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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento elettromagnetico Numero: 1062 | Data di udienza: 23 Maggio 2013

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regione Piemonte – Proposte annuali di localizzazione  – Regolamento –  Artt. 7 e 8 l.r. Piemonte n. 19/04 – Rapporto.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 9 Ottobre 2013
Numero: 1062
Data di udienza: 23 Maggio 2013
Presidente: Balucani
Estensore: Ravasio


Premassima

* INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regione Piemonte – Proposte annuali di localizzazione  – Regolamento –  Artt. 7 e 8 l.r. Piemonte n. 19/04 – Rapporto.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 9 ottobre 2013, n. 1062


INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regione Piemonte – Proposte annuali di localizzazione  – Regolamento –  Artt. 7 e 8 l.r. Piemonte n. 19/04 – Rapporto.

In materia di impianti di telecomunicazione, il Regolamento di cui all’art. 8 comma 6 L. 36/01 e e art. 7 comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 19/04, non viene disposto e approvato sulla base delle proposte di localizzazione degli impianti che i gestori inviano entro il 31 dicembre ai Comuni, ma, all’esatto opposto, deve fungere da parametro di riferimento per la redazione delle proposte annuali (art. 8 comma 1 L.R. 19/04). I programmi ex art. 8 comma 1 L.R. 19/04 costituiscono infatti atti collaborativi non vincolanti, aventi la funzione di consentire al Comune di tenere conto, nella propria attività, dei programmi dei gestori onde evitare, per quanto possibile, interferenze. Peraltro, in mancanza di una norma che colleghi la legittimità degli impianti al fatto di essere specificamente previsti nei programmi in argomento, questi ultimi debbono ritenersi modificabili; correlativamente l’inserimento di un impianto nel programma annuale non ne determina, ipso facto, la legittimità, che deve comunque essere di volta in volta verificata.

Pres. Balucani, Est. Ravasio – V. n.v. (avv.ti Merani e Lauria) c. Comune di Monbaruzzo (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 9 ottobre 2013, n. 1062

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 9 ottobre 2013, n. 1062

N. 01062/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2005, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Merani, Antonella Lauria, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21;

contro

Comune di Mombaruzzo;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 1749 del 3.5.2005, con cui il Sindaco del Comune di Mombaruzzo ha segnalato il diniego alla richiesta di autorizzazione all’installazione di nuovo impianto di teleradiocomunicazione sul territorio comunale di Mombaruzzo;

– del parere contrario reso dalla Commissione Edilizia Comunale in merito alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di stazione radio base da realizzarsi nel Comune di Mombaruzzo;

– di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe indicato Vodafone Omnitel impugna il provvedimento del Comune di Mombaruzzo con il quale è stato espresso diniego alla installazione, sul terreno censito al locale N.C.T. al foglio 12 mapp. 101, di un impianto di teleradiocomunicazioni con potenza superiore in antenna a 20 watt: il diniego si fonda sul contrasto con le previsioni di tutela del paesaggio dei crinali della collina, di cui alla nota della Regione Piemonte n. prot. 4747/19.09 PPU del 15/02/2005, nonché alla difformità rispetto al Piano di localizzazione degli impianti della rete Vodafone Omnitel presentato in data 6 dicembre 2004.

2. A sostegno del ricorso Vodafone Omnitel ha dedotto:

I) violazione dell’art. 56 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: le norme a tutela dei crinali collinari non possono nella specie essere invocate per il fatto che il dispositivo che la ricorrente intende installare va collocato su un traliccio già esistente il quale ospita numerosi altri impianti di trasmissione radiotelevisiva;

II) violazione dell’art. 8 comma 1 L.R. 19/04, violazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione, di presupposti ed illogicità: il Piano di localizzazione degli impianti presentato da Vodafone nel 2004 rappresenta un adempimento non obbligatorio, costituendo invece uno strumento collaborativo, peraltro del tutto indicativo e mai formalmente recepito dalla Amministrzione.

