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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico, VIA VAS AIA Numero: 800 | Data di udienza: 21 Febbraio 2013

* INQUINAMENTO – VIA, VAS E AIA – Industrie insalubri – Emissioni olfattive – Limite della normale tollerabilità – Utilizzo delle migliori tecniche  disponibili – AIA – Misure supplementari – Art. 8 d.lgs. n. 59/2005.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2013
Numero: 800
Data di udienza: 21 Febbraio 2013
Presidente: Morri
Estensore: Ruiu


Premassima

* INQUINAMENTO – VIA, VAS E AIA – Industrie insalubri – Emissioni olfattive – Limite della normale tollerabilità – Utilizzo delle migliori tecniche  disponibili – AIA – Misure supplementari – Art. 8 d.lgs. n. 59/2005.



Massima

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 800


INQUINAMENTO – VIA, VAS E AIA – Industrie insalubri – Emissioni olfattive– Limite della normale tollerabilità – Utilizzo delle migliori tecniche  disponibili – AIA – Misure supplementari – Art. 8 d.lgs. n. 59/2005.

 Alla stregua dell’art. 216 R.D. 1265/1934, le industrie insalubri di prima classe debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (comma 2). Quale unica eccezione, un’industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quando l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato (comma 5). Con riguardo all’emissione di odori, l’ordinamento non prevede determinati valori limite per le immissioni olfattive, facendo riferimento al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass.Pen, 26.9.2012 n. 3707). Alla luce di ciò, non è rilevante la circostanza dell’utilizzo della “migliori tecniche disponibili” in tema di emissioni, in quanto l’art.8 del D.Lgs 59/05 stabilisce che: “se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale” (si veda Tar Emilia Romagna Bologna, 17.10.2011, n. 714, dove peraltro è stata disposta, nell’autorizzazione unica, la chiusura di un allevamento di pollame per tutti i mesi estivi proprio a causa dell’emissione di odori). Inoltre, secondo l’art.7, comma 1 del D.Lgs. 59/05 l’AIA deve “includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.


Pres. f.f. Morri, Est. Ruiu – R.C. e altri (avv. Filippucci) c. Regione Marche (avv. De Bellis)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^ - 8 novembre 2013, n. 800

SENTENZA

 

TAR MARCHE, Sez. 1^ – 8 novembre 2013, n. 800

N. 00800/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2010, proposto da:
Rita Cinti, Rita Federoni, Armando Temperini, Simone Pompa per minori, Luisanna Zoboli per minori, Pierpaolo Sabatini per minore, Maria Alessandra Ruzzetta per minore, Maria Claudia Sabatini, Ildebrando Temperini, Marilena Clementi, Lorella Temperini, Sandro Vitali, Lucia Vitali, Filippo Zoboli, Armando Zoboli, Felicetta Zoboli, Ada Zoboli, Sergio Zoboli, Marco Zoboli, Gaia Zoboli, Tiziana Mercuri per minori, rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Filippucci, con domicilio eletto presso Avv. Gian Luca Grisanti in Ancona, via Goito, 4;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

nei confronti di

Societa’ Agricola Levantesi Graziano S.S., Sindaco del Comune di Fermo quale ufficiale del Governo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Fermo, non costituiti in giudizio;
Comune di Fermo, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Gentili, Cristina Argentieri, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Agostini in Ancona, via L.Bernabei, 13;

per l’annullamento

– del decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.79/vaa_08 del 2.7.2010 avente ad oggetto “d.lgs.n.59/2005. Società Agricola Levantesi Graziano s.s., via San Girolamo n.68 nel comune di Fermo. Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale”;

– nonché di ogni atto, precedente, presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Comune di Fermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, che affermano di risiedere tutti nelle immediate vicinanze di un allevamento intensivo di polli da ingrasso sito in Fermo, Contrada S. Girolamo n. 68, impugnano il decreto dirigenziale n. 79/VAA_08 del 2.7.2010 con il quale questa attività ha ottenuto l’autorizzazione unica ambientale ex d.lgs. 59/2005.

