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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1224 | Data di udienza: 22 Giugno 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Previsioni di cui al D.M. 1444/68 – Norme difformi contenute negli strumenti urbanistici – Disapplicazione da parte del giudice.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2016
Numero: 1224
Data di udienza: 22 Giugno 2016
Presidente: Testori
Estensore: Limongelli


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Previsioni di cui al D.M. 1444/68 – Norme difformi contenute negli strumenti urbanistici – Disapplicazione da parte del giudice.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 5 ottobre 2016, n. 1224


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Previsioni di cui al D.M. 1444/68 – Norme difformi contenute negli strumenti urbanistici – Disapplicazione da parte del giudice.

 Le previsioni di cui al D.M. 1444/68, essendo state emanate su delega effettuata da una norma di rango primario – e cioè l’art. 41 quinquies della L. 1150/42 – hanno esse stesse valore di legge e come tali sono in grado di andare a sostituire automaticamente le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali che siano entrate in vigore in epoca successiva al D.M. citato e che risultino difformi da questo ultimo, con conseguente possibilità per il giudice di procedere ad una sostanziale disapplicazione delle norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, nella misura in cui esse deroghino alle inderogabili previsioni contenute nel D.M. 1444/68, le quali vanno automaticamente a sostituire, in parte qua, le norme difformi.

Pres. Testori, est. Ravasio – G.D. e altri (avv.ti Richetto e Comba) c. Comune di Grugliasco (avv. Martino)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 5 ottobre 2016, n. 1224

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 5 ottobre 2016, n. 1224


Pubblicato il 05/10/2016

N. 01224/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2015, proposto da:
Gallerano Domenica, Brizzi Federica, Brizzi Giulia – Eredi di Brizzi Vincenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Sara Richetto C.F. RCHSRA85D67L219P, Mario Eugenio Comba C.F. CMBMGN65M19L219Z, con domicilio eletto presso Mario Eugenio Comba in Torino, Via Mercantini, 6;

contro

Comune di Grugliasco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Martino C.F. MRTGNN64C04C589J, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Giuseppe Giusti, 3;

nei confronti di

Silvano Maria Grazia, Sardi Francesca, Sardi Rosanna, rappresentate e difese dagli avvocati Alberto Ceresa C.F. CRSLRT54T05L219Y, Carlo Cotto C.F. CTTCRL56D07L219K, Riccardo Ludogoroff C.F. LDGRCR48T03L219H, Alberto Ferrero C.F. FRRLRT74H30L219A, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;

per l’annullamento:

del permesso di costruire n. 55 rilasciato dal Comune di Grugliasco, in persona del Dirigente del Settore Urbanistica, in data 9 luglio 2012 rilasciato sulla base del progetto ad esso allegato come modificato a seguito della successiva S.C.I.A. n. 119 del 14 ottobre 2014;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grugliasco e di Silvano Maria Grazia, Sardi Francesca, Sardi Rosanna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso passato a notifica il 24/04/2015 il sig. Vincenzo Brizzi, premettendo di essere proprietario in Comune di Grugliasco , nell’area urbanistica denominata “Lanza”, sub-zona Z05b, di terreno distinto all’N.C.T. al Foglio 6, mapp. 547 sub. 246, ha impugnato il Permesso di Costruire n. 55 del 9/07/2012 rilasciato dal Comune di Grugliasco alle signore Sardi Francesca, Sardi Rosanna e Silvano Maria Grazia per la ristrutturazione, il recupero funzionale, l’ampliamento e la ricostruzione, previa demolizione, di due edifici siti sul fondo censito all’N.C.T. al Foglio 6, mapp. 372, confinante con quello di sua proprietà ed incluso nella medesima area urbanistica.

2. Ha riferito il ricorrente che nel settembre del 2014 erano stati avviati i lavori relativi all’edificio posto sul confine verso la proprietà del sig. Brizzi, indicato in progetto come “edificio 2”, il quale veniva prima demolito integralmente, poi ne veniva intrapresa la ricostruzione con realizzazione di una struttura in cemento armato che induceva il ricorrente a dubitare che il nuovo fabbricato avrebbe avuto una superficie minore ed una altezza maggiore rispetto all’edificio preesistente.

