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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 733 | Data di udienza: 8 Maggio 2018

DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di impianti fotovoltaici – Regolamento comunale – Previsione, a carico dei proponenti e previa stipula di apposita convenzione, del versamento di un contributo annuo – Illegittimità – Nullità di clausole aventi simile contenuto, anche se di matrice convenzionale.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 12 Giugno 2018
Numero: 733
Data di udienza: 8 Maggio 2018
Presidente: Picone
Estensore: Malanetto


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di impianti fotovoltaici – Regolamento comunale – Previsione, a carico dei proponenti e previa stipula di apposita convenzione, del versamento di un contributo annuo – Illegittimità – Nullità di clausole aventi simile contenuto, anche se di matrice convenzionale.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 12 giugno 2018, n. 733


DIRITTO DELL’ENERGIA – Realizzazione di impianti fotovoltaici – Regolamento comunale – Previsione, a carico dei proponenti e previa stipula di apposita convenzione, del versamento di un contributo annuo – Illegittimità – Nullità di clausole aventi simile contenuto, anche se di matrice convenzionale.

E’ illegittima la norma del regolamento comunale che preveda, la richiesta, ai proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici, previa stipula di apposita convenzione, “un contributo annuo per la durata in attività dell’impianto, parametrato sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), oppure, quantificato su un imposto in €/Kw di potenza elettrica progettata fissato dall’amministrazione comunale in sede di convenzione”. Il favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili trova la sua radice in ambito eurounitario (direttiva 2001/77/CE, recepita dal d.lgs. n. 387/2003) e si manifesta in plurime agevolazioni per la realizzazione di questi impianti (autorizzazione unica, natura di pubblica utilità, compatibilità con tutte le destinazioni di piano), tra cui il non assoggettamento al contributo di costruzione, che la previsione di regolamento in esame finisce per eludere riproponendolo in altra forma. La giurisprudenza amministrativa è stata univoca nel ritenere l’inammissibilità dell’imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in tal senso ex pluribus Tar Bari, nn. 530-709/2008; Tar Lecce n. 118/09; Tar Potenza, n. 409/2014): la natura imperativa della pertinente normativa comporta la nullità di eventuali clausole, ancorchè di matrice convenzionale, aventi siffatto contenuto (Tar Lecce, n. 1361/2013 e n. 1737/2016).


Pres. f.f. Picone, Est. Malanetto – P. s.r.l. (avv.ti Cisa Asinari Di Gresy e Fusca’) c.  Comune di Villanova D’Asti (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 12 giugno 2018, n. 733

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 12 giugno 2018, n. 733

Pubblicato il 12/06/2018

N. 00733/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 228 del 2013, proposto da
Prodotti Industriali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy, Guido Luciano Fusca’, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy in Torino, corso Re Umberto, 23;

contro

Comune di Villanova D’Asti, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– della "convenzione edilizia ai sensi del vigente regolamento comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, approvato con D.C.C. n. 13 del 17 giugno 2010" stipulata tra la Prodotti Industriali S.r.l. e il Comune di Villanova d’Asti in data 20/12/2012, repertorio n. 1813, nella parte in cui prevede l’impegno del proponente di corrispondere all’Amministrazione Comunale una somma annua pari a euro/ Kw 2,00 per ogni Kwp installato sul territorio per l’intera durata della convenzione, somma che è stata liquidata in euro 7.344,00;

– della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villanova d’Asti 27/12/2011 n. 40, conosciuta dalla ricorrente in data 15/12/2012, la quale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Villanova d’Asti e la soc. Prodotti Industriali S.r.l. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico secondo il vigente regolamento comunale approvato con D.c.c. n. 13/2010;

– del " Regolamento Comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2010;

