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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 428 | Data di udienza: 23 Febbraio 2012

* APPALTI – Bando di gara – Prescrizioni – Obbligo di sottoscrivere il disciplinare di gara, a pena di esclusione – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2012
Numero: 428
Data di udienza: 23 Febbraio 2012
Presidente: Balucani
Estensore: Ravasio


Premassima

* APPALTI – Bando di gara – Prescrizioni – Obbligo di sottoscrivere il disciplinare di gara, a pena di esclusione – Illegittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 aprile 2012, n. 428


APPALTI – Bando di gara – Prescrizioni – Sottoscrizione del disciplinare di gara, a pena di esclusione – Illegittimità.

 La clausola del bando che richieda la sottoscrizione del disciplinare di gara in ogni sua pagina da parte delle imprese partecipanti, annettendo alla violazione di tale prescrizione la esclusione dalla gara, è illegittima, in quanto, di per sé, non svolge alcuna funzione giuridicamente tutelabile.

Pres. Balucani, Est. Ravasio – S. s.p.a. (avv.ti Faggiano, Becchi e Grillo) c. Comune di Novara (avv.ti Rovetta e Perone)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 4 aprile 2012, n. 428

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 aprile 2012, n. 428

N. 00428/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2011, proposto da:
Siram S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Faggiano, Bruno Becchi, Loredana Grillo, con domicilio eletto presso Marco Faggiano in Torino, via Drovetti, 37;

contro

Comune di Novara, rappresentato e difeso dagli avv. Lorena Rovetta, Giovanna Perone, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Cofely Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Merani, Antonella Borsero, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21; Alexa S.r.l., Carino Impianti S.r.l.;

per l’annullamento

a) del provvedimento di data ed estremi ignoti, comunicato con nota via fax in data 5.9.2011, di aggiudicazione dell’appalto della gestione calore degli edifici comunali di Novara indetto con bando spedito in data 14.4.2011:

– quanto al lotto “GARA 1” (impianti con combustibile a gasolio);

– quanto al lotto “GARA 2” (impianti con combustibile a metano)

b) degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi espressamente comprendendosi:

– il provvedimento di aggiudicazione provvisoria dei lotti “GARA 1” e “GARA 2”;

– i verbali di gara in parte qua quanto al verbale della seconda seduta pubblica del 30.6.2011 (nella quale la Commissione ha disposto la riammissione delle controinteressate precedentemente escluse) e successivi;

– il parziale diniego all’accesso documentale opposto in via informale e con nota prot. 1780/1781;

c) per la declaratoria di inefficacia dei contratti d’appalto relativi ai lotti “GARA 1” e “GARA 2”, ove stipulati;

d) per il risarcimento del danno in forma specifica, con domanda di subentro dell’esponente nel contratto quanto ai lotti “GARA 1” e “GARA 2”, ovvero in subordine di risarcimento per equipollente ovvero ancora a titolo di perdita di chances.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Novara e di Cofely Italia S.p.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Cofely Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Merani, Antonella Borsero, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe indicato la Siram s.p.a. ha impugnato gli atti relativi alla procedura aperta indetta dal Comune di Novara, con bando pubblicato il 27 aprile 2011, per l’affidamento dei servizi di conduzione degli impianti termici degli edifici comunali per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Contestualmente la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia dei contratti, ove stipulati nonché il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.

Ha esposto la ricorrente che la gara prevedeva l’affidamento del servizio in due lotti: il n. 1, afferente gli impianti alimentati a gasolio ed il n. 2, afferente gli impianti alimentati a gas metano; che alla prima seduta pubblica la commissione constatava la irregolarità della domanda di partecipazione di tutte le altre concorrenti, che venivano perciò inizialmente escluse in applicazione del bando; che l’unica offerta ritenuta valida era quella della ricorrente, la quale veniva esaminata in seduta riservata ottenendo punti 70 per il lotto 1 e punti 75 per il lotto 2; che, tuttavia, nel corso della seconda seduta pubblica del 30 giugno 2011 la commissione, preso atto delle modifiche che il D.L. 70/2011 aveva apportato nel corpo dell’art. 46 del D. L.vo 163/06, decideva di riammettere ad entrambe le gare la concorrente esclusa a.t.i. Cofely, e di riammettere alla gara per il solo lotto 2 la Carino Impianti e la Alexa s.r.l..