3. Esercitato l’accesso alla pratica edilizia ed ottenuta copia dei relativi atti il 30/03/2015, il sig. Brizzi si avvedeva che il predetto “edificio 2”, il quale aveva in origine un piano fuori terra ed una altezza al colmo di mt. 5,18, sarebbe rimasto effettivamente parzialmente demolito, ma la minor superficie utile sarebbe stata distribuita su due piani fuori terra, che avrebbero portato il nuovo edificio ad avere, al colmo, una altezza di mt. 8. Inoltre emergeva che l’edificio, già adibito a magazzino, sarebbe stato destinato a residenza, con realizzazione nel piano interrato di una autorimessa. L’intervento risultava complessivamente essere stato assentito con il Permesso di Costruire n. 55/2012 e con una successiva variante di cui alla S.C.I.A. presentata il 14/10/2014, a mezzo della quale veniva ridotta la superficie utile lorda ed aumentata la superficie della autorimessa al piano interrato.

4. Avverso i menzionati titoli edilizi il sig. Brizzi ha proposto ricorso deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

4.I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 51 bis delle N.T.A. del PRGC del Comune di Grugliasco e dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/01, errata qualificazione dell’intervento autorizzato, violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A. del Comune di Grugliasco: l’intervento oggetto degli atti impugnati, autorizzato come ristrutturazione edilizia, integra in realtà una nuova costruzione, completamente diversa per altezza e superficie dall’edificio preesistente alla demolizione, non consentita dalle N.T.A. di riferimento;

4.II) ulteriore violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A.: aumento delle superfici utili lorde esistenti e realizzazione di piano interrato volto ad una destinazione diversa da quella consentita dallo strumento urbanistico: il nuovo edificio è inoltre difforme dalle prescrizioni emergenti dalla scheda relativa alla zona Z05b , la quale consentiva di realizzare superfici non superiori a quelle preesistenti e di utilizzare i piani interrati solo per destinazioni complementari a destinazioni d’uso commerciali, direzionali o turistico ricettive eventualmente presenti al piano terreno;

4.III) violazione della scheda relativa alla zona urbanistica Z05b delle N.T.A. per mancato rispetto dell’altezza massima consentita delle costruzioni: la scheda impone il rispetto delle altezze preesistenti, e comunque la sopraelevazione autorizzata nella specie integra una nuova costruzione non consentita;

4.IV) violazione della scheda urbanistica Z05b del P.R.G. in punto distanze tra costruzioni: è consentito il mantenimento delle distanze esistenti, ma solo con riferimento agli interventi di ristrutturazione o risanamento, mentre nel caso di specie ci si trova di fronte ad un intervento di nuova costruzione, in relazione al quale non può ritenersi consentita la violazione delle distanze legali di cui all’art. 873 c.c.;

4.V) errata interpretazione ed applicazione della L.R. 20/09 e violazione dell’art. 3 D.P.R. 380/01: l’intervento è stato assentito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/09, di cui però non rispetta i requisiti, non avendo l’edificio preesistente destinazione residenziale, non consentendo la norma citata interventi di nuova costruzione, che vanno apprezzati in base alle definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/01; una diversa interpretazione dell’art. 4 della L.R. 20/09 che consentisse di qualificare come ristrutturazione edilizia quelli che in realtà sono interventi di nuova costruzione in base all’art. 3 del D.P.R. 380/01, imporrebbe di sollevare una questione di costituzionalità della L.R. 20/09.

5. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso tanto il Comune di Grugliasco che le signore Sardi-Silvano, deducendo, in sostanza, la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche di zona .

6. Alla camera di consiglio del 27/05/2015 il Collegio accoglieva l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati sul rilievo che non era certo che le prescrizioni urbanistiche di zona consentissero interventi di nuova costruzione a distanza inferiore a quella legale. Contestualmente disponeva verificazione per accertare lo stato di fatto e diritto ante lavori nonché per riferire in ordine al progetto autorizzato, alle altezze ed alle distanze che i nuovi edifici avrebbero avuto a lavori ultimati, e rinviava per la prosecuzione della camera di consiglio alla udienza del 27/09/2015.

