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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 448 | Data di udienza: 1 Marzo 2012

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Infrastrutture di tlc – Comune – Imposizione di oneri forfetari a carico dei soggetti che intervengano su aree pubbliche – Illegittimità – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2012
Numero: 448
Data di udienza: 1 Marzo 2012
Presidente: Balucani
Estensore: Malanetto


Premassima

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Infrastrutture di tlc – Comune – Imposizione di oneri forfetari a carico dei soggetti che intervengano su aree pubbliche – Illegittimità – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Fattispecie.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 448


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Infrastrutture di tlc – Comune – Imposizione di oneri forfetari a carico dei soggetti che intervengano su aree pubbliche – Illegittimità – Art. 93 d.lgs. n. 259/2003 – Fattispecie.

Alla luce del disposto dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, codice delle telecomunicazioni, non può trovare applicazione il regolamento comunale che impone oneri forfettari a carico dei soggetti che intervengono su aree pubbliche nell’ipotesi di lavori connessi all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica. La disposizione in questione, infatti, alla luce dell’esigenza di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali potenzialmente disomogenee, prevede che nessun onere diverso da quelli ivi elencati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere a posteriori indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini. (Fattispecie relativa ad un regolamento comunale del verde pubblico e privato, in forza del quale era richiesto il pagamento di alcune somme forfettarie a titolo di tariffazione, indennizzi ed oneri dovuti per il degrado delle aree verdi ed alberate del comune, manomesse per l’esecuzione di lavori per posa di infrastrutture di tlc e per il disagio arrecato all’utenza per il mancato utilizzo delle aree stesse)

T. s.p.a.(avv.ti Robaldo, Ferraris, D’Auria e Lattanzi) c. Comune di Torino (avv.ti Lacognata e Gianotti)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 18 aprile 2012, n. 448

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 aprile 2012, n. 448


N. 00448/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01263/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2011, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, Iacopo D’Auria, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso l’avv.to Enzo Robaldo in Torino, via Sacchi, 24;

contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lacognata, Giuseppina Gianotti, con domicilio eletto presso l’avv.to Maria Lacognata in Torino, Comune To – via Corte D’Appello, 16;

per l’annullamento

della nota a firma del Dirigente del Settore Verde Gestione della Città di Torino prot. n. 4337/6.5.23 del 4.7.2011, notificata alla ricorrente il 28.7.2011, con la quale viene richiesto il pagamento di alcune somme forfettarie a titolo di tariffazione, indennizzi ed oneri dovuti per il degrado delle aree verdi ed alberate del comune, manomesse per l’esecuzione di lavori per posa di infrastrutture di tlc e per il disagio arrecato all’utenza per il mancato utilizzo delle aree stesse in applicazione ed a norma del nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino “artt. 16 e 17” dell’allegato 8;

del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino ed in particolare degli artt. 13, 21, 30, Allegato 1 ed Allegato 8 (artt. 15, 16 e 17);

delle coeve deliberazioni di approvazione e succ. mod. ed int. del Consiglio Comunale del 6.3.2006 (mecc. 2005 10310/046) e del 16.11.2009 (mecc. 2009 03017/046);

di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestato Tar impugnando gli atti in epigrafe e deducendo il seguente articolato motivo di ricorso:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 35, 88, 93 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 23 Cost. e delle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE. Violazione dei principi di parità di trattamento non discriminazione e concorrenza nel settore delle tlc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lvo 446/1997. Violazione degli artt. 2033 e 2051 c.c.. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto: irragionevolezza, sproporzionalità, discriminazione e illogicità. L’atto impugnato richiede il pagamento di somme forfettarie a titolo di oneri per il degrado di suolo pubblico manomesso in connessione con interventi di scavo per posa cavi tlc; la pretesa contrasterebbe con la normativa nazionale e comunitaria.

Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo la tardività del ricorso rispetto alle delibere di approvazione e modifica del regolamento di verde pubblico, nonché l’inammissibilità dello stesso per intervenuta acquiescenza, avendo la società sottoscritto le bolle contenenti il conto degli oneri dovuti in base a suddetto regolamento.

Si contesta altresì la carenza di interesse ad agire e la genericità dell’impugnativa per quanto concerne la domanda di annullamento del regolamento del verde pubblico e relativi allegati.

Nel merito si contesta la fondatezza del ricorso.

Parte resistente ha pertanto chiesto la reiezione del ricorso, eventualmente denunciando altresì un vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega ovvero di incompatibilità comunitaria della disciplina dettata dal d.lgs. n. 259 del 2003 art. 93.

La causa è stata discussa e decisa all’udienza dell’1.3.2012.

DIRITTO

Devono essere respinte le preliminari eccezioni di tardività/acquiescenza mosse da parte resistente per quanto concerne l’impugnativa del “regolamento comunale del verde pubblico e privato”.

Pacificamente parte ricorrente ha proposto la complessiva impugnativa, anche avverso la nota di richiesta di pagamento di oneri di tariffazione di degrado, quando ha subito una effettiva lesione, vedendosi appunto intimare il pagamento di oneri ritenuti non dovuti. Il termine per l’impugnativa del contestato regolamento, quindi, “non decorre dal momento della sua adozione, ma solo da quello di adozione del relativo atto applicativo (e, quindi, della nota)” (cfr. in caso analogo Cds. sez. VI n. 5055/2010). Né può desumersi acquiescenza dal fatto che un tecnico della società ricorrente abbia sottoscritto la bolla relativa agli oneri dovuti, non potendosi per questo dire che la società come tale abbia accettato l’an e il quantum della tariffazione applicata.

