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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 497 | Data di udienza: 6 Maggio 2020

APPALTI – Confronto a coppie – Scarto significativo tra i punteggi attribuiti alle singole offerte – Valutazione soggettiva e opinabile circa le soluzioni offerte – Commissione – Competenze dei membri – Aree tematiche omogenee.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 1 Agosto 2020
Numero: 497
Data di udienza: 6 Maggio 2020
Presidente: Conti
Estensore: Ruiu


Premassima

APPALTI – Confronto a coppie – Scarto significativo tra i punteggi attribuiti alle singole offerte – Valutazione soggettiva e opinabile circa le soluzioni offerte – Commissione – Competenze dei membri – Aree tematiche omogenee.



Massima

TAR MARCHE, Sez. 1^- 1 agosto 2020, n. 497

APPALTI – Confronto a coppie – Scarto significativo tra i punteggi attribuiti alle singole offerte – Valutazione soggettiva e opinabile circa le soluzioni offerte.

In caso di confronto a coppie, un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti; è pertanto chiara l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto) ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte. Uno scarto significativo tra i punteggi attribuiti alle singole offerte dei concorrenti alla gara non implica quindi ex se illogicità o erroneità delle valutazioni svolte dai commissari (Tar Veneto 14 febbraio 2020 n. 158).

APPALTI – Commissione – Competenze dei membri – Aree tematiche omogenee.

Il Codice degli appalti non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, e i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto. La Commissione di gara deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato III, 28 giugno 2019 n. 4458).

Pres. Conti, Est. Ruiu – E. s.r.l. (avv.ti Gruner e Dinelli) c. Regione Marche (avv.ti Costanzi e Simoncini)


Allegato


Titolo Completo

TAR MARCHE, Sez. 1^- 1 agosto 2020, n. 497

SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2019, proposto da
Elitaliana S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Simoncini in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

Alidaunia S.r.l. non costituita in giudizio;
Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Laura Pierallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

-del decreto n. 130 del 6 novembre 2019 del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche di esclusione della ricorrente dalla «Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale – n. gara 7183778 e CIG 7608930FA8» e della Comunicazione di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016, avvenuta in data 6 novembre 2019;

-del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara in favore della controinteressata, comunicato in pari data; di tutti i verbali della Commissione di gara; per quanto possa occorrere, del bando, del disciplinare, dell’atto di nomina della commissione giudicatrice e di ogni altro atto presupposto o comunque connesso, ove lesivo per la ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.;

Visto l’art. 84 del DL n. 18 del 2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Elitaliana s.r.l ha presentato domanda di partecipazione alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale, bandita dalla Regione Marche attraverso il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM).

Alla gara partecipavano altre due ditte (Babcock Mission Critical Service Italia SpA, di seguito anche Babcock e Alidaunia srl).

La ricorrente è stata esclusa una prima volta dalla gara, per essere definitivamente riammessa con sentenza di questo Tar 4 ottobre 2019, n. 618.

La procedura di gara è successivamente proseguita fino all’aggiudicazione, che è stata preceduta però da una nuova esclusione della ricorrente a seguito della valutazione dell’offerta tecnica. Difatti, l’offerta non ha superato la soglia di sbarramento prevista a pag. 62 del disciplinare, in relazione ai punteggi minimi previsti per i criteri di valutazione W3, W5 e W6, non venendo quindi ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche.

Contro il provvedimento di esclusione dalla gara e quello di aggiudicazione a favore della controinteressata Babcock sono formulati i seguenti motivi di ricorso.

a) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza e illogicità. La ricorrente è stata esclusa per non aver raggiunto la c.d. “soglia di sbarramento” con riferimento a tre criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In particolare si osserva che, su un totale di 21 sub-criteri per i tre criteri citati, l’offerta ha ottenuto 0 punti in 10 subcriteri, il che sarebbe assurdo per un’impresa con l’esperienza della ricorrente. Ne conseguirebbe un indizio di pregiudizio verso la stessa o di insufficiente qualificazione della Commissione.

b) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, incompetenza, carenza dei presupposti, violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il citato articolo 77 prevede che «1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice. Nella fattispecie, l’unico membro della commissione qualificato come “esperto aeronautico” avrebbe un curriculum gravemente insufficiente e privo di specifiche esperienze nell’ambito dell’elisoccorso. Ciò si aggiungerebbe all’assenza di esperienza aeronautica degli altri due membri, in quanto medici.

Si sono costituita la Regione Marche e la Babcock, resistendo al ricorso. In particolare, Babcock eccepisce l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, dato che la ricorrente non è stata ammessa all’apertura delle offerte economiche e per non avere fornito la prova di resistenza.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dedotta dalla controinteressata. La ricorrente, infatti, contesta i punteggi che hanno portato alla sua esclusione, sia in base alla loro illogicità sia alla luce dell’affermata illegittimità della composizione della Commissione di Gara. Dato che l’esclusione della ricorrente è stata provocata dal raggiungimento di un punteggio insufficiente in alcuni parametri dell’offerta tecnica, in tutta evidenza la stessa ha interesse alla contestazione dei punteggi medesimi e del provvedimento di nomina della Commissione, il cui annullamento implicherebbe la necessità di nomina di una nuova Commissione e la ripetizione della gara, o quanto meno la rivalutazione dei punteggi delle ricorrente.

