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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico, Inquinamento atmosferico Numero: 186 | Data di udienza: 24 Febbraio 2016

CIRCOLAZIONE STRADALE – Provvedimenti limitativi – Istituzione di ZTL – Scelte discrezionali – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Presupposto essenziale – Esclusione – Ragioni – Istituzione di aree pedonali e ZTL – Competenza – Art. 7, cc. 1 e 9 d.lgs. n. 285/1992.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Molise
Città: Campobasso
Data di pubblicazione: 21 Aprile 2016
Numero: 186
Data di udienza: 24 Febbraio 2016
Presidente: Silvestri
Estensore: De Falco


Premassima

CIRCOLAZIONE STRADALE – Provvedimenti limitativi – Istituzione di ZTL – Scelte discrezionali – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Presupposto essenziale – Esclusione – Ragioni – Istituzione di aree pedonali e ZTL – Competenza – Art. 7, cc. 1 e 9 d.lgs. n. 285/1992.



Massima

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 21 aprile 2016, n. 186


CIRCOLAZIONE STRADALE – Provvedimenti limitativi – Istituzione di ZTL – Scelte discrezionali – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza; inoltre, va rimarcato che la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute (così: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).


Pres. Silvestri, Est. De Falco – A.T. e altri (avv.ti Iacovino, Fiorini e Passarelli) c. Comune di Campobasso (avv.ti Iacovielli e Fiacco)


CIRCOLAZIONE STRADALE – Provvedimenti limitativi – Istituzione di ZTL – Mancata adozione del Piano Urbano del Traffico – Presupposto essenziale – Esclusione – Ragioni.

La mancata adozione del Piano Urbano del Traffico ex art. 36 d.lgs. n. 285/1992 non impedisce la decisione dell’istituzione della ZTL di cui agli artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9, D.Lg.vo n. 285/1992 sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del Piano Urbano del Traffico rispetto alla ZTL, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto Piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia. Invece ciò che rileva è che i provvedimenti di istituzione delle Zone a Traffico Limitato non siano palesemente irragionevoli; mentre ai sensi della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, attuativa dell’art. 7, comma 9, terzo periodo, D.Lg.vo n. 285/1992, la previa adozione del Piano Urbano del Traffico risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZ.TT.LL. al pagamento di somme/pedaggi (cfr.: TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 5744). In definitiva, la previa approvazione del Piano Urbano del Traffico può rendere meno intenso l’onere motivazionale della creazione di una zona a traffico limitato o di un’area pedonale, in quanto la ragione di tali scelte può direttamente ricollegarsi alla scelta pianificatoria effettuata a monte, ma che, tuttavia, non costituisce presupposto essenziale per la decisione di limitare il transito veicolare che andrà, quindi specificamente motivata con il provvedimento che la istituisce.


Pres. Silvestri, Est. De Falco – A.T. e altri (avv.ti Iacovino, Fiorini e Passarelli) c. Comune di Campobasso (avv.ti Iacovielli e Fiacco)


CIRCOLAZIONE STRADALE – Provvedimenti limitativi – Istituzione di aree pedonali e ZTL – Competenza – Art. 7, cc. 1 e 9 d.lgs. n. 285/1992.

L’art. 7, co. 9, del d.lgs. n. 285/1992 assegna espressamente alla Giunta comunale la competenza generale alla creazione di aree pedonali e di zone a traffico limitato, affidando al Sindaco (art. 7, c. 1) una competenza residuale in materia per i casi di urgenza. (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 3955).


