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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca, Fauna e Flora Numero: 352 | Data di udienza: 21 Marzo 2018

* FAUNA E FLORA – CACCIA – Fauna selvatica – Danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria – L. n. 157/1992 e l.r. Marche n. 7/1995 (anteriormente alle modifiche di cui alla l.r. n. 37/2016) – Termine “risarcimento” – Utilizzo in senso atecnico – Mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 4 Maggio 2018
Numero: 352
Data di udienza: 21 Marzo 2018
Presidente: Filippi
Estensore: Morri


Premassima

* FAUNA E FLORA – CACCIA – Fauna selvatica – Danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria – L. n. 157/1992 e l.r. Marche n. 7/1995 (anteriormente alle modifiche di cui alla l.r. n. 37/2016) – Termine “risarcimento” – Utilizzo in senso atecnico – Mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 4 maggio 2018, n. 352


FAUNA E FLORA – CACCIA – Fauna selvatica – Danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria – L. n. 157/1992 e l.r. Marche n. 7/1995 (anteriormente alle modifiche di cui alla l.r. n. 37/2016) – Termine “risarcimento” – Utilizzo in senso atecnico – Mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato.

Il termine “risarcimento” utilizzato nella legge n. 157/1992 e nella l.r. Marche n. 7/1995 non va inteso in senso tecnico (e quindi nello stesso senso di cui all’art. 2043 c.c.); in realtà trattasi di un mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato quindi, come tale, soggetto al regime “de minimis”.


Pres. Filippi, Est. Morri – Azienda Agricola S. e altri (avv.ti Discepolo e Viventi) c. Regione Marche (avv. Comi)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 4 maggio 2018, n. 352

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 4 maggio 2018, n. 352

Pubblicato il 04/05/2018

N. 00352/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2017, proposto da
Azienda Agricola San Lorenzo Società Cooperativa, Azienda Agricola Paoletti Sabatino, Azienda Agricola Balducci Patrizia, rappresentate e difese dagli avvocati Maurizio Discepolo, Martina Viventi, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Comi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 1;
Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2;

per l’annullamento

della Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 3/4/2017, con la quale veniva revocata la DGR n. 730/2016 ad oggetto “Danni da fauna selvatica. Disposizioni”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le aziende agricole ricorrenti impugnano, chiedendone l’annullamento, la Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 30/4/2017, nella parte in cui ha revocato la DGR n. 730/2016 e nella parte in cui ha stabilito che, per gli anni 2013-2015, valgono le disposizioni contenute nella DGR n. 103 del 15/2/2016 (regime c.d. “de minimis” da applicare nell’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nonché nella erogazione di contributi per interventi di prevenzione dei danni medesimi; contributi previsti dagli artt. 14 e 26 della legge n. 157/1992 e dalle corrispondenti norme regionali di attuazione).

La DGR n. 103/2016 era già stata oggetto di impugnazione, da parte delle odierne ricorrenti insieme ad altre aziende agricole, con il ricorso n. 297/2016, respinto da questo Tribunale con sentenza 20/11/2017 n. 871.

Si è costituita, per resistere al gravame, la Regione Marche.

2. Con la prima ed articolata censura, sviluppata attraverso argomentazioni in fatto e in diritto, viene dedotta violazione, sotto più profili, della legge n. 157/1992; violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della l.r. n. 7/1995; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta rispetto a precedenti determinazioni della stessa amministrazione. Le doglianze riguardano, nello specifico, i seguenti due profili:

– difetto di motivazione nelle decisioni di: revocare la delibera n. 730/16; stabilire che il regime risarcitorio da essa introdotto fosse applicato “solo ai procedimenti chiusi” alla data della delibera impugnata (3/4/2016); confermare, per gli anni 2013-2015, le disposizioni contenute nella DGR n. 103/2016;

– illegittima applicazione, per gli anni 2013-2015, del regime “de minimis” contemplato dalla citata DGR n. 103/2016.

2.1 Entrambi i profili sono infondati.

2.2 Riguardo al dedotto difetto di motivazione è sufficiente osservare che la DGR n. 309/2017 non scaturisce da un ripensamento in sede amministrativa, ma segue le novelle legislative introdotte con la legge regionale 30/12/2016, n. 37 che ha modificato, per la parte che qui interessa, la precedente disciplina legislativa contenuta negli artt. 19, comma 7, 34 e 41 della l.r. n. 7/1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per quanto concerne le modifiche agli artt. 34 e 41 (cfr. art. 8, l.r. 37/2016).

2.3 Quanto sopra esclude altresì la fondatezza del secondo e ultimo motivo di gravame con cui si deduce violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/90, dei principi in materia di revoca degli atti amministrativi nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto assoluto di motivazione.

2.4 Riguardo al secondo profilo, l’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi da quanto recentemente affermato, da questo stesso Tribunale, con la ricordata sentenza n. 871/2017.

Va pertanto ribadito che il dedotto contrasto fra la DGR n. 103/2016 e la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, muove da un presupposto di fondo errato, ossia che il termine “risarcimento” sia stato utilizzato nella legge n. 157/1992 e nella legge regionale n. 7/1995 in senso tecnico (e quindi nello stesso senso di cui all’art. 2043 c.c.). In realtà trattasi di un mero indennizzo da qualificarsi come aiuto di Stato quindi, come tale, soggetto al regime “de minimis” (cfr. paragrafi 8.1 e 8.2 sent. 871/2017 cit. e in giurisprudenza ivi richiamata).

Queste ultime conclusioni vanno tuttavia circoscritte al periodo oggetto dell’odierno ricorso (anni 2013-2015), disciplinato dalla l.r. n. 7/1995 prima delle modifiche di cui alla ricordata l.r. 37/2016; modifiche applicabili dal 2016 e che non sono oggetto del ricorso in esame, ma del giudizio n. 294/2016 trattato nell’odierna udienza pubblica e definito con separata sentenza.

3. Le spese di lite possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere

L’ESTENSORE
Gianluca Morri
        
IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi
        
        
IL SEGRETARIO

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