Ne affermano l’illegittimità deducendo i seguenti vizi:

a) Violazione dell’art. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fermo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto e illogicità della motivazione.

L’attività non sarebbe conforme a quanto previsto nel vigente PRG del Comune di Fermo, non potendo essere qualificato come “piccolo insediamento di industrie nocive o pericolose”.

b) Violazione dell’art. 5, comma 12 del D. Lgs. 59/2005. Violazione della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale n. 7/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

L’allevamento avrebbe subito consistenti modificazioni successivamente all’entrata in vigore della direttiva 85/337/CEE, per cui sarebbe stata necessaria la sottoposizione, per lo meno, alla procedura di verifica dell’assoggettabilità a VIA.

c) Violazione del Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Fermo e degli articoli 216 e 217 del R.D. 1265/1934. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità della motivazione.

L’impianto si troverebbe, con riferimento ad almeno una di esse, a una distanza dalle abitazioni inferiore a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene.

d) Violazione dell’art. 5, comma 10 del D. Lgs. 59/2005, nella versione antecedente al D. Lgs. 4/2008. Violazione dell’art. 14-quater della Legge 241/1990.

Il parere negativo del sindaco, quale autorità sanitaria, non poteva essere disatteso dalla Regione Marche, che comunque avrebbe dovuto convocare una conferenza di servizi e non chiedere separatamente l’assenso alle diverse amministrazioni.

e) Eccesso di potere per carenza di reale istruttoria tecnica in ordine alla problematica dei cattivi odori e per illogicità della motivazione.

I monitoraggi relativi ai cattivi odori percepiti nella zona realizzati dall’ASUR e dalla stessa PF che ha adottato l’atto non sarebbero attendibili, per modalità e periodo di effettuazione.

f) Violazione dell’art. 3, 4 e 7 del D. Lgs. 59/2005. Violazione del Decreto MATTM 29.01.2007. Violazione dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e, in generale, della parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.

Il provvedimento impugnato non conterrebbe i valori limite per le emissioni in atmosfera generate dall’impianto.

g) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

La Regione non avrebbe considerato il parere espresso dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Con ordinanza n. 438 del 10.6.2011 questo Tribunale ha disposto una verificazione, tesa ad accertare circostanze inerenti la conformità urbanistica e la salubrità dell’attività oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impugnata:

Dell’incombente istruttorio veniva incaricato ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. Amm,il direttore generale dell’A.R.P.A. Umbria (con facoltà di delega ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata competenza e con possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte le operazioni “sul campo”), disponendo l’inizio delle operazioni entro 15 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.

Con istanza del 15.9.2011, parte ricorrente chiedeva al Collegio la sostituzione del verificatore, chiedendo altresì a verbale di udienza, che venisse richiesta la documentazione relativa ai sopralluoghi effettuati dal Corpo Forestale di Fermo e dei Carabinieri fino all’effettivo inizio delle operazioni di verificazione.

Con istanza del 6.10.2011 l’organo incaricato della verificazione, adducendo problemi burocratici e di scelta dei soggetti ai quali delegare le operazioni, a giustificazione del ritardo di inizio della verificazione, chiedeva la proroga del termine per l’effettuazione della medesima.

Con ordinanza del 14.10.2011 n. 775, il Tribunale respingeva l’istanza di sostituzione, ordinava agli incaricati della verificazione l’acquisizione e la valutazione dei documenti richiesti dalla parte e concedeva la proroga richiesta dai verificatori.

Con istanza depositata il 23.11.2011, i verificatori hanno sottoposto una richiesta di chiarimenti al Collegio, a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti per una diversa e meno onerosa modalità di svolgimento di una parte dell’attività di verificazione

Con ordinanza collegiale 17.12.2011 n.922 il Tribunale, accogliendo le richieste della parti, disponeva una parziale rimodulazione dei quesiti di cui all’ordinanza 438/2011, accordando inoltre una proroga per la conclusione delle operazioni di verificazione.