Pres. Silvestri, Est. De Falco – A.T. e altri (avv.ti Iacovino, Fiorini e Passarelli) c. Comune di Campobasso (avv.ti Iacovielli e Fiacco)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR MOLISE, Sez. 1^ - 21 aprile 2016, n. 186

SENTENZA

 

TAR MOLISE, Sez. 1^ – 21 aprile 2016, n. 186

 

N. 00186/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2015, proposto da:
Antonio Tizzano, Valeria Colecchia, Giovanni Brienza, Liberio Lopriore, Giuliana Palange, Piero Stella, Christian Pascale, Michele Lombardi, Luca Fidelbo e Paola Mangione, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Pierpaolo Passarelli, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Campobasso, Via Berlinguer, n.1;

contro

Comune di Campobasso in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Iacovelli e Leandra Fiacco, con essi domiciliato in Campobasso, Piazza. V. Emanuele, n. 29;

per l’annullamento

– dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale della Città di Campobasso, n. 28 del 19.02.2015, avente ad oggetto la ridefinizione del sistema viario di piazza Pepe, per mezzo della quale il Comune di Campobasso ha disposto la chiusura al traffico della predetta piazza e di Via Ferrari, deliberando di demandare al Dirigente della Polizia Municipale l’adozione degli atti di esecuzione per il divieto di transito in questione;

– dell’Ordinanza di Polizia Stradale n. 17 del 20.02.2015, adottata dal Dirigente del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Campobasso, che ha concretamente disposto la chiusura al traffico di Piazza Pepe e di Via Ferrari a partire dal 21.02.2015;

nonché per l’annullamento di ogni atto preordinato, prodromico, consequenziale, o comunque connesso, anche ove non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione del 19 febbraio 2015, la Giunta del Comune di Campobasso ha adottato un atto di indirizzo con il quale è stato demandato al Dirigente della Polizia Municipale di emanare i provvedimenti necessari alla chiusura al traffico veicolare di piazza Pepe e di via Ferrari nel centro di Campobasso.

Con delibera 17/2015 del 20 febbraio 2015 la Polizia Municipale ha attuato il predetto indirizzo, disponendo in concreto la chiusura al traffico delle predette aree, introducendo altresì le seguenti specifiche deroghe al divieto di transito:

<<il carico e lo scarico merci nell’intera Piazza e in via Ferrari, è consentito dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

è consentito il carico e lo scarico merci per i l teatro Savoia, in deroga al precedente punto, previa autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale;

per gli agenti di commercio (porta valori) vengono rilasciati, a titolo gratuito, permessi giornalieri di sosta nell’intera area chiusa al traffico, da richiedere tassativamente almeno 48h prima al Comando della Polizia Municipale;

tutti coloro (privati-ditte) che necessitano di un permesso giornaliero per effettuare piccoli traslochi, lavori, ecc., dovranno munirsi, preventivamente, di regolare autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale;

in deroga a quanto a quanto disposto con la presente ordinanza in Piazza Pepe è consentito:

– il transito e la sosta alle sole autovetture interessate alle cerimonie civili e religiose (funerali, matrimoni, per questi ultimi solo il veicolo a servizio degli sposi), previa comunicazione e autorizzazione;

– di istituire, inoltre, 2 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone con ridotte capacità di deambulazione in via Marconi prospiciente la farmacia (lato Piazza Pepe) ;

Sono esclusi dal predetto divieto le seguenti categorie di veicoli:

veicoli appartenenti a Forze armate, Vigili del Fuoco, veicoli in servizio di Polizia Stradale, servizi di soccorso;

veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati in Piazza Pepe>>.

Avverso tali provvedimenti, ovvero l’atto di indirizzo della Giunta e l’ordinanza applicativa della Polizia Municipale, i ricorrenti, tutti esercenti attività economiche nella zona interessata, hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale notificato in data 20 aprile 2015 e depositato il successivo 15 maggio, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.

I ricorrenti affidano il gravame all’unico articolato motivo così di seguito rubricato e sintetizzato.

Violazione art. 97 Cost.; Violazione art. 41 Cost.; Violazione e falsa applicazione art. 7 d.lgs. n. 285/1992; Violazione e falsa applicazione art. 36 d.lgs. n. 285/1992; Violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 267/2000; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione l. n. 241/1990; incompetenza nell’adozione dell’atto; eccesso di potere sotto diversi profili: in particolare sviamento, falsità ed erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di congrua e adeguata motivazione, irragionevolezza della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento.

