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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 318 | Data di udienza: 5 Febbraio 2015

* RIFIUTI –  Art. 208, c. 6 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del progetto – Variante allo strumento urbanistico – Dichiarazione di pubblica utilità – Discarica ad iniziativa privata – Irrilevanza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Febbraio 2015
Numero: 318
Data di udienza: 5 Febbraio 2015
Presidente: Balucani
Estensore: Pescatore


Premassima

* RIFIUTI –  Art. 208, c. 6 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del progetto – Variante allo strumento urbanistico – Dichiarazione di pubblica utilità – Discarica ad iniziativa privata – Irrilevanza.



Massima

 

TAR PIEMONTE,  Sez. 1^ – 18 febbraio 2015, n. 318


RIFIUTI –  Art. 208, c. 6 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del progetto – Variante allo strumento urbanistico.

L’art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che “l’approvazione [del progetto] … costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Ciò significa  che il dato formale della classificazione urbanistica dell’ area in contrasto con l’intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’ autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n 877 e 22 maggio 2014 n. 920). La disposizione di cui all’art. 208 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello “strumento urbanistico”, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore. Nè la peculiare destinazione a cava che il PRG attribuisce alle aree deputate all’insediamento dell’impianto denegato osta all’applicazione del meccanismo di variante previsto dal citato art. 208, atteso che detta ultima disposizione non contempla alcuna deroga riferite a specifiche discipline di settore.

Pres. Balucani, Est. Pescatore – R. spa (avv.ti Barosio, Gastini e Dentico) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella, Terzano e Fortuna), Comune di Sezzadio (avv.ti Ferraris e Robaldo) e altro (n.c.)
 

RIFIUTI –  Art. 208, c. 6 d.lgs. n. 152/2006 – Approvazione del progetto – Dichiarazione di pubblica utilità – Discarica ad iniziativa privata – Irrilevanza.

Appare infondato l’argomento per cui la discarica – in quanto realizzata ad iniziativa privata – non sarebbe di pubblica utilità. Invero, la pubblica utilità (o il pubblico interesse) di un’opera prescinde dal fatto che l’opera stessa sia realizzata ad iniziativa pubblica o privata.

Pres. Balucani, Est. Pescatore – R. spa (avv.ti Barosio, Gastini e Dentico) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella, Terzano e Fortuna), Comune di Sezzadio (avv.ti Ferraris e Robaldo) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 18 febbraio 2015, n. 318

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE,  Sez. 1^ – 18 febbraio 2015, n. 318

N. 00318/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Riccoboni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Barosio, Luca Gastini e Serena Dentico, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

contro

Provincia di Alessandria, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Sannazzaro, Alberto Vella, Paola Terzano e Desiree Fortuna, con domicilio eletto presso la prima in Torino, corso Re Umberto I, 6;
Comune di Sezzadio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Regione Piemonte, Comune di Gamalero – non costituiti;

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale del 26.2.2014 n. 60, con cui la Provincia di Alessandria ha espresso un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale e sull’autorizzazione integrata ambientale in relazione al progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Sezzadio, in località Cascina Borio;

del parere del Comune di Sezzadio in data 25.11.2013 prot. n. 4381;

di tutti i verbali della conferenza dei servizi convocata nell’ambito del procedimento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Alessandria e di Comune di Sezzadio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La legge regionale del Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (recante “Norme per la gestione dei rifiuti”) prevede, all’art. 3, che “nell’ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, le province provvedono: … f) all’individuazione all’interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”.

2. Per quanto qui rileva, il “Programma provinciale di gestione dei rifiuti urbani” predisposto dalla Provincia di Alessandria ha individuato fra i siti ambientalmente idonei alla localizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti l’area sita all’interno del Comune di Sezzadio, identificata dal n. 9.

3. Sulla scorta delle indicazioni del suddetto programma provinciale, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha ricomprenso il sito di Sezzadio, e in particolare la località in via Emilia-Abbadia, nell’elenco dei siti idonei ad ospitare un impianto di discarica.

