* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Procedimento di bonifica – Osservazioni presentate dal soggetto interessato alla bonifica – Mancata sottoscrizione da parte di un tecnico – Irrilevanza – Art. 10 l. n. 241/1990 – Obbligo dell’amministrazione di prenderle in considerazione – Parti coinvolte nel procedimento – Amministrazione – Non può avvalersi della collaborazione dei tecnici incaricati dal soggetto responsabile dell’inquinamento.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 19 Giugno 2019
Numero: 727
Data di udienza: 29 Maggio 2019
Presidente: Testori
Estensore: Cattaneo
Premassima
* INQUINAMENTO DEL SUOLO – Procedimento di bonifica – Osservazioni presentate dal soggetto interessato alla bonifica – Mancata sottoscrizione da parte di un tecnico – Irrilevanza – Art. 10 l. n. 241/1990 – Obbligo dell’amministrazione di prenderle in considerazione – Parti coinvolte nel procedimento – Amministrazione – Non può avvalersi della collaborazione dei tecnici incaricati dal soggetto responsabile dell’inquinamento.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 19 giugno 2019, n. 727
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Procedimento di bonifica – Osservazioni presentate dal soggetto interessato alla bonifica – Mancata sottoscrizione da parte di un tecnico – Irrilevanza – Art. 10 l. n. 241/1990 – Obbligo dell’amministrazione di prenderle in considerazione.
Il fatto che le osservazioni presentate dal soggetto interessato al procedimento di bonifica non siano sottoscritte da un tecnico non assume alcun rilievo e non esonera l’amministrazione dal prenderle in considerazione e dal dare conto delle ragioni per le quali non sono ritenute condivisibili: l’art. 10 della l. n. 241/1990 attribuisce invero ai soggetti che partecipano al procedimento il diritto di presentare memorie scritte e documenti, senza richiedere il possesso di particolari titoli e prevede l’obbligo per l’amministrazione di valutarle, con la sola condizione che esse siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”.
INQUINAMENTO DEL SUOLO – Procedimento di bonifica – Parti coinvolte nel procedimento -Amministrazione – Non può avvalersi della collaborazione dei tecnici incaricati dal soggetto responsabile dell’inquinamento.
Nel corso del procedimento di bonifica l’amministrazione non può demandare ad una delle parti coinvolte nel procedimento lo svolgimento di un’attività, quella di replica alle osservazioni, che è di sua stretta competenza, così come previsto dalla disposizione generale di cui all’art. 10, l. n. 241/1990. In particolare, non è consentito all’amministrazione di avvalersi della collaborazione proprio dei tecnici incaricati dal soggetto che è il responsabile dell’inquinamento, che certamente non versa in una posizione di imparzialità, essendo interessato ad una conclusione positiva del procedimento ex art. 242, d.lgs. n. 152/2006.
Pres. Testori, Est. Cattaneo – I. s.a.s. (avv.ti Micheletti e Pietro Cetrangolo) c. Comune di Oleggio (avv. Corica), Provincia di Novara (avv. Pozzi), Regione Piemonte (avv.ti Salsotto e Candiollo) e altri (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 19 giugno 2019, n. 727SENTENZA
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 19 giugno 2019, n. 727
Pubblicato il 19/06/2019
N. 00727/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2016, proposto da
Inerti Pedemontani S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Micheletti e Pietro Cetrangolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Davide Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;
contro
Comune di Oleggio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Celestino Corica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Sannazzaro in Torino, corso Re Umberto I, 6;
Provincia di Novara, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Pozzi, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, in Torino, via Confienza, 10;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Salsotto e Chiara Candiollo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale, in Torino, corso Regina Margherita, 174;
A.S.L. No – Azienda Sanitaria Locale di Novara, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – A.R.P.A. Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Colabeton S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21;
per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 29 del 1.3.2016 per chiusura procedimento e del documento di analisi di rischio;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, per quanto occorrer possa:
– della determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 115 del 9.7.2015 di approvazione del piano di caratterizzazione (e quindi del piano di caratterizzazione approvato);
– del verbale della conferenza di servizi del 10.6.2015;
– del verbale della conferenza di servizi del 8.7.2015;
– del verbale della conferenza di servizi del 21.1.2016;
– del verbale/determinazioni del Tavolo Tecnico del 26.2.2015;
– del verbale/determinazioni del Tavolo Tecnico del 23.2.2016;
– della relazione di contributo tecnico-scientifico ARPA di cui alla nota prot. n. 4200 del 21.1.2016;
– della nota ARPA del 8.6.2015 relativa alla conferenza di servizi del 10.6.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oleggio, della Provincia di Novara, della Regione Piemonte e della Colabeton S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’ottobre 2014, la Provincia di Novara ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di diffida, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. n. 152/2006, poiché analisi eseguite su campioni di terreno, prelevati il giorno 11.6.2014, presso l’impianto di cava ubicato ad Oleggio in Località San Giovanni, hanno evidenziato superamenti dei valori limite di concentrazioni soglia di rischio (CSC) previsti nella colonna A tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ne ha dato comunicazione alla Colabeton s.p.a., società che ha svolto sui terreni attività di cava e di successivo riempimento.
