DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante al PRG – Ricorso volto all’annullamento per ciò che la variante non prevede – Inammissibilità – Comparto edificatorio – Strumento urbanistico di terzo livello – Presupposto della già intervenuta approvazione dello strumento urbanistico generale e dello strumento attuativoA – Ripubblicazione del piano e conseguente riattiva dell’interlocuzione con i soggetti interessati – Modifiche sostanziali – Individuazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Marche
Città: Ancona
Data di pubblicazione: 6 Febbraio 2020
Numero: 102
Data di udienza: 6 Novembre 2019
Presidente: Conti
Estensore: Ruiu
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante al PRG – Ricorso volto all’annullamento per ciò che la variante non prevede – Inammissibilità – Comparto edificatorio – Strumento urbanistico di terzo livello – Presupposto della già intervenuta approvazione dello strumento urbanistico generale e dello strumento attuativoA – Ripubblicazione del piano e conseguente riattiva dell’interlocuzione con i soggetti interessati – Modifiche sostanziali – Individuazione.
Massima
TAR MARCHE, Sez. 1^ – 6 febbraio 2020, n. 102
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Variante al PRG – Ricorso volto all’annullamento per ciò che la variante non prevede – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso volto all’annullamento della variante al PRG non per ciò che essa prevede, ma per ciò che essa non prevede in relazione all’area di cui sono titolari i ricorrenti. Ciò in quanto la legittimazione all’impugnazione della disciplina urbanistica di un’area è strettamente collegata all’evenienza che il nuovo assetto comporti una modificazione in senso peggiorativo delle situazioni soggettive del privato, che devono essere valutate in relazione al riconoscimento dato loro dall’ordinamento e che vanno individuate nell’eventuale minore o più difficoltoso godimento della proprietà o nella diminuzione del suo valore di mercato o ancora nella lesione di diritti di carattere personale, ma correlati alla situazione dominicale (Tar Veneto 21 giugno 2018, n.662).
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Comparto edificatorio – Strumento urbanistico di terzo livello – Presupposto della già intervenuta approvazione dello strumento urbanistico generale e dello strumento attuativo.
Il comparto edificatorio è uno strumento urbanistico di terzo livello, che presuppone già intervenuta l’approvazione non solo dello strumento urbanistico generale, ma anche degli strumenti attuativi, con la conseguenza che per la concreta realizzazione degli interventi edificatori al suo interno è necessaria l’esistenza non solo di uno strumento urbanistico generale, che lo abbia già delimitato, ma anche di uno strumento attuativo, quale un piano particolareggiato o di lottizzazione, che lo consideri in tutta la sua interezza (Tar Umbria 13 settembre 2011 n.299)
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ripubblicazione del piano e conseguente riattiva dell’interlocuzione con i soggetti interessati – Modifiche sostanziali – Individuazione.
La riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del piano e della conseguente riattivazione dell’interlocuzione coi soggetti interessati, si rende necessaria soltanto allorché le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione importino un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso; una ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato,, II, 14 ottobre 2019, n. 6937, Tar Marche 17 maggio 2017 n. 368).
