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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 381 | Data di udienza: 13 Marzo 2013

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Natura – Aumento del carico urbanistico –  Mutamento di destinazione d’uso.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2013
Numero: 381
Data di udienza: 13 Marzo 2013
Presidente: Salamone
Estensore: Sinigoi


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Natura – Aumento del carico urbanistico –  Mutamento di destinazione d’uso.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 27 marzo 2013, n. 381


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Oneri di urbanizzazione – Natura – Aumento del carico urbanistico –  Mutamento di destinazione d’uso.

Gli oneri di urbanizzazione sono considerati un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (cfr. C.d.S., V, 21 aprile 2006, n. 2258; idem 27 febbraio1998, n. 201; idem 23 maggio1997, n. 529).  Ne deriva che il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri“ anzidetti è l’aumento del carico urbanistico, derivi esso dalla realizzazione di interventi edilizi o da mutamenti di destinazione d’uso (anche in assenza di opere). La quota per oneri di urbanizzazione compensa, in altri termini, l’aggravamento del carico urbanistico della zona, indotto dal nuovo insediamento.  L’incremento del peso insediativo non consegue, infatti, soltanto agli interventi di ristrutturazione generale e globale di un edificio, ma anche alle ristrutturazioni meno marcate, che comunque trasformino la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 19.02.2008, n. 100). In tal caso la necessità di sottoporre la concessione al pagamento dei contributi è riferita all’oggettiva rivalutazione dell’immobile ed è funzionale a sopportare il carico socio-economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico (cfr. C.d.S., V, 3 marzo 2002, n. 1180).


Pres. Salamone, Est. Sinigoi – B.V. (avv.ti Coscia e Zanino) c. Comune Avigliana (avv.ti Golinelli e Martino)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 27 marzo 2013, n. 381

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 27 marzo 2013, n. 381

N. 00381/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 795 del 2006, proposto da:
Battaglia Vito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Coscia e Roberta Zanino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Mercantini, 6;

contro

Comune Avigliana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Piero Golinelli e Giovanni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via Stefano Clemente, 22;

per l’annullamento

della non debenza da parte del sig. Battaglia delle somme (pari ad euro 11.774,78) che il Comune di Avigliana ha richiesto con lettera prot. 7847/05 del 1/4/05 a titolo di integrazione del contributo di urbanizzazione per il condono edilizio per cambio di destinazione d’uso di parte di un immobile da fienile a civile abitazione;

nonché per la condanna del Comune di Avigliana

a restituire la somma di euro 11.774,78 o quella diversa quale risulterà in giudizio, pari alla differenza tra i contributi di urbanizzazione pagati e quelli effettivamente dovuti a seguito del rilascio di titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. C/2004/017 del 18/5/05. Oltre gli interessi legali dal giorno dell’indebito degli stessi fino al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Avigliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 19 giugno 2006 e depositato il successivo 27 giugno, il signor Vito Battaglia ha contestato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la debenza dell’importo di € 11.774,78, versato al Comune di Avigliana a titolo di conguaglio del contributo di urbanizzazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. C/2004/017 in data 18/5/2005.

1.1) Il ricorrente, che agisce per l’accertamento della non debenza dell’importo su indicato e, conseguentemente, per la condanna del Comune intimato alla sua restituzione o a quella del diverso importo ritenuto di giustizia, maggiorato dagli interessi legali dal giorno dell’indebito versamento a quello del saldo, espone d’aver presentato istanza ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, per ottenere il condono edilizio per il cambio di destinazione d’uso, da fienile aperto a civile abitazione, di parte dell’immobile di proprietà sito in Vicolo Ferronia n. 7 e distinto a Catasto del Comune di Avigliana al foglio n. 24, mappale n. 58, sub 3, a seguito della tamponatura perimetrale del fronte nord del fienile stesso e contestuale ripartizione interna per la formazione di nuovi spazi ad uso abitativo, nonché della realizzazione di una rampa scale esterna costituita con struttura cementizia e finitura in serizzo per consentirvi l’accesso.

1.2) Espone, inoltre, che, al fine di ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, ha interamente corrisposto al Comune l’importo dianzi indicato, di cui contesta, però, la debenza per violazione della delibera di Giunta comunale n. 231/04 e contrasto con l’art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/03 e con l’art. 5 l.r. Piemonte n. 33/04.

