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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 491 | Data di udienza: 17 Dicembre 2015

VIA, VAS E AIA – Progetti sottoposti a VIA – Pubblicazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/206 – L. r. Molise n. 20/2000 – Pubblicazione informatica – Limiti – Modifiche incidenti su profili di dettaglio – Onere di rinnovare la pubblicazione – Esclusione – Art. 23, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Pubblicazione sul sito internet della Regione – Link al sito dell’ARPA – Sufficienza – L.r. Molise n. 21/2000 – Istruttoria per la VIA – Regione – Avvalimento dell’Organismo tecnico – Facoltà – Verifica antisismica  – Fase procedimentale distinta e successiva rispetto alla VIA – Principio di precauzione – Nozione – Progetti relativi alla realizzazione o l’ampliamento di stabilimenti chimici – Registro dei tumori – Condizione per l’assentibilità del progetto – Inconfigurabilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2015
Numero: 491
Data di udienza: 17 Dicembre 2015
Presidente: Ciliberti
Estensore: De Falco


Premassima

VIA, VAS E AIA – Progetti sottoposti a VIA – Pubblicazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/206 – L. r. Molise n. 20/2000 – Pubblicazione informatica – Limiti – Modifiche incidenti su profili di dettaglio – Onere di rinnovare la pubblicazione – Esclusione – Art. 23, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Pubblicazione sul sito internet della Regione – Link al sito dell’ARPA – Sufficienza – L.r. Molise n. 21/2000 – Istruttoria per la VIA – Regione – Avvalimento dell’Organismo tecnico – Facoltà – Verifica antisismica  – Fase procedimentale distinta e successiva rispetto alla VIA – Principio di precauzione – Nozione – Progetti relativi alla realizzazione o l’ampliamento di stabilimenti chimici – Registro dei tumori – Condizione per l’assentibilità del progetto – Inconfigurabilità.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 18 dicembre 2015, n. 491


VIA, VAS E AIA – Progetti sottoposti a VIA – Pubblicazione – Art. 24 d.lgs. n. 152/206 – L. r. Molise n. 20/2000 – Pubblicazione informatica – Limiti.

La l.r.Molise n. 20/2000 e l’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, non precisano come debba stabilirsi il grado di diffusione del quotidiano sul quale deve essere eseguita la pubblicazione dei progetti sottoposti a VIA , con la conseguenza che legittimamente la ditta proponente può fondarsi sui dati derivanti dall’indagine di mercato oggetto della Determinazione 2 settembre 2011, n. 4 del Direttore Generale della Regione Molise; viceversa,  la pubblicazione informatica non pare perfettamente in linea con le modalità prescritte dall’art. 11, co. 1, lett. a) della l.r. 4 marzo 2000 n. 21, secondo cui la pubblicazione in questione deve <<avere un formato non inferiore a sei moduli e deve essere collocato in maniera evidente nella pagina di cronaca della Provincia interessata>>, alludendo chiaramente ad un supporto di tipo cartaceo. Né in senso inverso può deporre la prescrizione normativa della pubblicazione del procedimento di VIA sul sito internet dell’Autorità competente a rilasciarla, atteso che tale onere si aggiunge a quello della pubblicazione sul quotidiano, realizzando un sistema di pubblicità multicanale rivolto ad ampliare la platea di soggetti potenzialmente interessati a partecipare e contribuire all’istruttoria procedimentale, garantendo così la massima trasparenza all’iniziativa.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Progetto sottoposto a VIA – Art. 24 d.lgs. n. 152/2006 – Modifiche incidenti su profili di dettaglio – Onere di rinnovare la pubblicazione – Esclusione.

L’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 dispone la pubblicazione solo di una breve descrizione del progetto sottoposto a VIA e dei principali impatti ambientali, di modo che modifiche incidenti su profili di dettaglio o, comunque, che non valgono a connotare l’iniziativa con riguardo agli elementi fondamentali, non possono comportare l’onere di rinnovare la procedura di pubblicazione dell’istanza.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Art. 23, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 – Pubblicazione sul sito internet della Regione – Link al sito dell’ARPA – Sufficienza.

La modalità di pubblicazione prescritta dall’articolo 23, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, deve ritenersi soddisfatta anche attraverso un rinvio, dal sito della Regione a quello dell’ARPA, atteso che la predetta norma prevede che oggetto di pubblicazione sia solo la notizia della presentazione dell’iniziativa sottoposta a VIA, di modo che un semplice “link” di collegamento al sito dell’ARPA o la notizia della disponibilità in esso della documentazione relativa al progetto deve ritenersi sufficiente.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – L.r. Molise n. 21/2000 – Istruttoria per la VIA – Regione – Avvalimento dell’Organismo tecnico – Facoltà.

