INQUINAMENTO ACUSTICO – Provvedimento di autorizzazione alla riapertura a seguito dell’ultimazione dei lavori di insonorizzazione di un impianto – Verifiche parziali e non corrispondenti alla reale situazione dei luoghi – Difetto di istruttoria – Fattispecie.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 2019
Numero: 345
Data di udienza: 25 Settembre 2019
Presidente: Luce
Estensore: Luce
Premassima
INQUINAMENTO ACUSTICO – Provvedimento di autorizzazione alla riapertura a seguito dell’ultimazione dei lavori di insonorizzazione di un impianto – Verifiche parziali e non corrispondenti alla reale situazione dei luoghi – Difetto di istruttoria – Fattispecie.
Massima
TAR MOLISE, Sez. 1^ – 15 ottobre 2019, n. 345
INQUINAMENTO ACUSTICO – Provvedimento di autorizzazione alla riapertura a seguito dell’ultimazione dei lavori di insonorizzazione di un impianto – Verifiche parziali e non corrispondenti alla reale situazione dei luoghi – Difetto di istruttoria – Fattispecie.
E’ viziato da difetto di istruttoria il provvedimento con il quale si autorizza la riapertura di un impianto (nella specie, un mattatoio) dopo l’ultimazione dei lavori di insonorizzazione, sulla base di verifiche parziali e non corrispondenti alla reale situazione dei luoghi e senza alcuna prova del reale superamento delle criticità che avevano determinato l’adozione della precedente ordinanza di chiusura temporanea (nella specie, il presupposto sopralluogo dei tecnici ARPA era stato effettuato in condizioni del tutto differenti da quelle in cui l’impianto si trovava normalmente, con misurazioni eseguite separatamente per macchinari e animali o con impianto chiuso)
Pres. ed Est. Luce – D.B. (avv. Caranci) c. Sindaco del Comune di Venafro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR MOLISE, Sez. 1^ - 15 ottobre 2019, n. 345SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 244 del 2011, proposto da
Domenico Boianelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Caranci, con domicilio eletto presso lo studio Tonino Mariano in Campobasso, via S. Giovanni, n. 36;
contro
Sindaco del Comune di Venafro non costituito in giudizio;
nei confronti
Arpa Molise in persona del Legale Rappresentante pro tempore, non costituita.
Gestimpianti S.r.l. in persona del legale Rappresentante pro tempore non costituito.
per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Venafro n. 23 del 5.4.11 con cui è stata revocata la precedente ordinanza n. 12 dell’11.3.11 e, per l’effetto, è stata disposta la riapertura del mattatoio della controinteressata;
della nota ARPA Molise prot. 2787 dell’1.4.11 e la relativa relazione tecnica e verbale di sopralluogo, nella parte in cui non si è proceduti alla misurazione della rumorosità dell’impianto e degli animali in sosta anche con le finestre aperte nell’abitazione del ricorrente, unitamente a tutti i verbali, le relazioni, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e i documenti istruttori, comunque denominati, ove esistenti, di estremi non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno sito nel Comune di Venafro, alla via Maria Pia di Savoia, confinante con il terreno su cui è ubicato il mattatoio di proprietà della ditta Gestimpianti S.r.l..
In data 27.02.2011 il Comando Polizia Municipale di Venafro eseguiva un sopralluogo nei pressi dell’impianto di depurazione della società situato in via M.T. Cicerone, a seguito del quale venivano accertate rilevanti criticità relative allo scarico delle acque (nota del Comando di Polizia Municipale n. 503/PM del 27.02.2011); l’ARPA Molise, a sua volta, a seguito di due sopralluoghi eseguiti in data 24.01.2011 e 28.01.2011, accertava il superamento dei limiti di immissioni sonore diurne stabiliti dall’art. 4 del DPCM 14.11.1997 (nota ARPA Molise del 21.02.2011 n. 1509).
Il Comune di Venafro, pertanto, con ordinanza n. 12 del 11 marzo 2011, disponeva il divieto immediato di scarico delle acque reflue derivanti dal mattatoio e la chiusura temporanea dell’attività.
Con nota del 1.04.2011 il legale della società Gestimapinati S.r.l comunicava al Comune di aver ultimato i lavori di insonorizzazione dei macchinari presso il mattatoio e di aver stipulato apposito contratto di smaltimento e trasporto dei rifiuti con la società Ecologica Anzuca srl.
L’ARPA veniva, quindi, incaricata dal Comune di eseguire un nuovo sopralluogo a seguito del quale accertava che i valori rilevati dai macchinari in funzione, anche a seguito dei lavori di insonorizzazione nel frattempo eseguiti, rientravano nei limiti differenziali di 5 dB riferito al periodo diurno e stabilito ai sensi dell’art 4 del DPCM del 14.11.1997 (nota ARPA Molise n. 2787 del 1.04.2011).
