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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Diritto dell'energia Numero: 457 | Data di udienza: 13 Giugno 2013

* DIRITTO DELL’ENERGIA – AREE PROTETTE – Aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo – Divieti generalizzati di localizzazione in aree ZPS – Conformità al diritto comunitario – Previsioni del D.M. 17.10.2007 – Regioni – introduzione di previsioni derogatorie – Linee guida della Regione Molise adottate con deliberazione n. 1074/2009 – Modifica della disciplina intertemporale – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 28 Giugno 2013
Numero: 457
Data di udienza: 13 Giugno 2013
Presidente: Ciliberti
Estensore: Monteferrante


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – AREE PROTETTE – Aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo – Divieti generalizzati di localizzazione in aree ZPS – Conformità al diritto comunitario – Previsioni del D.M. 17.10.2007 – Regioni – introduzione di previsioni derogatorie – Linee guida della Regione Molise adottate con deliberazione n. 1074/2009 – Modifica della disciplina intertemporale – Illegittimità.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez.1^ – 28 giugno 2013, n. 457


DIRITTO DELL’ENERGIA – AREE PROTETTE – Aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo – Divieti generalizzati di localizzazione in aree ZPS – Conformità al diritto comunitario.

In caso di installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo, i divieti generalizzati di localizzazione di impianti eolici in aree ZPS introdotti dall’art. 5 del D.M. 17.10 2007, nonché dall’art. 2 della l.r. Molise n. 22 del 2009 e dalle delibere di Giunta attuative n. 1509/2007 e 889/2008, devono ritenersi conformi al diritto comunitario, con conseguente legittimità del provvedimento che vi si è conformato (cfr.: TAR Puglia – Bari 3 maggio 2013, n. 674).

Pres. Ciliberti, Est. Monteferrante – N.s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise e altro (Avv.Stato) e altro (n.c.)

DIRITTO DELL’ENERGIA – AREE PROTETTE – Previsioni del D.M. 17.10.2007 – Regioni – introduzione di previsioni derogatorie – Linee guida della Regione Molise adottate con deliberazione n. 1074/2009 – Modifica della disciplina intertemporale – Illegittimità.

Le previsioni di cui al D.M. 17.10.2007, contenendo misure minime di conformazione dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, devono essere considerate inderogabili; inoltre, la materia dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (cfr.: Corte Cost. sentenza n. 104 del 18.4.2008), sicché la legislazione regionale non può introdurre previsioni derogatorie della disciplina statale. Ne discende che le previsioni delle linee guida regionali adottate in Molise con deliberazione del 16 novembre 2009, n. 1074 devono ritenersi illegittime nella parte in cui, contravvenendo al disposto di cui al citato D.M., esentano dal regime vincolistico i procedimenti autorizzatori avviati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 22/2009, anziché i soli procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, modificando in tal modo la disciplina statale intertemporale e la regola di bilanciamento tra “ius superveniens” e tutela dell’affidamento posta dal legislatore statale.

Pres. Ciliberti, Est. Monteferrante – N.s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise e altro (Avv.Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez.1^ – 28 giugno 2013, n. 457

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez.1^ – 28 giugno 2013, n. 457

N. 00457/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2009, proposto da Nordest s.r.l., cui è subentrata in corso di causa la Molise Vento s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso il loro studio in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele II, n. 23,

contro

– Regione Molise, in persona del Presidente p. t., e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
– Comune di Roccamandolfi, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi,

per l’annullamento

del provvedimento prot. 0018400 dell’11.9.2009 con il quale il responsabile del Servizio “Conservazione Natura e V.I.A.” della Regione Molise ha rigettato l’istanza del 6.7.2009, con la quale la ricorrente ha chiesto la sottoposizione del proprio progetto di realizzazione di un parco eolico nel Comune di Roccamandolfi alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. – screening; della delibera di Giunta Regionale n. 1509 del 14.12.2007; della delibera di Giunta Regionale n. 889 del 29.7.2008; nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione del decreto 17.10.07 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha presentato presso la Regione Molise in data 2 luglio 2009 un progetto per la realizzazione di un parco eolico da 18 aerogeneratori per la produzione di energia elettrica in agro del Comune di Roccamandolfi; a tal fine ha presentato presso il Servizio “Conservazione Natura e VIA” della Regione Molise apposita istanza di verifica di assoggettabilità a VIA allegando la documentazione prescritta dalla legge regionale n. 21/2000.

