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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 420 | Data di udienza: 9 Maggio 2013

* APPALTI – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di ordine generale – Validità limitata a sei mesi – Indicazione della data di redazione  – Elemento essenziale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 14 Giugno 2013
Numero: 420
Data di udienza: 9 Maggio 2013
Presidente: Ciliberti
Estensore: Quiligotti


Premassima

* APPALTI – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di ordine generale – Validità limitata a sei mesi – Indicazione della data di redazione  – Elemento essenziale.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 14 giugno 2013, n. 420


APPALTI – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di ordine generale – Validità limitata a sei mesi – Indicazione della data di redazione  – Elemento essenziale.

L’articolo 48 del d.p.r. n. 445 del 2000 specifica che “Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono” mentre l’articolo 41 del medesimo d.p.r. specifica che le certificazioni diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni – che hanno validità illimitata – sono dotate di una validità di sei mesi dalla data di rilascio ,” se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”; nel caso delle dichiarazioni sostitutive ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, inerenti ai requisiti di ordine generale, è indubbio che il riferimento sia proprio a fatti suscettibili di modificazione, sicché la loro validità è necessariamente limitata a sei mesi dalla data del rilascio. Da ciò consegue che l’indicazione della data di redazione e sottoscrizione della auto-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto fissa automaticamente la decorrenza dell’inizio del termine relativo all’arco temporale di validità della dichiarazione stessa, è essenziale ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti che devono sussistere alla data indicata.

Pres. Ciliberti, Est. Quiligotti – R. s.r.l. (avv. Manzo) c. Provincia di Campobasso (avv. Iacovielli)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 14 giugno 2013, n. 420

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 14 giugno 2013, n. 420

N. 00420/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
società Romar s.r.l. in persona del legale rappresentante Marsella Roberto, rappresentato e difeso dall’avv. Clemente Manzo, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Molise in Campobasso;

contro

Provincia di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t.., rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Campobasso, via Roma n. 47;

per l’annullamento

del provvedimento della Provincia di Campobasso- Dipartimento Servizio-Centrale Unica Appalti, di cui al prot.n. 20865 del 02.05.2011, comunicato in data 5.5.2011 tramite fax e pervenuto mediante raccomandata A.R. nella medesima data, con il quale è stata disposta l’esclusione della società ROMAR s.r.l.;

del provvedimento della Provincia di Campobasso- Dipartimento Servizio-Centrale Unica Appalti, di cui al prot. n. 23299 del 18.5.11, comunicato in data 19.5. 2011, con il quale è stato denegato l’accoglimento della richiesta presentata dalla società al fine di essere riammessa in gara in quanto “si ritiene non condivisibile quanto da voi esposto”;

del disciplinare di gara e in particolare di quanto disposto alla pagina 4, nella parte in cui dispone che “Nella busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti “ e al successivo punto n. 1 dispone ulteriormente che “una o più dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscrivendo il modello – dichiarazione del titolare – ciascun modello deve essere compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle con evidente segno di penna in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni …”;

della determinazione dirigenziale di aggiudicazione provvisoria, di ignoto numero di protocollo e contenuto, in relazione alla quale è stata presentata richiesta di accesso anticipata a mezzo fax in data 23 maggio 2011;

e con i motivi aggiunti

del verbale n. 1 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 27 aprile 2011;

del verbale n. 2 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 28 aprile 2011, con il quale la Romar s.r.l. è stata esclusa per “omessa indicazione della data sulla dichiarazione del titolare rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000”;

del verbale n. 3 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 29 aprile 2011, con il quale sono state aperte le offerte economiche in ordine alfabetico e numerico delle imprese ammesse ed è risultata aggiudicataria la società Marra s.r.l. con un ribasso della base di asta del 31,991%;

del verbale n. 4 con il quale è stata disposta la riapertura in autotutela della gara e di aggiudicazione provvisoria del 16 maggio 2011, dal quale si evince che la Commissione di gara, al fine di valutare la riammissione della ditta Fossaceca s.r.l., ha concluso dopo l’iter istruttorio nei sensi dell’estromissione dalla gara;

del provvedimento di cui al prot. n. 1098 del 17 maggio 2011;

della determinazione dirigenziale n. 1112 del 17.5.2011;

della comunicazione di cui al prot. n. 25734 del 6.6.2011;

del provvedimento di cui al prot. n. 25914 del 30.5.2011;

nonché di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente;