4. Il 29 novembre 2011 l’impresa Riccoboni s.p.a. ha presentato alla Provincia di Alessandria l’istanza di “pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006”, con contestuale domanda di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-ter ss. del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi (terre, rocce e rifiuti dell’attività edilizia) nel Comune di Sezzadio.

5. La località a tal fine individuata (Cascina Borio di Sezzadio), attualmente ospitante una cava in gestione alla società Allara s.p.a., non corrisponde esattamente alla confinante area (via Emilia-Abbadia) prescelta, a livello di pianificazione di bacino, come idonea alla localizzazione di una discarica. La stessa, tuttavia, è comunque ricompresa nel più ampio ambito territoriale che, nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti urbani, è stato ritenuto compatibile con la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.

6. A seguito dell’istanza della ricorrente Riccoboni, la Provincia di Alessandria ha avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) dell’intervento, integrando tale procedimento (e la relativa conferenza dei servizi) con quello di autorizzazione integrata ambientale (AIA), a norma dell’art. 13 della l.r. 40/1998.

7. Va in proposito precisato che, a norma dell’art. 29-quater comma 11 del d.lgs. 152/2006, la procedura di AIA sostituisce quella avente per oggetto l’ “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”, prevista dall’art. 208 del medesimo d.lgs. 152/2006 per gli impianti del tipo di cui si discute. Coerentemente con ciò, lo stesso art. 208 precisa che, nelle procedure in cui l’AIA sostituisce l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la conferenza dei servizi convocata per il rilascio dell’AIA è integrata con i soggetti previsti dallo stesso art. 208 per la conferenza relativa al rilascio dell’autorizzazione unica in materia di rifiuti (ossia “i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio e realizzato l’impianto”). L’AIA rilasciata in esito alla conferenza dei servizi “integrata” (come appena visto) tiene dunque luogo in tutto e per tutto dell’autorizzazione unica ex art. 208 ed ha pertanto gli stessi effetti del medesimo art. 208, ossia:

– “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali”;

– costituisce “variante allo strumento urbanistico”;

– “comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori” (v. l’art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006).

8. In pendenza del menzionato procedimento sono intervenute due delibere del Comune di Sezzadio:

a) con la prima, n. 2 del 21 marzo 2013, il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento per la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico (ai sensi del d.lgs. 42/2004) di alcune aree situate all’interno del Comune di Sezzadio, fra cui è compreso il sito (Cascina Borio) in oggetto. La delibera è stata impugnata dall’odierna ricorrente innanzi a questo TAR con ricorso R.G. 655/2013;

b) con successiva delibera del 25 novembre 2013, è stata adottata la variante parziale n. 1 al PRG, con la quale si è previsto che l’area di Cascina Borio sarà destinata a cava sino al suo esaurimento e che “una volta cessata l’attività estrattiva e recuperata l’area di cava . . . le aree di cava sono restituite automaticamente alla destinazione agricola, o boschiva o naturalistica”. Anche tale delibera è stata impugnata dinanzi a questo TAR con il separato ricorso RG 66/2014, attualmente pendente.

9. I lavori della conferenza dei servizi hanno avuto il seguente andamento:

a) in occasione della prima seduta le potenziali problematiche connesse al progetto di discarica sono state individuate nell’asserita sua incompatibilità urbanistica, nonché nei connessi effetti di impatto ambientale consistenti nell’incremento del traffico veicolare nel centro abitato di Sezzadio e nella possibile contaminazione della falda acquifera sotterranea;

b) nelle successive sedute quest’ultimo problema si è ridimensionato, in quanto sia l’AT06, sia l’ARPA, sia l’ASL AL hanno escluso chiari pericoli di contaminazione della falda. Sempre nel corso dell’istruttoria è emerso che la problematica viabilistica poteva essere risolta mediante l’impegno della ricorrente Riccoboni a realizzare un tratto della circonvallazione di Sezzadio. È rimasta del tutto insoluta, invece, almeno agli occhi delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza (e, segnatamente, del Comune di Sezzadio), la problematica della (pretesa) incompatibilità urbanistica della discarica;

c) in occasione dell’ultima seduta della conferenza dei servizi, il Comune di Sezzadio – adducendo l’incompatibilità urbanistica del progetto, nonchè il mancato superamento della problematica viabilistica e di quella relativa alla falda – ha espresso (unico fra i soggetti con diritto di voto in conferenza) il proprio dissenso alla realizzazione dell’intervento.