In sede di esame preliminare della predetta istanza, il Servizio regionale competente, con nota prot. 0018400 del 11.9.2009, ha respinto la domanda, avendo rilevato che il parco eolico ricade all’interno della ZPS IT72222287 “la Gallinola – Monte Miletto – Monti del Matese” e dell’IBA 125 “Monti del Matese”, dove è vietato localizzare impianti eolici ai sensi delle previsioni del decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del mare del 17.10.2007, recante “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciali (ZPS)”, secondo quanto stabilito anche dalla legge regionale n. 22 del 7 agosto 2009, di modifica della legge regionale n. 15/2008, e dalle delibere di Giunta attuative n. 1509/2007 e n. 889/2008.

Deve precisarsi che il richiamato D.M. 17.10.2007 ha escluso dal divieto di localizzazione solo gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto prima della sua entrata in vigore.

La ricorrente, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, ha impugnato la predetta nota regionale deducendone la illegittimità, in quanto adottata in violazione ed errata applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, nonché dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 22/2009, dell’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, delle direttive europee 2001/77, 74/409, 92/43, 2006/32/CE; ha anche allegato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto e di diritto; la violazione dell’art. 97 e 117 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento.

Osserva, in particolare, che, fermo il divieto di localizzazione di parchi eolici in zone ZPS ed IBA previsto anche dall’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 22/2009, la medesima legge, dopo aver abrogato la legge n. 15 del 2008 e le relative linee guida attuative, ha previsto l’adozione, da parte della Giunta regionale, di nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 nonché per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, precisando che sino alla pubblicazione delle suddette linee guida <<sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso, fermo restando il rispetto della durata massima di 180 giorni>>.

Sostiene l’esponente che, in forza della richiamata previsione, il Servizio conservazione natura e VIA non avrebbe potuto respingere la domanda, essendo vincolata alla sospensione del procedimento, in attesa della adozione delle nuove linee guida regionali.

Inoltre le linee guida successivamente adottate, in sede di disciplina transitoria hanno previsto che i divieti di localizzazione elencati dall’art. 2, comma 2 della legge regionale n. 22/2009 non si applicano agli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale, sia già stata presentata istanza di autorizzazione mediante deposito del progetto.

Poiché, nella specie, la legge regionale n. 22/2009 è entrata in vigore nel mese di agosto 2009 e la domanda di autorizzazione della ricorrente è stata presentata il 2 luglio 2009, l’Ufficio regionale, ove avesse rispettato il periodo di moratoria, soprassedendo all’esame della domanda, in attesa della adozione delle nuove linee guida, non avrebbe poi potuto respingerla, dovendo applicare la previsione regionale sopravvenuta che escludeva dai richiamati divieti localizzativi le domande presentate prima dell’agosto 2009, tra cui quella della esponente.

In ogni caso, il provvedimento impugnato e la normativa regionale di attuazione, come pure quella statale di riferimento (D.M. 17.10.2007), sarebbero illegittimi perché in contrasto con la disciplina comunitaria di riferimento che non prevede divieti di localizzazione generalizzati (cfr. Corte di Giustizia CE sentenza 4.10.2007 in casa C-179/06), prescrivendo, all’uopo, un procedimento di verifica, in concreto, circa l’incidenza delle nuove opere sugli “habitat” naturali protetti (c.d. valutazione di incidenza ex art. 6, commi 3 e 4, della direttiva 94/43/CEE) e promuovendo, al contempo, la produzione di energie rinnovabili (3° considerando della direttiva 2001/77/CE), anche attraverso l’adozione di misure idonee a ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo (art. 6 della direttiva 2001/77/CE).

Si sono costituiti in giudizio la Regione Molise e il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, per resistere al ricorso, contestando nel merito la fondatezza delle censure “ex adverso” fatte valere.

Il Ministero intimato ha anche notificato il regolamento di competenza, essendo stato impugnato un decreto ministeriale a efficacia ultraregionale emesso da Amministrazione statale, con sede in Roma.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009 la ricorrente ha rinunciato all’impugnazione del D.M. 17.10.2007 e la discussione dell’istanza di regolamento di competenza è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010 dove le parti hanno rinunciato alla trattazione, chiedendone la cancellazione dal ruolo.

Sempre alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Collegio ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 372/2009 ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2452/2010 ha accolto l’appello, valorizzando il menzionato profilo di diritto intertemporale che, secondo la ricorrente, avrebbe reso possibile la localizzazione del progetto anche in area ZPS ed IBA, cioè la circostanza per cui la domanda di autorizzazione sarebbe stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 22 del 2009 (anche se successivamente all’emanazione del D.M. 17.10.2007).

