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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 101 | Data di udienza: 29 Gennaio 2020

RIFIUTI – Provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti – Natura di atti generali – Contenuto composito – Obbligo di motivazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 4 Febbraio 2020
Numero: 101
Data di udienza: 29 Gennaio 2020
Presidente: Salamone
Estensore: Patelli


Premassima

RIFIUTI – Provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti – Natura di atti generali – Contenuto composito – Obbligo di motivazione.



Massima

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 4 febbraio 2020, n. 101

RIFIUTI – Provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti – Natura di atti generali – Contenuto composito – Obbligo di motivazione.

I provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti, pur avendo natura di atti generali, nella parte in cui costituiscono applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, hanno un contenuto composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale (con particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa), che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento i quali, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5792; id., 19 febbraio 2019, n. 1162; id., 2 febbraio 2012 n. 539; id., 1 agosto 2015, n. 3781).

Pres. Salamone, Est. Patelli – R. s.r.l. (avv.ti Roderi, Simona Grillo, Erica Santantonio, Luigi Castello) c. Comune di Nizza Monferrato (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 4 febbraio 2020, n. 101

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rialto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Roderi, Simona Grillo, Erica Santantonio, Luigi Castello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Castello in Torino, piazza Carlo Emanuele II, 13;

contro

Comune di Nizza Monferrato, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2017 n. 4, avente ad oggetto ‘

“Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI Anno 2017”, affissa all’Albo pretorio il 7 aprile 2017;

e di ogni altro atto presupposto, preordinato e connesso, ancorché non noto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rialto s.r.l. il 29/06/2019:

della Deliberazione del Consiglio Comunale 25 marzo 2019 n. 2, avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2019”, pubblicata sull’albo pretorio dal 28 marzo 2019 al 12 aprile 2019;

e di ogni altro atto presupposto, preordinato e connesso, ancorché non noto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, Rialto s.r.l., premesso di essere soggetto passivo del prelievo tributario in quanto titolare di ipermercati sul territorio e quindi utente del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Nizza Monferrato, ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2017 n. 4, avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe TARI Anno 2017”, deducendone l’illegittimità, poiché il Comune avrebbe maggiorato del 67,41% la TARI dovuta dagli ipermercati rispetto al 2016, senza che questo trovi riscontro e sia giustificato da un corrispettivo aumento dei costi di servizio.

Tale elemento emergerebbe dal raffronto tra la delibera impugnata (doc. 1 della ricorrente), il cui allegato piano finanziario per il 2017 ha previsto una spesa complessiva di € 1.670.000,00, e quella di determinazione delle tariffe TARI per il 2016 (doc. 3 della ricorrente), il cui piano finanziario ha previsto una spesa complessiva di € 1.680.000,00.

2. Successivamente, con i motivi aggiunti depositati il 29 giugno 2019, la società ha impugnato anche la deliberazione del Consiglio Comunale 25 marzo 2019 n. 2, avente ad oggetto “Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe TARI anno 2019”, deducendone l’illegittimità poiché avrebbe modificato la tariffa per gli ipermercati in maniera irragionevole, aumentando il coefficiente relativo alla parte fissa della Tariffa TARI e diminuendo quello relativo alla parte variabile: tale nuova diversa ripartizione delle componenti tariffarie sarebbe irragionevole poiché penalizzerebbe quanti, come la società ricorrente, producono rifiuti speciali e provvedono in proprio al relativo smaltimento e che, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, hanno diritto ad accedere a riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in ordine all’ammissibilità e ricevibilità del ricorso introduttivo, deve essere evidenziato che il contraddittorio è stato correttamente instaurato, nonostante il Comune non si sia costituito. Sia il ricorso introduttivo, sia i motivi aggiunti – come emerge dalle cartoline di ricevimento depositate dal ricorrente – sono stati correttamente notificati al Comune di Nizza Monferrato a mezzo del servizio postale, non avendo il Comune medesimo adempiuto all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo pec per la tenuta nei Registri istituiti presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 16, comma 12 del D.L. 179/2012.