10. Con la qui impugnata deliberazione di Giunta del 26 febbraio 2014, n. 60, la Provincia di Alessandria – accogliendo la posizione del Comune di Sezzadio – ha espresso “giudizio negativo” sulla pronuncia di compatibilità ambientale e sul rilascio dell’AIA al progetto di discarica della ricorrente. Ciò sulla base dei seguenti argomenti.

a) Il problema urbanistico non sarebbe superabile perché:

– la realizzazione della discarica si porrebbe in contrasto con la destinazione urbanistica che il Comune di Sezzadio ha impresso all’area con la variante parziale n. 1 al PRGC;

– vi sarebbe un interesse pubblico a che la cava su cui è prevista la discarica della ricorrente venga sfruttata fino al suo esaurimento (il che, ad avviso dell’Amministrazione, non sarebbe possibile nel caso in cui si interrompesse la coltivazione della cava per dare avvio ai lavori di realizzazione della discarica);

– da ultimo, trattandosi di un intervento ad iniziativa privata, non sussisterebbe la pubblica utilità dell’opera.

b) Anche il problema viabilistico non sarebbe stato risolto nel corso del procedimento, in quanto la ricorrente, da un lato, non avrebbe proposto soluzioni viabilistiche idonee a diminuire l’impatto del transito dei mezzi pesanti nel centro abitato comunale; e, dall’altro lato, “non avrebbe evaso” la richiesta del Comune di porre in essere una viabilità alternativa al passaggio nel centro abitato (ossia la circonvallazione di Sezzadio).

c) Anche il problema della falda è stato menzionato nella delibera provinciale impugnata, quale aspetto di ulteriore potenziale “criticità” dell’intervento.

11. Il suddetto “giudizio negativo” espresso dalla Provincia sulla pronuncia di compatibilità ambientale e sul rilascio dell’AIA è stato impugnato dalla Riccoboni, nel presente giudizio, sulla base dei seguenti motivi di censura:

a) Quanto alla pretesa incompatibilità urbanistica della discarica, la ricorrente:

– ha osservato che l’art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006 prevede espressamente che “L’approvazione [del progetto] … costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Sicché, il dato formale della classificazione urbanistica dell’area (asseritamente) in contrasto con l’intervento proposto, non potrebbe costituire di per sé ostacolo al rilascio dell’ autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico;

– ha negato l’assunto per cui la realizzazione della discarica impedirebbe di sfruttare l’intera risorsa di cava. Sarebbe vero semmai il contrario, atteso che il progetto presentato dalla ricorrente prevede proprio di esaurire il materiale residuo nella cava impiegandolo nella realizzazione della “vasca” della discarica. Cosicché – contrariamente a quanto sostenuto dall’ Amministrazione – la realizzazione della discarica in argomento realizzerebbe l’interesse pubblico all’integrale esaurimento della risorsa di cava;

– ha contestato che la discarica, in quanto realizzata ad iniziativa privata, non sarebbe di pubblica utilità: ciò in quanto la pubblica utilità (o il pubblico interesse) di un’opera prescinde dal fatto che l’opera stessa sia realizzata ad iniziativa pubblica o privata. In ogni caso, comunque, la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 208, 6° comma, d.lgs. 152/2006, costituisce una conseguenza dell’autorizzazione e non già un suo presupposto, come invece pretenderebbe l’Amministrazione.

b) quanto al profilo della viabilità la ricorrente:

– ha sostenuto di essersi resa disponibile, nel corso del procedimento, alla realizzazione della circonvallazione di Sezzadio e, ciononostante, di non aver trovato positiva collaborazione né del Comune di Sezzadio, né della Provincia di Alessandria;

– ha sostenuto che la necessità di realizzare una “viabilità alternativa” (la circonvallazione) avrebbe semmai legittimato l’imposizione di una prescrizione nel provvedimento autorizzativo, ma non già il radicale diniego del provvedimento autorizzativo stesso;

– ha contestato l’affermazione per cui il progetto della ricorrente prevedrebbe il passaggio dei mezzi pesanti all’interno del centro abitato di Sezzadio: ciò in quanto la strada provinciale n. 195 (che verrebbe sfruttata dalla ricorrente per il passaggio dei propri mezzi pesanti) non passa all’interno del (ma “lambisce” il) centro abitato di Sezzadio e, sebbene questa strada provinciale sia situata “in prossimità” della scuola elementare, tale scuola affaccia su di essa soltanto nella sua parte posteriore, ossia nella parte non destinata all’ingresso e all’uscita delle persone;

c) infine, quanto al tema della falda, la ricorrente, pur rilevando che le questioni relative ad essa relative non sono state addotte a supporto del giudizio negativo qui impugnato, nondimeno ha censurato le considerazioni espresse sul punto dall’Amministrazione provinciale – per l’ipotesi in cui alle stesse si volesse attribuire portata ostativa all’intervento – ritenendole fondate su dati contrastanti con l’istruttoria e con lo stato di fatto rappresentato in conferenza dei servizi dall’ARPA, dall’AT06 e dall’ASL AL (soggetti competenti ad esprimere un parere tecnico-ambientale sull’intervento, i quali avrebbero espressamente escluso la sussistenza di ogni pericolo di contaminazione della falda).

12. Con un successivo atto di motivi aggiunti, portato alla notifica il 31 maggio 2014, l’impugnativa è stata estesa avverso i provvedimenti del 19 settembre 2013 e 28 marzo 2014, con cui il Comune di Sezzadio ha diffidato la Allara s.p.a. (in qualità di coltivatrice della cava) ad effettuare il ripristino ambientale della medesima area di cava. I motivi di censura in parte ripetono, in via derivata, quelli riferiti agli atti gravati con il ricorso introduttivo, e in parte denunciano l’eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, per essere stati adottati i suddetti atti al solo inespresso scopo di ostacolare la realizzazione della discarica di cui si discute.

13. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Alessandria e il Comune di Sezzadio, deducendo nel merito argomenti in replica a quelli avversari e chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.

14. Sul piano processuale, il Comune di Sezzadio ha eccepito inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto appuntato su sole tre delle quattro autonome ragioni di diniego poste a base del provvedimento negativo gravato, mentre nessun contestazione sarebbe stata svolta con riguardo al profilo della rilevata necessità di “delocalizzazione dell’impianto”, connessa alla “delicatezza delle condizioni di contorno”.

A sua volta la Provincia di Alessandria ha eccepito l’inammissibilità del motivi aggiunti, in quanto tardivi, atteso che la ricorrente asserisce di avere conosciuti gli atti ivi impugnati solo in data 1 aprile 2014, senza tuttavia fornirne prova. Degli stessi motivi la resistente ha eccepito l’irritualità, in quanto riferiti a provvedimenti estranei al procedimento per cui è lite e riferibili ad un terzo soggetto (Allara S.p.a.) non parte del presente contenzioso.

14. Il procedimento è pervenuto all’udienza pubblica del 5 febbraio 2015 – fissata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – e in quella sede, all’esito della discussione, è stato introitato a decisione.

DIRITTO
 

1. La difesa del Comune di Sezzadio ha opposto alle istanze della ricorrente una nutrita serie di eccezioni preliminari di inammissibilità, evidenziando innanzitutto che il ricorso in esame non potrebbe essere deciso senza una previa pronuncia sulle impugnative avanzate dalla stessa Riccoboni contro i provvedimenti comunali di avvio della dichiarazione di interesse paesaggistico (deliberazione del 21 marzo 2013) e di adozione della variante urbanistica n. 1 al PRG (deliberazione del 25 novembre 2013).