Le offerte tecniche delle concorrenti riammesse venivano pertanto riesaminate pur dopo il già avvenuto esame della offerta tecnica presentata dalla ricorrente.

In esito a tale fase i punteggi già attribuiti alla Siram s.p.a. venivano ricalcolati, l’a.t.i. Cofely-Tre G Sogesca si aggiudicava entrambi i lotti e la ricorrente si classificava seconda nella gara per il lotto 1 e terza nella gara per il lotto 2.

Siram s.p.a. ha pertanto impugnato gli atti di aggiudicazione nonché i verbali della seduta pubblica del 30 giugno 2011 deducendo le seguenti doglianze:

– quanto agli atti di gara relativi al lotto 1):

I) violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, dell’art. 74 del D. L.vo 163/06, disparità di trattamento, illogicità manifesta: la riammissione dell’a.t.i. Cofely e di Carino Impianti é illegittima perché la stessa non aveva sottoscritto in ogni pagina il disciplinare di gara, così come lo stesso imponeva a pena di decadenza al punto 4.9.;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D. L.vo 163/06 e dell’art. 4 D.L: 70/11 in relazione all’art. 11 Preleggi, eccesso di potere per contraddittorietà: le modifiche apportate dal D.L. 70/11 sono comunque entrate in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara e pertanto non possono fungere da criterio di interpretazione delle norme contenute nel bando medesimo;

– quanto agli atti della gara relativa al lotto 2:

III-IV) riproducono, relativamente agli atti di gara del lotto 2, le censure I e II;

V) violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara, dell’art. 74 del D. L.vo 163/06, disparità di trattamento, illogicità manifesta: anche la riammissione alla gara di Alexa s.r.l. , sia perché si fonda su circostanze non desumibili dai documenti prodotti dalla concorrente, sia perché la stessa avrebbe dovuto dimostrare, ai fini del possesso della capacità tecnica, di aver svolto nell’ultimo triennio lavori a favori di enti pubblici, ciò che non risulta;

– quanto agli atti di gara relativi ad entrambi i lotti:

VI) violazione dei principi di parità di trattamento e di necessaria contestualità del giudizio comparativo, contraddittorietà ed illogicità manifesta: la procedura andava comunque rinnovata interamente dal momento che nel momento in cui le concorrenti venivano riammesse l’offerta tecnica della ricorrente era già stata aperta e valutata.

Il ricorso veniva notificato alle controinteressate a.t.i. Cofely, impresa Carino Impianti e Alexa s.r.l., sia tramite raccomandata spedita il 22 settembre 2011, sia mediante fax trasmesso sotto la data del 23 settembre 2011.

Cofely Italia s.p.a., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della a.t.i. Cofely-Tre G Sogesca s.r.l., si é costituita in giudizio per resistere al ricorso ed ha altresì spiegato, con atto depositato il 3 ottobre 2011, ricorso incidentale, impugnando l’art. 4.9 del disciplinare di gara, nella parte in cui esso dispone che ai fini di partecipare alla gara ogni partecipante deve inserire nella busta n. 1 sia il capitolato d’oneri che il disciplinare di gara firmati, a pena di esclusione, su ciascuna pagina. Secondo a.t.i. Cofely la clausola in esame sarebbe illegittima in ragione della natura e della funzione propria del disciplinare di gara, la cui sottoscrizione non comporterebbe effetti sostanziali, rendendo così irragionevole l’esclusione della impresa concorrente che ometta di allegare alla domanda di partecipazione la copia sottoscritta dello stesso; d’altro canto sottoscrivendo la domanda di partecipazione alla gara l’impresa concorrente riconosce di aver preso visione, e di accettare, tutti i documenti inerenti l’appalto, il che rende superflua l’ulteriore sottoscrizione del disciplinare di gara.

Si é costituito in giudizio per resistere al ricorso anche il Comune di Novara.

A seguito di decreto presidenziale si teneva, il 28 settembre 2011, udienza di audizione delle parti: nell’occasione la ricorrente rinunciava alla richiesta di misura monocratica temporanea ed urgente sull’assicurazione del Comune che il servizio era stato momentaneamente affidato ad una impresa terza estranea e che l’Amministrazione non avrebbe proceduto alla stipula del contratto sino all’esito della prima camera di consiglio utile.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Collegio respingeva la domanda cautelare.