7. In tale occasione il processo veniva dichiarato interrotto per morte del ricorrente.

8. Riassunto il procedimento e considerati gli esiti della verificazione, il Collegio, in occasione della camera di consiglio del 12/01/2016 confermava la sospensione degli atti impugnati fissando udienza pubblica al 22/06/2016.

9. Con istanza depositata il 16/03/2016 le controinteressate chiedevano la modifica parziale della ordinanza di sospensione rilevando che l’impugnazione metteva in discussione la legittimità del solo “edificio 2”, motivo per cui chiedevano la revoca della ordinanza di sospensione relativamente all’ “edificio 1”: con ordinanza n. 132 del 7/04/2016 il Collegio dava atto del fatto che l’impugnazione era effettivamente limitata solo alle previsioni progettuali riguardanti l’ “edificio 2” e conseguentemente revocava la sospensione con riferimento all’ “edificio 1”.

10. Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 22/06/2016.

11. Prima di procedere con la disamina del merito del ricorso è opportuno chiarire, in fatto, che secondo quanto riferito nella relazione del verificatore il c.d. “edificio 2” prima dei lavori presentava una altezza massima al colmo, misurata all’intradosso della copertura, di mt. 5,18, ed era edificato in aderenza al confine sud, cioè in aderenza al confine con la proprietà di parte ricorrente. Con il PdC n. 55 del 9/07/2012 il Comune ha autorizzato: la demolizione della porzione ovest del fabbricato per la realizzazione di una rampa di accesso ad una autorimessa interrata di nuova costruzione, capace di contenere 5 posti auto; ha assentito inoltre la demolizione e la ricostruzione di gran parte dell’edificio originario, con incremento della altezza e l’inserimento di un nuovo orizzontamento per la creazione di un nuovo piano, in modo da ospitare 2 unità residenziali. Con D.I.A. del 18/02/2014 – che non risulta formalmente impugnata – è stata prevista una variante che ha previsto la completa demolizione e ricostruzione del fabbricato e l’ampliamento della autorimessa interrata in modo da ospitare 8 posti auto ed un locale cantina. Infine con SCIA del 14/10/2014 è stata rettificata la sagoma dell’edificio e prevista una riduzione del volume già assentito. Il verificatore ha concluso che ad intervento ultimato l’altezza massima dell’edificio, al colmo, misurata all’intradosso, risulterà di mt. 7,60, con mantenimento dell’aderenza al confine sud anche per la parte in sopraelevazione.

12. E’ ancora utile rilevare che le prescrizioni specifiche relative all’area di interesse, denominata “area Lanza”, sono contenute in due documenti, e cioè: nelle Norme di Attuazione relative alla subzona urbanistica Z05b, allocate non nella parte generale ma in apposito capitolo, ed in altro documento facente parte del PRG, denominato “album dei progetti relativi alle aree di intervento”, e nello specifico nella scheda di progetto relativa alla “Area Lanza”.

12.1. Detta scheda di progetto è costituita: a) da una planimetria che rappresenta in maniera schematica gli edifici preesistenti (planimetria dello stato di fatto), i quali sono contrassegnati da numeri che rappresentano il numero di piani consentiti, ovvero dalle lettere “C”, per gli “edifici confermati”, o “R”, per gli edifici soggetti a recupero; b) dalla planimetria delle “prescrizioni di progetto”, che contiene un’altra legenda e che indica in particolare le “aree di concentrazione volumetrica”; c) da una ulteriore planimetria che rappresenta le “indicazioni di progetto” , la quale, in apposito riquadro intitolato “indicazione di progetto, planimetria e scheda di sezione”, mostra il disegno in sezione degli edifici, e rappresenta gli edifici a due piani con il primo piano fuori terra rialzato, e gli edifici a tre piani, nei quali il piano di calpestìo del piano terreno coincide con il piano campagna.

12.2. La scheda di progetto della “Area Lanza” è poi integrata dalla indicazione di alcuni parametri edilizi: l’intervento oggetto di causa ricade nella sub-zona L2, laddove sono fissati 200 mq. di Superficie utile lorda da demolire e 200 mc di volume realizzabili.