1.1 Sul punto, nel senso della infondatezza dell’eccezione in esame, è sufficiente considerare che:

– la proposta di dichiarazione di interesse paesaggistico adottata dal Comune, non ha avuto alcun seguito in sede regionale e, dunque, ad oggi non esiste alcun vincolo paesaggistico idoneo a “bloccare” l’intervento sull’area;

– anche la delibera di variante urbanistica non è ostativa all’effettuazione dell’intervento della ricorrente, atteso che: l’attività estrattiva è ormai esaurita (come comprovato negli allegati al progetto e come peraltro implicitamente “riconosciuto” dal Comune con la diffida notificata ad Allara affinché questa provveda al ripristino ambientale dell’area); la destinazione agricola che verrà riacquisita è del tutto compatibile con la realizzazione dell’impianto (cfr. Cons. Stato, sez. V 28 giugno 2012, n. 3818); tanto la destinazione a cava quanto quella agricola soggiacciono (come meglio si dirà nel prosieguo) al meccanismo di variante automatica previsto dall’art. 208 d.lgs. 152/2006.

Non sussiste dunque alcun rapporto di pregiudizialità tra giudizi che possa ostacolare la pronuncia sul presente ricorso.

1.2 Sempre al fine di sostenere l’inammissibilità dell’impugnativa, il Comune ha sostenuto che la Riccoboni non avrebbe contestato il provvedimento impugnato nella parte in cui esso afferma che “le delicate condizioni al contorno nelle quali si colloca l’impianto necessitano l’inserimento di prescrizioni aggiuntive atte a contenere, limitare e monitorare gli effetti degli impatti generabili, quando una diversa localizzazione richiederebbe il solo rispetto delle BAT di settore con maggiore tranquillità” (doc. 17, pag. 9). Tali considerazioni costituirebbero – ad avviso del Comune – la quarta ragione su cui si fonda il provvedimento impugnato (oltre a quella viabilistica, quella urbanistica e quella relativa alla falda): cosicché la (asserita) mancata impugnazione del provvedimento anche sotto questo profilo comporterebbe l’inammissibilità dell’intero ricorso.

1.3 Il rilievo non appare fondato.

La parte di motivazione cui fa riferimento il Comune è riportata nel capoverso del provvedimento relativo alla falda ed è alla stessa falda riferita. Tanto è vero che essa concerne gli “effetti degli impatti generabili” e le “BAT di settore”, ossia le problematiche di tipo ambientale connesse, per l’appunto, ai presunti effetti negativi dell’impianto sulla falda. Dunque non è corretto quanto sostiene il Comune circa il fatto che la suddetta parte di motivazione costituirebbe un quarto motivo di diniego. Non a caso nel preavviso di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente, si fa riferimento a soli tre profili dirimenti sottesi alle obiezioni alla realizzabilità dell’intervento, e cioè la possibile interferenza con la falda, la destinazione urbanistica dell’area e la questione viaria.

1.4 Non pare rispondente al vero, d’altra parte, neppure l’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di contestare la parte di provvedimento di cui si tratta. La stessa è stata infatti contestata dalla ricorrente nel motivo di ricorso relativo alla questione della falda (cfr. pagine 35- 38 del ricorso introduttivo): in proposito la ricorrente ha prospettato una duplice interpretazione, formulando censure di irrazionalità ed eccesso di potere per contrasto con l’istruttoria per il solo caso in cui tale parte di motivazione venisse interpretata come un diniego di parere favorevole fondato sull’ “eccesso di prescrizioni”.