Pres. Conti, Est. Ruiu – M.T. e altro (avv.ti Felici e Felici Bedetti) c. Comune di San Marcello (avv. Mastri)
Allegato
Titolo Completo
TAR MARCHE, Sez. 1^ - 6 febbraio 2020, n. 102SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2015, proposto da
Marco Tonti, Michele Tonti, rappresentati e difesi dagli avvocati Ranieri Felici, Antonella Felici Bedetti, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Panzavuota in Ancona, corso Mazzini n.73;
contro
Comune di San Marcello, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Mastri, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Antonio Mastri in Ancona, corso Garibaldi, 124;
nei confronti
Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Provincia Ancona, via Ruggeri, 5;
Gianfranco Cardarelli, Gabriella Pentericci non costituiti in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
1) deliberazione della Giunta Comunale di San Marcello n.35 del 23 agosto 2012, avente ad oggetto:”Variante generale al P.R.G.: approvazione progetto di massima ed avvio procedure di VAS; 2) deliberazione del Consiglio Comunale di San Marcello n.25 del 24 maggio 2013 con la quale è stata adottata la nuova variante generale al P.R.G.; 3) tutti gli elaborati del P.R.G. comprese le Tavole, le planimetrie, gli Studi, le Relazioni, i pareri e tutto quanto costituisce parte integrante del nuovo P.R.G. variato con le nuove N.T.A ed esse N.T.A. comprese.; 4) deliberazione del Consiglio Comunale di San Marcello n.45 del 27 settembre 2013, avente ad oggetto: “Variante generale al P.R.G. — Esame osservazioni ed adozione definitiva” 5) parere di legittimità favorevole n.7/2014 espresso sul P.R.G. da parte della Provincia di Ancona; si opus, 6) deliberazione n.77 in data 27 marzo 2014 a cura della Provincia di Ancona; si opus, 7) parere di legittimità n.22/2014 a cura della Provincia di Ancona; 8) deliberazione n.312 in data 17 luglio 2014 a cura della Provincia di Ancona;
si opus,
9) deliberazione n.70 in data 22 dicembre 2014 a cura del Consiglio Comunale del Comune di San Marcello, avente ad oggetto:”Approvazione definitiva P.R.G.”; 10) pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di San Marcello sul B.U.R.M. n.17 in data 26 febbraio 2015; 11) tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, pur se non espressamente elencati, purchè effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Marcello e della Provincia di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di un immobile (terreno), sito nel Comune di San Marcello, distinto nel N.C.T. del ridetto Comune al foglio 13 con il mappale n.881.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 24 aprile 2013, è stata adottata la variante generale al P.R.G. comunale, contenente le disposizioni contestate con il presente ricorso.
L’area di interesse è stata classificata con destinazione edificabile di espansione C3.1 (artt.24 e 35 delle NTA della variante). A detta dei ricorrenti, tale inserimento sarebbe strumentale a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, e della viabilità interna di un comparto edificatorio quasi totalmente di proprietà di terzi.
Con il primo motivo di ricorso si contesta la partecipazione del figlio del controinteressato (proprietario di altre aree interne al comparto edificatorio) alle votazioni sulla variante
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 23 della legge n. 1150 del 1942 e degli artt. 7 e 17 della medesima legge (con riferimento alla violazione del DM n. 1144 del 1968). Si sostiene che nella variante è prevista una zonizzazione a “macchia di leopardo”, che prevede l’inserzione di zone di espansione in aree non antropizzate, il tutto in assenza di motivazione e con evidenti profili di eccesso di potere.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 23 e 28 della legge n. 1150 del 1942 e degli artt. 19 e 32 della legge Regione Marche n. 34 del 1992, unitamente a vari profili di eccesso di potere, in quanto nella variante sarebbe previsto un comparto edificatorio nell’area di interesse, in assenza di approvazione del necessario pianto attuativo.
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 23 della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 32 della legge Regione Marche n. 34 del 1992, unitamente a numerosi profili di eccesso di potere, relativamente alla previsione di un comparto edificatorio in assenza del consenso dei ricorrenti (quali proprietari coinvolti nell’edificazione).
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 della legge Regione Marche n. 34 del 1992, degli artt. 60 e 27 del PPAR e dell’art. 142 del d.lgs n. 42 del 2004, nonché difetto di motivazione, in quanto la variante non avrebbe tenuto conto dei vincoli esistenti sull’area oggetto del ricorso.
Con il sesto motivo, infine, si afferma la violazione dell’art. 26 commi 6 e 8 della legge Regione Marche n. 34 del 1992, in quanto il comune non sarebbe adeguato alle prescrizioni del Comitato Provinciale per il Territorio, con la conseguente necessità di rielaborare il piano.