12.3. In base a quanto emergente dalla scheda di progetto della “Area Lanza” per l’ “edificio 2” era prevista una parziale demolizione; inoltre, essendo il medesimo contrassegnato da un “2”, la planimetria sembrerebbe suggerire che in corrispondenza del sedime dell’edificio non soggetto a demolizione avrebbero potuto essere realizzati due piani fuori terra.

12.4. . Le sopra ricordate indicazioni di progetto relative alla “Area Lanza”, peraltro, devono essere integrate con quelle contenute nello specifico capitolo delle Norme di Attuazione, ed in particolare con quelle relative alla subzona urbanistica Z05b, all’interno della quale si trova la “Area Lanza”. Ivi si legge che sono ammesse le destinazioni residenziale (RE), turistica (TR), commerciale direzionale (CD) e produttiva (PA). Tra gli interventi ammessi figurano quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (Mo – Ms), recupero, ristrutturazione edilizia con mantenimento della struttura preesistente e nessun ampliamento volumetrico (ristrutturazione di tipo A) ovvero con aumento di volumetria all’interno dell’edificio preesistente (ristrutturazione di tipo B) (Rr,Ra, Rb); ed infine anche la sostituzione edilizia (Se). Le N.T.A. specifiche per la subzona urbanistica Z05b prevedono il rispetto della altezza degli edifici preesistenti, il rispetto delle distanze tra costruzioni preesistenti, e la possibilità di costruzione sul confine. Gli interventi di demolizione e ricostruzione non sono ammessi “fatto salvo quanto previsto dagli specifici tipi di intervento”, con possibilità di ricavare sotto l’edificio, locali ad uso commerciale e turistico a complemento delle destinazioni d’uso analoghe eventualmente presenti al piano terreno.

13. Tenuto conto di quanto sopra riferito il Comune e le controinteressate hanno sostenuto in giudizio la legittimità dell’intervento assentito sull’ “edificio 2” perché dalle planimetrie allegate alla scheda di intervento relativa alla “Area Lanza” (scheda inserita nel c.d. “album dei progetti delle aree di intervento”), e dalle relative legende, sarebbe possibile desumere che parte di esso doveva essere obbligatoriamente demolito per poter essere poi ricostruito con due piani fuori terra, di cui il primo rialzato, con mantenimento della superficie e della volumetria utile nell’ambito, rispettivamente, dei 200 mq e 200 mc., parametri questi che sarebbero rispettati nel caso di specie. Secondo le parti resistenti non si evincerebbe dalle citate planimetrie né dalle N.T.A. l’obbligo di arretrare la costruzione in caso di ricostruzione previa demolizione e/o di sopraelevazione. La demolizione e la parziale nuova ricostruzione, con sopraelevazione, dovrebbero comunque intendersi esplicitamente consentite dalla scheda di intervento, le cui previsioni derogatorie, rispetto alle prescrizioni delle N.T.A. relative alla zona urbanistica Z05b, sarebbero espressamente fatte salve, in particolare anche ai sensi dell’art. 5 delle N.T.A., in base al quale “sulle norme generali prevalgono, se in contrasto, le prescrizioni specifiche riportate nell’album dei progetti delle aree di intervento”.

13.1. Per quanto emergente dalla scheda di progetto relativa all’ “Area Lanza”, insomma, ivi dovrebbe dunque ritenersi consentita la nuova costruzione, sub specie di demolizione con ricostruzione di un edificio diverso e/o di sopraelevazione, nonché il superamento delle altezze preesistenti, al fine di dotare gli edifici ricostruiti del numero di piani previsto dalla scheda tecnica. Nessuna previsione sulle distanze è invece indicata nelle planimetrie, di guisa che dovrebbero valere le previsioni delle N.T.A., e cioè il rispetto delle distanze preesistenti tra edifici e la possibilità di costruire sul confine. Tali previsioni sarebbero funzionali al recupero a fini residenziali della zona urbanistica.

14. Tanto premesso è ora possibile procedere con la disamina del merito del ricorso, che merita di essere accolto.

15. Va detto che l’interpretazione della scheda tecnica di progetto relativa all’ “Area Lanza”, sotto-zona L2, desta perplessità sotto più aspetti in quanto sembra avere un contenuto contraddittorio rispetto alle prescrizioni delle NTA dettate specificamente per la subzona Z05b, cioè anche per l’Area Lanza che è pacificamente inclusa nella subzona urbanistica Z05b.