Le relazioni finali venivano depositate tra marzo e aprile 2012.

Con ordinanza collegiale 434/2012 il Tribunale richiedeva ulteriori chiarimenti ai verificatori.

Con istanza del 17.7.2012 la Regione Marche informava il Tribunale che, in data 11.6.2012, la Società controinteressata avrebbe comunicato la cessazione dell’attività per sopravvenuta indisponibilità dei locali. Lo smantellamento sarebbe in corso. Allegava il decreto dirigenziale n. 75VAA_ del 9.7.2012 con il quale si dichiara la decadenza dall’autorizzazione.

Con tale istanza si chiedeva quindi al Tribunale di pronunciare la carenza di interesse al ricorso e le conseguenti determinazioni sul prosieguo della verificazione.

Veniva quindi fissata la Camera di Consiglio del 26.7.2012 per la decisione riguardo il prosieguo delle operazioni di verificazione. L’istanza veniva trattenuta in decisione.

Con ordinanza 2.8.2012 n. 562, il Tribunale, rilevando che parte ricorrente aveva affermato, nel corso della Camera di Consiglio, la persistenza del suo interesse alla prosecuzione delle operazioni di verificazione, in relazione all’esigenza di stabilire comunque la legittimità o meno del provvedimento impugnato, considerata anche presenza nel ricorso di una richiesta risarcitoria, e che i chiarimenti richiesti ai verificatori con l’ordinanza 22.6.2012 n. 434 riguardavano, essenzialmente, chiarimenti di tipo documentale e non richiedevano operazioni di particolare rilevanza, disponeva il prosieguo delle operazioni di verificazione.

Si sono costituiti la Regione Marche, resistendo al ricorso e il Comune di Fermo, sostanzialmente condividendo le ragioni dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 21.2.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Va premesso che la Regione Marche, successivamente alla notifica del ricorso, ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione impugnata, per sostanziale rinuncia della controinteressata dovuta alla mancanza di disponibilità dei locali. I ricorrenti affermano di avere interesse alla decisione persistendo l’istanza risarcitoria e la decisione sulle spese legali (in particolare quelle relative alla verificazione). Se è indubbia la mancanza di interesse relativo alla richiesta impugnatoria, il ricorso va comunque trattato per stabilire la spettanza delle spese (c.d. soccombenza virtuale) e per delibare l’istanza risarcitoria.

2 Preliminarmente, riguardo l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla Regione Marche, va rilevato che, anche a seguito del supplemento di istruttoria ordinato dal Tribunale con l’ordinanza 434/2012, è risultato che le abitazioni dei ricorrenti si trovano a distanze inferiori a 1 km dall’impianto e, come è stato dimostrato dalle prove eseguite riguardo alla diffusione di odori, le stesse non possono che essere interessate dalle emissioni dell’impianto. Ancora, alla luce della decadenza dell’autorizzazione, risulta irrilevante la richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata dalla Regione con riguardo alla modificazione della titolarità dell’azienda e alla proprietà dell’edificio.

2.1 Si può premettere che, indipendentemente dalla’esito dell’indagine relativa alla fondatezza della parte impugnatoria del presente ricorso, l’istanza risarcitoria va respinta. Difatti, essa è del tutto sfornita di prova circa i danni subiti dai ricorrenti. Tali danni sarebbero stati provocati dalle emissioni di odori provenienti dall’impianto di proprietà della Levantesi Graziano Srl.