Il ricorso é stato infine introitato a decisione alla udienza pubblica del 23 febbraio 2012.

DIRITTO

1. Va chiarito preliminarmente, in punto di fatto, che le controinteressate a.t.i. Cofely e Carino Impianti, le quali avevano presentato domanda di partecipazione alla gara, la prima relativamente ad entrambi i lotti, la seconda solo per il lotto 2, erano state inizialmente escluse dalla procedura per non aver allegato alla domanda il disciplinare di gara sottoscritto in ogni pagina, così come il bando richiedeva, a pena di esclusione, al punto 4.9. Quanto ad Axela s.r.l., che unitamente alle precitate concorrenti e ad una quarta (Icem s.r.l.) aveva chiesto di partecipare alla gara relativa al lotto 2, veniva inizialmente esclusa in ragione del fatto che non risultava aver svolto, nel triennio 2007-2009, alcun servizio analogo a quello oggetto della gara.

L’esclusione della a.t.i. Cofely, di Carino Impianti e di Alexa s.r.l. veniva revocata in occasione della seduta pubblica del 30 giugno 2011, allorché la commissione di gara prendeva atto della entrata in vigore dell’art. 4 comma 2 del D.L. 70/11, il quale ha sancito il principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure per l’affidamento di appalti ed ha affermato la nullità delle prescrizioni che introducono cause di esclusione diverse da quelle indicate dalla norma. Alexa s.r.l., in particolare, veniva riammessa alla gara con riserva della acquisizione della documentazione comprovante l’espletamento di servizi analoghi nel triennio.

A seguito della riammissione delle controinteressate entrambi i lotti venivano aggiudicati alla a.t.i. Cofely, mentre la ricorrente si classificava seconda nella graduatoria per il lotto 1 e terza nella graduatoria per il lotto 2, dopo a.t.i. Cofely e Alexa s.r.l.

2. Con i primi quattro motivi di ricorso principale Siram s.p.a., sul presupposto della piena applicabilità del punto 4.9. del bando, deduce l’illegittimità della decisione di riammettere alle l’a.t.i. Cofely e l’impresa Carino Impianti alle due gare, illegittimità dalla quale conseguirebbe che Siram s.p.a. rimarrebbe concorrente unica per il lotto 1 e seconda classificata, (anziché terza) dopo Alexa s.r.l., per il lotto 2. La controinteressata a.t.i. Cofely deduce invece, con il ricorso incidentale, la illegittimità della clausola del bando in esame e la conseguente piena legittimità della decisione della commissione di riammettere le due imprese alla gara.

2.1. In conformità con l’insegnamento della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011 il Collegio procede prioritariamente alla disamina del ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata a.t.i. Cofely, dal cui eventuale accoglimento conseguirebbe l’infondatezza dei primi quattro motivi di ricorso principale, i quali, tuttavia, non sono finalizzati all’annullamento della intera procedura e non tendono a tutelare un interesse di natura meramente strumentale della ricorrente. Nel caso di specie, dunque, non ricorrono le ragioni che hanno indotto questo Tribunale a rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2012 nel ricorso n. 1232/2012 R.G., la questione della compatibilità del diritto vivente, espresso nella sopra citata sentenza della Adunanza Plenaria n. 4/2011, rispetto ai principi comunitari di non discriminazione e di tutela della concorrenza .

2.2. Il ricorso incidentale merita di essere accolto.

Il punto 4.9. del disciplinare prevede che nella busta n. 1, contenente la domanda di partecipazione alla gara, siano inseriti, a pena di esclusione, il capitolato d’oneri ed il disciplinare, entrambi firmati in ogni pagina dal legale rappresentante della impresa concorrente “in segno di accettazione integrale ed incondizionata”: tale clausola é illegittima in quanto la sottoscrizione del disciplinare di gara in ogni sua pagina da parte delle imprese partecipanti di per sé non svolge alcuna utilità. Infatti, mentre il capitolato d’oneri specifica il contenuto delle obbligazioni che andranno a gravare sulle parti in conseguenza della aggiudicazione e della stipula del contratto la stessa cosa non può dirsi con riferimento al disciplinare di gara, con il quale la stazione appaltante enuncia le regole di comportamento cui si atterrà nel corso della procedura al fine di pervenire alla individuazione dell’aggiudicatario.