1.5 Con una terza eccezione, il Comune ha rilevato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui censura le (asserite) ragioni di diniego relative alla falda, senza estendere l’impugnazione all’atto che a tali ragioni sarebbe presupposto, ossia la relazione tecnica conclusiva dì ARPA. Sul punto è sufficiente osservare che detta relazione non può qualificarsi come provvedimento, ma come parere tecnico-istruttorio (reso in sede di conferenza) a carattere interno ed endoprocedimentale, come tale estraneo al novero degli atti direttamente lesivi e autonomamente impugnabili a pena di decadenza.

2. Nel merito, come esposto in premessa, il provvedimento impugnato motiva l’incompatibilità urbanistica della discarica, evidenziando che:

– la realizzazione della discarica si porrebbe in contrasto con la destinazione urbanistica che il Comune di Sezzadio ha impresso all’area con la variante parziale n. 1 al PRGC;

– vi sarebbe un interesse pubblico a che la cava su cui è prevista la discarica della ricorrente venga sfruttata fino al suo esaurimento (il che, ad avviso dell’Amministrazione, non sarebbe possibile nel caso in cui si interrompesse la coltivazione della cava per dare avvio ai lavori di realizzazione della discarica);

– da ultimo, trattandosi di un intervento ad iniziativa privata, non sussisterebbe la pubblica utilità dell’opera.

2.1 Appaiono convincenti e risolutive le confutazioni opposte a tali rilievi dalla parte ricorrente.

2.2 Quanto alla pretesa incompatibilità urbanistica della discarica, è condivisibile il richiamo all’art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede espressamente che “l’approvazione [del progetto] … costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Ciò significa – come già riconosciuto da questa Sezione in analoghi precedenti – che il dato formale della classificazione urbanistica dell’ area (asseritamente) in contrasto con l’intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’ autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 13 luglio 2012, n 877 e 22 maggio 2014 n. 920). La disposizione di cui all’art. 208 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello “strumento urbanistico”, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore.

2.3 Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, inoltre, la peculiare destinazione a cava che il PRG attribuisce alle aree deputate all’insediamento dell’impianto denegato non osta all’applicazione del meccanismo di variante previsto dal citato art. 208, atteso che detta ultima disposizione non contempla alcuna deroga riferite a specifiche discipline di settore.

Per quanto esposto, né la destinazione a cava (oramai in fase di esaurimento), né la futura destinazione agricola prevista dal PRG (in sé compatibile con la realizzazione dell’impianto), ostano alla realizzazione della discarica.

2.4 In secondo luogo, appaiono condivisibili i rilievi critici rivolti avverso l’assunto secondo cui la realizzazione della discarica impedirebbe, in linea di fatto, di sfruttare l’intera risorsa di cava. Va infatti considerato che il progetto presentato dalla ricorrente prevedeva proprio di esaurire il materiale residuo nella cava impiegandolo nella realizzazione della “vasca” della discarica (v. dal doc. 20 fasc. ricorr.): sicché la realizzazione della discarica, ove già compiuta, sarebbe andata a coniugarsi con l’integrale esaurimento della risorsa di cava.

2.5 Da ultimo, appare infondato anche l’argomento per cui la discarica – in quanto realizzata ad iniziativa privata – non sarebbe di pubblica utilità. Invero, la pubblica utilità (o il pubblico interesse) di un’opera prescinde dal fatto che l’opera stessa sia realizzata ad iniziativa pubblica o privata. Inoltre, la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 208, 6° comma, d.lgs. 152/2006, costituisce una conseguenza dell’autorizzazione e non già un suo presupposto, come invece pretenderebbe l’Amministrazione.

In conclusione, sotto tutte le angolazioni esaminate, le obiezioni di carattere urbanistico sottese all’atto di diniego non paiono integrare una valida ragione di opposizione al progetto.

3. Sotto il profilo della viabilità il provvedimento di diniego è motivato in relazione alle seguenti circostanze:

– il progetto della ricorrente prevedrebbe il passaggio di mezzi pesanti all’interno del centro abitato di Sezzadio, e precisamente “in prossimità della struttura scolastica”;

– la stessa Riccoboni non avrebbe preso in considerazione la possibilità (già oggetto di discussione nel corso della conferenza dei servizi) di realizzare una viabilità alternativa, ossia la circonvallazione di Sezzadio.

