DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Insediamento stazione radio base – Zone a edificabilità nulla – Insediamento impianti TLC – Condizioni – Natura di opera pubblica del manufatto – Manufatto non altrimenti localizzabile – Adeguati accertamenti tecnici – Esigenza di minimizzazione del rischio – Assenza prima condizione – Opere private di pubblica utilità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 14 Novembre 2023
Numero: 898
Data di udienza: 26 Ottobre 2023
Presidente: Bellucci
Estensore: Maisano
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Insediamento stazione radio base – Zone a edificabilità nulla – Insediamento impianti TLC – Condizioni – Natura di opera pubblica del manufatto – Manufatto non altrimenti localizzabile – Adeguati accertamenti tecnici – Esigenza di minimizzazione del rischio – Assenza prima condizione – Opere private di pubblica utilità (Massima a cura di Ilaria Genuessi)
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 14 novembre 2023, n. 898
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Insediamento stazione radio base – Zone a edificabilità nulla – Insediamento impianti TLC – Condizioni – Natura di opera pubblica del manufatto – Manufatto non altrimenti localizzabile – Adeguati accertamenti tecnici – Esigenza di minimizzazione del rischio – Assenza prima condizione – Opere private di pubblica utilità
La natura giuridica degli impianti di telefonia, rilevante anche a fini urbanistici, non è quella delle opere pubbliche, bensì delle opere private di pubblica utilità; trattasi, infatti, di manufatti realizzati da soggetti privati, destinati alla gestione di un servizio governato da logiche imprenditoriali e, a differenza delle opere pubbliche, che necessitano di un atto di autorizzazione(1). Inoltre, benché assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, rimangono assoggettati al regime della proprietà privata. Nel caso di specie, l’impedimento urbanistico non è legato a ragioni pianificatorie afferenti alla destinazione d’uso della zona, ma a un radicale vincolo d’inedificabilità ispirato a esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica dal rischio di fenomeni idrogeologici, esulando così dal principio (desunto dall’art. 86 D.Lgs. 259/2003) per cui l’assimilazione degli impianti TLC alle opere di urbanizzazione primaria ne determina la compatibilità con ogni destinazione urbanistica delle zone del territorio comunale.
(1) In tal senso si v. T.A.R. Campania sez. I – Salerno, 02/11/2005, n. 2415; Cons. Stato sez. VI – 26/08/2003, n. 4847.
Pres. Bellucci, Est. Maisano – I. S.p.A (Avv.ti Pacciani, Mosca e Ciavarella) c. Comune di Massino Visconti (Avv.ti Scaparone e Gendre)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 14 novembre 2023, n. 898SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2022, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Edoardo Cagno in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 16;
contro
Comune di Massino Visconti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte e Regione Piemonte, non costituite in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Massino Visconti prot. n. 4062 del 17 agosto 2022, recante il diniego della richiesta di permesso di costruire, del provvedimento del Comune di Massino Visconti prot. n. 2925 del 15 giugno 2022 e, ove occorrer possa, della lettera del Comune di Massino Visconti prot. n. 2255 del 9 maggio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Massino Visconti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 16.4.2021, Iliad Italia S.p.A. (Iliad) ha presentato al Comune di Massino Visconti istanza ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. 259/2003 (nella formulazione vigente ratione temporis) per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile, in località Via Vianelle s.n.c., nonché domande di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e di autorizzazione per interventi di trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 2 della L.R. Piemonte n. 45/1989.
2. L’Amministrazione ha denegato le autorizzazioni richieste con provvedimento del 21.01.2022, annullato da questo TAR con sentenza 26.4.2022 n. 393 per difetto d’istruttoria e motivazione, dal momento che il Comune aveva omesso di valutare le deduzioni rese dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990.
3. A fronte della sollecitazione di Iliad a rideterminarsi, il 15.6.2022 il Comune, sulla scorta di relazione a firma di tecnico incaricato, ha ribadito ragioni ostative all’accoglimento, incentrate sulle condizioni geo-morfologiche del sito.
4. Il 22.7.2022 (in virtù di proroga del termine ex art. 10 bis L. 241/1990), Iliad ha svolto proprie osservazioni endoprocedimentali, corredate da perizia, a confutazione delle criticità evidenziate nella relazione del Comune circa il prospettato rischio idrogeologico e la localizzazione alternativa dell’impianto.
5. Con provvedimento del 17.8.2022 il Comune ha definitivamente confermato il diniego delle autorizzazioni richieste, motivato in ragione della collocazione dell’area in classe IIIA del Piano Regolatore Generale (PRG) e dei rischi idrogeologici indicati nella relazione. L’Amministrazione ha inoltre preso posizione sulle osservazioni di Iliad nei termini che seguono:
– “L’area di previsto inserimento della nuova stazione si colloca in un contesto geologicamente delicato, con fattori di fragilità più volte segnalati e, come tali, già riconosciuti dall’estensore della componente geologica del vigente strumento urbanistico”;
– “nulla viene […] detto nei confronti del possibile scivolamento delle coltri di copertura circostanti l’opera, certamente non consolidate dalle fondazioni della nuova antenna”;
– “in assenza di adeguata contestualizzazione delle condizioni morfo-topografiche, idrogeologiche e geologiche nel quale le opere sono inserite, […] esempi [di altre stazioni radio ubicate in aree limitrofe pure classificate IIIA] appaiono eccessivamente generalizzati e di per sé non significativi”;
– “le analisi geologiche e le proposte progettuali sono state più volte integrate nel corso del procedimento (in ultimo l’inserimento nel progetto di rivestimenti corticali con biorete antierosiva)”;
6. L’Amministrazione ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 24 comma 7 N.T.A. del Piano Regolatore Generale -che, condizionatamente ad “accertamenti geognostici approfonditi e di opportuna estensione”, consente la realizzazione, in aree di classe IIIA di opere pubbliche di telecomunicazioni non altrimenti localizzabili- sul rilievo che le stazioni per la telefonia mobile non possono essere considerate come opere pubbliche in ragione della loro titolarità privata.