– di ogni atto presupposto, conseguente e conseguenziale anche non noto, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il permesso di costruire convenzionato in sanatoria n. 38/2011 rilasciato in data 20/12/2012 dal Comune di Villanova d’Asti alla Prodotti Industriali S.r.l., limitatamente alla parte in cui, all’art. 4, prescrive che "il presente permesso di costruire convenzionato in sanatoria comporta la corresponsione del Contributo di valorizzazione come previsto dall’art. 11 del Regolamento per l’insediamento di impianti di produzione da fonti rinnovabili, monetizzato in euro 7.344,00"; nonchè per l’accertamento

– del carattere indebito della somma di euro 7.344,00 versata dalla Prodotti Industriali S.r.l. al Comune di Villanova d’Asti a titolo di contributo di valorizzazione;

– del conseguente diritto della Prodotti Industriali S.r.l. nei confronti del Comune di Villanova d’Asti alla ripetizione della somma dianzi indicata di euro 7.344,00 versata a titolo di contributo di valorizzazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del versamento all’effettivo saldo; e per la condanna del Comune di Villanova d’Asti a restituire alla Prodotti Industriali S.r.l. la somma dianzi indicata di euro 7.344,00 versata da quest’ultima a titolo di contributo di valorizzazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del versamento all’effettivo saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha stipulato con il Comune di Villanova d’Asti, in data 20.12.2012, una convenzione per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la quale prevede il rilascio di un permesso di costruire convenzionato previa corresponsione di una somma annua pari a €/Kw 2,00 per ogni Kwp installato sul territorio per l’intera durata della convenzione, a titolo di “contributo di valorizzazione previsto dall’art. 11 del regolamento per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, somma che è stata liquidata in € 7344,00 e versata dalla società al solo fine di ottenere il rilascio del titolo.

Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/90, la carenza o insufficienza di motivazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria, lo sviamento di potere. La clausola della convenzione e il presupposto regolamento comunale, nella parte in cui subordinano il rilascio del titolo al versamento di un contributo di valorizzazione, contrasterebbero con la disciplina della potestà impositiva comunale venendo di fatto ad introdurre una imposta non prevista da alcuna norma di legge e contraria con quanto previsto dall’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001 che, per tale tipologia di interventi, prevede l’esenzione dal contributo di costruzione.

Né l’inserimento della clausola in un accordo negoziale legittimerebbe la previsione, posto che il contributo risulta imposto ex ante con il regolamento comunale.

Ha chiesto in definitiva annullarsi le corrispondenti clausole della convenzione e del regolamento comunale in parte qua, con accertamento del carattere indebito della prestazione imposta e condanna dell’amministrazione a rifondere alla ricorrente la somma versata, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal versamento al saldo.

L’amministrazione resistente, regolarmente intimata, non si è costituita.

All’udienza dell’8.5.2018 la causa veniva discussa e decisa nel merito.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha la propria sede operativa in un fabbricato sito nel territorio del Comune di Villanova d’Asti, fabbricato per il quale in data 22.9.2011 ha richiesto un permesso di costruire convenzionato in sanatoria per la realizzazione, esercizio, manutenzione e gestione di un impianto fotovoltaico composto di 765 celle completamente integrato nella copertura del fabbricato.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 2010, il cui articolo 11 prevede: “ai proponenti la realizzazione di impianti disciplinati dal presente regolamento verrà richiesto, previa stipula di apposita convenzione, al fine di concorrere alla valorizzazione ambientale e riqualificazione energetica del patrimonio comunale alternativamente: ….g) un contributo annuo per la durata in attività dell’impianto, parametrato sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), oppure, quantificato su un imposto in €/Kw di potenza elettrica progettata fissato dall’amministrazione comunale in sede di convenzione.”

La ricorrente ha sottoscritto la necessaria convenzione, accettando la clausola al solo fine di ottenere il rilascio del titolo ma contestandone la legittimità.

Deve premettersi che le “linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, approvate con D.M. 10 settembre 2010, nel dettare disposizioni per il procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizi odi impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili hanno stabilito che: “trattasi di "attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico…"; che "a tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio"; che "le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto" (punto 13.4); ed infine che "le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche" (punto 14.15).

Le indicazioni dettate dal citato di D.M. sono coerenti con la pregressa giurisprudenza della Corte Costituzionale.