3.1 Al riguardo appaiono risolutivi i seguenti rilievi.

In primo luogo, fa osservare la ricorrente di essersi dichiarata più volte disponibile, nel corso del procedimento, alla realizzazione della circonvallazione di Sezzadio (cfr. nota del 5 novembre 2013, pag. 4 – doc. 12 fasc ricorr.; e osservazioni ex art. 10 bis L. 241/1990- doc. 16, pag. 5), senza peraltro che a questa manifestazione di volontà abbiano fatto seguito, da parte del Comune di Sezzadio (che pure ha previsto la realizzazione di tale circonvallazione nel proprio PRG) e della Provincia di Alessandria, concreti segni di fattiva collaborazione.

3.2 Detta disponibilità, rinnovata anche dopo la conclusione del procedimento il diniego del 26 febbraio 2014 (con le missive del 23 lulgio e 19 dicembre 2014 – cfr.doc. 38 e 41 fasc. ricorr), esclude la possibilità di invocare la problematica relativa alla circonvallazione come fattore ostativo all’approvazione del progetto. Una volta, infatti, individuata la soluzione tecnica del problema e acquisita la disponibilità del proponente a realizzarla, sarebbe bastata una specifica prescrizione nel provvedimento autorizzativo per rendere vincolante ed essenziale ai fini del progetto la realizzazione della viabilità alternativa. Del resto, era stato lo stesso Comune di Sezzadio a sostenere che per la soluzione della tematica viabilistica relativa alla circonvallazione sarebbe stata sufficiente una prescrizione in sede di autorizzazione (cfr. note del Comune di Sezzadio 9 settembre 2013 e 25 novembre 2013, – doc. 5-ter e 14 fasc. ricorr.).

3.3 Resta da evidenziare che l’esigenza di una compiuta progettazione dell’opera viaria non è stata sollevata in sede di conferenza dei servizi come indefettibile condizione per il positivo prosieguo del procedimento.

Detta carenza è invece emersa con chiara nettezza e in termini preclusivi solo nell’atto conclusivo del procedimento, e ciò in contrasto con il precetto normativo, più volte ribadito dalla giurisprudenza, per cui il dissenso, per essere validamente espresso all’interno della conferenza dei servizi, e quindi rispondente ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, deve essere costruttivo e motivato, e deve quindi fornire indicazioni migliorative e integrative della proposta al vaglio, prima di risolversi in una posizione di definitiva e irrevocabile contrarietà (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 434; sez. III, 23 gennaio 2014, n. 350).

3.4 Dunque, alla luce delle considerazioni formulate, viene meno anche il secondo capo argomentativo invocato a supporto del provvedimento di diniego.

4. Le difese delle parti resistenti insistono, infine, nel sostenere che i rischi di interferenza della discarica con la falda costituirebbero la prevalente ragione a fondamento del provvedimento di diniego impugnato. Contestano, pertanto, l’interpretazione degli esiti dell’istruttoria in senso favorevole alla compatibilità ambientale dell’impianto.

4.1 Detta impostazione difensiva non pare, tuttavia, trovare adeguati riscontri negli atti dell’istruttoria, se solo si considera che:

– lo stesso provvedimento impugnato, nel capoverso della motivazione relativo alla falda, si limita ad esporre le risultanze dell’istruttoria tecnica che ha riconosciuto l’assenza di pericolo di contaminazione della falda medesima, perché il verso di scorrimento delle acque sotterranee è tale da non interessare il sito dell’intervento (doc. 17 fasc. ricorr.). Tale conclusione viene marginalmente mitigata dall’ulteriore osservazione secondo cui le delicate condizioni nelle quali si colloca l’impianto rendono necessarie “prescrizioni aggiuntive atte a contenere, controllare e monitorare gli effetti degli impatti generabili”;

