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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 55 | Data di udienza: 19 Dicembre 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Procedimento autorizzatorio unico – Convenzione relativa alla concessione comunale del permesso di costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile – Nullità per impossibilità dell’oggetto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2014
Numero: 55
Data di udienza: 19 Dicembre 2013
Presidente: Onorato
Estensore: Andolfi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Procedimento autorizzatorio unico – Convenzione relativa alla concessione comunale del permesso di costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile – Nullità per impossibilità dell’oggetto.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 23 gennaio 2014, n. 55


DIRITTO DELL’ENERGIA – D.lgs. n. 387/2003 – Procedimento autorizzatorio unico – Convenzione relativa alla concessione comunale del permesso di costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile – Nullità per impossibilità dell’oggetto.

 Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 387 del 2003, che ha riservato al procedimento autorizzativo unico, da svolgersi presso la Regione, ogni potere sul rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di impianti eolici, ivi comprese le concessioni di suolo pubblico e i permessi di costruire, deve ritenersi nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto (art. 1418, c. 2 c.c.) la convenzione che disciplina la concessione da parte del Comune del permesso di costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile sul proprio territorio. Il Comune, infatti, non disponeva del potere di rilasciare alcun permesso o concessione al riguardo, trattandosi di competenze attratte nel procedimento di autorizzazione unica.


Pres. Onorato, Est. Andolfi – F. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Fucci e Di Nezza) c. Comune di San Biase (avv.ti Iacovino, Di Pardo e Tedino)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 23 gennaio 2014, n. 55

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 23 gennaio 2014, n. 55

N. 00055/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2008, proposto da:
Societa Frentum Srl in Persona del Legale Rappresentante P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Giovanna Fucci, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso Massimo Di Nezza in Campobasso, corso Umberto I, 43;

contro

Comune di San Biase in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Iacovino, Salvatore Di Pardo, Mauro Tedino, con domicilio eletto presso Vincenzo Iacovino in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;

nei confronti di

Regione Molise in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Gea Power Srl in Persona del Leg. Rapp. P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Pescolla, con domicilio eletto presso Gianluca Pescolla in Campobasso, via Garibaldi, n. 54;

per l’annullamento

della delibera del C.C. del Comune di San Biase n. 19 del 12.9.2008 avente ad oggetto la risoluzione del contratto con la Frentum s.r.l. per la realizzazione, esercizio e gestione di impianto eolico, di ogni atto prodromico o consequenziale nonché per il risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Biase. e di Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha dichiarato risolta di diritto una convenzione stipulata il 13 febbraio 2004 con la società ricorrente relativa alla realizzazione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico.

Il Comune ha deliberato la risoluzione della convenzione avvalendosi di una asserita clausola risolutiva espressa contenuta nell’articolo 11 dell’accordo, per essersi verificate specifiche inadempienze contrattuali della controparte.

Con il ricorso indicato in epigrafe, la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e il risarcimento del danno per l’attività istruttoria e progettuale espletata inutilmente.

Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente propone due motivi di impugnazione. Con il primo motivo deduce omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo motivo deduce violazione del decreto legislativo 387 del 2003, disciplinante il procedimento per l’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili, non essendosi verificati gli inadempimenti contrattuali che avrebbero giustificato la risoluzione del contratto; infatti il Comune non avrebbe avuto il potere di procedere alla autorizzazione dell’impianto, essendo subentrata la disciplina recata dal decreto legislativo 387 del 2003, nell’ambito della quale il Comune potrebbe soltanto partecipare al procedimento unico esprimendo un parere; inoltre, il Comune avrebbe travisato i fatti, essendo stato presentato dalla ricorrente il progetto esecutivo dell’opera, non essendo stata negata l’autorizzazione alla interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e non essendo vero che la società ricorrente sarebbe venuta meno alle obbligazioni contrattualmente definite, essendo sopravvenuta la legge regionale numero 15 del 2008 e le successive linee guida adottate dal Consiglio regionale in data 10 giugno 2008 che hanno comportato una moratoria di tutti i progetti in corso di istruttoria, sospensione impugnata dalla ricorrente con altro ricorso innanzi al T.a.r. Molise, numero di registro 388 del 2008. Non essendole imputabile alcun ritardo, per la società ricorrente ricorrerebbe il vizio di accesso di potere per travisamento dei fatti oltre che per difetto di motivazione.