2. Con determinazione n. 115 del 9.7.2015 il Comune di Oleggio ha approvato, con prescrizioni, il piano di caratterizzazione presentato dalla Colabeton s.p.a.
3. In conseguenza delle risultanze della caratterizzazione – in cui è stato evidenziato il superamento delle CSC per idrocarburi leggeri – la Colabeton s.p.a. ha redatto il documento di analisi di rischio ai sensi dell’art. 242 c. 4, d.lgs. n. 152/2006.
4. La conferenza di servizi ha esaminato il documento e nella seduta del 21.1.2016 ha dichiarato il sito non contaminato, in quanto la procedura di analisi di rischio ha dimostrato che la concentrazione di contaminanti presenti è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio relative alla destinazione d’uso del sito, pur reputando opportuno chiedere ai progettisti di fornire risposta ai quesiti posti dalla proprietaria dell’area.
5. Con determina n. 29 del 1° marzo 2016 il Comune di Oleggio ha chiuso il procedimento, prendendo atto della valutazione della conferenza di servizi e della documentazione presentata dalla Colabeton s.p.a. in riscontro alle prescrizioni della conferenza di servizi.
6. La Inerti Pedemontani s.a.s. – proprietaria di terreni – ha impugnato quest’ultimo provvedimento, la determina n. 115 del 9 luglio 2015 di approvazione del piano di caratterizzazione, i verbali e le note indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
I. incompetenza del Comune di Oleggio; violazione dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 1, l. reg. n. 23/2015 e degli artt. 14 e ss., l. n. 241/1990; in via subordinata: illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, l. reg. n. 42/2000 per violazione dell’art. 117 Cost.;
II. eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; violazione degli artt. 14 e ss., l. n. 241/1990 e dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006; carenza di motivazione; violazione del principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente; violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;
III. eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; irragionevolezza; difetto di motivazione; violazione artt. 3 e 7, l. n. 241/1990; violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale, trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost.;
IV. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006; violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente; violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;
V. eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006; violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione dei danni causati all’ambiente; violazione artt. 3 bis, 3 ter e 3 quater, d.lgs. n. 152/2006;
VI. eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; contraddittorietà e contrasto con precedente manifestazione di volontà; difetto di motivazione; violazione art. 3, l. n. 241/1990;
VII. violazione di legge: artt. 240 e 242 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
VIII. violazione dei principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: artt. 242, 3- bis e 3-ter del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
IX. violazione dei principio di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: artt. 242, 3- bis e 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione di legge: art. 32 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; irragionevolezza ed illogicità;
X. eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti e contrasto con precedente manifestazione di volontà;
XI. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità. Violazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. Violazione di legge: art. 3-bis, 3-ter e 3 – quater del D.Lgs. n. 152/2006;
XII. violazione dell’art. 242, c. 12, d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed irragionevolezza.
7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Oleggio, la Provincia di Novara e la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
8. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, la Colabeton s.p.a., deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la tardività dell’impugnazione del piano di caratterizzazione e la conseguente inammissibilità del ricorso contro l’analisi di rischio e la improcedibilità o inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per l’omessa impugnazione, da parte della Inerti Pedemontani s.a.s., del provvedimento prot. n. 1620/2018 con cui la Provincia di Novara che ha escluso il progetto di ultimazione del recupero ambientale della cava dalla procedura di VIA.