Che la stazione appaltante acquisisca in via anticipata l’adesione al contenuto del futuro contratto ha certamente un senso, il quale evidentemente riposa sull’esigenza di evitare contestazioni generate dalla ignoranza o dalla non corretta interpretazione delle clausole contrattuali: in tal senso la sottoscrizione del capitolato d’oneri rende la presentazione della domanda di partecipazione alla gara più solenne e contribuisce ad attirare l’attenzione delle imprese concorrenti sul contenuto del futuro contratto d’appalto.

Al contrario la sottoscrizione del disciplinare di gara non svolge alcuna funzione concretamente utile, o quantomeno alcuna funzione degna di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Il contenuto del disciplinare di gara non potrebbe infatti essere messo in discussione in corso di gara in ragione della presunta ignoranza o della mera non condivisione di esso da parte di una delle imprese partecipanti, e ciò per la ragione che si tratta di regole che la stazione appaltante determina unilateralmente e che peraltro essa deve rispettare in toto onde garantire la par condicio di tutte le imprese partecipanti. D’altro canto la sottoscrizione preventiva del disciplinare di gara neppure può servire per mettere la stazione appaltante al riparo da contestazioni conseguenti alla illegittimità delle singole clausole per violazione di norme o di principi di settore: la preventiva sottoscrizione verrebbe in tal caso ad assumere la funzione di preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale, effetto questo che é compatibile con la autonomìa negoziale delle parti private, e che queste possono perciò concordare (argomento ex art. 1341 comma 2 c.c., che ammette la validità delle clausole che prevedono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni se sottoscritte specificamente), ma che invece non può trovare applicazione nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto d’appalto da parte di una amministrazione pubblica, procedura che appartiene alla sfera della azione amministrativa e che deve pertanto rispettare determinati principi generali: tra essi il principio di buona amministrazione, che facilmente potrebbe essere disatteso ove si concedesse alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare le clausole del disciplinare a piacimento, nella sicurezza di non essere esposta ad alcun contenzioso.

La preventiva sottoscrizione specifica del disciplinare di gara non é dunque idonea a svolgere alcuna funzione giuridicamente tutelabile. Di conseguenza la clausola che, nel caso di specie, annette alla violazione di tale prescrizione la esclusione dalla gara deve essere annullata in quanto sostanzialmente inutile e perciò illegittima.

2.3. La fondatezza del ricorso incidentale, determinando il venir meno ab origine della clausola di cui al punto 4.9. del disciplinare, comporta l’infondatezza dei primi quattro motivi di ricorso principale, che si fondano invece sulla validità e legittimità della clausola medesima. L’accoglimento del ricorso incidentale, inoltre, esonera il Collegio dall’esame della eccezione di nullità – della clausola stessa -che il Comune di Novara ha sollevato a pag. 7 della comparsa 3 ottobre 2011, nullità che, essendo in ipotesi determinata dalla entrata in vigore del D.L. 70/2011 non potrebbe comunque risalire ad un momento anteriore al 14/05/2011 e quindi non comporterebbe effetti più ampi di quelli conseguenti all’annullamento ex tunc della clausola.

3. Con il quinto motivo di ricorso Siram s.p.a. contesta la riammissione alla gara per il lotto 2 della concorrente Alexa s.r.l., dalla quale é preceduta nella relativa graduatoria: Siram contesta in particolare che Alexa s.r.l. sia stata riammessa sulla base di informazioni non risultanti dagli atti ed inoltre per la ragione che comunque essa risulterebbe aver svolto servizi analoghi, nel triennio indicato, solo a favore di società private e non anche a favore di enti pubblici.

3.1. La censura é in realtà improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse giacché, ove pure Alexa s.r.l. dovesse essere esclusa dalla gara, ciò non farebbe venir meno l’aggiudicazione del lotto 2 in favore di Cofely, che é stata legittimamente riammessa alla procedura.