La Regione intimata si costituisce in giudizio rilevando di non essere interessata all’impugnazione, non essendo stato censurato alcun proprio atto o comportamento.

Il Comune intimato si costituisce in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a un inadempimento contrattuale da parte di un privato contraente con una Pubblica amministrazione, relativa alla fase esecutiva e risolutoria di una convenzione già stipulata, nella quale si contrappongono situazioni di diritto soggettivo, tutelabili innanzi al Giudice ordinario; il Comune, inoltre, chiede il rigetto del ricorso, per infondatezza delle censure dedotte.

Interviene ad opponendum la società Gea Power s.r.l., esponendo di essere controinteressata al giudizio, avendo chiesto l’autorizzazione unica per realizzare un impianto eolico sul territorio del Comune resistente e eccepisce il difetto di giurisdizione, di competenza, in quanto l’articolo 12 della convenzione dispone che l’eventuali controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del contratto saranno decise da un arbitrato, il difetto di interesse all’impugnazione, non essendo stata concessa dalla regione Molise l’autorizzazione regionale in base alle prescrizioni ostative contenute nella sopravvenuta legge regionale 15 del 2008, l’inammissibilità del ricorso per difetto di contraddittorio, per omessa notificazione del gravame alla controinteressata stessa.

All’udienza del 19 dicembre 2013, la causa passa in decisione.

DIRITTO

In data 13 febbraio 2004 la società ricorrente e il Comune di San Biase avevano stipulato una convenzione avente ad oggetto la concessione, a favore della società interessata, della disponibilità di suoli comunali per la realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione di un impianto eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento. La concessione, di durata trentennale, avrebbe avuto decorrenza dalla data di collaudo ed avvio dell’impianto eolico. All’articolo 5 della convenzione erano stabiliti i tempi di esecuzione dell’impianto. L’articolo 9 disciplinava le obbligazioni del Comune e abilitava la società contraente ad espropriare i terreni di proprietà dei privati necessari per la realizzazione dell’impianto eolico. L’articolo 11 conteneva una clausola risolutiva espressa, in forza della quale la convenzione si sarebbe risolta di diritto qualora, scaduti i termini stabiliti dall’articolo 5, le opere relative alla realizzazione dell’impianto non fossero ancora state realizzate. La risoluzione di diritto si sarebbe verificata anche qualora, entro il 31 dicembre 2005, la società contraente non avesse stipulato la convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica, ovvero non avesse ottenuto dallo stesso soggetto l’autorizzazione alla connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale.

Preliminarmente, deve essere ritenuta sussistente la giurisdizione amministrativa, in applicazione dell’articolo 133, c. 2, c.p.a. che devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo.

Nella fattispecie, oggetto di controversia è l’atto con il quale il Comune ha dichiarato risolta di diritto la convenzione per la concessione di suoli finalizzata alla costruzione di un impianto eolico. Deve ritenersi che l’accordo, con il quale il Comune e una parte privata disciplinano i reciproci diritti ed obblighi derivanti dalla concessione di suoli per la costruzione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, rientri nella categoria dei contratti ad oggetto pubblico, disciplinati dall’articolo 11 della legge 241 del 1990. Mediante tali accordi, la Pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, sostitutivi o integrativi di provvedimenti amministrativi, agisce secondo le norme di diritto privato, in quanto compatibili e salvo che la legge disponga diversamente. La controversia, essendo intervenuta nella fase di esecuzione del contratto, quando la Pubblica amministrazione interessata si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione, per dichiarare risolta di diritto la stessa, rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo relativa alle controversie insorte nella fase di esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi.