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto, se sussistente, ovvero per il subentro della ricorrente nello stesso

e per il risarcimento

dei danni subiti, in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in forma specifica e/o per equivalente monetario nella misura che si riterrà opportuno anche con riferimento al cd. danno curriculare.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3.6.2001 e depositato in data 13.6.2011, la società Romar s.r.l. (d’ora in poi per brevità solo Romar) ha impugnato la comunicazione ai sensi di cui all’articolo 79, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006, di cui alla nota della Provincia di Campobasso- Dipartimento Servizio-Centrale Unica Appalti, prot. n. 20865 del 02.05.2011, comunicato in data 5.5.2011 tramite fax e pervenuto mediante raccomandata a. r. nella medesima data, con la quale è stata disposta l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 42 “Cipranese”, della Romar in quanto è stata riscontrata l’”omessa indicazione della data sulla dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000”. Ha, altresì, impugnato, unitamente, il successivo provvedimento, di cui al prot. n. 23299 del 18.5.11, con il quale è stato denegato l’accoglimento della richiesta presentata dalla società al fine di essere riammessa in gara in quanto “si ritiene non condivisibile quanto da voi esposto”, il disciplinare di gara e in particolare di quanto disposto alla pagina 4, nella parte in cui dispone che “Nella busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti “ e al successivo punto n. 1 dispone ulteriormente che “una o più dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscrivendo il modello – dichiarazione del titolare – ciascun modello deve essere compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle con evidente segno di penna in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni …” nonché la determinazione dirigenziale di aggiudicazione provvisoria, di ignoto numero di protocollo e contenuto, in relazione alla quale è stata presentata richiesta di accesso anticipata a mezzo fax in data 23 maggio 2011.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 46, 47 e 71, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000e dell’articolo 97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, per violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta e per erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto.

L’indicazione della data non potrebbe essere ricompresa nell’elencazione ordinata dei dati alla cui unica mancanza la lex specialis avrebbe ricollegato la sanzione dell’esclusione dalla gara. La data, pertanto, non costituirebbe uno dei campi o delle parti del modello allegato di cui era prescritta, a pena di esclusione, la relativa compilazione.

Ove, invece il disciplinare di gare dovesse essere effettivamente interpretato nel senso prospettato da parte della stazione appaltante, la relativa prescrizione sarebbe illegittima, in quanto, da un lato, l’omessa indicazione della data rappresenterebbe una mera irregolarità formale, inidonea di per se a determinare una lesione potenziale delle posizione degli altri concorrenti partecipanti alla procedura di gara e ad alterare la relativa par condicio e, dall’altro, conseguentemente, costituirebbe un eccessivo appesantimento ed aggravamento del relativo procedimento.

Peraltro, dovrebbe ritenersi che la omessa indicazione della data dell’autodichiarazione sia assorbita dall’indicazione della data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.

La Provincia di Campobasso si è costituita in giudizio in data 17.6.2011, depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per difetto di interesse attuale a ricorrere, in quanto la ricorrente ha omesso di impugnare in modo specifico, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lett. b) del comma 5 dell’articolo 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, anche il verbale della commissione di gara n. 2 del 28.4.2011, che costituisce, invece, l’unico atto effettivamente e concretamente lesivo nonché l’inammissibilità per mancata previa notificazione del ricorso anche nei confronti della società Marra s.r.l. di Cancello e Arnone, la quale, con la determinazione dirigenziale n. 273 del 10.2.2011, in copia agli atti, è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva della gara di cui trattasi in data addirittura antecedente alla proposizione del ricorso in trattazione; nel merito ne ha, poi, dedotto in modo diffusamente argomentato l’infondatezza, chiedendone il rigetto. In particolare ha dedotto che:

– la prescrizione del disciplinare di gara sarebbe inequivocabile al riguardo, ossia nel ricomprendere anche la data di sottoscrizione della auto-dichiarazione tra gli elementi richiesti a pena di esclusione, come evidente dall’utilizzo accanto all’indicazione delle caselle dell’avverbio “altresì”;

– la detta prescrizione del disciplinare di gara non è illegittima, né illogica, avuto riguardo alla circostanza che la completezza delle dichiarazioni è funzionale al loro essere sostitutive di certificazioni e atti di notorietà né il suo mancato rispetto sarebbe, proprio per il detto motivo, qualificabile in termini di mera irregolarità formale;

– non era comunque onere della commissione di vagliare la legittimità della predetta prescrizione essendo vincolata al suo pedissequo rispetto.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23.6.2011 e depositato in data 27.11.2011, la ricorrente ha, altresì, impugnato tutti gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe e in particolare:

il verbale n. 1 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 27 aprile 2011;

il verbale n. 2 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 28 aprile 2011, con il quale la Romar s.r.l. è stata esclusa per “omessa indicazione della data sulla dichiarazione del titolare rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000”;

il verbale n. 3 di ammissione delle imprese e di aggiudicazione provvisoria del 29 aprile 2011, con il quale sono state aperte le offerte economiche in ordine alfabetico e numerico delle imprese ammesse ed è risultata aggiudicataria la società Marra s.r.l. con un ribasso della base di asta del 31,991%;