L’art. 5, cc. 1 e 2 della l.r. Molise n. 21/2000 individua in modo univoco la Regione come ente competente ad adottare la Valutazione di Impatto Ambientale, ma allo stesso tempo accorda a tale ente la possibilità, non l’obbligo, di avvalersi per l’istruttoria dell’Organismo tecnico individuato dalle disposizioni citate nella stessa norma.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)


VIA, VAS E AIA – Verifica antisismica  – Fase procedimentale distinta e successiva rispetto alla VIA.

L’edificazione in aree a bassa rischiosità sismica non è in linea di principio vietata, pur restando fermo l’obbligo del rispetto della normativa antisismica nella fase di realizzazione dell’opera. Ed infatti, l’articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001, esclude espressamente la specifica autorizzazione per gli interventi edilizi da realizzare in zone a bassa rischiosità sismica. In ogni caso, pur prescindendo da tale considerazione, la verifica antisismica prevista dall’autorizzazione in questione si colloca in un segmento temporale e procedimentale distinto e successivo rispetto a quello proprio della valutazione sull’impatto ambientale, in quanto relativo alla fase realizzativa del manufatto.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Principio di precauzione – Nozione.

Il principio di diritto europeo di precauzione matura in un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi–carattere necessario delle misure adottate, occorrendo che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità rilevi indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute, rifiutando quindi un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente; la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6520).

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)

VIA, VAS E AIA – Progetti relativi alla realizzazione o l’ampliamento di stabilimenti chimici – Registro dei tumori – Condizione per l’assentibilità del progetto – Inconfigurabilità.

A mente dell’art. 12, co. 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 i registri dei tumori: <<sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita>>. Ne consegue che tale strumento non costituisce una condizione per l’assentibilità di progetti relativi alla realizzazione di stabilimenti chimici, essendo rivolto alla diversa finalità di incentivare la conoscenza dei rapporti di causa ed effetto nel campo sanitario, consentendo di mettere in relazione le patologie oncologiche rilevate con possibili fattori scatenanti.

Pres. Ciliberti, Est. De Falco – Codacons (avv.ti Romano, Zezza e Ruta) c. Regione Molise e altro (Avv. Stato), Comune di Termoli (avv. Corbo) , Provincia di Campobasso (avv.ti Di Donato e D’Amico) e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 18 dicembre 2015, n. 491

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 18 dicembre 2015, n. 491


N. 00491/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2015, proposto da:
CODACONS (Coordinamento delle Associazioni di Tutela Ambientale e dei Diritti dei Consumatori e Utenti) in p.l.r.p.t. e Codacons Molise in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Romano, Margherita Zezza e Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso quest’ultimo avvocato in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele, n. 23;

contro

Regione Molise in persona del Presidente p.t., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124; Comune di Termoli in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ilenia Corbo, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale; Provincia di Campobasso in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Mirella Di Donato, Silvana D’Amico, domiciliata in Campobasso, Via Roma, 47; ARPA Molise in p.l.r.p.t., ASREM in p.l.r.p.t.; Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore in p.l.r.p.t., Corpo Forestale dello Stato in p.l.r.p.t., Consorzio Nucleo Industriale di Termoli in p.l.r.p.t.;

nei confronti di

Momentive Performance Materials Specialties Srl, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Pinto, Sara Miglioli, Francesca Orlini e Sabrina Maria Maiello, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Campobasso, Via San Giovanni – Palazzo Poste;

per l’annullamento

– della determinazione del Settore attività produttive – servizio S.U.A.P. – del Comune di Termoli n. 268 del 13.03.2015 avente ad oggetto: “Provvedimento conclusivo del procedimento unico – ampliamento stabilimento chimico Momentive Performance Materials srl”;

– del permesso di costruire rilasciato dallo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di Termoli in data 05.03.2015 n. 13;

– della delibera n. 745 del 30.12.2014 con la quale la Giunta Regionale del Molise ha rilasciato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L.R. n. 21/2000, giudizio di Compatibilità Ambientale Favorevole alla realizzazione del progetto di espansione Green Tyre Impianto di Produzione NXT, in località Zona Industriale di Termoli, proposto dalla ditta Momentive Performance Materials Specialties srl, prendendo atto del parere di VIA favorevole (parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa) rilasciato da ARPA Molise e trasmesso con nota n.11234 del 20.10.2014;

– del parere sanitario del Dipartimento di Prevenzione ASREM di cui alla nota n.1908/IP del 9.12.2014, acquisito al protocollo regionale n.117909 del 15.12.2014, disponendo il proseguimento dell’iter approvativo;

– del parere di VIA favorevole rilasciato da ARPA Molise e trasmesso con nota n.11234 del 20.10.2014;5.