3.2. La doglianza é comunque infondata nel merito.

L’art. 2 lett. d) del disciplinare indica, tra i requisiti di partecipazione, l’aver svolto “negli ultimi tre esercizi 2007-2008-2009 almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara cui partecipa per un ente pubblico”. La clausola non é scritta in maniera cristallina, tuttavia é evidente che la locuzione “per un ente pubblico” debba interpretarsi nel senso di ricomprendervi anche le c.d. amministrazioni in senso sostanziale, cioè quei soggetti che, ancorché privati, sono comunque tenuti, in applicazione di principi di derivazione comunitaria o di norme di legge nazionali, a seguire le regole della evidenza pubblica nella scelta del contraente. Devono comprendersi, in particolare, gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3 comma 26 del D. L.vo 163/06 e gli altri enti comunque denominati da questi costituiti: sarebbe infatti contraddittorio e paradossale che non si debba tenere in conto l’esperienza maturata presso enti dotati di soggettività di diritto privato ove questi ultimi abbiano le caratteristiche necessarie per essere considerati amministrazioni aggiudicatrici e siano tenuti a rispettare le regole di evidenza pubblica.

Nel caso di specie la commissione si era inizialmente attenuta ad una interpretazione più rigorosa della clausola in esame, e pertanto aveva escluso la Alexa s.r.l. dalla gara per il lotto 2 nonostante la stessa – come si evince dal doc. 15 del fascicolo del Comune – avesse chiaramente dichiarato, nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione, di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi per conto di una società a partecipazione pubblica, tale Genia Energia s.r.l. In seguito la commissione si é determinata verso la interpretazione di cui sopra, certamente più coerente con il principio del favor partecipationis, ha quindi riammesso la Alexa s.r.l. con riserva e dipoi ha assunto d’ufficio informazioni – peraltro pubbliche – presso la Camera di Commercio competente, informazioni che hanno confermato che la Genia Energia s.r.l. é società interamente controllata dalla Genia s.p.a., a sua volta interamente partecipata dal Comune di San Giuliano Milanese.

Sussistono pertanto le condizioni per affermare che Genia Energia s.r.l. é controllata da un ente pubblico, ed il fatto che tale controllo sia indiretto non appare rilevante, dal momento che l’art. 3 comma 26 del D. L.vo 163/06 non specifica che, ai fini della qualificazione di un ente quale organismo di diritto pubblico, esso debba essere controllato in via diretta da uno o più enti pubblici.

La censura va pertanto respinta.

4. Con il sesto motivo di ricorso Siram s.p.a. contesta la mancata rinnovazione della procedura di gara relativamente ad entrambi i lotti, rinnovazione che avrebbe dovuto essere disposta in conseguenza della già avvenuta apertura e valutazione della offerta tecnica presentata dalla ricorrente. Obiettano il Comune di Novara ed a.t.i. Cofely che nel caso di specie i criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della offerta tecnica erano di tipo automatico, essendo la commissione priva di discrezionalità su tale punto. Troverebbe quindi applicazione l’orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da un parere della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per cui non deve essere disposta la rinnovazione della procedura quando il criterio di valutazione delle offerte tecniche sia automatico in guisa da privare di rilevanza la conoscenza di offerte tecniche ammesse in precedenza.

4.1. Orbene, per quanto riguarda il lotto 1 il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 70 punti, suddivisi tra due parametri: 15 punti al massimo da attribuire alla concorrente che offriva il numero più alto di valvole termostatiche; 55 punti al massimo da attribuire alla concorrente che offriva il numero più alto “quote”, queste da quantificarsi in ragione di 1 per ciascuna centrale termica con generatore singolo ed in ragione di 1,5 per ogni centrale termica con generatore doppio; l’attribuzione del punteggio nei confronti delle altre concorrenti avrebbe dovuto avvenire in misura direttamente proporzionale

Ebbene, risulta che l’offerta tecnica di a.t.i. Cofely é stata valutata, quanto al primo parametro, in ragione di 15 punti per 800 valvole termostatiche, mentre l’offerta di Siram s.p.a. é stata valutata in punti 1,875 per una offerta di 100 valvole termostatiche. La proporzionalità tra le due valutazione é evidente: infatti a.t.i. Cofely ha offerto un numero di valvole di otto volte superiore a quello di Siram s.p.a., ed il punteggio attribuito a quest’ultima rappresenta esattamente un ottavo di quello assegnato alla aggiudicataria.

Lo stesso dicasi per il secondo parametro. L’offerta di a.t.i Cofely comprendeva il rifacimento di 10 centrali singole (pari a 10 quote) e di 5 centrali doppie (pari a 7,5 quote). In tutto 17,5 quote, per le quali sono stati assegnati alla aggiudicataria 55 punti.