15.1. Si ricorda che le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Grugliasco disciplinano in un capitolo specifico gli interventi ammissibili nelle varie aree urbanistiche, dedicando a ciascuna di esse prescrizioni particolari: con riferimento alla subzona Z05b, e quindi con riferimento anche alla Area Lanza, le NTA indicano i parametri edilizi applicabili, consentendo incrementi di volumetria solo con conservazione dell’edificio preesistente ed imponendo il rispetto delle altezze degli edifici preesistenti: la nuova costruzione e la sopraelevazione non sono ammesse dalle NTA specifiche relative alla zona, di guisa che non si comprende per quale motivo in diverso allegato del PRG, che pure si riferisce alla “Area Lanza” sarebbero stati consentiti interventi che chiaramente esulano dall’ambito della ristrutturazione edilizia e consentono la demolizione con ricostruzione di edifici con diversa sagoma, volumetria ed altezza. Si vuol qui sottolineare che, contrariamente a quanto sostengono le parti resistenti, ciò che viene in considerazione non è un contrasto tra norme generali delle NTA e prescrizioni speciali valevoli per la Area Lanza, trattandosi invece di un contrasto tra norme ugualmente speciali specifiche per la “Area Lanza”: proprio per questa ragione nulla autorizza a ritenere che i parametri edilizi indicati, per tale area, nelle Norme di Attuazione siano derogabili in base a quanto risulta nella “scheda di intervento”, tanto più per il fatto che questa ultima affida la possibilità di realizzare nuove costruzioni e/o sopraelevazioni, senza l’obbligo di rispettare determinate distanze o altezze, a delle mere rappresentazioni grafiche di interpretazione dubbia, giacché in nessuna parte della “scheda di intervento” è dato leggere che nella “Area Lanza” è possibile demolire e ricostruire un edificio diverso dal preesistente, anche in eventuale sopraelevazione, allo scopo di recuperare in altezza la volumetria demolita. Il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che la tecnica utilizzata dall’estensore del Piano Regolatore sia, nel caso di specie, assolutamente riprovevole per la contraddittorietà e la mancanza di chiarezza della disciplina che ne scaturisce, contraddittorietà che il Collegio ritiene debba essere risolta interpretando la “scheda di intervento” alla luce delle sole prescrizioni specifiche per la Area Lanza chiaramente – id est: verbalmente, e non graficamente – enunciate, e cioè le prescrizioni dettate nell’apposito capitolo delle Norme di Attuazione relative alla subzona Z05b; e poiché queste ultime non ammettono interventi che esulino dalla manutenzione o dalla ristrutturazione, imponendo – coerentemente – il rispetto delle altezze e delle distanze preesistenti, la “scheda di intervento” deve essere interpretata in modo da essere compatibile con tali prescrizioni (le quali, si ribadisce, non sono allocate tra le Norme di Attuazione di carattere generale, ma sono pure esse specifiche ad una zona circoscritta nella quale è inclusa la Area Lanza).

15.2. Sulla base delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che l’intervento assentito sull’ “edificio 2” sia illegittimo perché effettivamente: a) integra una nuova costruzione , cioè una tipologia di intervento che le Norme di Attuazione vietano nella “Area Lanza”; b) comporta il superamento della altezza dell’edificio preesistente, con ciò ancora violando i parametri edilizi che le Norme di Attuazione fissano per la “Area Lanza”. Sono conseguentemente fondati il primo ed il terzo dei motivi di ricorso.

16. Va respinto viceversa il secondo motivo di ricorso.

16.1. Non é conosciuta la superficie dell’edificio preesistente, e pertanto non è possibile affermare che la superficie prevista per il nuovo edificio sia superiore a quella e sia stata autorizzata in violazione alle previsioni delle Norme di Attuazione, che per la “Area Lanza” prevedono la conferma delle superfici utili lorde esistenti. La censura non coglie nel segno neppure laddove pretende di restringere la possibilità di utilizzo dei piani seminterrati o interrati a complemento di eventuali attività turistico-ricettive presenti al piano terreno: trattasi, ad avviso del Collegio, di una previsione che intende semplicemente confermare la possibilità di utilizzare i piani interrati anche per scopi non residenziali, senza escludere la possibilità di realizzare autorimesse pertinenziali ad uso residenziale.

17. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione delle distanze legali, essendo stata autorizzata la costruzione del nuovo edificio sul confine con la proprietà Brizzi, cosa che comporta la violazione delle distanze legali, ancorquì per la ragione che viene in considerazione un intervento di nuova costruzione e non di manutenzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia: la censura è fondata.

17.1. Anzitutto va ribadito che le Norme di Attuazione relative alla zona Z05b consentono il mantenimento delle distanze tra gli edifici preesistenti, ma – come già precisato – non ammettono interventi di nuova costruzione, prevedendo solo interventi di manutenzione, ristrutturazione e sostituzione edilizia. Non è quindi lecito interpretare tali Norme nel senso che per le nuove costruzioni è pure ammessa l’osservanza delle distanze preesistenti ancorché inferiori a quelle legali.

17.2.Peraltro, anche a voler interpretare la c.d. “scheda di intervento” inserita nell’ “album dei progetti delle aree di intervento” nel senso che – contrariamente a quanto argomentato nei paragrafi che precedono – sono consentiti nella Area Lanza gli interventi di nuova costruzione, tale previsione dovrebbe ritenersi automaticamente integrata con quanto previsto dal D.M. 1444/68 in punto distanze da osservarsi tra costruzioni.

17.2.1. E’ invero assolutamente consolidato in giurisprudenza l’insegnamento secondo il quale le previsioni di cui al D.M. 1444/68, essendo state emanate su delega effettuata da una norma di rango primario – e cioè l’art. 41 quinquies della L. 1150/42 – hanno esse stesse valore di legge e come tali sono in grado di andare a sostituire automaticamente le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali che siano entrate in vigore in epoca successiva al D.M. citato e che risultino difformi da questo ultimo, con conseguente possibilità per il giudice di procedere ad una sostanziale disapplicazione delle norme e prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, nella misura in cui esse deroghino alle inderogabili previsioni contenute nel D.M. 1444/68, le quali vanno automaticamente a sostituire, in parte qua, le norme difformi. Tale insegnamento è certamente consolidato sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato (ex multis: C.d.S. Sez. IV, n. 354 del 22/01/2013; Cass. Civ. SS.UU. n. 14953 del 7/07/2011; con riferimento alla inderogabilità dei parametri di altezza stabiliti dall’art. 8 D.M. 1444/68 si veda C.d.S. Sez. IV n. 7731 del 2/11/2010; ancora sulla inderogabilità della distanza di 10 metri allorché una delle pareti frontistanti sia finestrata: C.d.S. Sez, IV, n. 3094 del 12/06/2007).

17.2.2. Benché tale insegnamento non sia stato espressamente invocato da parte ricorrente, il Collegio ritiene di potervi fare applicazione senza correre il rischio di incorrere in ultrapertizione, e ciò per la ragione che la censura è stata articolata da parte ricorrente con generico riferimento a tutte le distanze legali previste per le nuove costruzioni, tra le quali vanno annoverate ormai, ancor prima delle distanze dettate dall’art. 873 de c.c., quelle di cui al D.M. 1444/68. In particolare, non risultando che l’intervento oggetto di causa ricada in zona omogenea di tipo A, cioè in centro storico, deve essere osservata per le nuove costruzioni la distanza di 10 metri stabilita dall’art. 9, comma 1 n. 2 del D.M. 1444/68.