– del parere sanitario del Dipartimento di Prevenzione ASREM di cui alla nota n.1908/IP del 9.12.2014, acquisito al protocollo regionale n.117909 del 15.12.2014;6;

– del parere del comando provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso n. 10740 del 29.12.2014;

– della nota dell’Autorità di Bacino del 28.07.2014 prot. 944/14;

– del parere favorevole del consorzio nucleo industriale di Termoli n. 545 del 16.02.2015 e degli allegati pareri del servizio tecnico del 23.01.2015 e del servizio gestione del 29.01.2015;

– di tutti gli altri atti agli stessi presupposti, conseguenti e connessi, inclusa, ove necessario, la delibera di GR n.542 del 8.8.2012 – così come oggetto di applicazione diretta ed espressa negli atti impugnati- con la quale è stata affidata ad ARPA l’Istruttoria Tecnica delle opere sottoposte a VIA di cui all’allegato A e B della l.r. n. 2 del 15.9.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise in persona del Presidente p.t., del Comune di Termoli in persona del Sindaco p.t., della Provincia di Campobasso in p.l.r.p.t., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso in p.l.r.p.t. e di Momentive Performance Materials Specialties Srl in p.l.r.p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 17/20 marzo 2015 e depositato il successivo 31 marzo, il Coordinamento delle associazioni di tutela ambientale (CODACONS) ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti (in epigrafe specificati) con i quali, tra l’altro, il Comune di Termoli ha autorizzato l’ampliamento dello stabilimento chimico Momentive Performance Materials Specialities srl (MPMS), ha rilasciato il relativo Permesso di costruire del 5 marzo 2013 e la Regione Molise ha adottato la Valutazione di Impatto Ambientale positiva con prescrizioni (delibera della Giunta Regionale del 3 dicembre 2014).

Secondo quanto risulta dal documento istruttorio dell’ARPA Molise, fatto proprio con la gravata delibera regionale, il progetto di espansione prevede l’ampliamento per un’area di 0,6 ettari, dello stabilimento chimico della MPMS, realizzando nuove unità di processo, adiacenti a quelle esistenti, mirate alla produzione del Silano Organo Funzionale NXT, destinato alla produzione degli pneumatici, poiché in grado di migliorarne le caratteristiche.

Il CODACONS premette che il progettato ampliamento sarebbe gravemente pericoloso, poiché l’impianto chimico della MPMS emetterebbe sostanze nocive e per di più l’azienda sarebbe collocata in prossimità di altre due imprese, anch’esse chimiche, operanti tutte in vicinanza di un impianto per la produzione di energia a ciclo combinato attraverso la combustione del gas metano, creando così una situazione di pericolo derivante dalla tipologia delle imprese esistenti nell’area a cui si è aggiunto il rischio di esondazione del vicino fiume Biferno.

Con determinazione dirigenziale n. 328 del 30 marzo 2015, il Comune di Termoli ha ritirato in autotutela, la determinazione dirigenziale n. 268 del 13 marzo 2015, n. 268, pure impugnata con il ricorso introduttivo, con la quale il medesimo ente aveva rilasciato il provvedimento di autorizzazione della progettata estensione dell’impianto, rilevando che <<in sede di verifica della normativa di settore è emerso che trattasi di materia sottratta alla competenza del SUAP>> e rientrante, invece, nel campo di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 4 marzo 2014, n. 46.

Con atto depositato in data 10 aprile 2015 si è costituita in giudizio la Regione Molise che ha contestato tutti i motivi addotti dalla ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso e della domanda di sospensione cautelare.

Con atto depositato in pari data si sono costituiti anche il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Ministero delle politiche Agricole.

La controinteressata MPMS si è costituita in giudizio in data 10 aprile 2015, producendo un’articolata memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Si sono altresì costituiti in giudizio la Provincia di Campobasso che ha chiesto il rigetto del ricorso e il Comune di Termoli che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame per effetto dell’adottato provvedimento di autotutela, determinando il difetto di interesse sopravvenuto di parte ricorrente.

In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno insistito nelle proprie eccezioni e deduzioni, articolando ulteriormente le proprie difese.

All’udienza pubblica del 22 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso nella parte in cui impugna il provvedimento 13 marzo 2015, n. 268 del SUAP , essendo stato ritirato con il provvedimento di autotutela del 30 marzo 2015, n. 328, sul presupposto che l’attività oggetto dell’istanza di autorizzazione rientra nell’ambito di applicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, la sua adozione esula dalle competenze del SUAP.

Deve dunque passarsi allo scrutinio delle censure incentrate sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Al riguardo può prescindersi dalle preliminari eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, perché, limitatamente al provvedimento regionale recante la positiva sulla VIA, esso è infondato nel merito.

I) Con il primo articolato motivo del gravame, il CODACONS lamenta la violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 9 e 11 della l.r. n. 20/2000; la violazione degli artt. 20, 26 e 27 del d.lgs. n. n. 152/2006; la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza assoluta di istruttoria e motivazione nonché dei principi di pubblicizzazione, divulgazione e partecipazione prescritti.

Secondo parte ricorrente sarebbero state, in primo luogo, violate le regole di cui alla l.r. 24 marzo 2000, n. 21 che prescrive la pubblicazione dei progetti sottoposti a VIA “sul quotidiano a maggiore diffusione nella Regione Molise, di un annunzio contenente le indicazioni di cui al successivo art. 11”; il giornale Primo Piano Molise, sul quale la pubblicazione predetta è stata effettuata, con le sue 2.500 copie vendute non sarebbe il quotidiano a maggiore diffusione regionale, tenendo conto dei 25.000 contatti giornalieri di “Prima Pagina Molise” on line e delle 7.500 copie gratuitamente distribuite de “la Gazzetta del Molise” che superano di gran lunga le copie vendute del predetto quotidiano.