Siram s.p.a. ha invece proposto il rifacimento di una sola centrale singola e di una sola centrale doppia, pari in tutto a 2,5 quote. L’offerta é stata valutata 7,857 punti, che rappresenta un punteggio direttamente proporzionale per le quote offerte (infatti 55 x 2,5/17,5 = 7,857).

4.2. Venendo al lotto 2, il primo parametro prevedeva l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti riferiti alla offerta del numero più elevato di valvole termostatiche.

Alexa s.r.l. ha offerto 400 valvole, Carino Impianti 50, a.t.i. Cofely 400 e Siram s.p.a. 100. Conseguentemente la commissione ha attribuito 10 punti sia ad Alexa s.r.l. che ad a.t.i. Cofely, mentre a Siram s.p.a., che ha offerto un quarto delle valvole, ha attribuito punti 2,50.

Il secondo parametro prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 35 punti per il numero massimo di quote. Ebbene Alexa ha offerto il rifacimento di una sola centrale singola, pari ad una quota; a.t.i. Cofely ha offerto di rifare 1 centrale singola (1 quota) e 4 doppie (6 quote), Siram s.p.a. ha proposto di rifare 1 sola centrale singola (1 quota). Conseguentemente la commissione ha attribuito ad a.t.i. Cofely 35 punti per tale parametro, ad Alexa s.r.l. e a Siram s.p.a. ha attribuito 5 punti, essendo la loro offerta pari ad un settimo di quella di a.t.i. Cofely.

Il terzo parametro prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 15 punti in funzione del maggior numero di centrali tele gestite.

A.t.i. Cofely ha offerto 70 centrali tele gestite e Siram s.p.a. 10, le altre due concorrenti nessuna. Conseguentemente sono stati attribuiti alla aggiudicataria 15 punti per il parametro in esame e 2,143 a Siram s.p.a., la cui offerta é pari ad un settimo di quella di a.t.i. Cofely (e 2.143 x 7 = 15).

Infine il quarto parametro prevedeva l’attribuzione di 15 punti per la concorrente che avesse fatto una proposta di rifacimento dell’impianto elettrico della centrale termica di una certa scuola elementare. Tutte le concorrenti hanno presentato un progetto ed a tutte é stato attribuito un punteggio di 15 per tale parametro.

L’offerta economica é stata, anch’essa, valutata in modo direttamente proporzionale al ribasso offerto dalle concorrenti rispetto al prezzo a base d’asta, a partire da un punteggio massimo – per il ribasso più elevato – di 30 punti per il lotto 1e di 25 per il lotto 2, il tutto secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

I punteggi finali sulla base dei quali é stata redatta la graduatoria finale ed individuata la aggiudicataria rispecchia esattamente la somma dei punteggi sopra riportati, ed é quindi frutto di valutazioni prive di qualsiasi discrezionalità. Quanto a Siram s.p.a. si tratta di punteggi estremamente diversi da quelli che la stessa aveva riportato nella “prima tornata”, ma ciò non dipende da un diverso esercizio di discrezionalità ma solo dal fatto che le prestazioni da essa offerte non costituivano più, per effetto della riammissione delle altre concorrenti, il parametro per la attribuzione del punteggio più alto.

La censura in esame va conclusivamente respinta in quanto, come statuito ancora recentemente dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6564/2011), “Nella ipotesi d’invalidità di una gara d’appalto per illegittima esclusione di una ditta offerente, non é necessario rinnovare integralmente la gara fin dalla presentazione delle offerte, ma si può legittimamente mantenere fermo il sub-procedimento delle offerte e disporre la rinnovazione solo della fase dell’esame comparativo delle offerte già pervenute; tale rinnovazione parziale trova un limite nei soli casi in cui la conoscenza del punteggio attribuito alle altre concorrenti, a buste aperte, condizioni la valutazione discrezionale dell’offerta dell’impresa successivamente ammessa alla gara, data la non contestualità”, e nel caso di specie non solo si é avuta una valutazione contestuale di tutte le offerte, ma si é trattato anche di una valutazione priva di qualsiasi discrezionalità.

5. Il ricorso principale va conclusivamente respinto, anche in accoglimento del ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, anche in accoglimento del ricorso incidentale lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario
 
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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