2.2 Manca, in sostanziale assenza di documentazione medica, qualsiasi prova di danno alla salute. Allo stesso modo risulta del tutto sfornito di prova l’eventuale danno c.d, esistenziale, in assenza di qualsiasi elemento ulteriore rispetto alla prova dell’esistenza dell’illecito, consistente nella presenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità comprovante l’alterazione dell’ambiente in cui si esplica la vita di ciascuno e delle normali attività dell’individuo, quali il riposo, il relax, l’attività lavorativa e intellettuale che si traducano nella lesione della serenità personale cui un soggetto ha diritto nell’ambito lavorativo e familiare (sul tema, proprio con riguardo ad emissioni di odori, Corte d’Appello Milano 29.1.2007, ricorso r.g. 3729/05). In realtà, vista l’approvazione del decreto in data 2.7.2010, non appare verosimile che, da quel momento, i ricorrenti possano avere subito danni rilevanti a causa dei cattivi odori. Ancora, il carattere non continuo delle emissioni è confermato dagli stessi ricorrenti che, ad esempio, nel ricorso ammettono una diminuzione delle emissioni nel periodo in cui sono stati effettuati i monitoraggi da parte della Regione Marche.

3 Nel merito, i primi due motivi di ricorso sono infondati. Nel caso in esame, l’incaricato della verificazione (per la parte amministrativa) ha ritenuto che:

– le modifiche oggetto dell’impugnata Autorizzazione Integrata Ambientale non erano assoggettabili alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale iniziale o screening. Difatti, lo stabilimento è precedente al d.p.r. 146/1994. Ciò anche con riguardo con le modifiche effettuate posteriormente, non costituenti modifiche sostanziali ai sensi dell’articolo 5 c.1 bis del D.lgs. 152/2006.

– il verificatore ha anche ritenuto che l’azienda rientrasse nella definizione di “piccolo insediamento produttivo”. La tesi del verificatore, condivisa dal Collegio, è che, pur trattandosi di allevamento intensivo, il concetto di “piccolo” debba essere interpretato dal punto di vista del fatturato e del numero di addetti.

3.1 E’ invece fondato, nei limiti di seguito riportati, il terzo motivo di ricorso. Difatti:

– le distanze con gli edifici più vicini sarebbero conformi all’articolo 117 c .2 (erroneamente nel ricorso riportato come articolo 147) del Regolamento Comunale di Igiene del Comune di Fermo, riguardo la distanza dai centri abitati delle industrie insalubri.

– si pone invece il problema del riscontro, nel corso della verificazione, di un edificio ove risiedono alcuni ricorrenti, situato a distanza inferiore a quanto previsto da una norma diversa del regolamento citato, non oggetto di censura specifica. In particolare, l’edificio non rispetterebbe le regole sulla distanza minima degli allevamenti intensivi dalle case isolate (art. 87 Regolamento Comunale di Igiene-100 mt). Osserva il collegio che, in generale, il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato consente al giudice di fondare la sua decisione anche su un percorso logico-giuridico difforme da quello prospettato dal ricorrente, ma con il limite che tale difformità non si basi su fatti nuovi, non ritualmente dedotti in giudizio, ovvero su censure non proposte dalla parte (Cds Sez. V7 maggio 2011 n. 3191). E’ anche vero, però che, in giurisprudenza, si è ritenuta non affetta dal vizio di ultrapetizione la decisione di annullamento fondata sulla violazione di una disposizione di legge diversa da quella prospettata ove la formulazione della doglianza consenta al giudice di individuarne il fondamento giuridico, rientrando tra i poteri del giudice stesso la ricerca delle disposizioni che disciplinano il rapporto controverso, indipendentemente dalle indicazioni del ricorrente (CdS sez. V, 13.7.1992, n. 648). Per valutare la fondatezza di una censura, è consentito al giudice amministrativo di utilizzare parametri normativi di riferimento diversi da quelli indicati dal ricorrente, purchè resti ferma l’identificazione e la qualificazione del vizio dedotto negli elementi sostanziali che lo caratterizzano (CdS Sez. V, 10.6.2001, n. 2967). Ancora, è stato ritenuto, non sussiste vizio di ultra o di extrapetizione allorchè il giudice, attenendosi rigorosamente ai fatti e agli altri elementi oggettivi esposti dall’attore, individui la disciplina regolatrice della concreta fattispecie in norme diverse da quelle invocate dalle parti e sulla base di tali norme accolga o rigetti la domanda, senza operare alcun mutamento dei “petitum” o della “causa petendi” dedotti.(Cass. civ. Sez. I, 11061993, n. 6552). Nel caso in esame, ritiene il Collegio che si rientri nella fattispecie di cui alle decisioni citate. Infatti, i ricorrenti hanno individuato, con il terzo motivo di ricorso, il vizio dell’insufficiente distanza dell’impianto dalle case (almeno dalle più vicine), inferiore ai limiti normativi, individuando come norma violata dall’articolo 117 c.2 del Regolamento Comunale di Igiene, relativo alle industrie insalubri. Al contrario, come emerso anche dalla verificazione ordinata dal Tribunale, risulta violato un diverso articolo del medesimo Regolamento Comunale di Igiene, in particolare l’articolo 87, relativo alla distanza degli allevamenti intensivi di qualunque specie (100 mt) dalla case isolate. Il Collegio ritiene che, avendo i ricorrenti comunque posto la questione della violazione del Regolamento Comunale di Igiene relativamente alle distanze delle abitazioni (seppure con riferimento a diverso articolo) la censura possa essere ritenuta presente, secondo i principi sopra ricordati. Ciò anche perché, in tutta evidenza, le norme relative alla distanza delle industrie insalubri e degli allevamenti intensivi si riferiscono a simili esigenze di tutela. Il motivo è quindi fondato, sia pure con riferimento esclusivo ai ricorrenti Temperini e Vitali, la cui abitazione dista 85 metri dall’impianto, in relazione al citato art. 87 del Regolamento Comunale di Igiene.

