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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti, Diritto processuale amministrativo Numero: 809 | Data di udienza: 24 Ottobre 2013

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Prove – Consulenza tecnica di parte – Natura di prova – Esclusione – APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Stazione appaltante – Potere di correzione di errori materiali o di calcolo.
 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2013
Numero: 809
Data di udienza: 24 Ottobre 2013
Presidente: Morri
Estensore: Aprile


Premassima

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – Prove – Consulenza tecnica di parte – Natura di prova – Esclusione – APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Stazione appaltante – Potere di correzione di errori materiali o di calcolo.
 



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 809


PROCESSO AMMINISTRATIVO – Prove – Consulenza tecnica di parte – Natura di prova – Esclusione.

Il codice di procedura civile regola analiticamente le prove, distinte in precostituite e costituende, dedicando un separato spazio di disciplina alla consulenza tecnica d’ufficio, quale strumento giudiziale di acquisizione e valutazione della prova, esperibile nei casi di cui all’art. 61 c.p.c.. Una relazione redatta da un consulente tecnico di parte non è invece annoverabile né tra le prove precostituite, né tra le prove costituende, ammissibili in base al codice del processo amministrativo e al codice di procedura civile. Nel giudizio amministrativo, come in quello civile, la consulenza tecnica di parte non esplica alcuna efficacia probatoria. L’art. 87 c.p.c. equipara infatti l’assistenza tecnica del consulente di parte all’assistenza del difensore, sia pur limitatamente al profilo tecnico della difesa, mentre l’art. 201 c.p.c. riserva alla consulenza tecnica di parte, di natura facoltativa e con tassativa predeterminazione delle attività espletabili, la funzione di garantire la pienezza del contraddittorio, nell’ambito dei confini delineati dai quesiti del giudice al consulente tecnico d’ufficio, dagli accertamenti compiuti e dalla relazione stesa da quest’ultimo.


Pres. f.f. Morri, Est. Aprile – S. s.r.l. (avv. Passarini) c. Comune di Magliano di Tenna (avv. Agostini)

APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – Stazione appaltante – Potere di correzione di errori materiali o di calcolo.

La Commissione di gara, fino all’intervenuta approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte della stazione appaltante, è titolare di un potere di emenda, nell’esercizio del quale, laddove, anche su segnalazione disposta nell’esercizio dei poteri del responsabile unico, si sia avveduta di errori materiali o di calcolo, può correggere la procedura dai detti errori, senza che ciò dia luogo ad un nuovo procedimento, restando unica la procedura selettiva del contraente, dovendosi ascrivere, in una simile fattispecie, l’esercizio del potere di correzione di errori materiali o di calcolo di automatica rilevazione al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione e ai suoi corollari dell’efficacia ed economicità, sanciti dall’art. 1 della legge n° 241/1990.


Pres. f.f. Morri, Est. Aprile – S. s.r.l. (avv. Passarini) c. Comune di Magliano di Tenna (avv. Agostini)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 8 novembre 2013, n. 809

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 809

N. 00809/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2013, proposto da:
Socos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Passarini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Magliano di Tenna, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agostini, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via L. Bernabei, 13;

nei confronti di

A.M. Consorzio Sociale;

per l’annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Magliano di Tenna

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Magliano di Tenna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, decimo comma, del codice del processo amministrativo;
 

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Visto il dispositivo della presente sentenza, pubblicato in data 25 ottobre 2013, n° 765/2013;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Magliano di Tenna alla A.M. Consorzio sociale.

Con l’impugnativa sono articolate doglianze di violazione dei principi generali in tema di affidamento per difetto o contraddittorietà di motivazione e adeguata istruttoria, violazione degli artt. 1, 3, 12 della legge n° 241/1990, nonché del principio del giusto procedimento.

Si lamenta, in particolare:

– mancata attribuzione di un punteggio relativamente ai profili:

2.1.4. analisi dei carichi di lavoro delle squadre di raccolta;

2.2.4. servizi consistenti nel monitoraggio del territorio per contenere il fenomeno delle discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti;

2.3.3. dettaglio descrittivo delle forniture e dei servizi previsti per la campagna di comunicazione a regime;

– vizio procedurale nell’attribuzione dei punteggi;

– riapertura offerte tecniche.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Magliano di Tenna, che, con memorie e documenti, ha sollevato eccezioni preliminari e ne ha domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, il che esime il Collegio dal pronunciare sulle eccezioni preliminari sollevate dall’intimata amministrazione comunale.

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole di asserita carenza o contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria con riguardo alla mancata attribuzione di un punteggio all’offerta della ricorrente medesima relativamente ai profili:

2.1.4. analisi dei carichi di lavoro delle squadre di raccolta;

2.2.4. servizi consistenti nel monitoraggio del territorio per contenere il fenomeno delle discariche abusive e l’abbandono dei rifiuti;

2.3.3. dettaglio descrittivo delle forniture e dei servizi previsti per la campagna di comunicazione a regime.