1.3) Il ricorrente lamenta, in particolare, che, ai fini del condono, l’intervento edilizio in questione è stato considerato come rientrante tra gli illeciti di cui alla tipologia 3 (“Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio”) dell’allegato 1 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326, nel mentre, ai fini del versamento del contributo di costruzione, è stato fatto rientrare nell’ambito della categoria n. 1 degli interventi a carattere “residenziale” di cui alla D.G.C. n. 231/04 ovvero tra le “costruzioni completamente abusive o abuso che abbia generato unità immobiliari autonome o potenzialmente autonome”, per cui sono previsti dei contributi di costruzione decisamente più elevati di quelli stabiliti per gli “interventi su costruzioni esistenti, ampliamenti che non abbiano generato unità immobiliari autonome o potenzialmente autonome, pertinenze nel perimetro del Centro storico” (categoria n. 3), in cui ritiene vadano più propriamente ricondotte le opere di condono realizzate, consistenti in una ristrutturazione senza ampliamento, attuata con mutamento di destinazione d’uso e creazione di una nuova unità immobiliare per scissione dall’unità precedente.

1.4) Lamenta, inoltre, che, ai fini del condono, il Comune ha creato delle nuove classificazioni di oneri di urbanizzazione, in spregio alla disposizione di cui all’art. 32, comma 40, del d.l. dianzi citato, che fa salva unicamente la possibilità di applicare un incremento, fino ad un massimo del 10 per cento (30 per cento per opere abusive relative a nuove costruzioni riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1 e 2 dell’allegato 1 al D.L. n. 269/2003, secondo quanto previsto dall’art. 5 della l.r. 10 novembre 2004, n. 33), dei diritti e degli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. A suo avviso, l’ente civico ha aggiunto, infatti, illegittimamente alle categorie ordinarie (interventi che costituiscono nuova opera; interventi di ristrutturazione) una nuova non consentita ovvero la “ristrutturazione che comporta l’aumento di unità abitative all’interno dell’edificio preesistente”.

2) Il Comune di Avigliana si è costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t. per difendendere la legittimità del proprio operato e contestare la fondatezza del ricorso ex adverso proposto.

2.1) Con successiva memoria ha controdedotto, in particolare, che la misura dei contributi di urbanizzazione dettata dalla D.G.C. n. 231/2004 si basa sulla destinazione d’uso delle costruzioni, motivo per cui è stata prevista una tripartizione degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni residenziali, la cui differenziazione essenziale risiede nella circostanza che l’intervento abbia generato o meno unità immobiliari autonome o potenzialmente autonome, indipendentemente dalla concreta tipologia di abuso in cui lo stesso rientra.

3) Il ricorrente ha replicato alla memoria avversaria, insistendo, ai fini che qui rilevano, per la riconducibilità dell’intervento realizzato alla categoria n. 3 degli interventi a carattere “residenziale” di cui alla D.G.C. n. 231/04, dato che la nuova unità abitativa realizzata non è frutto di un ampliamento, ma di una ristrutturazione all’interno di volume esistente.

4) La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 13 marzo 2013 e, quindi, trattenuta per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) In via generale, osserva, invero, il Collegio che, secondo la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza, da cui non v’è motivo di discostarsi, gli oneri di urbanizzazione sono considerati un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (cfr. C.d.S., V, 21 aprile 2006, n. 2258; idem 27 febbraio1998, n. 201; idem 23 maggio1997, n. 529).

6.1) Ne deriva che il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri“ anzidetti è l’aumento del carico urbanistico, derivi esso dalla realizzazione di interventi edilizi o da mutamenti di destinazione d’uso (anche in assenza di opere). La quota per oneri di urbanizzazione compensa, in altri termini, l’aggravamento del carico urbanistico della zona, indotto dal nuovo insediamento.

6.2) L’incremento del peso insediativo non consegue, infatti, soltanto agli interventi di ristrutturazione generale e globale di un edificio, ma anche alle ristrutturazioni meno marcate, che comunque trasformino la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 19.02.2008, n. 100). In tal caso la necessità di sottoporre la concessione al pagamento dei contributi è riferita all’oggettiva rivalutazione dell’immobile ed è funzionale a sopportare il carico socio-economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico (cfr. C.d.S., V, 3 marzo 2002, n. 1180).