3.1 Pur considerata la fondatezza della censura sopra ricordata, il Collegio ritiene di trattare anche il quinto motivo i ricorso, risultando altresì fondato il vizio di insufficienza e contraddittorietà dell’istruttoria tecnica eseguita dalla Regione, relativamente alle emissioni dell’impianto.

3.2 I risultati della relazione depositata dalla Progress s.r.l, su incarico dei verificatori, in data 30.03.2012 e, successivamente, ulteriormente esplicata nella relazione depositata il 13.9.2012, hanno, ad avviso del Collegio, provato come fosse evidente il carattere insalubre dell’allevamento intensivo di pollame in oggetto.

3.3 La Progress Srl, incaricata della verificazione relativa all’emissione di odori, conclude il proprio studio affermando che “l’esposizione in aria ambiente all’odore emesso in atmosfera dalle sorgenti del sito in epigrafe supera i livelli di accettabilità considerati come riferimento sia presso i recettori isolati prossimi all’allevamento, sia presso una parte del centro abitato di San Girolamo.”

3.4 Il limite di accettabilità dell’emissione, secondo i verificatori, è superato non solo nei pressi dell’allevamento (100 metri) ma anche nel centro abitato situato a distanza di gran lunga maggiore (750/850 metri- v. tabelle 21 e 22 della verificazione). Ciò conferma alcuni accertamenti del 2009 effettuati dal Corpo Forestale dello Stato , che si ponevano in contrasto con gli accertamenti effettuati dalla Regione e dall’ASUR Marche. Ancora, la Regione Marche non ha mai contestato, fino alla relazione finale, la metodologia di verificazione. Del resto, il quesito relativo alla misurazione delle emissioni di odori, così come riformulato con ordinanza collegiale 17.12.2011 n. 922, era il seguente: “b)se nella fattispecie si possa ritenere che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l’esercizio dell’attività di allevamento pollame non rechi nocumento alla salute del vicinato, ciò con particolare riferimento alla presenza di odori molesti provenienti dallo stabilimento. Le rilevazioni saranno eseguite con indagini sul campo e/o strumentali, la cui frequenza e modalità verrà concordata a verbale dalle parti e dagli incaricati della verificazione, prima dell’inizio delle misure”.

