RIFIUTI – VIA, VAS E AIA – Sostanze pericolose – Pericolo di incidente rilevante – Assoggettamento di un impianto alla “normativa Seveso” – Quantitativi massimi teorici di sostanze pericolose che il gestore può detenere nell’impianto – Definizione di “presenza di sostanze pericolose” data dalla direttiva 2012/18/UE – Differenza rispetto alla direttiva Seveso bis – Rafforzamento della prevenzione – Presenza prevista e presenza reale – Capacità dell’impianto attestata dall’AIA o da analogo provvedimento autorizzativo – Individuazione dei quantitativi previsti affidata all’autodeterminazione del gestore – Esclusione.
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