– nel preavviso di rigetto si ribadisce, per quanto attiene la potenziale interferenza con la falda profonda, che sulla base delle indagini dell’ARPA “.. non si riscontrano elementi tecnici che possano portare al diniego dell’autorizzazione” (doc. 15 fasc. ricorr.);

– a sua volta la relazione dell’ARPA afferma che “dalla ricostruzione dell’acquifero profondo è emersa la presenza di uno spartiacque posto a S dell’Abbadia e un conseguente duplice andamento della falda profonda, ovvero verso NNW nel settore occidentale dell’aera indagata e verso NE nel settore orientale” (doc. 24 fasc. ricorr.). Se ne desume che il pericolo di contaminazione delle falde non sussiste, perché la falda superficiale e la falda profonda sono fisicamente separate nella zona della discarica e perché è stata riscontrata la presenza di uno spartiacque che delimita le acque di falda sotterranee che scorrono sottostanti l’area della discarica dalle falde sotterranee che alimentano i pozzi potabili;

– appare significativo, poi, che tanto l’Autorità d’ Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino, quanto l’ASL di Alessandria (ossia i soggetti competenti ad esprimere un parere “ambientale” sul progetto), in occasione dell’ultima seduta della conferenza dei servizi del 26 novembre 2013, abbiano espresso il loro parere favorevole all’intervento (cfr. doc. 13, pag. 5. fasc. ricorr.).

4.2 Riepilogato il corredo delle risultanze tecniche emerse in corso di conferenza, se ne ricava un esito complessivo di segno favorevole alla realizzazione dell’impianto. Per contro, appare improprio e fuorviante – oltre che contraddittorio con il giudizio espresso dalla stessa Provincia, nel preavviso di rigetto, circa l’esito complessivo dell’istruttoria – enfatizzare il rilievo della previsione di misure prescrittive, contemplate a scopo essenzialmente cautelativo, per ricavarne un giudizio di prevalente criticità dell’intervento.

4.3 Il diniego di autorizzazione unica, fondandosi su una non equilibrata lettura della posizione espressa dall’A.r.p.a., disattende dunque le risultanze della stessa conferenza.

5. Per i suesposti motivi, l’azione demolitoria è fondata e va accolta, con l’effetto di annullare il diniego di autorizzazione unica impugnato. Ne consegue necessità di rinnovo, da parte della Provincia, della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione.

6. Vanno invece respinti, in quanto inammissibili, i motivi aggiunti di ricorso formulati avverso i provvedimenti del 19 settembre 2013 e del 28 marzo 2014, con cui il Comune di Sezzadio ha diffidato la Allara s.p.a. ad effettuare (in qualità di coltivatrice della cava) il ripristino ambientale dell’area estrattiva.

6.1 Si tratta, infatti, di atti che non hanno visto la Riccoboni come parte destinataria, e che alla stessa non paiono neppure indirettamente riferibili, se non altro perché adottati in epoca in cui alcun provvedimento autorizzativo era stato ad essa rilasciato ai fini della realizzazione della discarica. Dunque, a quell’epoca, la Riccoboni non poteva vantare alcuna qualificata posizione di interesse legittimo configgente con l’esigenza di ripristino dell’area fatta propria dagli atti contestati.

6.2 La tesi, poi, della preordinata predisposizione di tali atti al fine di procurare intralcio al prosieguo della procedura di autorizzazione, implica valutazioni congetturali e di tipo psicologico che non paiono applicabili all’attività dell’amministrazione pubblica, essendo questa suscettibile di vaglio sulla base dei contenuti estrinseci e impersonali dei provvedimenti – e non degli atteggiamenti soggettivi degli amministratori agenti – e quindi in termini di raffronto oggettivo tra la funzione amministrativa effettivamente realizzata e quella prescritta dalle regole dell’ordinamento .

Restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità dedotte.

La peculiarità e complessità delle questioni trattate, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

– accoglie la domanda di annullamento, come da motivazione, e per l’effetto annulla il diniego di autorizzazione unica impugnato;

– dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

– compensa le spese di lite.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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