In particolare il giudice delle leggi, con la decisione n. 383/2005, ha vagliato la legge n. 239/2004, art. 1 co. 4 e ritenuto illegittima l’esclusione dalle misure compensative ivi originariamente prevista per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, precisando tuttavia che la disposizione va intesa nel senso che possono essere imposte a livello regionale e nell’ambito del “governo del territorio” misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nell’art. 1, co. 4, lett. f) della legge n. 239/2004. Tanto si desume anche dalla successiva decisione della Corte Costituzionale n. 248/2006, che, nel ritenere consentita la fissazione di misure compensative anche in relazione ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ha statuito che l’art. 1, co. 4, lett. f), l. n. 239/2004, prevede che lo Stato e le Regioni possano determinare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche con specifico riguardo alle opere in questione.

Sotto tale profilo, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti e del loro specifico impatto ambientale e territoriale. Infatti, secondo il citato art. 1, co. 4, lett. f), le misure compensative sono solo “eventuali” e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Il favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili trova la sua radice in ambito eurounitario (direttiva 2001/77/CE, recepita dal d.lgs. n. 387/2003) e si manifesta in plurime agevolazioni per la realizzazione di questi impianti (autorizzazione unica, natura di pubblica utilità, compatibilità con tutte le destinazioni di piano), tra cui il non assoggettamento al contributo di costruzione, che la previsione di regolamento qui contestata finisce per eludere riproponendolo in altra forma.

Sulla scorta di tali indirizzi la giurisprudenza amministrativa è stata univoca nel ritenere l’inammissibilità dell’imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in tal senso ex pluribus Tar Bari, nn. 530-709/2008; Tar Lecce n. 118/09; Tar Potenza, n. 409/2014).

E’ stato ulteriormente precisato in giurisprudenza che la natura imperativa della pertinente normativa comporta la nullità di eventuali clausole, ancorchè di matrice convenzionale, aventi siffatto contenuto (Tar Lecce, n. 1361/2013 e n. 1737/2016).

In definitiva il ricorso deve trovare accoglimento in quanto la clausola convenzionale costituisce il necessitato recepimento del presupposto regolamento a sua volta afflitto da illegittimità per aver surrettiziamente imposto un onere patrimoniale a carico dei soggetti che intendono realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile, in contrasto con il complessivo assetto normativo della materia e con l’esplicita previsione di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione, il tutto in assenza di qualsivoglia disposizione che legittimi l’ente locale a pretendere siffatta prestazione patrimoniale imposta.

Deve pertanto essere annullato l’art. 11 lett. g) del “regolamento comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, approvato con D.C.C. n. 13 de l7.6.2010 e la corrispondente clausola n. 6 della convenzione edilizia n. 1813 del 20.12.2012.

L’amministrazione deve essere altresì condannata a rifondere a parte ricorrente la somma di € 7.334,00, versata in ottemperanza a suddetta clausola.

Quanto agli interessi, trattandosi di prestazione indebita percepita dall’amministrazione in buona fede (presunta), gli stessi decorrono dal giorno della domanda (che la giurisprudenza maggioritaria indentifica con la domanda giudiziale, anche in caso di pagamento e contestuale contestazione, Cass. sez. lav. n. 7772/1996), dunque dal 14.2.2013, data di notificazione del ricorso introduttivo.

Non avendo la parte ricorrente offerto prova di aver subito un maggior danno, non può essere riconosciuta la richiesta rivalutazione monetaria.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’11 lett. g) del “regolamento comunale per l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, del Comune di Villanova d’Asti approvato con D.C.C. n. 13 de l7.6.2010 e la corrispondente clausola n. 6 della convenzione edilizia n. 1813 del 20.12.2012;

condanna il comune di Villanova d’Asti a restituire a parte ricorrente la somma di € 7344,00 oltre interessi dal 13.2.2013;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L’ESTENSORE
Paola Malanetto
        
IL PRESIDENTE
Savio Picone
        
        
IL SEGRETARIO

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