I ricorrenti sostengono che gli atti gravati non sarebbero adeguatamente motivati in relazione all’art. 7, commi 1 e 9 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), secondo cui i provvedimenti di limitazione del traffico dovrebbero fondarsi su accertate e motivate esigenze di prevenzione dell’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale. Ritengono i ricorrenti che tali apprezzamenti siano mancati nel caso di specie, in cui la valutazione si fonderebbe su dati (3000 accessi di media giornaliera) che non corrisponderebbero a quelli ufficiali contenuti nell’elaborato dell’ARPA Molise allegato alla delibera gravata nel quale sarebbe indicato un traffico di gran lunga inferiore; anche i dati sull’inquinamento acustico non sarebbero veritieri, in quanto non dipendenti dal limitato traffico veicolare, ma da altri fattori, senza considerare che non vi sarebbe stato alcun superamento delle soglie prescritte, di modo che i presupposti su cui si è fondata la decisione contestata risulterebbero insussistenti.

L’Amministrazione, proseguono i ricorrenti, non avrebbe, inoltre, considerato i rilevanti interessi economici dei commercianti della zona che rimarrebbero pregiudicati dalla disposta chiusura e avrebbero dovuto determinare l’Amministrazione a calibrare in senso meno rigoroso il divieto di circolazione, contemperando gli interessi pubblici sottesi all’intervento con quelli pure rilevanti all’iniziativa economica.

I ricorrenti adducono, inoltre, che la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico di cui all’art. 36 del Codice della Strada farebbe venire meno un presupposto essenziale per l’adozione del divieto impugnato, in quanto solo con l’adozione del predetto piano emergerebbero tutti gli interessi coinvolti dalla regolamentazione della circolazione.

Infine, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da incompetenza, atteso che ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada le restrizioni alla circolazione dovrebbero essere imposte con ordinanza sindacale.

Con atto depositato in data 25 maggio 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Con ordinanza del 24 settembre 2015, n. 138 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, non ravvisando elementi di irragionevolezza o illogicità dei provvedimenti impugnati.

Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune ha ulteriormente insistito nelle proprie eccezioni e deduzioni.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo profilo di censura dell’unico articolato motivo, i ricorrenti tutti operatori commerciali della zona chiusa al traffico, lamentano l’illogicità e contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto non sarebbero stati adeguatamente ponderati tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nella decisione adottata.

La doglianza è priva di pregio.

Come correttamente evidenziato dal Comune di Campobasso, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio, non ravvisa ragioni per discostarsi che <<i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza; inoltre, va rimarcato che la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute>> (così: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825; TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509).

Nel caso di specie la delibera della Giunta, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha espressamente considerato tutte le circostanze ragionevolmente ponderabili, mettendo specificamente in evidenza:

a) le ragioni ambientali e di decoro urbano, in relazione anche al recupero storico-turistico del centro cittadino e al migliore sfruttamento delle potenzialità economiche dell’area oggetto dei provvedimenti impugnati che, secondo l’apprezzamento dell’Amministrazione, sarebbero state pregiudicate dalla prosecuzione del traffico veicolare;

b) l’esigenza di salvaguardia ambientale con particolare riguardo al recupero della salubrità dell’aria e l’interesse all’incentivazione dell’utilizzo dei trasporti pubblici quali condizioni per la riqualificazione urbana e la valorizzazione delle risorse culturali del Centro Storico.

c) la necessità di introdurre misure che consentano il maggior controllo di obiettivi sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico quali il palazzo della Prefettura ubicato proprio nella piazza Pepe.

A tali considerazioni il Comune ha aggiunto anche i risultati della campagna di monitoraggio svolta dall’ARPA Molise che hanno evidenziato nella zona interessata dai provvedimenti gravati, livelli di emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa di settore.