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il provvedimento impugnato l’Assessorato all’Ambiente – Direzione generale VI – Servizio Conservazione natura e V.I.A. della Regione Molise ha respinto l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA – screening, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 21/2000, in quanto l’impianto è da ritenere non realizzabile nell’area prescelta in relazione alla regolamentazione regionale specifica contenuta nelle DD.GG.RR. n. 1509/07 e 889/08 e nella legge regionale n. 22 del 2009 che fa divieto di localizzare impianti eolici in zone ZPS ed IBA.

Con le predette delibere regionali, la Regione Molise ha, infatti, recepito l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17.10.2007, contenente misure minime di conservazione valide per le ZPS, che, alla lettera l), vieta l’installazione di impianti eolici all’interno delle ZPS, a prescindere da qualsivoglia valutazione di incidenza o di impatto ambientale, fatta eccezione per le istanze per le quali, alla data di emanazione del decreto in parola, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione; le citate delibere regionali hanno anche esteso il divieto in questione alle IBA (“Important Bird Area”), in applicazione del principio di precauzione.

Anche l’art. 2, comma secondo, della legge regionale n. 22/2009 richiama espressamente il D.M. 5.10.2007 e, allineandosi alla disposizione ministeriale – nei termini poi ripresi dalle nuove linee guida adottate con delibera di Giunta n. 1074 del 16.11.2009 –, prevede che le ZPS e le IBA siano da intendersi, sempre e comunque, aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere dall’esperimento della V.I.A..

Il parametro normativo di riferimento, alla cui luce dev’essere scrutinata la legittimità del provvedimento impugnato, è quindi rappresentato dal D.M. 5.10.2007, vigente alla data di presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA – screening, le cui previsioni sono state successivamente recepite dalla citata legge regionale n. 22/2009 e dalle delibere di Giunta attuative.

Occorre rammentare che la genesi del D.M. 17.10.2007 va rinvenuta in una procedura di infrazione preannunciata con parere motivato dalla Commissione europea. E, infatti, in data 28 giugno 2006, la Commissione europea ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2006/2131 (avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva 1979/409/CE), un parere motivato nel quale ha contestato la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 1979/409/CE, che prevedono l’obbligo di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie una varietà e una superficie di “habitat”, nonché misure speciali di conservazione.

Con l’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), al fine di prevenire ulteriori procedure d’infrazione, è stata delegata al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/43/CEE) da valere anche per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva “uccelli” (1979/409/CE).

La delega è stata attuata, per l’appunto, con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 258 del 6 novembre), intitolato “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

La materia del contendere verte in ordine alla conformità del citato decreto ministeriale e della normativa regionale di recepimento rispetto al diritto comunitario, con riferimento alla norme, richiamate in premessa, che introducono divieti generalizzati di localizzazione di impianti eolici in zone ZPS e IBA, in assenza di istruttoria preventiva.

Assume la società ricorrente che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, in quanto il divieto generalizzato di realizzare impianti eolici nelle ZPS (ovvero, zone di protezione speciale) e nelle IBA (“important bird area”), senza preventiva verifica di incidenza ed eventuale V.I.A., si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale dettata in materia di disciplina autorizzativa degli impianti eolici, come pure della stessa specifica normativa di tutela dettata per le IBA e per le ZPS; e, infatti, dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento emerge il “favor” espresso nei confronti della realizzazione di centrali eoliche, in quanto impianti destinati a produrre energia “pulita”; al contempo, il legislatore comunitario (cfr. art. 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE) e nazionale (art. 5 D.P.R. 357/97 come modificato dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120) e la stessa Corte di Giustizia CE (sez. IV, 4 ottobre 2007, causa C-179/06), non contemplano un divieto assoluto e generalizzato di realizzazione di tali impianti nelle aree ZPS, IBA e SIC ma, tenuto conto degli aspetti di criticità ambientale, li hanno assoggettati a specifiche procedure di valutazione di impatto e incidenza ambientale.

Sul punto, la giurisprudenza ha espresso orientamenti discordanti: nel senso della legittimità del divieto generalizzato recato dal citato art. 5 si è pronunciato il TAR Lazio, Roma, sez. 1 ter, 20 febbraio 2010, n. 3040; nel senso della sua illegittimità il TAR Puglia, Bari, I, con sentenze 17.9.2008, n. 2128 e 11.9.2001, n. 3456.