il verbale n. 4 con il quale è stata disposta la riapertura in autotutela della gara e di aggiudicazione provvisoria del 16 maggio 2011, dal quale si evince che la Commissione di gara, al fine di valutare la riammissione della ditta Fossaceca s.r.l., ha concluso dopo l’iter istruttorio nei sensi dell’estromissione dalla gara;

il provvedimento di cui al prot. n. 1098 del 17 maggio 2011, avente ad oggetto la proposta di determinazione dirigenziale dei documenti da allegare alla d.d. n. 1112 del 17.5.2011;

la determinazione dirigenziale n. 1112 del 17.5.2011, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Marra s.r.l.;

la comunicazione di cui al prot. n. 25734 del 6.6.2011, con la quale è stato concesso l’accesso alla documentazione amministrativa concernente la procedura di gara di cui trattasi;

il provvedimento di cui al prot. n. 25914 del 30.5.2011, con la quale le è stata data formale comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della società Marra s.r.l..

Ne ha dedotto l’illegittimità sostanzialmente invia derivata per le medesime censure gi articolate nel ricorso introduttivo che, comunque, sono state pedissequamente riportate anche nel ricorso per motivi aggiunti nonché in quanto, se riammessa alla partecipazione alla gara, avuto riguardo all’offerta economica presentata da parte della stessa, con particolare riguardo al ribasso offerto rispetto alla base di asta, sarebbe stata la prima classificata in graduatoria e, pertanto, si sarebbe aggiudicata la gara di cui trattasi.

Ha, altresì, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, se sussistente, ovvero di subentro della ricorrente nello stesso, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in forma specifica e/o per equivalente monetario, nella misura che si riterrà opportuno, anche con riferimento al cd. danno curriculare.

Con la memoria dell’1.7.2011 la ricorrente ha ribadito le proprie difese, insistendo per l’accoglimento dei due ricorsi.

Con la memoria del 4.7.2011 la Provincia di Campobasso ha, a sua volta, reiterato le proprie difese, insistendo sulle dedotte eccezioni d’inammissibilità del ricorso introduttivo e deducendo, altresì, l’inammissibilità e l’improcedibilità conseguente del ricorso per motivi aggiunti.

Con l’ordinanza n. 140/2011 del 27.7.2011 è stata motivatamente respinta l’istanza di sospensiva cautelare dei provvedimenti impugnati.

Con l’ordinanza presidenziale n. 110/2013 del 27.2.2013, eseguita da parte della Provincia di Campobasso in data 21.3.2013, sono stati disposti incombenti istruttori.

La provincia di Campobasso ha quindi depositato documentazione integrativa in data 18.4.2013 e memoria conclusiva in data 22.4.2013, con la quale ha ulteriormente ribadite le eccezioni preliminari di cui ai precedenti scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 9.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati di parte, come da separato verbale di causa.

DIRITTO

Si prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità del ricorso introduttivo nonché del successivo ricorso per motivi aggiunti di cui alle memorie difensiva dell’amministrazione provinciale, in conseguenza dell’infondatezza nel merito del ricorso.

La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della sua esclusione dalla partecipazione alla gara, disposta in conseguenza dell’omessa indicazione della data della sottoscrizione nella autodichiarazione resa da parte del titolare dell’impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 sostanzialmente in quanto:

– la data non rientrerebbe tra gli elementi che il disciplinare di gara prescrive di compilare a pena di esclusione, essendo la detta sanzione limitata alle sole dichiarazioni indicate con la casella contraddistinta dal “quadratino vuoto”;

– la data di cui trattasi non potrebbe essere stata omessa da parte del dichiarante, atteso che la stessa sarebbe ricavabile da parte della stessa stazione appaltante con riferimento alla data ultima di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di gara, individuata in modo puntuale nella lex specialis di gara, identificandosi con assoluta certezza con la predetta ultima data;

– ove l’interpretazione del disciplinare di gara da seguire fosse invece conforme alla prospettazione fornita da parte della stazione appaltante, le relative prescrizioni del richiamato disciplinare di gara sarebbero illegittime in quanto illogiche, trattandosi di una mera irregolarità formale che non altererebbe la par condicio tra i partecipanti alla gara e che, invece, determinerebbe un inammissibile aggravamento del relativo procedimento.

Con il provvedimento impugnato l’esclusione della Romar dalla partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi è stata disposta ai sensi delle “previsioni del disciplinare di gara che prevede che nella busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti e dal successivo art. 1 punto 1) riferiti alle dichiarazioni; a) al rigo secondo che “ciascun modello deve essere compilato in ogni sia parte”; b) al rigo 14 che le dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 devono essere redatte in conformità ai modelli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare … Nel caso specifico la ditta in indirizzo, non compilando tutti i campi prestabiliti dalla modulistica approvata, ha omesso la data nella dichiarazione resa dal titolare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, facendo quindi una dichiarazione incompleta dei dati richiesti …”.