Appare tuttavia corretta, per quanto infra chiarito, l’osservazione della difesa dell’amministrazione là ove rileva che il regolamento del verde pubblico, e in particolare le disposizioni contestate, non contengono alcuno specifico riferimento inerente la posa e l’esercizio di cavi tlc.

Il regolamento detta invece una disciplina di carattere generale per opere che implicano interventi sul suolo pubblico (e più in particolare sul verde) e successivo ripristino; esso non può tuttavia che trovare applicazione nei limiti di efficacia ed applicabilità al caso concreto, che possono discendere anche dal coordinamento con superiori vincoli normativi di carattere statale o regionale, nel rispetto dell’ordinaria gerarchia delle fonti. D’altro canto lo stesso articolo 13 del regolamento ricorda che le leggi nazionali e ragionali sovraordinate prevalgono, in generale, sui regolamenti locali; né tale prevalenza può ritenersi limitata alle leggi indicate nell’allegato n. 1 richiamato dal medesimo articolo 13. Come infatti si evince dalla rubrica dell’alleato n. 1 medesimo esso reca l’elenco delle “principali normative vigenti sovraordinate al regolamento”, così palesando di non intendere suddetto elenco in forma tassativa; nè vi può essere dubbio che il regolamento comunale debba rispettare l’ordinaria gerarchia delle fonti.

Alla luce di tale premessa, e considerato che le disposizioni regolamentari in questione non effettuano alcun espresso riferimento alla posa di cavi tlc, occorre valutare se l’impugnato regolamento, da applicarsi e intendersi nei limiti di conformità a tutta la normativa sovraordinata, non possa essere sistematicamente inteso nel senso auspicato da parte ricorrente, ossia semplicemente non applicabile alle opere connesse alle strutture per le comunicazioni elettroniche nella parte riferita alla forfetizzazione degli oneri di ripristino, ferma la contestazione dell’impugnato atto applicativo rinvenibile nella nota che ha intimato il pagamento.

Nel merito, infatti, parte ricorrente, invocando una consolidata giurisprudenza, con un unico articolato motivo di ricorso lamenta l’inapplicabilità nei propri confronti del sistema regolamentare di tariffazione forfettaria del degrado urbano del verde, ove indotto da lavori di scavo per posa ed esercizio di cavi tlc.

Osserva parte ricorrente che, alla luce del disposto dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, codice delle telecomunicazioni, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il regolamento comunale che impone oneri forfettari a carico dei soggetti che intervengono su aree pubbliche nell’ipotesi di lavori connessi all’esercizio di impianti di comunicazione elettronica non può trovare applicazione.

L’assunto è fondato e assorbente.

La disposizione in questione, infatti, alla luce dell’esigenza, valorizzata anche nel contesto di puntuali direttive comunitarie, di agevolare la creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, sottraendolo ad iniziative delle amministrazioni locali che possano essere disomogenee sul territorio e sul mercato, prevede che nessun onere diverso da quelli ivi elencati (TOSAP e COSAP) e comunque da quelli imposti da legge statale possa essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni per l’impianto o l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Resta fermo l’obbligo degli operatori di ripristinare le aree oggetto di eventuali interventi e tenere a posteriori indenni gli enti locali per le specifiche spese sostenute per eventuali ripristini.

La disposizione pertanto non accolla oneri agli enti locali, limitandosi ad escludere forme forfetizzate e variabili sul territorio di ristoro a priori. Sul punto la disciplina non pare censurabile neppure sotto il profilo costituzionale e comunitario, limitandosi appunto ad armonizzare i meccanismi di accollo degli oneri connessi agli interventi su aree pubbliche per l’esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche, con il principio comunitario che sottrae alle singole amministrazioni locali la possibilità di interferire con l’unitario mercato delle tlc.

In tal senso anche Cds. sez. VI 5055/2010.

L’impugnata nota deve quindi essere annullata.

Quanto al regolamento si rileva che una caducazione del medesimo travolgerebbe il sistema forfetizzato di ristoro per ogni tipo di opera incidente sul verde pubblico, ben al di là della specifica disciplina delle tlc, unica fattispecie per cui la legge statale impone il meccanismo del puntuale risarcimento a posteriori, anzicchè quello dell’indennizzo forfettario. Pertanto il regolamento può trovare applicazione generale, salvo l’onere del Comune, conformemente a fonti normative superiori anche ivi richiamate, di escludere dal suo ambito la disciplina degli interventi connessi al sistema delle comunicazioni elettroniche, nella parte relativa alla quantificazione forfetaria degli oneri di ripristino; risulta quindi soddisfacente per la parte ricorrente l’annullamento dell’impugnata nota, cui non può che seguire una applicazione conforme della disciplina generale.

Stante il solo parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

in parziale accoglimento del ricorso annulla la nota del dirigente del Settore Verde Gestione della città di Torino prot. n. 4337/6.5.23 del 4.7.2011.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore
      
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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