3.5 La ditta incaricata della verificazione ha adempiuto elaborando, con l’ausilio della stazione meteo situata nelle vicinanze dell’allevamento e in conformità a quanto ordinato dal Tribunale con l’ordinanza 922/2011, un modello di simulazione del quale non viene provata l’inattendibilità. Alle rilevazioni della ditta Progress S.rl., si aggiungono quelle del Corpo Forestale, in atti (anteriori e successive al provvedimento impugnato) e quelle dell’ASUR successive al provvedimento impugnato. Pur considerato che esse si contrappongono a quelle della Regione (peraltro tutte nel periodo da ottobre a maggio) e a quelle dell’ASUR Marche effettuate in precedenza, ad avviso del Collegio appare evidente che l’istruttoria relativa alla tollerabilità degli odori emessi dell’impianto sia stata carente.

3.6 Dalla verificazione, appare quindi come gli accertamenti istruttori posti alla base del provvedimento impugnato siano stati carenti e che non siano stati sufficientemente valutate le allegazioni dei residenti, nonché gli accertamenti in precedenza effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, essendo stato considerato, per ritenere la salubrità dell’impianto della controinteressata, principalmente un sopralluogo effettuato dalla stessa Regione Marche nei mesi invernali, mesi dove le emissioni di odori sono notoriamente attenuate. Un’ulteriore smentita, come già accennato deriva dalle rilevazioni dell’ASUR Marche successive all’autorizzazione, effettuate tra il 15.12.2011 e il 29.2.2012 (nota ASUR Marche del 22.2.2012, in atti) ove, sia pure in assenza di un pericolo immediato per la salute pubblica, viene individuata la possibilità di un “disagio psico fisico” per i residenti nelle immediate vicinanze.

3.7 Questi rilievi si pongono in contrasto con i rilievi effettuati dalla ASUR medesima nel corso del 2008, richiamati nell’impugnata autorizzazione e gli stessi rilievi effettuati dalla Regione Marche tra il dicembre 2009 e l’aprile 2010. Appaiono quindi confermare, oltre al risultato della verificazione, i monitoraggi del Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Fermo tra il giugno e il settembre 2009, effettuati nei mesi estivi, dove si afferma che più volte che gli odori raggiungono valori insopportabili fino a 700 mt in linea d’aria dall’allevamento (nota 10.9.2009, in atti). A questo accertamento si aggiunge quello effettuato dal medesimo organo tra l’agosto e l’ottobre 2011 (nota del Comando Stazione di Fermo dell’11.11.2011, in atti), dove gli odori vengono indicati come di media intensità o forti, a seconda del campionamento, e provenienti dallo stabilimento.

3.8 La Regione Marche contesta il metodo utilizzato dalla Progress Srl per il campionamento delle emissioni e le sue conclusioni. In particolare, afferma l’inattendibilità del metodo utilizzato, e l’assenza di norme riguardo ai limiti per l’emissione di cattivi odori. La tesi non è condivisibile.

3.9 In realtà, alla stregua dell’art. 216 R.D. 1265/1934, le industrie insalubri di prima classe (qual è quella di specie) debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (comma 2). Quale unica eccezione, un’industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quando l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato (comma 5). Con riguardo all’emissione di odori la costante giurisprudenza della Cassazione ha notato che l’ordinamento non prevede determinati valori limite per le immissioni olfattive, facendo riferimento al superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. (Cass.Pen, 26.9.2012 n. 3707). Alla luce di ciò, non è rilevante la circostanza che siano state utilizzate “le migliori tecniche disponibili” in tema di emissioni, in quanto l’art.8 del D.Lgs 59/05 stabilisce che: “se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale” (si veda Tar Emilia Romagna Bologna, 17.10.2011, n. 714, dove peraltro è stata disposta, nell’autorizzazione unica, la chiusura di un allevamento di pollame per tutti i mesi estivi proprio a causa dell’emissione di odori).