Il rilievo è privo di pregio.

Deve infatti rilevarsi che la legge regionale appena citata e l’art. 24 di cui al d.lgs. n. 152/2006, da cui la prima deriva, non precisano come debba stabilirsi il grado di diffusione del quotidiano sul quale deve essere eseguita la pubblicazione, con la conseguenza che ben poteva la controinteressata fondarsi per effettuare la pubblicazione su dati derivanti dall’indagine di mercato oggetto della Determinazione 2 settembre 2011, n. 4 del Direttore Generale della Regione Molise, nella quale “la Gazzetta del Molise” risultava il quotidiano con il maggior numero di copie vendute.

La stessa indagine evidenziava che per i giornali gratuitamente distribuiti mancano dati certi ed affidanti sul numero di copie in circolazione, difettando una rete ufficiale di distribuzione che consenta di determinare in modo obiettivo il numero delle copie effettivamente consegnate, di modo che esigenze di certezza legittimano il ricorso a fonti di tipo più affidante quali, appunto, il numero di copie vendute.

Analoga assenza di dati obiettivi è riscontrabile nei quotidiani disponibili online per i quali non risulta, e parte ricorrente non ha fornito, uno strumento di determinazione certo del numero di contatti e di lettori giornalieri, senza considerare che la pubblicazione informatica non pare perfettamente in linea con le modalità prescritte dall’art. 11, co. 1, lett. a) della l.r. 4 marzo 2000 n. 21, secondo cui la pubblicazione in questione deve <<avere un formato non inferiore a sei moduli e deve essere collocato in maniera evidente nella pagina di cronaca della Provincia interessata>>, alludendo chiaramente ad un supporto di tipo cartaceo.

Né in senso inverso può deporre la prescrizione normativa, invocata da parte ricorrente, della pubblicazione del procedimento di VIA sul sito internet dell’Autorità competente a rilasciarla, atteso che tale onere si aggiunge a quello della pubblicazione sul quotidiano, realizzando un sistema di pubblicità multicanale rivolto ad ampliare la platea di soggetti potenzialmente interessati a partecipare e contribuire all’istruttoria procedimentale, garantendo così la massima trasparenza all’iniziativa.

Con l’ulteriore profilo di censura, parte ricorrente rileva che la MPMS avrebbe in più occasioni integrato la documentazione relativa al progetto, modificandone la configurazione originaria, di modo che, ai sensi dell’art. 26, co. 3 bis, del d.lgs.n. 152/2006, si sarebbe dovuto procedere nuovamente alla pubblicazione dell’iniziativa come modificata.

L’eccezione non può essere positivamente valutata.

Parte ricorrente non fornisce alcuna prova di modifiche sostanziali che sarebbero state apportate al progetto; anzi, dalla relazione istruttoria dell’ARPA Molise, risulta che si sarebbe trattato di integrazioni documentali che avrebbero risposto a specifici rilievi, mentre la circostanza che la proroga sia stata richiesta dalla MPMS per integrare la documentazione, non implica che vi sia stata una modifica del progetto nelle sue linee essenziali.

Del resto, l’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 dispone la pubblicazione solo di una breve descrizione del progetto e dei principali impatti ambientali, di modo che modifiche incidenti su profili di dettaglio o, comunque, che non valgono a connotare l’iniziativa con riguardo agli elementi fondamentali, non possono comportare l’onere di rinnovare la procedura di pubblicazione dell’istanza.

Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore profilo di doglianza secondo cui sarebbe stata omessa la pubblicazione del progetto sul sito web della Regione Molise quale autorità competente per la formulazione della Valutazione di Impatto Ambientale prescritta dal comma 1 dell’art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006.

Al riguardo la Regione ha rilevato, senza che la ricorrente sollevasse contestazioni sul punto, che il proprio sito web rimandava a quello dell’ARPA Molise, che ha svolto concretamente e l’istruttoria, sul quale era integralmente disponibile la documentazione che i soggetti effettivamente interessati avrebbero potuto acquisire venendo in tal modo a conoscenza dei dettagli dell’iniziativa.

Del resto rileva il Collegio che la modalità di pubblicazione prescritta dal citato articolo 23, co. 1, del d.lgs. n. 152/2006, deve ritenersi soddisfatta anche attraverso un rinvio, come avvenuto nella specie, dal sito della Regione a quello dell’ARPA, atteso che la predetta norma prevede che oggetto di pubblicazione sia solo la notizia della presentazione dell’iniziativa sottoposta a VIA, di modo che un semplice “link” di collegamento al sito dell’ARPA o la notizia della disponibilità in esso della documentazione relativa al progetto deve ritenersi sufficiente.

II) Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento nel procedimento dei Comuni limitrofi all’impianto, poiché essi dovrebbero essere inclusi nella definizione di Comuni “interessati”, i quali, ai sensi della legge regionale n. 21/2000, dovrebbero partecipare al Comitato tecnico consultivo che secondo la legge regionale avrebbe dovuto svolgere l’istruttoria della VIA in luogo del’ARPA.

Il motivo non merita accoglimento alla stregua delle precisazioni che di seguito si espongono.

L’art. 5, co. 1 e 2, della l.r. Molise 24 marzo 2000, n. 21 così dispone:

<<1. L’autorità competente in materia di Valutazione di impatto ambientale è la Regione, attraverso l’Assessorato regionale all’ambiente, che può avvalersi, per l’istruttoria tecnica, dell’organismo individuato dal D.L. 4 dicembre 1993 n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994 n. 61.

2. In attesa dell’istituzione dell’organismo di cui sopra, l’istruttoria tecnica dei progetti di cui alla presente legge verrà effettuata da uno speciale comitato tecnico consultivo, nominato dalla Giunta regionale, di seguito denominato ” Comitato tecnico V.I.A. “, che sarà coordinato dal Responsabile del settore ecologia ed igiene ambientale e del quale saranno chiamati a farne parte i responsabili dei settori, sezioni ed uffici regionali aventi competenza in materia, dai responsabili dei settori chimico-ambientali del PMIP e da almeno due consulenti esterni particolarmente esperti in materia di V.I.A. Dello stesso comitato, saranno di volta in volta chiamati a farne parte i rappresentanti dei comuni e delle provincie interessati al progetto in esame nonché, ove ritenuto necessario, i rappresentanti degli enti titolari di autorizzazioni, nulla-osta e pareri attinenti alla realizzazione del progetto stesso>>.

Rileva il Collegio che la disposizione appena menzionata individua in modo univoco la Regione come ente competente ad adottare la Valutazione di Impatto Ambientale, ma allo stesso tempo accorda a tale ente la possibilità, non l’obbligo, di avvalersi per l’istruttoria dell’Organismo tecnico individuato dalle disposizioni citate nella stessa norma.

Stando così le cose, non può ritenersi che la Regione, per un verso, disponga della facoltà di dar vita al predetto Organismo, ma al contempo sia obbligata a costituire il Comitato VIA, tenuto conto che il comma 2 prevede che tale Comitato sia istituito nelle more dell’avvio del citato organismo di cui al comma 1.

In altre parole, deve ritenersi che la facoltatività riguardi tanto l’opzione organizzativa di cui al comma 1, quanto e a maggior ragione, quella di cui al comma 2 che ne costituisce il temporaneo surrogato.

A ciò si aggiunga che l’attribuzione di compiti istruttori all’ARPA Molise pare costituire più una modalità di tipo auto organizzativo che può avvenire anche attraverso provvedimenti di tipo gestionale che non costituiscono una vera e propria delega, atteso che le Agenzie per la protezione ambientale paiono rivestire la natura di enti strumentali della Regione i quali – seppure dotati di autonomia tecnica, organizzativa, contabile e amministrativa – sono pur sempre posti sotto la vigilanza dell’ente regionale rispetto al quale dispongono di un grado di alterità soggettiva che non è completo.

Ulteriormente infondato è anche il connesso motivo con cui parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2 e 5 della l.r. n. 21/2000, in quanto non sarebbe stata assicurata la partecipazione all’istruttoria tecnica dei Comuni “interessati”, tra cui sarebbero inclusi tutti quelli che subiscono le ricadute ambientali dell’opera progettata.

Sennonché, rileva il Collegio, che secondo quanto risultante dall’istruttoria tecnica le ricadute ambientali del progetto sono strettamente limitate all’area di insediamento dell’impianto, di modo che la scelta di acquisire i pareri dei soli comuni, di Termoli e Campomarino, sul cui territorio insiste lo stabilimento, anche nella porzione oggetto del progettato ampliamento, risulta coerente (cfr. pagg. 20 e 21 della relazione tecnica dell’ARPA Molise).

Vero è che i danni ambientali hanno carattere normalmente espansivo, in quanto tendono a coinvolgere aree anche diverse rispetto a quelle specificamente interessate dall’installazione potenzialmente pericolosa, ma tale affermazione, vera in principio, risulta generica se non accompagnata dalla concreta indicazione delle specifiche ragioni di un ipotetico interessamento di ulteriori aree, risultando in contrario dalla relazione istruttoria dell’ARPA (con affermazione non specificamente contestata) che: <<dall’analisi della stima delle ricadute delle emissioni gassose del nuovo impianto si evince che i centri urbani più prossimi (Porto Cannone, Campomarino e Termoli) sono interessati in modo poco significativo dalle emissioni dello stabilimento, in quanto l’area di massima ricaduta risulta sempre interna o prossima alla proprietà Momentive>> (cfr. Relazione istruttoria pag. 35).