17.2.3. Ai fini della applicazione della citata previsione – che ha valore di rango primario in quanto trattasi di Decreto Ministeriale adottato sulla base della delega di cui all’art. 41 quinquies L. 1150/42 – l’intervento edilizio assentito sull’ “edificio 2” deve essere qualificato in ossequio alle definizioni dettate dall’art. 3 del D.P.R. 380/01, le quali definizioni prevalgono sulle diverse definizioni date dagli strumenti urbanistici. La giurisprudenza amministrativa ( C.d.S. Sez. IV n. 3387 del 7/06/2012; C.d.S. Sez. IV, n. 5187 del 21/10/2014; T.A.R. Marche , n. 1307 del 19/08/2008) si è pronunciata sulla portata di questa “prevalenza” delle definizioni contenute nell’art. 3 del D.P.R. 380/01, affermando che essa è in linea di principio funzionale alla esatta individuazione del titolo edilizio necessario per assentire un intervento, alla esatta quantificazione degli eventuali oneri dovuti nonché alla corretta definizione della sanzione dovuta per la commissione di eventuali illeciti; non è invece funzionale, tale prevalenza definitoria, ad incidere sulla potestà pianificatoria dei comuni, la quale, salvi i casi in cui essa non risulti di per sé limitata per effetto della applicazione di altre norme di rango primario vigenti (ad esempio di quelle, contenute nel D.M. 1444/68, che definiscono i parametri edilizi inderogabili in funzione della tipologia di intervento; ovvero di quelle che consentono alla Soprintendenza di imporre vincoli diretti e indiretti su alcuni beni, precludendo a priori determinate tipologie di interventi edilizi), fa capo ai comuni nell’esercizio di un potere discrezionale che si esplica – tra l’altro – anche nella individuazione degli interventi edilizi ammissibili nelle singole zone del territorio.

17.2.3.1. Trattandosi di qualificare l’intervento edilizio in contestazione ai fini della applicazione dei parametri edilizi inderogabili indicati dal D.M. 1444/68, il Collegio ritiene allora di dover fare applicazione delle definizioni enunciate dall’art. 3 del D.P.R. 380/01, in base alle quali l’intervento assentito sull’ “edificio 2” deve qualificarsi come nuova costruzione : l’edificio preesistente è stato infatti interamente demolito e ricostruito , a quanto consta, con sagoma e volumetria diversa, addirittura con sopraelevazione di un piano, di guisa che esso configura una costruzione interamente nuova che avrebbe dovuto mantenere la distanza di dieci metri dalle pareti dall’edificio preesistente sulla proprietà confinante: tale distanza non è certamente rispettata nel caso di specie, poiché il fatto che il nuovo edificio sia stato ricostruito sul sito dell’edificio preesistente, e cioè sul confine, comporta che su due lati di esso la nuova costruzione viene ad essere a distanza minima rispetto all’edificio di proprietà Brizzi.

18. Per le sopra indicate ragioni il ricorso va accolto, potendosi ritenere a questo punto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il quinto motivo di ricorso. Va pertanto annullato il Permesso di Costruire n. 55 del 9/07/2012, nei limiti in cui esso ha assentito la quasi totale demolizione del fabbricato indicato in progetto come “edificio 2”, e la parziale ricostruzione di esso con incremento di altezza, l’ inserimento di nuovo orizzontamento, e conseguente creazione di un edificio sostanzialmente nuovo. Il fatto che non risulti formalmente impugnata la DIA presentata il 18/02/2014, della cui esistenza ha dato atto il verificatore e che ha assentito un aumento del numero dei posti d’auto nella autorimessa interrata nonché la completa demolizione del fabbricato preesistente, anziché il mantenimento di una minima parte di esso, non fa venir meno l’interesse al ricorso, giacché essa DIA é stata presentata in variante e trova causa nel Permesso di Costruire annullato, rimanendo conseguentemente travolta per caducazione automatica per effetto dell’annullamento in parte qua del Permesso di Costruire originario. Le medesime considerazioni valgono per la SCIA presentata il 14/10/2014.

19. Le spese sostenute dalle parti debbono essere compensate dovendosi dare atto della obiettiva difficoltà di interpretare le norme di riferimento. Le spese di verificazione sono poste a carico di tutte le parti in ugual misura e saranno liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 55 rilasciato dal Comune di Grugliasco in data 9 luglio 2012 limitatamente alle previsioni relative alla costruzione indicata in progetto come “edificio 2”, ed accerta che la DIA presentata dalle parti resistenti il 18/02/2014 nonché la SCIA presentata il 14/10/2014 debbono ritenersi automaticamente caducate, nei medesimi limiti, per effetto del disposto annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 55 del 9/07/2012.

Spese compensate.

Spese di verificazione (che saranno liquidate con separato provvedimento) a carico di tutte le parti in egual misura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Roberta Ravasio
 

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO
 

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