Al riguardo, il Collegio osserva che gli elementi invocati dall’Amministrazione a motivo del proprio intervento attengono ad interessi degni di primaria considerazione, a fronte dei quali il pregiudizio economico lamentato dai ricorrenti risulta obiettivamente recessivo, anche perché addotto in modo generico, senza cioè indicare concreti indici della sussistenza stessa del lamentato danno e della sua entità. In particolare gli esponenti non hanno chiarito in che modo la chiusura di un tratto di strada di poco più di 100 metri potrebbe disincentivare le spese presso gli esercizi da essi gestiti, laddove, non può escludersi che, anzi, la creazione di una zona pedonale possa produrre anche l’effetto opposto, incentivando un passaggio di potenziali consumatori meno frenetico, in quanto non compulsato dalle esigenze di parcheggio e di scorrimento del traffico.

Inoltre, l’individuazione con l’ordinanza applicativa della Polizia Municipale (n. 17 del 20 febbraio 2016) delle ampie deroghe sopra riferite alla chiusura al traffico, pare consentire, in assenza di contrarie allegazioni, di rispondere alle esigenze logistiche delle attività commerciali nella zona in questione, essendo state individuate diverse fasce orarie giornaliere per il carico e lo scarico delle merci, fatta ovviamente salva la possibilità di passaggio per i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine nonché dei titolari di passi carrabili.

Pertanto, deve ritenersi che con i due provvedimenti impugnati l’Amministrazione intimata abbia operato scelte obiettivamente rientranti nella propria discrezionalità che non essendo inficiate da irragionevolezza o illogicità rimangono, come detto, incensurabili nella sede di legittimità.

Parte ricorrente adduce poi che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati, in quanto sarebbe stata travisata la relazione di monitoraggio dell’ARPA tenuto conto che il numero di accessi nella zona interdetta effettivamente rilevato sarebbe inferiore a quello dichiarato dal Comune nell’atto di indirizzo. La mancata adozione poi del Piano Urbano del Traffico renderebbe la delibera di interdizione al traffico priva di un requisito essenziale; ancora, la delibera sarebbe viziata da incompetenza, in quanto adottata dalla Giunta laddove la materia de qua rientrerebbe nella competenza esclusiva del Sindaco ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.

Tutti i segnalati profili di censura sono destituiti di fondamento.

Quanto al presunto travisamento della nota dell’ARPA, occorre preliminarmente rilevare che essa rappresenta solo uno dei profili motivazionali su cui si fonda il gravato atto di indirizzo; in ogni caso dalla tabella dei valori di emissioni sonore rilevate nel periodo di monitoraggio, risultano numerosi casi di superamento dei valori limite che dimostrano la fondatezza della specifica motivazione sul punto (cfr. tabella allegata alla nota dell’ARPA).

Ed infatti, a prescindere dal numero di veicoli in transito, sussiste un obiettivo superamento, di entità non particolarmente significativa, ma che di per sé stesso giustifica un intervento pubblico volto a porre rimedio alla situazione e che, unitamente, ai fattori sopra riportati concorre a giustificare un intervento inibitorio del traffico del tipo di quello oggetto di contestazione.

Per ciò che concerne l’ulteriore profilo di doglianza consistete nella mancata adozione del Piano Urbanistico del Traffico, la giurisprudenza (cfr. per es. da ultimo Corte Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 144 del 5.2.2010 e TAR Catanzaro Sez. II Sent. n. 211 dell’11.2.2011), come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, ha condivisibilmente rilevato che la mancata adozione del Piano Urbano del Traffico ex art. 36 d.lgs. n. 285/1992 <<non impedisce la decisione dell’istituzione della ZTL di cui agli artt. 3, comma 1, n. 54, e 7, comma 9, D.Lg.vo n. 285/1992 sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del Piano Urbano del Traffico rispetto alla ZTL, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto Piano, la circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia. Invece ciò che rileva è che i provvedimenti di istituzione delle Zone a Traffico Limitato non siano palesemente irragionevoli; mentre ai sensi della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3816 del 21.7.1997, attuativa dell’art. 7, comma 9, terzo periodo, D.Lg.vo n. 285/1992, la previa adozione del Piano Urbano del Traffico risulta necessaria solo per l’ipotesi in cui i Comuni vogliano subordinare l’accesso alle ZZ.TT.LL. al pagamento di somme/pedaggi>> (cfr.: TAR Campania, Napoli, sez. I, 13 dicembre 2013, n. 5744).