III e IV) Con il terzo motivo di ricorso il CODACONS lamenta la violazione degli artt. 5 e 21 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto ai fini del giudizio di VIA degli effetti cumulativi sia ai fini della valutazione delle emissioni che a quelli dei rischi di incidenti.

Più nel dettaglio, parte ricorrente evidenzia che le citate disposizioni del Testo Unico sull’Ambiente prevedono che ai fini della localizzazione dell’impianto si debba tener conto anche dell’effetto complessivo sull’ambiente e quindi del cumulo degli agenti inquinanti oltre che dei rischi di incidenti, mentre l’istruttoria compiuta dall’ARPA non avrebbe considerato tali profili, finendo per esaminare isolatamente l’impianto della MPMS, nonostante la vicinanza di altre aziende chimiche e di un’industria di produzione di energia ad elevato rischio.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibilmente generico.

Deve preliminarmente rammentarsi che secondo la giurisprudenza amministrativa <<non è sufficiente a consentire un sindacato giurisdizionale il fatto che la determinazione contestata sia sul piano del metodo o del procedimento seguito ovvero anche sul piano contenutistico meramente opinabile, tanto più che al giudice amministrativo non è consentito sostituire con le proprie valutazioni quelle dell’amministrazione, essendo necessaria che sia dedotta e provata l’effettiva esistenza di specifici sintomi dell’eccesso di potere>> (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928; Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2013, n. 5365; Id. 2 maggio 2012, n. 2521).

Ora, nel caso di specie parte ricorrente non ha addotto specifici elementi che infirmino l’attendibilità dei dati dell’ARPA, limitandosi a contestare genericamente la mancata considerazione dell’effetto cumulo, senza tuttavia avvedersi che l’Amministrazione ha, invece, effettuato specifici rilievi sul punto, dando conto nell’istruttoria tecnica dei risultati delle diverse campagne di monitoraggio eseguite e delle simulazioni svolte, sommando alle emissioni rilevate anche quelle attese per effetto dell’entrata in funzione del progettato ampliamento (<<rispetto ai valori di fondo l’incremento dovuto all’entrata in produzione dell’NXT è dell’ordine di 2 punti percentuali, il contributo massimo è raggiunto dal valore orario del NO2, pari al 7% del livello di fondo. L’emissione di PM10 da parte dell’impianto NXT è pari allo 0,05%, rispetto al livello di fondo, che supera il valore limite stabilito dal d.lgs. 155/2010, a causa dell’elevato tenore assunto come riferimento del livello di fondo, rilevato nella stazione Termoli_4 della rete regionale di qualità dell’aria>>, salvo poi l’ulteriore precisazione che tali ultimi superamenti si verificano per un numero di volte inferiore alla soglia annuale, pag. 31 relazione istruttoria ARPA) e giungendo alla conclusione che: <<le concentrazioni massime ottenute dalle simulazioni, stimate su base annua, giornaliera, ed oraria, sono trascurabili rispetto ai valori limite di qualità dell’aria>> (pag. 35 relazione istruttoria ARPA).

Accertato anche in base alle simulazioni svolte che i livelli delle emissioni si attestassero a soglie inferiori a quelle fissate dalle norme, l’ARPA ha concluso con una nutrita serie di raccomandazioni, recepite nel provvedimento finale, con le quali ha prescritto alla MPMS, un monitoraggio continuo nella fase di esercizio del nuovo impianto sul funzionamento dei sistemi di sicurezza e controllo dello stabilimento, al fine di consentire una vigilanza continua sui livelli di emissione che tenga conto anche dell’azione delle ulteriori fonti di inquinamento ambientale presenti nell’area.

Ne consegue che sotto il profilo del cumulo delle emissioni, l’istruttoria si appalesa non censurabile, risultando l’espletamento di uno specifico studio volto a determinare l’incidenza incrementale del progettato impianto sull’attuale stato ambientale della zona e prescrivendo la prosecuzione dell’attività di verifica delle emissioni e di monitoraggio anche a regime.

Anche il rischio di incidenti per esondazioni o per il cedimento della vicina diga del Liscione sono stati specificamente esaminati, ipotizzando specifici accadimenti calamitosi: <<un eventuale allagamento progressivo dello stabilimento Momentive, per un’altezza anche di mezzo metro, non comporta rischi particolari di incidenti rilevanti…”, ovvero, con espresso riferimento all’ipotesi cedimento della diga del Liscione, l’ARPA afferma che in tali casi: <<le aziende procederanno alla fermata di emergenza degli impianti e all’immediata evacuazione. Lo stabilimento Momentive Performance Material Specialities srl ha elaborato una procedura di emergenza per messa in sicurezza ed evacuazione dello Stabilimento a fronte del ricevimento della segnalazione di EMERGENZA da parte del Prefetto, come previsto nel Piano di Emergenza per Incidenti alla Diga di Ponte Liscione>> (cfr. pag. 42 della relazione istruttoria). In sostanza, contrariamente a quanto rilevato da parte ricorrente, anche lo scenario definito nel gravame di “dam-breach” ovvero di rottura della diga del Liscione è stato concretamente preso in considerazione nell’istruttoria svolta e ritenuto non ostativo al rilascio della gravata VIA.