Il motivo è infondato.

Per principio di diritto condiviso dal Collegio, l’operato della Commissione non può ritenersi inficiato, allorché la stessa attenda, come verificatosi nel caso di specie, ad una adeguata esplicitazione delle ragioni sottese ai giudizi formulati con riferimento alle offerte.

Nell’odierna controversia, come si evince dalle schede di valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente, allegate al verbale di gara n° 4 in data 18 ottobre 2012, sono state enucleate le ragioni sottese alla valutazione con il giudizio di inadeguato dei profili, per i quali si lamenta la mancata attribuzione di un punteggio.

Tale valutazione è stata motivata in ragione delle ritenute mancanze nella trattazione, richiesta dalla lex specialis, per ciascuno dei ridetti profili nell’offerta tecnica della società ricorrente.

Non sembra, pertanto, che possano essere rimaste non comprensibili per la società ricorrente le ragioni per le quali la Commissione sia pervenuta alle contestate valutazioni.

Il punteggio di zero è stato attribuito in applicazione del disciplinare di gara, che contemplava il coefficiente zero come corrispondente al giudizio di inadeguato.

La doglianza è, quindi, infondata.

Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi quanto al lamentato difetto di istruttoria, considerato che non si ravvisano elementi per ritenere che l’offerta tecnica della società odierna ricorrente non sia stata esaminata e valutata con la dovuta accuratezza.

In merito alla relazione peritale prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso, si osserva quanto segue.

Il codice di procedura civile regola analiticamente le prove, distinte in precostituite e costituende, dedicando un separato spazio di disciplina alla consulenza tecnica d’ufficio, quale strumento giudiziale di acquisizione e valutazione della prova, esperibile nei casi di cui all’art. 61 c.p.c..

Senza qui soffermarsi sulla nozione, funzione e classificazione processualcivilistica dei mezzi di prova, va rilevato, tuttavia, che una relazione redatta da un consulente tecnico di parte non è annoverabile né tra le prove precostituite, né tra le prove costituende, ammissibili in base al codice del processo amministrativo e al codice di procedura civile.

Il Collegio non può esimersi dal rilevare che nel giudizio amministrativo, come in quello civile, la consulenza tecnica di parte non esplica alcuna efficacia probatoria.

L’art. 87 c.p.c. equipara l’assistenza tecnica del consulente di parte all’assistenza del difensore, sia pur limitatamente al profilo tecnico della difesa, mentre l’art. 201 c.p.c. riserva alla consulenza tecnica di parte, di natura facoltativa e con tassativa predeterminazione delle attività espletabili, la funzione di garantire la pienezza del contraddittorio, nell’ambito dei confini delineati dai quesiti del giudice al consulente tecnico d’ufficio, dagli accertamenti compiuti e dalla relazione stesa da quest’ultimo.

Nel caso in esame, in cui la relazione di parte fuoriesce dall’alveo di rilevanza processuale come sopra delineato, gli assunti in essa contenuti non si prestano ad esplicare alcuna valenza probatoria, atta ad inficiare le valutazioni compiute dalla Commissione, come risultanti dai verbali di gara e dalle schede di valutazione agli stessi allegate.

Per tale ragione, la prospettazione di parte ricorrente, tesa a sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, appare inammissibile e non adeguatamente supportata e, come tale, non può essere accolta.

Il primo motivo di ricorso dev’essere, pertanto, respinto.

Venendo alle doglianze con le quali si lamenta vizio procedurale nell’attribuzione dei punteggi e illegittima riapertura della gara in seguito all’aggiudicazione provvisoria, le stesse sono infondate.

Dev’essere osservato che il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui si controverte ha previsto l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato scelto il metodo dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, indicato nel disciplinare di gara, in applicazione dell’allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

Il disciplinare di gara ha, altresì, stabilito che, “qualora l’offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 40, l’offerente non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica”.

Per quanto risulta dagli atti del giudizio, nel verbale di gara n° 4 in data 18 ottobre 2012, non specificamente impugnato, la Commissione giudicatrice ha:

“a) dato atto che, conclusa la valutazione delle offerte tecniche dei tre concorrenti ammessi, tutte le offerte sono state giudicate meritevoli di esame e confronto ai fini dell’attribuzione dei punteggi;

b) preso atto delle risultanze delle schede di valutazione delle offerte tecniche relative alla AM Consorzio sociale, allegate al verbale di gara n° 2, delle risultanze delle schede di valutazione delle offerte tecniche relative alla Eco Elpidiense s.r.l. allegate al verbale n° 3 e delle risultanze delle schede di valutazione delle offerte tecniche relative alla SO.CO.S. s.r.l. allegate” al verbale n° 4 e proceduto per i tre concorrenti:

“1. – a calcolare la media dei coefficienti, corrispondenti ai giudizi attribuiti singolarmente da ciascun commissario per ogni profilo o sub-profilo di valutazione;

2. – a calcolare il punteggio attribuito, per ogni profilo o sub-profilo di valutazione, moltiplicando il coefficiente di cui al punto 1) per il punteggio massimo attribuito dal disciplinare di gara al profilo o sub-profilo medesimo (Wi);

3. – a sommare, per ogni singolo concorrente, i punti ottenuti di cui al punto 2), in modo da ottenere il punteggio complessivo dell’intera Commissione giudicatrice”.

