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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 1297 | Data di udienza: 20 Novembre 2018

* CACCIA – Programma di controllo della specie cinghiale – Preventivo parere dell’ISPRA – Art. 19, c. 2 l. n. 157/1992 – Carenza – Rilascio del parere con riferimento ad un precedente regolamento – Insufficienza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 28 Novembre 2018
Numero: 1297
Data di udienza: 20 Novembre 2018
Presidente: Testori
Estensore: Testori


Premassima

* CACCIA – Programma di controllo della specie cinghiale – Preventivo parere dell’ISPRA – Art. 19, c. 2 l. n. 157/1992 – Carenza – Rilascio del parere con riferimento ad un precedente regolamento – Insufficienza.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 28 novembre 2018, n. 1297


CACCIA – Programma di controllo della specie cinghiale – Preventivo parere dell’ISPRA – Art. 19, c. 2 l. n. 157/1992 – Carenza – Rilascio del parere con riferimento ad un precedente regolamento – Insufficienza.

 Il “Programma di controllo della specie cinghiale”, necessita della previa adozione del parere dell’ISPRA, tenuto conto delle vincolanti prescrizioni di cui all’art. 19 comma 2 della legge n. 157/1992 e all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 9/2000; la carenza, riferita al programma relativo al 2018, non può ritenersi superata dalla circostanza che il predetto istituto si fosse espresso nell’ambito del procedimento per l’approvazione del Regolamento 2013/2015 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1333/2016)


Pres. ed Est. Testori – E. onlus e altro (avv. Rizzato) c. Provincia di Alessandria (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 28 novembre 2018, n. 1297

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 28 novembre 2018, n. 1297

Pubblicato il 28/11/2018

N. 01297/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2018, proposto da
Earth e Associazione Vittime della caccia, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Napoli 4;


contro

Provincia di Alessandria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Coldiretti Federazione Provinciale Alessandria, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 56 del 29 marzo 2018, pubblicato sino al 12\4\18, col quale è stato approvato il programma di controllo della specie di cinghiale per l’anno 2018 come da allegato A del decreto stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con il ricorso in epigrafe Earth e Associazione Vittime della caccia hanno impugnato il decreto n. 56 del 29 marzo 2018 con cui il Presidente della Provincia di Alessandria ha approvato il programma di controllo della specie cinghiale per l’anno 2018 come da allegato A del decreto stesso. Contro tale provvedimento hanno formulato le seguenti censure:

– Violazione e falsa applicazione degli art. 19 l. 11/02/1992 n. 157 e 2 l.r. Piemonte 27/01/2000 n. 9 per assenza parere Ispra;

– Violazione e falsa applicazione degli art. 19 l. 11/02/1992 n. 157 e 2 l.r. Piemonte 27/01/2000 n. 9; Eccesso di potere per difetto motivazione.

2) La Provincia di Alessandria, a cui il ricorso risulta notificato in data 28-30/5/2018, non si è costituita in giudizio.

3) Nella camera di consiglio del 27 giugno 2018 questo Tribunale, con l’ordinanza n. 797, ha ordinato alla predetta Provincia di depositare “una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso, corredata da ogni utile e pertinente documentazione, con particolare riferimento agli atti presupposti del provvedimento impugnato”. L’Amministrazione ha ottemperato, depositando quanto richiesto in data 5/7/2018.

4) Nella successiva camera di consiglio del 10 luglio 2018 il TAR, con l’ordinanza n. 266, ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato sulla base della seguente motivazione:

“Viste la relazione e la documentazione depositate in giudizio dalla Provincia di Alessandria in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 797/2018;

Ritenuto che, ad un primo esame, il ricorso sembra presentare apprezzabili profili di fondatezza con specifico riferimento alla censura relativa alla mancata acquisizione del parere dell’ISPRA prima dell’adozione del provvedimento impugnato;

Considerato in proposito:

– che il predetto Istituto si è espresso unicamente con il parere del 15/7/2013 nell’ambito del procedimento concluso con l’adozione del “Regolamento per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale” (relativamente al periodo 2013/2018) approvato con deliberazione C.P. n. 22 del 23/9/2013 (e poi oggetto di aggiornamento con deliberazione C.P. n. 41 del 27/10/2015);

– che a sua volta il “Programma di controllo della specie cinghiale” per l’anno 2018, approvato con il provvedimento impugnato necessitava della previa adozione del parere dell’ISPRA, tenuto conto delle vincolanti prescrizioni di cui all’art. 19 comma 2 della legge n. 157/1992 e all’art. 2 comma 1 della L.R. n. 9/2000;

– che tale carenza non può ritenersi superata dal mero riferimento al Regolamento del 2013/2015, contenuto nel programma per il 2018, visto anche l’orientamento rigoroso, in senso favorevole alle tesi delle parti ricorrenti, espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 1333 del 5 aprile 2016”.

5) Non risulta che tale decisione sia stata appellata; né, successivamente, sono stati depositati in giudizio ulteriori scritti o documenti.

6) All’udienza del 20 novembre 2018, presente il difensore delle parti ricorrenti, il ricorso è passato in decisione.

7) Ciò premesso, sussistono i presupposti per pronunciare una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

È sufficiente a tale riguardo richiamare il contenuto, più sopra riportato, dell’ordinanza con cui è stata definita la fase cautelare, dopo la quale nessun nuovo elemento è emerso in giudizio. La motivazione dell’ordinanza citata merita integrale conferma e il ricorso va pertanto accolto: va conseguentemente annullato il decreto n. 56 del 29 marzo 2018 con cui il Presidente della Provincia di Alessandria ha approvato il programma di controllo della specie cinghiale per l’anno 2018 come da allegato A del decreto stesso.

8) Le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Con separato provvedimento saranno liquidate le competenze spettanti al difensore delle parti ricorrenti, ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Carlo Testori
        

IL SEGRETARIO

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