Peraltro, con specifico riferimento al rischio di esondazioni del tipo di quella che nel 2003 ha colpito l’area, l’Autorità di Bacino, dopo ripetute interlocuzioni con l’ARPA, ha concluso per la realizzabilità dell’ampliamento, rilevando che i rischi di esondazione possono interessare insediamenti posti nella zona interessata fino ad una quota di 10,79 mt s.l.m., laddove l’area su cui verrà realizzato l’impianto è stata innalzata ad una quota superiore di 10,85 mt mediante riporto di materiale arido di cava, precisando che <<tutte le infrastrutture a rete che vengono realizzate a quote inferiori a 10,85 m.s.l.m. siano a tenuta stagna e resistenti nei confronti di eventi alluvionali>> (cfr. nota 30 settembre 2014, prot. 1122).

Sotto questo aspetto, le affermazioni di parte ricorrente, secondo cui il sito individuato sarebbe inadeguato, si appalesano generiche, in quanto, ancora una volta, non tengono conto degli specifici accertamenti effettivamente compiuti dalle Autorità competenti e tendono in modo sostanzialmente apodittico a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dalle Amministrazioni, sulla base di un’istruttoria le cui risultanze non sono state specificamente censurate né paiono al Collegio illogiche o irragionevoli, sia pure nei noti limiti che incontra in materia il sindacato giurisdizionale.

Sotto questo aspetto, e il rilievo conduce a ritenere infondato anche il quarto motivo di censura, la relazione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della protezione civile (ATAP), invocata da parte ricorrente, non appare decisiva, in quanto sottolinea un effettivo rischio di allagamento dell’area che, tuttavia, risulta essere stato effettivamente considerato, visto che il progetto di ampliamento prevede proprio l’innalzamento della quota altimetrica del sito ad un libello superiore a quello ritenuto critico dall’Autorità di Bacino.

In altre parole, ciò che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non è tanto l’esposizione del sito ad un generico rischio di allagamento, ma l’eventuale inadeguatezza della risposta elaborata dalla controinteressata ed approvata dalle Autorità competenti per fronteggiare tale specifica evenienza.

Sotto questo aspetto, la mera vicinanza di altre industrie chimiche e di un’azienda produttrice di energia non rappresenta di per sé stesso motivo preclusivo al rilascio di una VIA positiva, tenuto conto – oltre che dell’espresso parere favorevole rilasciato dalle altre autorità tra cui anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso – della considerazione per cui la presenza di altre industrie nella medesima area risponde ad intuibili ragioni di concentrazione delle infrastrutture urbanistiche rispondenti alle specifiche esigenze delle imprese ivi localizzate.

V) Parte ricorrente contesta inoltre la gravata VIA per la mancata predisposizione dei calcoli strutturali; omesso deposito del progetto sismico; omessa acquisizione del parere sismico; omessa convocazione del competente ufficio regionale preposto a tale valutazione; grave carenza istruttoria in area altamente sismica relativamente ad impatto pericoloso.

Il Motivo è privo di pregio.

E’sufficiente osservare al riguardo che dalla documentazione depositata dalla stessa parte ricorrente risulta che l’area di Termoli è considerata a bassa rischiosità sismica, con la conseguenza che l’edificazione in queste aree non è in linea di principio vietata, pur restando fermo l’obbligo del rispetto della normativa antisismica nella fase di realizzazione dell’opera. Ed infatti, l’articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001, invocato da parte ricorrente, esclude espressamente la specifica autorizzazione per gli interventi edilizi da realizzare in zone, come quella di specie, a bassa rischiosità sismica.

In ogni caso, pur prescindendo da tale considerazione, la verifica antisismica prevista dall’autorizzazione in questione si colloca in un segmento temporale e procedimentale distinto e successivo rispetto a quello proprio della valutazione sull’impatto ambientale, in quanto relativo alla fase realizzativa del manufatto.

VI) Con l’ultimo dei motivi specificamente riferiti alla gravata VIA, il CODACONS rileva la violazione ed errata applicazione del d.lgs. n. 155/2010 e della legge regionale n. 16/2011, nonché dei principi del giusto procedimento, anche in relazione all’art. 32 della Costituzione, unitamente all’eccesso di potere sotto diversi profili.

Secondo parte ricorrente, all’atto dell’adozione della gravata VIA, mancavano del tutto i dati ambientali ed epidemiologici necessari ad una compiuta disamina dell’istanza della MPMS, a causa della mancata attivazione da parte della Regione del registro dei tumori. La Regione avrebbe, quindi, invertito l’ordine logico, avviando solo successivamente il processo di monitoraggio per verificare gli effetti dell’attività del nuovo stabilimento sul reale livello di inquinamento e sulla popolazione esposta e rendendo ancora più grave sia l’assenza di uno studio sull’effetto cumulo sia di una rilevazione realmente affidante sui microinquinanti; ne conseguirebbe la violazione del principio di precauzione in base al quale deve essere sempre preliminarmente accertato che l’attività da autorizzare non pregiudichi la salute o l’ambiente.