In definitiva, la previa approvazione del Piano Urbano del Traffico può rendere meno intenso l’onere motivazionale della creazione di una zona a traffico limitato o di un’area pedonale, in quanto la ragione di tali scelte può direttamente ricollegarsi alla scelta pianificatoria effettuata a monte, ma che, tuttavia, non costituisce presupposto essenziale per la decisione di limitare il transito veicolare che andrà, quindi specificamente motivata con il provvedimento che la istituisce, come avvenuto nella specie.

Neppure fondata è l’ulteriore eccezione di incompetenza secondo cui i provvedimenti gravati avrebbero dovuto essere emanati dal Sindaco e non dalla Giunta.

Al riguardo, rileva in contrario il Collegio, che l’art. 7, co. 9, del d.lgs. n. 285/1992 espressamente prevede che: <<I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8>>.

Tale disposizione assegna espressamente alla Giunta comunale la competenza generale alla creazione di aree pedonali e di zone a traffico limitato, affidando al Sindaco una competenza residuale in materia per i casi di urgenza.

In sostanza, i commi 1 e 9 del’art. 7 del Codice della Strada, disciplinano due distinte competenze, ma soprattutto due diversi strumenti di intervento e disciplina della regolamentazione del traffico. Il primo, di competenza del solo Sindaco, assume quale oggetto tipico l’adozione di specifiche misure di limitazione della circolazione veicolare in ragione di determinate esigenze di prevenzione del’inquinamento e di tutela di beni specifici, quali il patrimonio ambientale, quello naturale e/o quello artistico; ne deriva che trattasi di potere esercitabile principalmente in presenza di ragioni contingenti, e come tali non necessariamente ancorabili a generali previsioni di disciplina della circolazione veicolare. Il secondo tipo di intervento assume invece una portata diversa e, come tale, è affidato all’organo giuntale del comune, risolvendosi in un sostanziale potere generale di disciplina e di assetto del territorio, volto all’individuazione di aree soggette a prescrizioni inibitorie o limitative della circolazione veicolare in ragione del perseguimento delle esigenze di sicurezza della circolazione, nonché di tutela della salute, dell’ordine pubblico, del patrimonio ambientale e culturale e del territorio; tale risulta, quindi, nell’ottica del legislatore la funzione primaria del potere di cui al comma 9 dell’art. 7, ossia assolvere ad una funzione lato sensu programmatoria del traffico veicolare attraverso la delimitazione di zone pedonali od a traffico limitato, analogamente a quanto avviene, su un piano più generale, in sede di adozione del PUT, con cui del resto tali misure devono necessariamente armonizzarsi, beninteso laddove si sia in presenza di un PUT già emanato (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 settembre 2012, n. 3955).

Priva di pregio è, infine, anche la dedotta violazione delle prerogative partecipative dei ricorrenti, come riconosciute dalla legge n. 241 del 1990, per essersi svolto il procedimento che ha condotto alla chiusura al traffico di Piazza Pepe e via Ferrari senza il loro coinvolgimento, pur esercitando nella zona in questione la propria attività commerciale.

La censura, come sopra sintetizzata, non merita favorevole scrutinio, posto che ai sensi dell’art. 13, della legge 7 agosto 1990 n. 241 il principio di partecipazione procedimentale, di cui all’art. 7 della medesima legge, non trova applicazione nei confronti degli atti amministrativi generali, fra i quali vanno compresi anche quelli di pianificazione della viabilità cittadina e dell’istituzione di aree pedonali.

Dispone, infatti, il citato art. 13 che <<1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione>> (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 27 agosto 2014 n. 4392; Sez. IV, 15 settembre 2014 n. 4679).

Nel caso di specie, il potere esercitato dall’Amministrazione comunale trova, come detto, la propria fonte normativa nell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 il quale non prevede alcuna forma di consultazione o di partecipazione da parte dei cittadini, di altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati, ovvero di associazioni esponenziali di interessi diffusi.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese, secondo la regola generale, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000 (duemila) oltre interessi ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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