Il Comune, preso atto delle risultanze del nuovo sopralluogo e di quanto comunicato dall’Avvocato Barbato Gennaro, con nuova ordinanza n. 23 del 5.04.2011, revocava la precedente ordinanza di chiusura del mattatoio.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 23/2011 deducendo che il Comune aveva disposto la riapertura del mattatoio soltanto sulla base della mera comunicazione della controinteressata concernente l’ultimazione dei lavori di insonorizzazione del mattatoio senza, tuttavia, verificare in concreto l’effettiva risoluzione dei problemi di inquinamento acustico in precedenza riscontrati; anche nella relazione ARPA n. 2787 del 1.04.2011, pure menzionata nel provvedimento gravato, si faceva riferimento alle sole emissioni acustiche prodotte dai macchinari mentre nulla veniva rilevato in ordine ai rumori provenienti dagli animali ed inoltre il secondo sopralluogo eseguito dall’ARPA il 28/29.03.2011 era stato effettuato ad impianto chiuso. Non era stato, infine, comunicato l’avvio del procedimento.
Con memoria depositata il 21 ottobre 2017 il ricorrente insisteva per l’accoglimento del gravame deducendo, quale ulteriore motivo di ricorso, il difetto di istruttoria e motivazione dell’ordinanza impugnata nella quale alcun riferimento veniva fatto alla problematica dello smaltimento dei liquidi di produzione che pure aveva giustificato la chiusura del mattatoio.
Non si costituivano in giudizio né il Comune di Venafro né l’ARPA Molise né la Gestimpianti S.r.l.
Il Tribunale disponeva, in via istruttoria, l’acquisizione di tutti gli atti istruttori ivi compresi i verbali di sopralluogo e di verifica redatti dall’ARPA nonché una relazione descrittiva delle verifiche ed delle attività di controllo da questa espletate nel corso del sopralluogo del 28-29 marzo 2011; l’ARPA depositava relazione istruttoria.
All’udienza pubblica del 25 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre, in primo luogo rilevare che il motivo di censura concernente il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, con precipuo riferimento alla problematica dello smaltimento dei liquidi di produzione prodotti dal mattatoio, risulta proposto soltanto con memoria depositata da parte ricorrente il 21 ottobre 2017; si tratta, quindi, di un motivo di ricorso inammissibile perché tardivo.
Passando ad esaminare il ricorso principale, tempestivamente, proposto, si rileva quanto segue.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 12 del 5.04.2011 deducendo che il Comune di Venafro, nel disporre la riapertura del mattatoio sulla base di quanto comunicato dalla controinteressata circa l’ultimazione dei lavori di insonorizzazione e di quanto riferito dall’ARPA Molise con nota n 2787/2011, non avrebbe adeguatamente verificato la risoluzione dei problemi di inquinamento acustico così come in precedenza riscontrati nella ordinanza n. 12/2011.
Mentre il sopralluogo eseguito dai tecnici dell’ARPA nel mese di gennaio era stato effettuato con macchinari in funzione e animali stazionanti sul piazzale, infatti, il successivo sopralluogo del 28 e 29 marzo, posto a giustificazione del provvedimento impugnato, era stato effettuato in condizioni ben diverse ovvero “separatamente per i macchinari e per gli animali” e senza il flusso continuo di tutti gli animali da macellare, tant’è che a suo dire, “venivano procurati frettolosamente soltanto nove suini da macellare”: in condizioni normali, invece, le attrezzature operano nella macellazione di decine di capi contestualmente alla presenza di centinaia di animali sullo spiazzale.
Conseguentemente, i dati rilevati, con riferimento al superamento dei limiti previsti per le immissioni sonore, non potevano rispecchiare la situazione reale perché il mattatoio operava normalmente con macchinari in funzione e decine di animali stazionanti sul piazzale. Il provvedimento impugnato, pertanto, era stato emesso sulla base di una istruttoria incompleta e parziale.
Ciò posto, il Collegio è dell’avvio che tali doglianze meritino accoglimento.
Ed invero, parte ricorrente ha espressamente dedotto che il sopralluogo del 28- 29 marzo 2011 veniva effettuato in condizioni diverse rispetto al precedente sopralluogo del mese di gennaio, ovvero in condizioni assolutamente differenti da quelle in cui un mattatoio si trova normalmente a funzionare; non vi era, infatti, il flusso continuo degli animali da macellare e le misurazioni erano state eseguite separatamente per macchinari e animali. Infine, mentre il 24 e 28 gennaio 2011 il mattatoio era in ordinaria attività, in occasione del sopralluogo del 28/29 marzo 2011 l’impianto era chiuso.
In merito, nessun elemento di segno contrario è stato dedotto dal Comune né tantomeno dalla ARPA; all’apposto, la relazione da questa depositata a seguito delle ordinanze istruttorie del 24 novembre 2017 e dell’8 giugno 2018 di questo Tribunale risulta concernere esclusivamente la problematica degli scarichi di acque reflue prodotti dal mattatoio, con riferimento alla quale, come sopra rilevato, i motivi di censura risultano tardivi.
Nulla è stato riferito circa la specifica problematica delle immissioni sonore e le verifiche ed in controlli in tal senso espletati sui luoghi di causa. Merita accoglimento, quindi, il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria della gravata ordinanza atteso che il Comune resistente ha disposto la riapertura del mattatoio sulla base di verifiche parziali e non corrispondenti alla reale situazione dei luoghi e senza alcuna prova del reale superamento delle criticità che avevano determinato l’adozione della precedente ordinanza n. 12/2011.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Venafro alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Fabio Maffei, Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rita Luce
IL SEGRETARIO