Il disciplinare di gara prevede, al punto n. 1, rubricato “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte”, che “Nella busta A devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti:

1) una o più dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscrivendo il modello “dichiarazione del titolare”; ciascun modello deve essere compilato in ogni sia parte, marcando altresì le caselle … con evidente segno di penna in modo da rendere in equivoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni. La mancata marcatura della casella … equivarrà all’omissione della corrispondente dichiarazione. … Le dichiarazioni ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere redatte in conformità ai modelli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. …”.

Il modello di dichiarazione allegato al disciplinare di gara nella sua parte finale riportava testualmente : “ ————— lì ———–“ e poi “ —l— dichiarante”.

Dal combinato disposto delle singole parti del disciplinare di gara consegue che:

– la dichiarazione deve essere resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la sottoscrizione e la compilazione del modello “dichiarazione del titolare”, che è dichiaratamente parte del disciplinare di gara, in ogni sua parte;

– tra le suddette parti non può non essere ricompresa anche quella concernente l’indicazione sia del luogo che della data della sottoscrizione della auto-dichiarazione, cui è riservata, appunto, una specifica parte del modello dichiarativo, ossia la sua parte finale, la quale è stata sopra puntualmente riportata nella sua indicazione testuale;

– né, ancora, può ritenersi che la detta parte del modello dichiarativo non fosse chiara nell’evidenziare la necessità della sua compilazione anche con ’indicazione del luogo nonché della data della sottoscrizione, atteso che è evidente che alla terminologia adottata non possa se non attribuirsi l’indicato significato;

– la specificazione che, in particolare, le caselle devono essere marcate con un evidente segno di penna, non esclude che la mancata compilazione, in qualsiasi altra parte del detto modello dichiarativo allegato, non debba comportare l’esclusione dalla gara, proprio in quanto, da un lato, è stata indicata in modo puntuale la modalità di compilazione con riferimento alle caselle, proprio al fine esclusivo di evitare equivoci interpretativi al riguardo e, dall’altro, è stato inserito, comunque, nell’inciso relativo l’avverbio “altresì”, il quale consente di ritenere che ogni omissione di compilazione del suddetto modello, quale che sia nello specifico la modalità puntuale della compilazione relativa alla singola parte, rileva ai fini dell’esclusione, proprio per l’espressa e puntuale indicazione al riguardo nella lex specialis di gara.

Ne consegue che, alla luce del chiaro tenore testuale del disciplinare di gara sul punto, la Commissione di gara non avrebbe potuto procedere diversamente, una volta riscontrata l’effettiva omissione di cui trattasi, non residuando in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità al riguardo, in considerazione dell’efficacia vincolante per la stessa delle singole disposizioni della lex specialis di gara.

Né si ravvisano motivi per ritenere che la suddetta prescrizione del disciplinare di gara sia illegittima o ancora illogica.

L’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, rubricato “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, dispone che “1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. …” e il richiamato precedente articolo 38, rubricato “Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”, dispone a sua volta che “ …3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. …”.

Dal combinato disposto delle norme indicate sembrerebbe conseguire che nessuna norma del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni debbano indicare, a pena di invalidità, la data in cui sono state rese, con la conseguenza che, ove detta data non risulti apposta, deve intendersi coincidente con quella in cui la dichiarazione è stata presentata all’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 967).

E, tuttavia, non si ritiene di potere condividere le suddette conclusioni per le considerazioni che seguono.

La dichiarazione di cui trattasi ha ad oggetto l’auto-dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163 del 2006.

La predetta norma, rubricata appunto “Requisiti di ordine generale”, dispone che “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: … 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 … 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; … ”.

L’articolo 48 del d.p.r. n. 445 del 2000 specifica che “Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono” mentre l’articolo 41 del medesimo d.p.r. specifica che le certificazioni diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni – che hanno validità illimitata – sono dotate di una validità di sei mesi dalla data di rilascio ,” se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”; nel caso delle dichiarazioni sostitutive di cui si tratta, essendo inerenti ai requisiti di ordine generale, è indubbio che il riferimento sia proprio a fatti suscettibili di modificazione, sicché la loro validità è necessariamente limitata a sei mesi dalla data del rilascio. Da ciò consegue che l’indicazione della data di redazione e sottoscrizione della auto-dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto fissa automaticamente la decorrenza dell’inizio del termine relativo all’arco temporale di validità della dichiarazione stessa, è essenziale ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti che devono sussistere alla data indicata.

Il complesso motivo di censura di cui al ricorso introduttivo è pertanto infondato nel merito e deve conseguentemente essere respinto; per i medesimi motivi è altresì infondato il successivo ricorso per motivi aggiunti.

Di conseguenza è altresì da respingere la domanda risarcitoria in quanto fondata sulla presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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