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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto processuale amministrativo Numero: 413 | Data di udienza: 8 Novembre 2017

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico comunale – Controversie – Giurisdizione – Individuazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 10 Novembre 2017
Numero: 413
Data di udienza: 8 Novembre 2017
Presidente: Silvestri
Estensore: Ciliberti


Premassima

* PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico comunale – Controversie – Giurisdizione – Individuazione.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 10 novembre 2017, n. 413


PROCESSO AMMINISTRATIVO – ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Servizi idrico comunale – Controversie – Giurisdizione – Individuazione.

Premesso che il servizio idrico comunale va sicuramente ricompreso nell’ambito dei pubblici servizi, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia postula comunque l’inerenza della controversia a una situazione di potere autoritativo pubblico della pubblica Amministrazione (cfr.: Corte di Cassazione SS.UU., ordinanza n. 24306 dell’1.12.2010), laddove, invece, la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non la vede coinvolta come autorità bensì come parte contrattuale (cfr.: Corte Costituzionale, sentenza n. 204 del 2004), sia pure collocata in posizione dominante.  Il criterio di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali va quindi individuato nelle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalla parte, per cui se lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale ovvero sul terreno del rapporto individuale di utenza, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: Cons. Stato V, 12.11.2013 n. 5421; T.a.r. Lazio II-ter 3.12.2012 n. 10062; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 9.1.2012, n. 4).


Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – G. S.r.l.s. (avv. Di Pardo) c. Comune di San Massimo (avv. Colalillo)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 10 novembre 2017, n. 413

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 10 novembre 2017, n. 413

Pubblicato il 10/11/2017

N. 00413/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 337 del 2017, proposto da:
Gemma Gestioni S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, trav. via Crispi n.70/A;

contro

Comune di San Massimo (Cb), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare,

della delibera di Consiglio del Comune di San Massimo n. 23 del 31.7.2017 avente ad oggetto “Modifica regolamento per la distribuzione di acqua potabile”; della delibera di Giunta Comunale n. 81 del 30.8.2017 di approvazione dello schema di contratto di fornitura idrica e del relativo schema; nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 21/2014, “in parte qua”; con espressa riserva di motivi aggiunti per gli eventuali ulteriori atti non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Massimo (Cb);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

I – La ricorrente società insorge con il ricorso notificato il 3.10.2017 e depositato il 4.10.2017, per impugnare i seguenti atti: 1) la delibera di Consiglio del Comune di San Massimo n. 23 del 31.7.2017, avente ad oggetto “Modifica regolamento per la distribuzione di acqua potabile”; 2) la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 30.8.2017 di approvazione dello schema di contratto di fornitura idrica e del relativo schema; 3) ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, se e in quanto necessario, il Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 21/2014; con espressa riserva di motivi aggiunti per gli eventuali ulteriori atti non conosciuti. La ricorrente si duole del fatto che il Comune intimato, con apposito atto regolamentare, ha posto a carico delle persone giuridiche utenti del servizio idrico comunale l’obbligo di prestare cauzione a garanzia del versamento annuale dei canoni idrici, nonché l’obbligo di accollarsi il debito del precedente intestatario inadempiente, l’obbligo di sottoscrivere l’impegno alla corresponsione del corrispettivo annuo e l’obbligo di sottoscrivere un nuovo contratto alle nuove condizioni entro un termine. La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento della P.A., violazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., violazione degli artt. 1, 2 e seguenti della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto diversi profili, illogicità, irragionevolezza, omessa comparazione degli interessi, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.

Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio.

Con decreto presidenziale del 28.9.2017, è respinta l’istanza cautelare interinale.

Nella camera di consiglio del 25.10.2017, è rilevata di ufficio la questione di un possibile difetto di giurisdizione.

Con successiva memoria, la ricorrente adduce argomenti a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo.

Nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, la causa è introitata per la decisione di merito, con sentenza breve.

II – Sussiste il difetto di giurisdizione.