Nella medesima seduta di gara, la Commissione ha proceduto a “riparametrare le offerte, attribuendo alla migliore offerta tecnica il coefficiente 1, corrispondente al punteggio massimo 80 e proporzionando a tale media massima la media dei coefficienti relativa all’offerta tecnica dell’altro concorrente”.

Nella graduatoria compilata limitatamente all’offerta tecnica, all’esito della riparametrazione delle offerte, la ricorrente era seconda classificata, essendo prima classificata la A.M. Consorzio sociale, mentra la Eco Elpidiense s.r.l. era terza classificata.

Nella seduta di gara del 7 novembre 2012, di cui al verbale n° 5, previa esclusione della Eco Elpidiense s.r.l., è stata proclamata l’aggiudicazione provvisoria alla A.M. Consorzio sociale.

Con nota prot. n° 7111 del 11 dicembre 2012, il responsabile del procedimento ha rilevato che “sembra risultare errata la riparametrazione delle offerte di cui al verbale di gara n° 4 del 18/10/2012” e riconvocato la Commissione di gara in data 15 dicembre 2012.

Dal verbale di gara n° 6 del 15 dicembre 2012 emerge che la Commissione di gara ha rettificato l’errore di calcolo, procedendo alla riparametrazione delle medie dei coefficienti.

All’esito della corretta riparametrazione, la Commissione ha escluso la Eco Elpidiense s.r.l. per non aver raggiunto il punteggio minimo di 40, dando atto che la ditta Eco Elpidiense s.r.l. era comunque stata esclusa, come indicato nel verbale n° 5 del 07/11/2012 e che quindi il ricalcolo non ha influenzato la graduatoria finale della gara d’appalto e il suo esito.

Nella graduatoria finale, la ricorrente è risultata seconda classificata, essendo prima classificata la A.M. Consorzio sociale, mentra la Eco Elpidiense s.r.l. è stata esclusa.

Osserva il Collegio che è principio acquisito in giurisprudenza quello per cui la Commissione di gara, fino all’intervenuta approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte della stazione appaltante, sia titolare di un potere di emenda, nell’esercizio del quale, laddove, anche su segnalazione disposta nell’esercizio dei poteri del responsabile unico, si sia avveduta di errori materiali o di calcolo (come nel caso qui in rilievo), possa correggere la procedura dai detti errori, senza che ciò dia luogo ad un nuovo procedimento, restando unica la procedura selettiva del contraente, dovendosi ascrivere, in una simile fattispecie, l’esercizio del potere di correzione di errori materiali o di calcolo di automatica rilevazione al principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione e ai suoi corollari dell’efficacia ed economicità, sanciti dall’art. 1 della legge n° 241/1990.

Nell’odierna controversia, il verbale in data 15 dicembre 2012 è sufficientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali la Commissione abbia proceduto alla rettifica dell’errore di calcolo, essendo stata dettagliatamente riportata l’operazione di correzione dell’errore di calcolo, che non ha comportato alcuna valutazione discrezionale, né tecnico-discrezionale.

Per tale ragione, considerato che il concreto esercizio del potere di emenda da errori materiali non ha determinato alcun riesame delle valutazioni delle offerte tecniche, essendo rimaste immutate le valutazioni espresse sulle offerte tecniche dei candidati, così come risultanti dalle schede di valutazione allegate agli atti di gara e considerato, altresì, che la rettifica dell’errore di calcolo non ha inciso sulla posizione della società odierna ricorrente nella graduatoria finale, non modificata rispetto alla graduatoria compilata all’esito della seduta del 18 ottobre 2012, le doglianze impugnatorie sono da ritenersi infondate.

La doglianza mossa avverso l’apertura dell’offerta economica della ditta Eco Elpidiense s.r.l., che avrebbe dovuto essere esclusa in quanto, come affermato in impugnativa, per effetto di una corretta applicazione della riparametrazione non verrebbe raggiunto il punteggio minimo di 40, è infondata.

Non può ritenersi ravvisabile, infatti, alcuna violazione della par condicio o del principio di segretezza delle offerte, considerato che la correzione dell’errore di calcolo nella riparametrazione dei coefficienti non ha modificato le valutazioni delle offerte tecniche espletate dalla Commissione antecedentemente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

L’infondatezza delle doglianze rivolte ad ottenere la ripetizione della gara impone la reiezione della domanda impugnatoria anche in relazione al dedotto interesse strumentale.

Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto, perché infondato.

Le spese processuali possono essere equitativamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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