3. Nessuno si è costituito per il Comune di Mombaruzzo.

4. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2005 il Collegio accoglieva l’istanza cautelare.

5. Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2013.

6. Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle puntuali considerazioni svolte nella ordinanza cautelare.

Come emerge efficacemente dalle fotografie prodotte dalla ricorrente, il traliccio destinato ad ospitare l’impianto di trasmissione oggetto del provvedimento impugnato esiste già e sullo stesso risultano ancorate una trentina di parabole. Detto traliccio risulta collocato su un crinale collinare e svetta in maniera netta sia rispetto agli edifici del vicino centro abitato, sia dalla vegetazione esistente nelle immediate vicinanze. Poiché la ricorrente non pretende di realizzare ex novo un nuovo traliccio, ma intende semplicemente montare su quello esistente due dispositivi di dimensioni assai modeste, in rapporto a tutte le altre che già sono state collocate, non si comprende per quale ragione l’intervento dovrebbe ritenersi precluso . In particolare il diniego non pare giustificarsi alla luce dell’art. 56 delle N.T.A., che pur tutelando i crinali collinari non impone un divieto assoluto di realizzare costruzioni. D’altro canto è evidente che il traliccio sul quale dovrebbe essere montato il nuovo impianto di trasmissione esiste da tempo e, quindi, presumibilmente è anteriore anche alla nota del 15/02/2005 della Regione Piemonte richiamata dal provvedimento impugnato. Riguardo a quest’ultima va peraltro anche sottolineato che, non conoscendosene il contenuto, essa non pare costituire altro che una circolare o una raccomandazione, che come tale non potrebbe comunque avere efficacia vincolante ove non sorretta da norme paesaggistiche, che il provvedimento impugnato non cita.

Per concludere l’esame del primo motivo va rilevato che il provvedimento impugnato non spiega quale efficacia avrebbe la nota regionale richiamata, ed in particolare non si comprende se da essa discenderebbe un divieto assoluto di collocare impianti di tele radiocomunicazione sui crinali collinari, o se invece detti impianti siano ammissibili a determinate condizioni, ed in tal caso non si comprende per quali ragioni l’impianto di che trattasi non sarebbe ammissibile.

7. Per quanto riguarda il secondo motivo di censura va rilevato che il Programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti che i gestori debbono inviare ai Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno non ha, effettivamente, alcuna rilevanza specifica: nel senso che tali programmi non vengono presi in considerazione da altre norme contenute nella L.R. 19/04 o in altra norma a qualche fine specifico, ed in particolare al fine di valutare la legittimità di un impianto. Inoltre va detto che non è sulla base di essi che viene predisposto ed approvato il Regolamento di cui all’art. 8 comma 6 L. 36/01 e e art. 7 comma 1 lett. c) della L.R. 19/04, Regolamento che, all’esatto opposto, deve fungere da parametro di riferimento per la redazione delle proposte annuali dei gestori (come viene detto chiaramente all’art. 8 comma 1 L.R. 19/04).

La conclusione cui si deve inevitabilmente pervenire è quella per cui i programmi ex art. 8 comma 1 L.R. 19/04 costituiscono atti collaborativi non vincolanti, aventi la funzione di consentire al Comune di tenere conto, nella propria attività, dei programmi dei gestori onde evitare, per quanto possibile, interferenze. Peraltro, in mancanza di una norma che colleghi la legittimità degli impianti al fatto di essere specificamente previsti nei programmi in argomento, questi ultimi debbono ritenersi modificabili; correlativamente l’inserimento di un impianto nel programma annuale non ne determina, ipso facto, la legittimità, che deve comunque essere di volta in volta verificata.

8. Le dianzi esposte considerazioni giustificano la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, che va pertanto accolto.

9. Le spese possono essere compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune, che così facendo ha dimostrato di volersi rimettere alle decisioni della Autorità Giudiziaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Sindaco del Comune di Mombaruzzo n. 1749 del 3.5.2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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