III – Premesso che il servizio idrico comunale va sicuramente ricompreso nell’ambito dei pubblici servizi, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia postula comunque l’inerenza della controversia a una situazione di potere autoritativo pubblico della pubblica Amministrazione (cfr.: Corte di Cassazione SS.UU., ordinanza n. 24306 dell’1.12.2010), laddove, invece, la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non la vede coinvolta come autorità bensì come parte contrattuale (cfr.: Corte Costituzionale, sentenza n. 204 del 2004), sia pure collocata in posizione dominante.

Il criterio di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali va individuato nelle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalla parte, per cui se lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale ovvero sul terreno del rapporto individuale di utenza, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: Cons. Stato V, 12.11.2013 n. 5421; T.a.r. Lazio II-ter 3.12.2012 n. 10062; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 9.1.2012, n. 4). La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi non comprende le controversie riguardanti i diritti dell’utente, nelle quali la pubblica Amministrazione non è coinvolta come autorità (cfr.: T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 7.3.2012, n. 1144). Né può fondatamente ritenersi che la giurisdizione del giudice amministrativo sia configurabile per il solo fatto che la controversia investa un atto amministrativo generale o un regolamento con il quale sono determinate le condizioni generali o le tariffe per i vari tipi di utenze, atteso che, al riguardo, viene in rilievo invece il potere del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l’esistenza e il contenuto del diritto sostanziale costituente l’oggetto del processo (cfr.: Corte di Cassazione SS.UU., ordinanza n. 24306 dell’1.12.2010).

Nel caso di specie, oggetto della controversia è il rapporto individuale di utenza del servizio, rispetto al quale le disposizioni regolamentari impugnate operano come condizioni generali di contratto, cioè come clausole previste unilateralmente da una parte contrattuale, generalmente dirette a regolare uniformemente i rapporti contrattuali. Dette condizioni generali trovano disciplina nell’art. 1341 cod. civile. Il carattere delle clausole in questione è controverso, deponendo taluni per la natura legale delle clausole, talaltri per la natura convenzionale, ancorché tali clausole siano disposte unilateralmente. La giurisprudenza prevalente le considera clausole negoziali, che assumono efficacia obbligatoria, solo se e nei limiti in cui sono richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale (cfr.: Cass. civile I, 19.1.2016 n. 812).

Le clausole regolamentari qui contestate, invero, pongono a carico delle persone giuridiche utenti del servizio idrico comunale i seguenti obblighi: 1) l’obbligo di prestare cauzione a garanzia del versamento annuale dei canoni idrici; 2) l’obbligo di accollarsi il debito del precedente intestatario, se inadempiente; 3) l’obbligo di sottoscrivere l’impegno alla corresponsione del corrispettivo annuo; 4) l’obbligo di sottoscrivere un nuovo contratto alle nuove condizioni entro un termine. Si tratta, sempre e comunque, dell’esercizio del potere negoziale della pubblica Amministrazione, riferibile al rapporto di utenza. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla contestata disciplina concernente la necessaria sottoscrizione per iscritto del contratto di utenza con l’Amministrazione nel termine indicato, pena il distacco dell’utenza.

Conseguentemente, la sede competente a giudicare della legittimità della normativa regolamentare comunale, nonché degli atti contrattuali dell’Amministrazione che ne recepiscono i contenuti, stipulati con l’utenza, è esclusivamente quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, la quale potrà conoscere, nello specifico, anche della eventuale vessatorietà delle singole clausole contrattuali.

IV – In conclusione, sussiste il difetto di giurisdizione. Attesa la natura di pronuncia declinatoria della giurisdizione della presente decisione, potrà farsi luogo, a cura di parte, alla “translatio judicii” come regolata dall’art. 11 c.p.a.. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione.

Indica nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla domanda relativa alla contestata risoluzione contrattuale; concede il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per l’eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Referendario

L’ESTENSORE
Orazio Ciliberti
        
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
        
        
IL SEGRETARIO

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