Si sono costituiti il Comune di San Marcello e la Provincia di Ancona, resistendo al ricorsp.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse dedotta dal Comune, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2 Con riguardo al primo motivo si ritiene che in sede di votazione dello strumento urbanistico, con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000, vada riconosciuta la possibilità di dar luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l’obbligo di astensione con l’esigenza – improntata al rispetto del principio di democraticità – di evitare il ricorso sistematico al Commissario ad Acta. Ne consegue la legittimità, proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni, di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza. In tali ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto (Tar Campania Napoli 7 aprile 2016 , n. 1766). Nel caso in esame, come si vedrà, non vi è stato alcun cambiamento di destinazione dell’area di interesse dei ricorrenti. Di conseguenza, l’unica votazione che ha inciso il terreno di proprietà dei ricorrenti è il rigetto delle osservazioni presentate da Pietro Tonti respinte con la delibera di adozione definitiva ed esame osservazioni del 27 settembre 2013. In questa votazione il consigliere incompatibile (Carlo Cardarelli) è uscito dall’aula. Nessuna rilevanza ha la sua eventuale successiva partecipazione alle precedenti e successive votazioni in quanto, una volta respinta la richiesta dei ricorrenti di classificare il terreno come agricolo, lo stesso non poteva che mantenere la sua destinazione a zona di espansione, destinazione prevista nell’adozione della variante e nella successiva approvazione. In ogni caso il consigliere citato non ha partecipato, come risulta in atti, all’approvazione in via definitiva della variante con deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 2 dicembre 20.4,
3 Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul punto va ricordato che è stato affermato in giurisprudenza che è inammissibile il ricorso volto all’annullamento della variante al PRG non per ciò che essa prevede, ma per ciò che essa non prevede in relazione all’area di cui sono titolari i ricorrenti. Ciò in quanto la legittimazione all’impugnazione della disciplina urbanistica di un’area è strettamente collegata all’evenienza che il nuovo assetto comporti una modificazione in senso peggiorativo delle situazioni soggettive del privato, che devono essere valutate in relazione al riconoscimento dato loro dall’ordinamento e che vanno individuate nell’eventuale minore o più difficoltoso godimento della proprietà o nella diminuzione del suo valore di mercato o ancora nella lesione di diritti di carattere personale, ma correlati alla situazione dominicale (Tar Veneto 21 giugno 2018, n.662). In assenza di modifiche della destinazione dell’area di proprietà dei ricorrenti, le censure che contestano le modalità di individuazione delle zone di espansione risultano generiche, in particolare in quanto non distinguono le modificazioni operate dalla variante in esame e quelle già contenute nella disciplina urbanistica precedente.
4 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il motivo appare basato essenzialmente sulla motivazione della risposta alle osservazioni dei ricorrenti contenute nella delibera di consiglio comunale del 27 settembre 2013. In particolare, con riguardo all’osservazione presentata da Pietro Tonti che proponeva di stralciare l’area di proprietà dalla zona di espansione C3.1 e di riclassificarla come agricola, il Consiglio Comunale osserva che la riclassificazione dell’area è coerente con le linee generali del PRG e che la stessa non può essere trasformato in area agricola a causa delle caratteristiche delle zone limitrofe, classificate parco.
4.1Vi è poi un intervento, sempre a verbale della citata delibera, dove l’architetto incaricato esamina l’aspetto tecnico, affermando, in pratica che, l’area è interessata dalle opere di urbanizzazione primaria e dalla viabilità di accesso “del piano attuativo”. A quanto risulta in atti, si tratta di una mera previsione relativa al futuro piano attuativo che può interessare l’area. Difatti, la variante, nell’area di interesse C..1 non prevede alcun tipo di intervento diretto, dato che l’edificazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo ai sensi dell’art. 24 delle NTA dell’impugnata variante.