2. Nel merito, il ricorso introduttivo è articolato in vari motivi, con i quali si deducono:

(i) eccesso di potere per vizio del presupposto, poiché, a fronte della complessiva diminuzione del costo del servizio, l’amministrazione avrebbe deliberato irragionevolmente un aumento delle tariffe;

(ii) violazione del principio comunitario “Pay as you throw” di cui all’art. 15, lett. a) della Direttiva CE/2006/12, poiché, nella scelta di aumentare le tariffe solo per alcune categorie di utenza, l’amministrazione non avrebbe ricercato un’equa proporzione tra l’effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza e il costo ad essa addebitato e poiché la scelta sarebbe in ogni caso immotivata;

(iii) difetto di motivazione;

(iv) difetto di adeguata istruttoria, nel senso che dalla delibera impugnata non sarebbe possibile individuare gli elementi (fattuali o giuridici) in base ai quali l’Amministrazione comunale sia pervenuta alla determinazione delle tariffe TARI;

(v) illogicità e ingiustizia manifesta per aver introdotto un regime privilegiato per alcune categorie di utenze non domestiche, ciò esulando dai poteri regolamentari in capo al Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe;

(vi) disparità di trattamento rispetto alla categoria di utenze domestiche, per le quali la tariffa sarebbe stata ridotta in assenza di criteri razionali.

3. I motivi predetti sono fondati nella parte in cui sono volti a censurare il difetto di istruttoria e di adeguata motivazione della delibera impugnata, in assenza delle quali non è possibile sindacare – nei limiti dell’eventuale manifesta irragionevolezza – le scelte compiute dall’amministrazione; in ragione di ciò, gli stessi possono essere analizzati congiuntamente.

3.1. Si deve premettere, in termini generali, che la legge n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità per l’anno il 2014), istitutiva della TARI, al fine di determinare le tariffe, consente ai Comuni di determinare i coefficienti secondo le regole prefissate dal d.P.R. n. 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, c. 651) ovvero, alternativamente, di stabilire (in maniera autonoma) le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti determinati dallo stesso Comune.

Nel caso in esame, come risulta dall’art. 1 del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (cfr. doc. 2 del ricorrente), il Comune di Nizza Monferrato ha determinato le tariffe in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, c. 651, della citata L. n. 147/2013, ovverosia sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 158/1999.

Quest’ultimo disciplina il “metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”, ai sensi del quale la tariffa di riferimento è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio – riferite agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti – e da una parte variabile – rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione – ed è articolata nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”.

Per le “utenze non domestiche”, rilevanti nel caso di specie, l’importo dovuto a titolo di parte fissa, viene determinato, applicando un “coefficiente Kc” di “potenziale produzione” prestabilito tra un minimo ed un massimo, in relazione alle diverse tipologie di attività e alle aree geografiche suddivise tra nord, centro e sud (all. 1, punto 4.3 d.P.R. n. 158/1999).

L’importo dovuto a titolo di parte variabile è parimenti calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente “Kd” di “produzione kg/q anno”, anch’esso prestabilito tra un minimo ed un massimo, in relazione alle diverse tipologie di attività e alle aree geografiche (all. 1, punto 4.4.).

3.2. Va evidenziato che, nel caso di specie, a fronte della diminuzione del costo complessivo del servizio (da € 1.680.000,00 a € 1,670.000,00), il Comune ha aumentato, senza fornire motivazione né dare conto dell’eventuale istruttoria effettuata, la tariffa per la categoria delle utenze non domestiche degli ipermercati in misura più che sensibile (addirittura superiore al 50%).

Come dedotto dal ricorrente, la delibera impugnata non rende intellegibili le ragioni per le quali si sia deciso un aumento dei costi del servizio per una determinata categoria di utenze.