Il motivo non merita adesione.

Si è già rilevato che l’adozione della gravata valutazione è stata preceduta da diverse campagne di monitoraggio aventi il precipuo scopo di verificare se il progettato ampliamento avrebbe comportato il superamento nell’area della concentrazione di sostanze inquinanti, prendendo in considerazione intere zone di territorio e senza escludere dalla valutazione l’incidenza in termini di inquinamento delle emissioni provenienti dalle altre industrie presenti nella zona.

I rilievi e i monitoraggi esperiti e la verifica del rispetto dei valori soglia di inquinamento attestati dalla relazione istruttoria dell’ARPA hanno condotto ai risultati compendiati nella relazione favorevole i cui contenuti, già in precedenza riportati, non sono stati contestati nella loro attendibilità; né il generico riferimento al principio di precauzione può consentire di inibire l’iniziativa oggetto di considerazione, aggirando le positive risultanze delle verifiche espletate.

Al riguardo, la giurisprudenza del Giudice di secondo grado, a cui il Collegio aderisce, afferma che il principio di diritto europeo di precauzione matura in un percorso esegetico fondato sul binomio analisi dei rischi–carattere necessario delle misure adottate, occorrendo che la valutazione dei rischi di cui dispongono le autorità rilevi indizi specifici i quali, senza escludere l’incertezza scientifica, <<permettano ragionevolmente di concludere, sulla base dei dati disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l’attuazione di tali misure è necessaria al fine di evitare pregiudizi all’ambiente o alla salute, rifiutando quindi un approccio puramente ipotetico del rischio, fondato su semplici supposizioni non ancora accertate scientificamente>>, la medesima giurisprudenza precisa inoltre che <<la situazione di pericolo deve essere potenziale o latente, ma non meramente ipotizzata, e deve incidere significativamente sull’ambiente e sulla salute dell’uomo>> (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2013, n. 6520).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha genericamente invocato il principio di precauzione, adducendo la mancata attuazione da parte della Regione del registro dei tumori e uno stralcio di un’indagine dell’Istituto Superiore della Sanità che si limita ad affermare che le emissioni di sostanze potenzialmente tossiche da parte della MPMS si attesta nei limiti delle soglie previste.

Sennonché la predisposizione del predetto Registro costituisce una misura che non potrebbe costituire un presidio di tipo precauzionale per il progettato ampliamento o, comunque, per gli impianti industriali, atteso che le sue finalità sono di carattere programmatico come conferma lo stesso art. 12, co. 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 a mente del quale tali registri: <<sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita>>.

Ne consegue che tale strumento non costituisce una condizione per l’assentibilità di progetti del tipo di quello oggetto di causa, essendo rivolto alla diversa finalità di incentivare la conoscenza dei rapporti di causa ed effetto nel campo sanitario, consentendo di mettere in relazione le patologie oncologiche rilevate con possibili fattori scatenanti.

Quanto poi allo stralcio dello studio dell’Istituto Superiore della Sanità, anche in tal caso si tratta di censura generica, in quanto non specificamente riferita alle sostanze trattate nel progettato stabilimento e per di più scarsamente significativa, perché contenente una valutazione attestante che le emissioni della MPMS (evidentemente riferite alla produzione attuale) si collocano entro i limiti normativi.

In realtà l’emissione di sostanze potenzialmente nocive, non è sempre e comunque vietata dall’ordinamento che, anzi, in alcuni casi, la consente, sia pure subordinandola a certi limiti quantitativi e all’adozione di strumenti e presidi di sicurezza e controllo costante. Sotto questo profilo, l’attività di monitoraggio prescritta, diversamente da quanto afferma parte ricorrente, non costituisce indice di perplessità del provvedimento impugnato, ma rappresenta una necessaria misura precauzionale volta, per un verso, a garantire nel continuo il rispetto dei valori limite di emissione, per altro verso, a consentire il costante allineamento dei presidi di sicurezza alle più recenti acquisizioni nel campo scientifico.

Tali presidi, del resto, unitamente agli ulteriori interessi indicati costituiranno oggetto di valutazione nel procedimento di adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale non ancora adottata e rispetto alla quale i soggetti interessati potranno far valere eventuali motivi di specifica doglianza.

La particolare complessità delle questioni sollevate costituisce ragione per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) lo dichiara improcedibile nella parte con cui è domandato l’annullamento della determinazione del Settore attività produttive – Servizio S.U.A.P. – del Comune di Termoli n. 268 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto “Provvedimento conclusivo del procedimento unico – ampliamento stabilimento chimico Momentive Performance Materials srl”;

2) lo respinge con riguardo agli altri atti impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 22 ottobre 2015 e 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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