Il difetto di competenza, in disparte la questione di ammissibilità della relativa eccezione, eccepito in base alle disposizioni contenute nell’articolo 12 della convenzione, che prevedono un preliminare tentativo di composizione bonaria e la devoluzione a un collegio arbitrale di ogni controversia, non sussiste in quanto le disposizioni convenzionali non possono derogare alle norme sulla giurisdizione.

Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse è priva di fondamento, sussistendo l’interesse della società ricorrente ad impugnare l’atto con il quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento, anche se, nella fattispecie, l’esecuzione della convenzione è impossibile, essendo sopravvenuta una nuova disciplina legislativa, considerato che la risoluzione per inadempimento, in base al principio della doppia tutela, non esclude la esperibilità dell’azione risarcitoria dalla parte che ha adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti di quella inadempiente, per cui la ricorrente ha interesse a contestare l’atto con il quale il contratto è stato risolto per inadempimento ad essa imputabile.

Infondata è anche l’ultima eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di contraddittorio, non essendo riconoscibile la posizione processuale di controinteressata alla società che è intervenuta nel giudizio, la quale è titolare di un mero interesse di fatto alla realizzazione di un impianto eolico sullo stesso territorio nel quale avrebbe dovuto essere costruito l’impianto proposto dalla ricorrente, senza che tale interesse di fatto radichi una posizione di controinteresse processuale ad opporsi alla risoluzione per inadempimento della convenzione dedotta in contenzioso, alla quale l’interveniente è oggettivamente estranea.

Nel merito, come è pacifico, va rilevato che la convenzione è stata stipulata in data 13 marzo 2004, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 387 del 2003 che ha riservato al procedimento autorizzativo unico, da svolgersi presso la Regione, ogni potere sul rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di impianti eolici, ivi comprese le concessioni di suolo pubblico e i permessi di costruire.

Pertanto, deve ritenersi che la convenzione, dichiarata risolta di diritto con il provvedimento impugnato, fin dal suo sorgere presentava un oggetto giuridicamente impossibile, laddove disciplinava la concessione da parte del Comune del permesso di costruire un impianto di produzione di energia rinnovabile sul proprio territorio.

Il Comune, infatti, non disponeva del potere di rilasciare alcun permesso o concessione al riguardo, trattandosi di competenze attratte nel procedimento di autorizzazione unica.

Ne deriva la nullità del contratto per impossibilità giuridica dell’oggetto, in base all’articolo 1418, comma 2 del codice civile, nullità rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Devono ritenersi fondate, pertanto, le censure dedotte con il secondo motivo di ricorso, per cui l’atto dichiarativo della risoluzione del contratto per inadempimento sarebbe stato adottato in violazione di legge, essendo stato accertato che non si è verificato alcun inadempimento contrattuale della parte privata, trattandosi di convenzione ad oggetto giuridicamente impossibile.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento impugnato, dovendosi dichiarare la nullità della convenzione per cui è causa.

La domanda risarcitoria proposta con il ricorso, peraltro, è palesemente infondata, oltre che formulata in termini inammissibilmente generici, non essendo risarcibile alcun danno derivante dall’attività preparatoria all’esecuzione di un contratto nullo dall’origine.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si chiede l’annullamento del provvedimento comunale con il quale è stata dichiarata risolta la convenzione dedotta in giudizio per asseriti inadempimenti della controparte privata; la convenzione illegittimamente risolta deve essere dichiarata nulla, per impossibilità giuridica dell’oggetto; la domanda risarcitoria deve essere rigettata, per infondatezza.

Le spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dichiara nulla la convenzione stipulata il 13.2.2004, registrata il 16.2.2004.

Rigetta la domanda risarcitoria.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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