In sostanza, non è possibile comprendere – in quanto non esplicitata – la motivazione alla base delle scelte compiute dall’amministrazione; non è noto, nemmeno, se sia stata compiuta adeguata istruttoria, diretta a verificare – per le diverse categorie di utenza – la relativa idoneità dei locali e delle aree tassati a produrre rifiuti o, comunque, per determinare i criteri sulla base dei quali disporre un aumento o una diminuzione dei coefficienti tariffari solo per talune categorie di utenze non domestiche: non è indicato, nel provvedimento impugnato, alcun dato consuntivo o previsionale relativo ai costi del servizio, né è citato alcuno studio tecnico o alcuna indagine economica eventualmente compiuta.

3.3. In definitiva, il ricorso deve essere deciso alla luce del condivisibile principio, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “i provvedimenti che istituiscono e disciplinano la tariffa per la gestione dei rifiuti, pur avendo natura di atti generali, nella parte in cui costituiscono applicazione concreta anche delle disposizioni contenute nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, hanno un contenuto composito, in parte regolamentare ed in parte provvedimentale (con particolare riferimento a quella parte in cui stabiliscono il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa), che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento i quali, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5792; id., 19 febbraio 2019, n. 1162; id., 2 febbraio 2012 n. 539; id., 1 agosto 2015, n. 3781).

3.4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso introduttivo deve essere accolto limitatamente alle censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria.

Non sono invece accoglibili le censure volte a contestare il merito delle scelte dell’amministrazione, poiché la carenza di motivazione della delibera impugnata non consente in concreto il sindacato di eventuale irragionevolezza della decisione, la quale, in astratto, resta ipoteticamente riconducibile all’alveo di esercizio discrezionale del potere.

4. Passando ora all’esame dei motivi aggiunti avverso la delibera di determinazione dei criteri della TARI per l’anno 2019, anch’essi sono fondati, limitatamente ai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

Contesta la ricorrente l’irragionevole modifica della tariffa per gli ipermercati, poiché attraverso l’aumento del coefficiente relativo alla parte fissa della tariffa e la diminuzione di quello della parte variabile, sarebbero stati penalizzati quanti, come la società ricorrente, producono rifiuti speciali e provvedono in proprio al relativo smaltimento, con ciò vedendo così diminuita anche la riduzione a cui hanno diritto – sulla quota variabile di tariffa – per il riciclo dei rifiuti speciali ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013.

Analogamente a quanto osservato per il ricorso introduttivo, in assenza di motivazione della decisione, non è immediatamente apprezzabile – in termini assoluti – un’irragionevolezza della decisione compiuta, bensì è fondata, per le ragioni già sopra richiamate, la censura con cui si deducono difetto di istruttoria e di motivazione.

Manca infatti nella delibera impugnata qualsiasi giustificazione relativa alla modifica delle tariffe per le utenze non domestiche in questione, a fronte di un’oggettiva penalizzazione degli ipermercati con riferimento all’incentivo previsto (riduzione della quota tariffaria nella componente variabile) per il caso di smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.

Proprio al fine di verificare il proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica di cui gode il Comune nella determinazione delle tariffe, così come nell’introdurre riduzioni ed esenzioni e nel modificare le stesse (anche indirettamente, come nel caso di specie), è necessario che la decisione dell’amministrazione sia assistita da un minimo supporto motivazione tale da rendere intellegibili le scelte compiute e la ragionevolezza della graduazione operata.

5. Da quanto sopra, consegue l’annullamento delle delibere impugnate, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare una nuova disciplina, nel rispetto dell’onere motivazionale e di istruttoria di cui alla presente sentenza.

6. Le spese del presente giudizio devono essere compensate integralmente tra le parti, in ragione della complessità tecnica delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:

– annulla la delibera del Consiglio Comunale di Nizza Monferrato 30 marzo 2017 n. 4;

– annulla la delibera del Consiglio Comunale di Nizza Monferrato 25 marzo 2019 n. 2;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Rosanna Perilli, Referendario

Laura Patelli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Laura Patelli

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

 

IL SEGRETARIO

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