9. All’udienza del 29 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. L’eccezione di tardività dell’impugnazione del piano di caratterizzazione è infondata.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non viene contestata l’imposizione da parte della pubblica amministrazione di un intervento di caratterizzazione – da ritenersi immediatamente lesiva per chi ritenga di non essere responsabile dell’inquinamento e contesti in radice l’obbligo di dovervi provvedere o anche per chi, in ipotesi, contesti l’esecuzione delle opere connesse alla caratterizzazione, assentite dall’autorizzazione regionale di cui all’art. 242 c. 3, d.lgs. n. 152/2006 – ma l’incidenza di questo strumento sugli esiti della procedura di analisi del rischio e quindi sull’intero procedimento delineato dall’art. 242 d.lgs. n. 152/2006.
In questa prospettiva, l’approvazione del piano di caratterizzazione si pone come una fase di un procedimento unitario che palesa il suo carattere lesivo unicamente laddove il procedimento sia chiuso positivamente perché la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è risultata inferiore alle concentrazioni soglia di rischio.
Essa è stata quindi correttamente impugnata unitamente al provvedimento finale.
11. Parimenti infondata è l’altra eccezione di rito sollevata dalla controinteressata.
Con provvedimento prot. n. 1620/2018 la Provincia di Novara ha escluso, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 152/2006, il progetto per il completamento degli interventi di recupero della cava di inerti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, in quanto la realizzazione degli interventi in progetto non comporta impatti negativi significativi ma che, al contrario, sono finalizzati al recupero di un’area degradata.
Questo atto si pone a conclusione di un procedimento finalizzato a valutare se il progetto di riqualificazione dell’area possa avere effetti significativi sull’ambiente, così da richiedere l’avvio di un procedimento di VIA, ma in cui nulla viene disposto con riferimento all’analisi di rischio sull’area di cava.
La mancata impugnazione di questo provvedimento, che attiene, dunque, a un procedimento differente rispetto a quello, finalizzato alla bonifica dell’area, oggetto del presente giudizio, non determina alcuna inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
12. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Comune di Oleggio a convocare la conferenza di servizi per il procedimento di bonifica e ad adottare la determinazione conclusiva ai sensi dell’art. 242, d.lgs. n. 152/2006, norma che attribuisce, invece, la competenza alla Regione o al più alla Provincia. Analogo vizio inficerebbe la determina n. 115 del 9 luglio 2015 di approvazione del piano di caratterizzazione.
Ad avviso della ricorrente non potrebbe trovare applicazione la legge regionale n. 42/2000 in quanto antecedente al d.lgs. n. 152/2006, pena la sua incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost.
Viene inoltre, invocato, a sostegno dell’incompetenza del Comune, l’art. 2, c. 3 della l. reg. n. 23/2015, norma che ha confermato le competenze delle Province in materia di cave.
13. La censura non è fondata.
Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, la Regione Piemonte con la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 ha stabilito (art. 43) che “le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 […] in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 […] sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo”.
Questa norma ha, quindi, confermato, successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, il riparto di competenze definite dalla l. reg. n. 42/2000.
L’obiezione della ricorrente secondo cui la norma regionale non verrebbe in rilievo in quanto essa fa riferimento solamente alle funzioni “attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,” e non alle Province è inconferente: la competenza esercitata nel caso di specie dall’amministrazione comunale attiene per l’appunto a funzioni attribuite dall’art. 242, d.lgs. n. 152/2006 proprio alla Regione, e non alla Provincia, quali le convocazioni delle conferenze di servizi per l’autorizzazione del piano di caratterizzazione, per l’approvazione del documento di analisi di rischio e per la dichiarazione di conclusione positiva del procedimento.
Né può ritenersi sussistente il vizio di difetto di competenza in forza di quanto previsto dall’art. 2, c. 3 l. reg. n. 23 del 29 ottobre 2015, norma che delegava alle Province “le funzioni amministrative in materia di attività estrattive relativamente a cave e torbiere, di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)”: il procedimento in questione non attiene all’attività di coltivazione della cava ma alla bonifica del sito.