2 Nel merito, il ricorso è infondato. Con riguardo al primo motivo, come osserva la Regione Marche, l’ottenimento del punteggio di 0 in 10 dei subcriteri relativi ai parametri W3 (Caratteristiche del servizio), W5 (Caratteristiche attrezzature sanitarie e sistemi di supporto) e W6 (Elisuperfici) è figlio dell’utilizzo (per i parametri citati) del metodo del confronto a coppie che, in caso di tre concorrenti, può vedere l’attribuzione di 0 nel caso in cui la ditta risulti perdente nelle valutazioni di tutti i commissari. Nelle valutazioni contestate (ad esempio subcriteri W3.1, W3.2, W3.3, W3.4, W3.5, W3.6 e W6.1) il punteggio di 0 è la conseguenza di una forte preferenza dei Commissari per l’offerta di Babcock rispetto a quella della ricorrente (espressa, ai sensi del disciplinare, con numeri da 1 a 6) unito a una più modesta preferenza, sempre nell’ambito del confronto a coppie con la ricorrente, per l’offerta di Alidaunia. Il risultato di questi confronti è stato, in diversi casi, l’attribuzione di un punteggio pari a 0, che però è l’espressione di un giudizio relativo, e non di un giudizio assoluto di inadeguatezza come sostenuto dalla ricorrente. Per costante giurisprudenza, in caso di confronto a coppie “un punteggio alto testimonia l’elevato gradimento del seggio di gara per le soluzioni proposte da un candidato rispetto a quelle formulate dagli altri, laddove una valutazione bassa è, specularmente, conseguenza della scarsa attrattività tecnico-qualitativa della proposta del concorrente non in sé e per sé, ma rispetto a quelle degli altri partecipanti; è pertanto chiara l’ampia discrezionalità sottesa a tali manifestazioni di giudizio dei commissari, che non scrutinano il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (presupposto per l’ammissione al confronto) ma, al contrario, esprimono una valutazione, necessariamente soggettiva e opinabile, circa le diverse soluzioni tecniche offerte. (…) di conseguenza il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito “ex lege” spettanti all’Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell’interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica (Cons. Stato III, 3 febbraio 2017, n. 476, Cons. Stato III, 15 novembre 2018 , n. 6439). In conclusione, uno scarto significativo tra i punteggi attribuiti alle singole offerte dei concorrenti alla gara non implica ex se illogicità o erroneità delle valutazioni svolte dai commissari (Tar Veneto 14 febbraio 2020 n. 158). In base a queste considerazioni, il motivo deve essere respinto, in quanto la forte preferenza dei commissari per l’offerta di Babcock e, in misura minore, per quella di Alidaunia a sfavore di quella della ricorrente non è indice di illegittimità della valutazione della Commissione.

2 E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. Considerata la natura dell’appalto, non può essere considerata illogica la scelta di una commissione proposta da due dirigenti medici con competenze specifiche (il responsabile della SPS Coordinamento e Registro Trauma, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, e il Direttore Medico della Centrale Regionale 118). Per il terzo membro, la Regione ha effettuato una selezione pubblica, finalizzata alla «formazione di un elenco per il conferimento dell’incarico di componente della commissione giudicatrice da nominare e costituire per l’affidamento del servizio di Elisoccorso regionale”. La Regione ha depositato in atti il curriculum vitae del soggetto selezionato allegato alla domanda di partecipazione, da cui risulta, tra l’altro, che ha ricoperto il grado di colonnello paracadutista, il ruolo di Capo ufficio comunicazione e informatica del comando forze speciali dell’esercito, nonché la specifica conoscenza sistemi di visione notturna NVIS. Anche se il commissario selezionato non appartiene all’Aeronautica Militare, risulta dal curriculum una notevole esperienza collegata al campo aereonautico, soprattutto di tipo organizzativo con particolare riferimento all’applicazione dell’informatica e delle comunicazioni, maturata come referente tecnico nell’ambito delle attività delle forze speciali in Italia e all’estero. Come è noto, il Codice degli appalti non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerata, e i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto. Inoltre, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato III, 28 giugno 2019 n. 4458). Nel caso in esame, la trasparenza della scelta è stata ulteriormente garantita con l’esperimento di una selezione pubblica, dove il commissario ha allegato il proprio curriculum e ha dichiarato la conoscenza delle materie oggetto dell’appalto, nonché la sua partecipazione ad altre commissioni di gara nell’ambito dell’elisoccorso. In base ai principi sopra delineati, si ritiene che la Commissione, formata da due dirigenti medici nel campo del di soccorso e di un esperto con competenze aereonautiche sia da considerarsi coerente con l’oggetto del contratto.

3 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di € 2.500, più accessori di legge, a favore della Regione Marche e € 1.500 a favore della controinteressata Babcock Mission Critical Services Italia SpA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 con l’intervento da remoto magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO

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