3.10 Inoltre, secondo l’art.7, comma 1 del D.Lgs. 59/05 l’AIA deve “includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

3.11 Stante l’assenza di limiti in materia, a parere del Collegio la Regione non coglie nel segno quando contesta la simulazione effettuata dalla “Progress Srl”, incaricata dai verificatori. Ciò soprattutto in ragione delle limitate indagine sulle emissioni di odori effettuate dalla Regione, la cui limitatezza appare particolarmente ingiustificata in considerazione della previsione di un importante incremento produttivo relativo ad un allevamento di pollame, industria insalubre di prima classe ai sensi della vigente normativa e particolarmente delicata, appunto, sotto il profilo dell’emissione di odori.

3.12 Del resto, proprio con riguardo agli allevamenti di pollame è stato recentemente ritenuto che le loro emissioni possono essere tossiche, e anzi lo sono ciclicamente, corrispondendo a determinate fasi necessarie dell’attività dell’azienda (Tar Friuli 2.1.2013 n.2).

4 La verificazione ha quindi accertato il mancato rispetto dell’art. 87 c.2 del Regolamento Comunale di Igiene e gravi manchevolezze istruttorie riguardo alle emissioni di odori, che sono state rilevate in diverse delle ispezioni condotte in zona.

4.1 Ne consegue, ad avviso del Collegio, la fondatezza del ricorso per i vizi di violazione del Regolamento di Igiene Comunale, e di difetto di istruttoria e di motivazione dell’istruttoria tecnica, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato (peraltro dichiarato decaduto medio tempore dalla Regione Marche), anche se non è stato possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere per le ragioni riportate al punto 1 della presente sentenza.

4.2 Considerato che il presente ricorso riguarda un’attività cessata, per cui la Regione ha emesso il decreto dirigenziale n. 75VAA_ del 9.7.2012 con il quale si dichiara la decadenza dall’autorizzazione impugnata, e che il ricorso viene deciso solo ai fine della trattazione dell’istanza risarcitoria e delle spese di causa e di verificazione, il Collegio ritiene che la fondatezza parziale del terzo motivo di ricorso e la fondatezza del quinto motivo renda non necessaria la trattazione delle altre censure, che devono intendersi assorbite

4.3 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo nei confronti della Regione Marche, mentre sono compensate nei confronti del Comune di Fermo che, pur rivestendo formalmente il ruolo di controrinteressato ha espletato, in sostanza, un intervento adesivo al ricorso in epigrafe.

4.4 Con riguardo alla verificazione, la stessa è posta a carico della Regione Marche. Con riguardo alla determinazione del compenso, va notato verificazione medesima ha interessato numerosi soggetti, conformemente, del resto, con quanto disposto con ordinanze collegiali 438/11 e 922/11. La verificazione ha altresì visto l’interessamento di una società esterna per le indagini strumentali. Tutti i soggetti coinvolti nella verificazione hanno presentato nota spese, con vari livelli di dettaglio. Va però chiarito che l’ordinanza 922/2011 prevedeva che della verificazione, ai sensi dell’’art. 66, comma 1, cod. proc. amm., fosse incaricato il direttore generale dell’A.R.P.A. Umbria (con facoltà di delega ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata competenza…..). Conseguentemente, pur potendo l’incaricato della verificazione avvalersi dei tecnici della struttura e anche di esterni, in ogni caso le spese delle strutture utilizzate ricadono sotto la sua responsabilità. Dovrà quindi essere presentata, a cura dei soggetti delegati alla verificazione dal direttore generale dell’A.R.P.A. Umbria (Dott. Ing Luca Proietti e Avvocato Simone Santini) una nuova nota spese da loro congiuntamente sottoscritta (con dettaglio delle spese dei vari soggetti incaricati, in particolare della Progress Srl, che non ha presentato fattura dettagliata). Le spese della verificazione verranno quindi liquidate con separata ordinanza a seguito della presentazione della documentazione di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, come specificato in motivazione.

Respinge la domanda risarcitoria.

Condanna la Regione Marche al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese di causa quantificate in € 3.500 più accessori di legge.

Pone a carico della Regione Marche le spese della verificazione, che verranno liquidate con separata ordinanza.

Compensa le spese nei confronti del Comune di Fermo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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