14. Con il secondo motivo viene dedotta l’illegittimità del provvedimento conclusivo per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 14 e ss. l. n. 241/1990 e artt. 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 152/2006 in quanto il Comune avrebbe omesso di riportare in esso le prescrizioni date da ARPA con il parere del 21 gennaio 2016.
15. La censura è fondata.
Il verbale della conferenza di servizi del 21.1.2016 ha disposto che “le osservazioni Arpa saranno oggetto di prescrizione nell’atto finale del Comune di Oleggio” (esse attengono al monitoraggio periodico della presenza di biogas e all’adeguato confinamento di alcuni campioni di terreno superficiale in cui è stata riscontrata la presenza di idrocarburi quando verrà progettato l’intervento finale di recupero ambientale e la destinazione ad area ricreativa).
Il provvedimento che ha concluso il procedimento di bonifica, contrariamente a quanto deciso in sede di conferenza di servizi, non ha previsto nulla al riguardo, né in esso vengono indicate le ragioni per le quali l’amministrazione comunale ha ritenuto di non recepire le osservazioni.
Non può condividersi quanto replicato dalla controinteressata e cioè che il parere dell’Arpa non reca prescrizioni ma meri suggerimenti.
Stabilendo che le osservazioni dell’Arpa – siano esse anche solo meri suggerimenti – sarebbero state recepite sotto forma di prescrizioni, la conferenza di servizi ha posto un preciso autolimite, che doveva essere rispettato.
Per orientamento costante della giurisprudenza, invero, "quando l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l’illegittimità delle relative determinazioni" (Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).
16. Con il terzo motivo vengono contestati i vizi di difetto di istruttoria, di motivazione e di violazione dei principi in tema di partecipazione procedimentale: la Inerti Pedemontani s.a.s. avrebbe depositato nel corso del procedimento una pluralità di osservazioni che non sarebbero state prese in considerazione dall’amministrazione la quale non avrebbe motivato in ordine al mancato accoglimento delle stesse, limitandosi ad affermare, nel verbale della conferenza di servizi del 21.1.2016, che tali osservazioni “non sono sottoscritte da un tecnico e sono da respingere”.
17. Anche questa censura merita accoglimento.
Non può ritenersi che l’amministrazione abbia motivato le ragioni per cui ha ritenuto di non condividere le osservazioni presentate dalla Inerti Pedemontani s.a.s. nel corso dell’iter procedimentale.
Il verbale della conferenza di servizi del 21 gennaio 2016 dà atto delle osservazioni presentate dalla proprietaria, contiene alcune generiche repliche ai quesiti da essa posti, riporta quanto obiettato dal Comune di Oleggio e cioè che le osservazioni “non sono sottoscritte da un tecnico e sono da respingere mentre il contribuito di Arpa evidenzia la non necessità di interventi di bonifica dell’area” e conclude affermando la necessità di “chiedere ai progettisti di fornire entro 15 giorni risposta scritta ai quesiti della proprietà che saranno valutati a un tavolo tecnico tra provincia e Comune”, avendo l’Arpa già fornito il proprio contributo tecnico.
La Colabeton s.p.a. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni l’11 febbraio 2016, a cui ha ulteriormente replicato la Inerti Pedemontani s.a.s.
Le integrazioni presentate dal tecnico della Colabeton s.p.a. sono state esaminate dal tavolo tecnico il 23 febbraio 2016 il quale ha affermato di condividerne il contenuto “avendo risposto in modo puntuale ed esaustivo a tutte le osservazioni formulate dalla proprietà” (v. doc. 8 della Provincia, depositato il 18.4.2019).
Con la determinazione n. 29 del 1° marzo 2016 viene dato atto che il tavolo tecnico riunitosi il 23 febbraio 2016 “ha accertato che la ditta ha risposto in modo puntuale ed esaustivo a tutte le osservazioni formulate dalla proprietà”.