Sulla medesima questione sempre il TAR Puglia – Bari con ordinanza 15.12.2009, n. 273 ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia, anche questo TAR si è pronunciato con sentenze n. 52/2011 e n. 53/2011, ritenendo le previsioni recanti divieti di localizzazione generalizzati, in assenza di istruttoria preventiva, non conformi alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario sia relative alla tutela degli “habitat” naturali, sia di incentivazione della produzione di energia “pulita”.

Sennonché, la Corte di Giustizia UE, con sentenza 21 luglio 2011 (in C-2/10), ha statuito che <<la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli “habitat” naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo, su siti appartenenti alla Rete ecologica europea – Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati>>.

Ne discende che in caso di installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo – come nel caso di specie -, i divieti generalizzati di localizzazione di impianti eolici in aree ZPS introdotti dall’art. 5 del D.M. 17.10 2007, nonché dall’art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009 e dalle delibere di Giunta attuative n. 1509/2007 e 889/2008, devono ritenersi conformi al diritto comunitario, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato che vi si è conformato, tenuto altresì conto che, nel caso di specie, non risulta contestato il rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità evocati dalla Corte di Giustizia come parametro di legittimità delle misure limitative recanti divieti generalizzati (per una recente applicazione del principio, cfr.: TAR Puglia – Bari 3 maggio 2013, n. 674).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5, comma terzo, della legge regionale n. 22/2009 nella parte in cui impone la sospensione dell’esame dei procedimenti autorizzatori, sino alla pubblicazione della nuove linee guida, deve rilevarsi che il mancato rispetto della moratoria regionale non può condurre alle conclusioni prospettate dalla ricorrente.

Quest’ultima assume che – poiché le linee guida, successivamente approvate con delibera di Giunta del 16 novembre 2009 n. 1074, hanno introdotto una disciplina intertemporale più favorevole rispetto a quella del D.M. 17.10.2007 – la mancata sospensione dell’iter procedimentale le avrebbe recato un pregiudizio consistente nell’impossibilità di vedersi applicare la predetta disciplina, che comporta la non operatività dei nuovi divieti localizzativi alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 22/2009 (agosto 2009) laddove il decreto ministeriale limita siffatta inoperatività alle sole domande presentate prima della sua entrata in vigore, tra le quali non può essere annoverata quella della società ricorrente, in quanto depositata nel luglio del 2009.

La tesi non può essere condivisa.

Occorre evidenziare che le previsioni di cui al D.M. 17.10.2007, contenendo misure minime di conformazione dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, devono essere considerate inderogabili; inoltre, la materia dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato (cfr.: Corte Cost. sentenza n. 104 del 18.4.2008), sicché la legislazione regionale non può introdurre previsioni derogatorie della disciplina statale.

Ne discende che le previsioni delle linee guida regionali adottate con deliberazione del 16 novembre 2009, n. 1074 devono ritenersi illegittime nella parte in cui, contravvenendo al disposto di cui al citato D.M., esentano dal regime vincolistico i procedimenti autorizzatori avviati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 22/2009, anziché i soli procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale, modificando in tal modo la disciplina statale intertemporale e la regola di bilanciamento tra “ius superveniens” e tutela dell’affidamento posta dal legislatore statale.

Giammai, pertanto, la ricorrente avrebbe potuto giovarsi di tale previsione regolamentare introdotta dalla Giunta regionale, pena la localizzazione di un impianto in violazione della normativa statale di riferimento introdotta in materia non solo riservata alla competenza statale e, soprattutto, varata in adempimento di uno specifico obbligo comunitario, con conseguente necessità di disapplicazione della fonte regolamentare regionale sottordinata, ove recante previsioni con quella contrastanti.

Non potendosi la ricorrente giovare della predetta previsione regolamentare – che il competente Ufficio regionale avrebbe, comunque, dovuto disapplicare al termine della moratoria, dando prevalenza alla normativa statale attuativa di specifico obbligo comunitario – la dedotta violazione dell’obbligo di sospensione dell’esame dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica, introdotto dall’art. 5, comma 3 della legge regionale n. 22/2009 deve ritenersi inidonea a viziare il provvedimento impugnato, con conseguente infondatezza della doglianza.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio considerato che la sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha definitivamente chiarito la problematica in questione, è sopravvenuta in data successiva alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
      

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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