4.2. In tutta evidenza quindi le affermazioni contestate dai ricorrenti riguarderanno il futuro piano attuativo, per cui non è stata quindi presa, allo stato, alcuna decisione sulla lottizzazione dell’area in assenza di un piano attuativo o del consenso dei ricorrenti. Non è altresì riscontrabile alcuna violazione della normativa in tema di comparti edificatori, dato che allo stato è solo stata prevista una zona di espansione sottoposta alla previa approvazione di un piano attuativo. Ne consegue l’infondatezza della censura.
5 Quanto sopra affermato vale anche per il quarto motivo di ricorso. Come appena riportato, non è presente, allo stato alcun piano attuativo sull’area interessata, anche nella forma del piano di lottizzazione. Ne consegue che l’individuazione delle aree da edificare rimane subordinata all’attuazione del piano particolareggiato. Infatti, il comparto edificatorio è uno strumento urbanistico di terzo livello, che presuppone già intervenuta l’approvazione non solo dello strumento urbanistico generale, ma anche degli strumenti attuativi, con la conseguenza che per la concreta realizzazione degli interventi edificatori al suo interno è necessaria l’esistenza non solo di uno strumento urbanistico generale, che lo abbia già delimitato, ma anche di uno strumento attuativo, quale un piano particolareggiato o di lottizzazione, che lo consideri in tutta la sua interezza (Tar Umbria 13 settembre 2011 n.299). Dato che le NTA prevedono la previa realizzazione del piano particolareggiato non è quindi presente nella variante l’effettiva previsione di un comparto edificatorio, dato che le modalità di edificazione potranno essere disciplinate solo a seguito di piano attuativo.
5.1 Sul punto, la sentenza di questo Tribunale n. 1890 del 2007, citata dei ricorrenti, riguarda una fase procedimentale ben diversa, cioè l’individuazione del comparto edificatorio in sede di adozione del piano di lottizzazione. Come già detto, nel caso in esame non è stato adottato alcun piano attuativo. Di conseguenza, allo stato non c’è alcuna individuazione di un comparto edificatorio in assenza di approvazione di un piano attuativo, dato che nessuno strumento attuativo risulta approvato sull’area di interesse.
6 Anche il quinto motivo è generico e deve essere respinto, dato che non è riscontrabile un’ elusione dei vincoli previsti dal d.lgs n. 42 del 2004 e dal PPAR. Infatti l’articolo 24 delle NTA della variante rimanda al successivo articolo 35. Detto articolo prevede che nell’area soggetta a vincolo paesaggistico non saranno consentite tutte quelle opere che potranno interferire con il panorama tutelato. Anche in questo caso, peraltro, il ricorrente non chiarisce se le affermate violazioni della disciplina in materia di beni paesaggistici e del PPAR riguardino la variante impugnata o fossero già presenti nella disciplina precedente. Il motivo deve quindi essere respinto.
6.1 Non può essere accolto anche il sesto motivo. Per costante giurisprudenza, la riapertura della fase istruttoria, per mezzo della ripubblicazione del piano e della conseguente riattivazione dell’interlocuzione coi soggetti interessati, si rende necessaria soltanto allorché le modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del procedimento finalizzato alla sua approvazione importino un sostanziale cambiamento nei suoi criteri ispiratori e nel suo assetto essenziale, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che presiedono alla sua impostazione, determinando una rielaborazione complessiva del piano stesso; una ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che comportino uno stravolgimento dello strumento adottato, ovvero un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori, e non anche per variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, anche quando queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree (Cons. Stato,, II, 14 ottobre 2019, n. 6937, Tar Marche 17 maggio 2017 n. 368).
6.2 Nel caso in esame la variante è stato approvato in conformità al parere CPT n. 22 del 2014, e non vengono forniti elementi da parte ricorrente (così come dallo stesso Comitato Provinciale del Territorio) tali da ritenere che si sia concretizzato uno stravolgimento dell’impianto della variante.
7 Per quanto sopra, il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere respinto.
7 Le spese possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della variante oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
Giovanni Ruiu
IL PRESIDENTE
Sergio Conti
IL SEGRETARIO