L’operato dell’amministrazione comunale e delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento è illegittimo in quanto:
– il fatto che le osservazioni presentate dalla Inerti Pedemontani s.a.s. non siano state sottoscritte da un tecnico non assume alcun rilievo e non esonera, certo, l’amministrazione dal prenderle in considerazione e dal dare conto delle ragioni per le quali non sono ritenute condivisibili: l’art. 10 della l. n. 241/1990 attribuisce invero ai soggetti che partecipano al procedimento il diritto di presentare memorie scritte e documenti, senza richiedere il possesso di particolari titoli e prevede l’obbligo per l’amministrazione di valutarle, con la sola condizione che esse siano “pertinenti all’oggetto del procedimento”;
– il verbale del tavolo tecnico del 23 febbraio e il provvedimento conclusivo non contengono alcuna motivazione che spieghi le ragioni dell’adesione alle controdeduzioni presentate dalla Colabeton s.p.a., con conseguente palese difetto di motivazione e istruttoria.
La difesa dell’amministrazione comunale ha affermato che le problematiche sollevate dalla proprietaria sono state valutate dai vari enti preposti – senza però chiarire quali e con quale specifico atto ciò sia avvenuto – e “dagli esperti incaricati dalla Colabeton s.p.a. interpellati, ex lege, dal Comune di Oleggio” (pag. 11 e 12 della memoria di costituzione).
In effetti, il Comune di Oleggio, nel corso del procedimento, ha illegittimamente demandato ad una delle parti coinvolte nel procedimento lo svolgimento di un’attività, quella di replica alle osservazioni, che è di sua stretta competenza, così come previsto dalla disposizione generale di cui all’art. 10, l. n. 241/1990. Né, d’altro canto, viene precisato, da parte della difesa dell’amministrazione comunale, quale sia la norma di legge che consenta all’amministrazione di avvalersi della collaborazione proprio dei tecnici incaricati dal soggetto che è il responsabile dell’inquinamento, che certamente non versa in una posizione di imparzialità, essendo interessato ad una conclusione positiva del procedimento ex art. 242, d.lgs. n. 152/2006.
18. E’ poi fondato anche il sesto motivo di ricorso con cui viene contestata l’illegittimità del piano di caratterizzazione per difetto di istruttoria e motivazione in quanto approvato nonostante in sede di conferenza di servizi dell’8 luglio 2015, tenutasi per l’esame delle integrazioni a tale piano, non fosse presente l’Arpa né questa avesse inviato il proprio contributo tecnico.
Nel verbale della conferenza di servizi dell’8 luglio 2015 viene riportata la seguente frase: “i presenti sottolineano che la mancanza di Arpa né l’invio di un contributo tecnico da parte di Arpa non consentono la completa valutazione delle integrazioni”.
A fronte di una tale ammissione da parte degli stessi partecipanti alla conferenza, l’approvazione del piano di caratterizzazione, avvenuta il giorno successivo, senza che risulti essere stata svolta ulteriore attività istruttoria, non può che ritenersi viziata.
Un ulteriore coinvolgimento dell’Arpa era effettivamente necessario, considerando che l’Agenzia stessa nel proprio parere dell’8 giugno 2015 aveva specificamente affermato l’impossibilità “di effettuare valutazioni sul piano di caratterizzazione sino a quando non saranno integrati gli argomenti mancanti o non completamente sviluppati”.
Poiché le carenze riscontrate erano state ritenute ostative alla stessa valutazione del piano di caratterizzazione, le integrazioni presentate dalla Colabeton s.p.a. necessitavano di essere nuovamente sottoposte all’esame dell’Arpa, soggetto della cui competenza tecnica l’amministrazione comunale è tenuta ad avvalersi in forza di quanto previsto dall’art. 242, c. 12, d.lgs. n. 152/2006.
In ogni caso, infine, né il verbale della conferenza di servizi né il provvedimento di approvazione danno contro delle ragioni per cui le integrazioni sono state ritenute “sufficienti e accettabili”, non contenendo alcuna motivazione al riguardo.
19. Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto accolto. Le altre censure dedotte possono essere assorbite.
20. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione comunale, mentre – per la diversa posizione processuale – sono compensate nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Oleggio al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge.
Spese compensate nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
L’ESTENSORE
Silvia Cattaneo
IL PRESIDENTE
Carlo Testori
IL SEGRETARIO