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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 52 | Data di udienza: 8 Febbraio 2017

* APPALTI – Affidamento di servizi – Curricula vitae delle risorse umane destinate all’erogazione del servizio – Lex specialis – Richiesta della forma anonima – Indicazione dei nomi – Esclusione – Illegittimità – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Artt. 152 e 155 in tema di concorso di progettazione – Applicazione analogica – Diversa finalità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 13 Febbraio 2017
Numero: 52
Data di udienza: 8 Febbraio 2017
Presidente: Silvestri
Estensore: Ciliberti


Premassima

* APPALTI – Affidamento di servizi – Curricula vitae delle risorse umane destinate all’erogazione del servizio – Lex specialis – Richiesta della forma anonima – Indicazione dei nomi – Esclusione – Illegittimità – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Artt. 152 e 155 in tema di concorso di progettazione – Applicazione analogica – Diversa finalità.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 febbraio 2017, n. 52


APPALTI – Affidamento di servizi – Curricula vitae delle risorse umane destinate all’erogazione del servizio – Lex specialis – Richiesta della forma anonima – Indicazione dei nomi – Esclusione – Illegittimità – Art. 83 d.lgs. n. 50/2016 – Artt. 152 e 155 in tema di concorso di progettazione – Applicazione analogica – Diversa finalità.

La forma anonima dei curricula vitae da allegare all’offerta tecnica, richiesta della lex specialis, intesa a garantire la riservatezza delle risorse umane destinate all’erogazione dei servizi oggetto della procedura, non assolve ad alcuna finalità di imparzialità amministrativa, nel senso di preservare il giudizio della commissione da possibili condizionamenti derivanti da ogni fattore estraneo all’ambito oggettivo di valutazione e, pertanto, non costituisce un profilo essenziale di regolarità della domanda, inteso a tutelare la par condicio dei concorrenti. Ne deriva che la sanzione dell’esclusione, comminata per la mancata produzione dei curricula in forma anonima, viola l’art. 83, comma sesto, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui finalità non è elusa né compromessa dall’indicazione dei nomi delle risorse umane e tecniche cooptate nel progetto. Né può applicarsi analogicamente all’appalto per l’affidamento di servizi quanto previsto dagli artt. 152 e 155 del D.Lgs. n. 50/2016 per il concorso di progettazione, dove l’analisi del progetto tecnico in forma anonima risponde alla finalità di evitare un condizionamento nel giudizio della commissione derivante dall’autorevolezza professionale del nome del progettista.

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti – G. s.r.l. (avv.ti Balducci e Cristinzio) c. Ministero dell’Interno e altro (Avv. Stato)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 13 febbraio 2017, n. 52

SENTENZA

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 13 febbraio 2017, n. 52

Pubblicato il 13/02/2017

N. 00052/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2016, proposto da:
Gestione Orizzonti S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso il T.a.r. Molise – Segreteria in Campobasso, via San Giovanni – Palazzo Poste;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Prefettura di Isernia – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto p. t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e legalmente domiciliati in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

nei confronti di

Hator s.a.s., in persona del legale rappresentante p. t., e Associazione Chrimar, in persona del legale rappresentante p. t., controinteressate, non costituitesi nel giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dei seguenti atti: 1) il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale prot. 46094 del 12 dicembre 2016; 2) il provvedimento di approvazione della graduatoria prot. 47387del 22 dicembre 2016 nella parte in cui non è inclusa la ricorrente; 3) la nota prot. 47624 del 23 dicembre 2016; 4) tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancora non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e Prefettura di Isernia – Ufficio Territoriale del Governo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

I – La ricorrente società, avendo partecipato alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro – indetta dalla Prefettura di Isernia con avviso del 22.6.2016 – per l’affidamento di servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo e la gestione dei servizi connessi (gara CIG 2727744FA), con nota p.e.c. della Prefettura di Isernia datata 12.12.2016, veniva esclusa dalla gara, perché i curricula vitae delle risorse umane destinate all’erogazione dei servizi oggetto della procedura non erano stati prodotti in forma anonima, in particolare quelli contrassegnati con i numeri 17 e 25. In data 12.12.2016, la ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione, ma con atto prot. n. 47387 datato 22.12.2016, il Prefetto di Isernia approvava la graduatoria (di cui al verbale del 21.12.2016), aggiudicando la conclusione dell’accordo quadro agli operatori economici Hator s.a.s. e Associazione Chrimar. Con successiva nota prot. n. 47624 del 23.12.2016, il Prefetto di Isernia comunicava alla società ricorrente la cessazione al 22.12.2016 dei servizi dalla medesima svolti, con invito ad assicurare la continuazione dei servizi medesimi a un prezzo minore praticato dall’Ufficio (30,00 euro pro capite al giorno). La ricorrente – con nota p.e.c. del 27.12.2016 – assicurava la richiesta disponibilità al prezzo ridotto, con riserva di contestare la legittimità dei detti provvedimenti, nelle opportune sedi giudiziarie. Insorge, quindi, con il ricorso notificato il 29.12.2016 e depositato il 30.12.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale prot. 46094 del 12 dicembre 2016; 2) il provvedimento di approvazione della graduatoria prot. 47387 del 22 dicembre 2016, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente; 3) la nota prot. 47624 del 23 dicembre 2016; 4) tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancora non conosciuti. Deduce i seguenti motivi: violazione di legge, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della lex specialis, violazione dell’art. 2 del Disciplinare di gara, eccesso di potere.

Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo – anche con successiva memoria –l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Le società controinteressate non si costituiscono.

Nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2017, fissata per il giudizio cautelare, la causa è introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti e datane notizia alle parti costituite.

II – Il ricorso è, almeno in parte, fondato.

III – L’esclusione della ricorrente dalla gara è stata disposta in relazione a un elemento di valutazione dell’offerta, non già in relazione a un requisito di partecipazione. I curricula vitae degli operatori da impiegare nei servizi, a tenore dell’art. 2 del Disciplinare di gara, sono meri allegati del progetto di gestione ed hanno l’esclusiva finalità di permettere l’attribuzione dei punteggi, nella valutazione dei titoli delle ditte concorrenti. Ancorché il Disciplinare richieda che detti curricula siano redatti in forma anonima, la detta lex specialis non sanziona con l’esclusione dalla gara la redazione dei curricula in forma non anonima. Invero, l’art. 2 del Disciplinare è molto rigoroso nel sanzionare con l’esclusione della concorrente ogni errore o mancanza nel contenuto della busta A (documentazione amministrativa), mentre non prevede alcuna sanzione per eventuali errori relativi al contenuto della busta B (offerta tecnica), nella quale sono inseriti i detti curricula. Peraltro, la forma anonima dei detti curricula vitae è intesa a garantire la riservatezza, ma non assolve ad alcuna finalità di imparzialità amministrativa, nel senso di preservare il giudizio della commissione da possibili condizionamenti derivanti da ogni fattore estraneo all’ambito oggettivo di valutazione. Né può applicarsi analogicamente al caso di specie quanto previsto dagli artt. 152 e 155 del D.Lgs. n. 50/2016 per il concorso di progettazione, dove l’analisi del progetto tecnico in forma anonima risponde alla finalità di evitare un condizionamento nel giudizio della commissione derivante dall’autorevolezza professionale del nome del progettista. Nella specie, viceversa, il progetto tecnico è legato al nome dell’offerente, ben noto sin dal primo momento. L’anonimato dei curricula degli operatori professionali impiegati nel progetto, pertanto, non costituisce un profilo essenziale di regolarità della domanda, inteso a tutelare la par condicio dei concorrenti, non avendo in alcun modo la finalità di preservare la neutralità e l’integrità del giudizio tecnico della commissione di gara.

IV – I motivi del ricorso sono dunque fondati.

Sussiste l’errata applicazione dell’art. 83, comma sesto, del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale “Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”. La finalità della norma, invero, non è elusa né compromessa dall’indicazione dei nomi delle risorse umane e tecniche cooptate nel progetto (ancorché l’anonimato servirebbe a garantirne la riservatezza individuale).

Sussiste l’errata applicazione della lex specialis, vale a dire dell’art. 2 del Disciplinare di gara, atteso che detta disposizione non prevede espressamente la sanzione dell’esclusione per il caso di non anonimato dei curricula vitae inseriti nella busta B) dell’offerta tecnica.

È rilevabile, infine, una figura sintomatica dell’eccesso di potere, stante la palese insufficienza della motivazione dell’esclusione.

V – Pertanto, sono da ritenersi illegittimi sia il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale prot. 46094 del 12 dicembre 2016, sia il provvedimento di approvazione della graduatoria prot. 47387del 22 dicembre 2016, nella parte in cui non è inclusa la ricorrente, salva la possibilità dell’Amministrazione di rideterminarsi in ordine a tale inclusione, nonché alla redazione della graduatoria.

Per quel che riguarda, la nota prot. 47624 del 23 dicembre 2016 – con la quale il Prefetto di Isernia ha comunicato alla società ricorrente la cessazione al 22.12.2016 dei servizi dalla medesima svolti, con invito ad assicurare la disponibilità ad assicurare la continuazione dei servizi medesimi a un prezzo minore praticato dall’Ufficio – si tratta di un atto non consequenziale alla esclusione dalla gara, che prescinde da essa e per il quale la ricorrente non formula specifici motivi di illegittimità. Pertanto, l’impugnativa del medesimo è da ritenersi inammissibile.

VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti della motivazione. Le spese del giudizio, in parte compensate, per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti prot. 46094 del 12 dicembre 2016 e prot. 47387 del 22 dicembre 2016, quest’ultimo limitatamente alla parte in cui non è inclusa in graduatoria la ricorrente, salva ogni ulteriore determinazione della stazione appaltante.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, liquidate come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Referendario

L’ESTENSORE
Orazio Ciliberti
        
IL PRESIDENTE
Silvio Ignazio Silvestri
        
        
IL SEGRETARIO

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