi nella zona di Area Vasta vuol dire escludere livelli di incidenza significativi anche nelle aree esterne ad essa.

In ogni caso, le doglianze con cui i ricorrenti lamentano l’omissione delle dovute verifiche extra-sito non trovano conforto negli atti del procedimento, dal momento che la verifica di compatibilità prende a riferimento, oltre alla ZPS denominata “Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia” e il SIC “Valle Avellana”, situati all’interno dell’area marchigiana, anche il SIC della Regione Emilia Romagna denominato “Onferno”, situato a circa 800 metri di distanza dal punto di ubicazione della pala, sebbene trattasi di una zona protetta completamente estranea all’area di intervento (documento n. 12 dei ricorrenti); lo studio di screening del proponente ha escluso il verificarsi di significative interferenze dell’impianto con detto ultimo sito e tale valutazione è stata confortata dal parere favorevole reso dall’Ente gestore per i parchi e la biodiversità dell’Emilia Romagna, il quale, coinvolto nell’istruttoria per una più completa valutazione anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lettera F), della deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26 luglio 2011 (documento n. 19 dei ricorrenti), ha escluso che l’intervento, con l’attuazione delle prescrizioni imposte, possa avere effetti significativi sull’integrità degli habitat e delle specie tutelate.

Non si ravvisano, quindi, le carenze istruttorie e motivazionali censurate dai ricorrenti.

Peraltro, basta leggere l’autorizzazione di cui alla determinazione n. 1791 del 27 dicembre 2017 e i diversi pareri rilasciati dagli Enti preposti in seno alla Conferenza di servizi preordinata al rilascio di detta autorizzazione per avere contezza dell’attività istruttoria svolta. Inoltre, proprio al fine di mitigare il più possibile gli impatti sull’ambiente circostante, l’autorizzazione unica è stata rilasciata con prescrizioni, recependo le prescrizioni indicate nei diversi pareri espressi dalle autorità competenti, evidentemente ritenute sufficienti per la tutela dell’avifauna e degli habitat circostanti e per limitare ovvero azzerare gli impatti, seppur minimi, dell’intervento.

Da tutto quanto sopra emerge che anche il cosiddetto “rischio extra-sito”, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, risulta essere stato adeguatamente considerato.

II.4. Infine, con riguardo alle censure contenute nell’ultimo motivo dei ricorsi, il Collegio reputa sufficiente osservare che, come emerge sia dagli elaborati del proponente, sia dallo stesso documento n. 21 dei ricorrenti, l’elettrodotto è posto immediatamente al di fuori dell’area attiva in dissesto da assoggettare a verifica di cui all’art. 17 del PAI Marecchia-Conca.

Ciò posto, rispetto alle problematiche di tipo idrogeologico emerse in concreto – per il cui accertamento si è tenuto un sopralluogo in data 11 gennaio 2017 (cfr. documento n. 13 dei ricorrenti) – le stesse sono state valutate in seno alla Conferenza di servizi successivamente al sopralluogo medesimo. In particolare, come si legge nel verbale della Conferenza di servizi del 30 gennaio 2017, è stata acquisita la nota del Presidio Territoriale ex Genio Civile della Regione Marche, assunta al protocollo n. 2153 del 17 gennaio 2017, in merito alla valutazione della soluzione progettuale più idonea a mitigare i possibili rischi idrogeologici dell’area, di cui si riportano i punti salienti nello stesso verbale della Conferenza. Quest’ultima è stata quindi sospesa in attesa di consentire al proponente la presentazione del progetto aggiornato, con cui si è prescelta la strada della sopraelevazione dell’elettrodotto rispetto al progetto iniziale, che invece contemplava l’interramento. Su tale ultima soluzione progettuale sono stati rilasciati, in seno alla successiva seduta della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2017, pareri favorevoli con prescrizioni (in particolare, da parte dell’Unione Montana Montefeltro e della Regione Marche, che hanno altresì evidenziato la compatibilità della scelta con quanto prescritto dal DM 10 settembre 2010, allegato n. 5, punto 5.3, lett. h), secondo cui: “deve essere data preferenza agli elettrodotti di collegamento alla rete elettrica aerei qualora l’interramento sia insostenibile da un punto di vista ambientale, geologico o archeologico”).

Ad ogni modo, giova precisare che, come evidenziato nella nota prot. 32066 del 29 settembre 2017 della P.F. Tutela del Territorio della Regione Marche (di cui si riporta uno stralcio nel verbale della Conferenza del 24 ottobre 2017), nella precedente seduta del 30 gennaio 2017 non era emersa l’assoluta impossibilità di praticare la soluzione progettuale dell’elettrodotto interrato, ma si era evidenziata piuttosto la difficoltà di realizzare lo scavo e di assicurare il necessario drenaggio.

Detti passaggi procedimentali evidenziano quindi che anche sulla questione delle problematiche relative al rischio idrogeologico della zona è stata compiuta un’approfondita istruttoria, all’esito della quale si è giunti a delle soluzioni tecniche che hanno consentito il superamento di dette problematiche. Né era obbligatorio convocare l’Autorità di Bacino, non ricadendo l’intervento all’interno della zona di perimetrazione del PAI.

Esula, invece, dal procedimento autorizzatorio di che trattasi l’eventuale riperimetrazione del PAI invocata dai ricorrenti.

III. In conclusione, per tutto quanto precede, i ricorsi in epigrafe sono infondati e vanno respinti.

IV. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative ad entrambi i giudizi, in ragione della complessità delle questioni e della peculiarità della vicenda per cui è causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 131 del 2018 e n. 132 del 2018, di cui è stata disposta la riunione con ordinanza n. 78 del 2018, li respinge.

Spese di entrambi i giudizi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE
Simona De Mattia
        
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
        
        
IL SEGRETARIO
 

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