7) Orbene, ciò precisato, non v’è dubbio che la ristrutturazione in questione, seppur realizzata mediante limitati interventi di carattere edilizio, abbia comportato un effettivo aumento del carico urbanistico.

A tal proposito il Collegio non può, peraltro, che condividere l’inquadramento operato dall’ente civico ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione, dato che l’intervento condonato, avendo portato alla creazione di un organismo radicalmente diverso, dal punto di vista del carico urbanistico, da quello preesistente e avendo, anzi, dato origine ad un’unità immobiliare autonoma, pare ragionevolmente riconducibile alla categoria n. 1 degli interventi a carattere “residenziale” di cui alla D.G.C. n. 231/04.

L’intervento in concreto realizzato, che ha consentito di trasformare un fienile in un unità abitativa composta da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, servizio igienico e relativo disimpegno, al quale è possibile accedere con una rampa scale esterna, comporta, invero, aggravi di carico urbanistico identici a quelli derivanti da nuove costruzioni (per un’ipotesi similare dal punto di vista del “risultato” edilizio ottenuto vedasi T.A.R. Lombardia Brescia, 21 luglio 2009 , n. 4455).

8) A nulla rileva, peraltro, che, ai fini del condono, le opere realizzate siano state ascritte alla tipologia 3 (“Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio”) dell’allegato 1 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, dato che da un’attenta lettura delle disposizioni di tale decreto si evince che il legislatore non ha assolutamente inteso prevedere una corrispondenza diretta tra tipologia d’illecito commesso e misura degli oneri di concessione, ma ha stabilito un criterio diverso, che non può che essere applicato tenendo conto della funzione tipica assolta dagli oneri di urbanizzazione.

8.1) La tabella D avente ad oggetto la “Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione” individua, infatti, solo due categorie di interventi edilizi ovvero le “Nuove costruzioni e ampliamenti” e le “Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d’uso”, diversamente da quanto stabilisce, invece, la tabella C per la “misura dell’oblazione”, che tiene conto della tipologia d’illecito concretamente commesso.

8.2) Ad avviso del Collegio, è da ritenersi, dunque, rimessa al prudente apprezzamento tecnico-discrezionale delle singole Amministrazioni la valutazione in ordine alla riconducibilità dell’intervento realizzato all’una o all’altra delle due macro-categorie dianzi indicate ai fini della corresponsione degli oneri di urbanizzazione, in ragione dell’effettiva incidenza sul carico antropico provocata dalle opere per cui è stato chiesto il condono.

9) La deliberazione giuntale n. 231/2004, con cui vengono determinati gli importi degli oneri di urbanizzazione per le opere del condono in questione, laddove fa riferimento al concetto di unità immobiliare autonoma o potenzialmente tale, pare, peraltro, pienamente rispondente alla definizione di “nuova costruzione” fornita dall’art. 2 legge regionale n. 33/2004 recante disposizioni regionali per l’attuazione della sanatoria edilizia ove si legge, per l’appunto, che “ai fini della presente legge si intende per nuova costruzione il manufatto che risulti realizzato in forma autonoma non connesso o pertinente ad altro manufatto esistente”.

9.1) Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, essa non introduce alcuna nuova fattispecie di opere edilizie rispetto a quelle ordinarie, con buona pace, dunque, del rispetto di quanto al riguardo stabilito dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 269 del 2003 e dell’art. 5 della l.r. dianzi citata e delle fattispecie residenziali ordinarie contemplate dalla D.G.C. n. 59 dell’8 giugno 1995, laddove la linea di discrimine viene, invero, individuata tra interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione ovvero attuati su volumi preesistenti.

10) Ne deriva che, tenuto conto del risultato complessivo dell’intervento condonato (diversa strutturazione e fruibilità dell’immobile) e del correlato aumento del peso insediativo, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare il quantum dovuto dal signor Battaglia applicando la misura degli oneri stabilita per gli interventi di nuova costruzione, nel cui ambito rientrano quelli che, come quello realizzato, generano unità immobiliari autonome.

11) Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, il ricorso va, in definitiva, rigettato, in quanto infondato.

12) Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo, determinata assumendo a riferimento i criteri e i parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune resistente, che liquida in complessivi Euro 1.260,00 oltre IVA, se dovuta, e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore
Antonino Masaracchia, Primo Referendario
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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