7. Con ricorso notificato e depositato il 29.10.2022 Iliad ha impugnato il superiore atto di conferma, unitamente al preavviso di diniego e a lettera d’interlocuzione del Comune del 9.5.2022, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, in base a tre motivi di diritto:
I. Insussistenza di alcun divieto inderogabile di installazione dell’impianto in area di classe IIIA del P.R.G.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/2003 nonché 4 e 8 L. 36/2001, delle Leggi Regionali nn. 45/1989 e 56/1977 e dell’art. 24 N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Massino Visconti. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti nonché sviamento di potere.
Muovendo dalla qualificazione dell’impianto come opera di urbanizzazione primaria e con carattere di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 86 e 90 D.Lgs. 259/2003), la ricorrente ne afferma la conseguente compatibilità con ogni destinazione urbanistica stabilita dal piano regolatore e invoca l’applicazione dell’art. 24 N.T.A. stante l’assenza di localizzazioni alternative idonee a ospitare l’impianto.
II. Sull’insussistenza di rischi idrogeologici connessi all’installazione dell’impianto: Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/2003 nonché 4 e 8 L. 36/2001, delle Leggi Regionali nn. 45/1989 e 56/1977 e dell’art. 24 N.T.A. del Piano Regolatore Generale del Comune di Massino Visconti. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti nonché sviamento di potere.
Iliad censura l’accertamento del Comune in merito all’allegato rischio idrogeologico sotto i profili della carenza motivazionale e istruttoria, lamentando la svalutazione delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990 e di ulteriore perizia del settembre 2022 dalle quali emergerebbe che: i) non sono stati rilevati dissesti geologici nell’area di installazione, anche sulla base della cartografia prodotta dal Comune; ii) la modalità di costruzione dell’impianto, basata su micropali ancorati al substrato roccioso, costituisce un fattore di miglioramento della stabilità complessiva dell’area; iii) anche la coltre superficiale dell’area risulta stabile e, in ogni caso, l’installazione dei micropali non incide su tale strato superficiale; iv) gli eventi franosi riferiti dal Comune riguardano un’area diversa da quella di installazione dell’impianto e con caratteristiche non comparabili; v) nelle aree intorno al sito dell’Impianto di Iliad, già sono presenti altre stazioni radio base in aree di Classe IIIA del P.R.G.
III. Mancata indicazione di una localizzazione alternativa dell’impianto da parte del Comune: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 259/2003, degli artt. 4,8, e 14 L. 36/2001. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, e disparità di trattamento Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione, e concorrenza. Difetto d’istruttoria e motivazione. Incompetenza.
Si lamenta, in ultimo, la mancata localizzazione di siti alternativi idonei a consentire il funzionamento del servizio in condizioni sostenibili sul piano tecnico ed economico da cui deriverebbe una radicale interdizione dell’impianto dal territorio comunale.
8. Si è costituito in giudizio il Comune di Massino Visconti che, con memoria ritualmente depositata, in premessa ha richiamato le prescrizioni dell’art. 3 L.R. 45/1985 sul nulla osta idrogeologico (ivi definito come strumento di “verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto”) di cui ha dedotto la natura di accertamento tecnico-discrezionale; nel merito, con supporto di documentazione tecnica allegata, ha contestato i motivi del gravame, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
9. Non si sono costituite in giudizio l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte e la Regione Piemonte.
10. Con ordinanza 23.11.2022 n. 1080 è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare per la recessività dell’esigenza cautelare prospettata dalla ricorrente al cospetto dell’interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità.
11. In vista della trattazione nel merito le parti hanno scambiato ulteriori atti difensivi.
12. All’udienza pubblica del 5 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Il ricorso è meritevole di rigetto sotto l’assorbente profilo dell’infondatezza della prima ragione di doglianza.
Come esposto in narrativa, l’area prescelta da Iliad per l’insediamento della stazione radio base è contrassegnata dalla classe IIIA del Piano Regolatore Generale del Comune di Massino Visconti.
Le zone così classificate sono soggette ad “edificabilità nulla” in quanto caratterizzate da instabilità elevata del terreno ed eccessivi costi di sistemazione idrogeologica, di contenimento e consolidamento. Vi rientrano: i versanti e le sponde dei corsi d’acqua maggiori ad elevata propensione alla franosità; le sponde in erosione accelerata dei corsi d’acqua minori; i versanti a vocazione franosa, già sede di dissesti; i versanti con sfavorevole associazione di condizioni litologico-strutturali o comunque, con pendenza superiore al 70%; le zone boscate, ove la vegetazione esistente esercita un’azione di protezione e difesa del suolo.
Il comma 6 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG, nel ribadire l’anzidetto vincolo d’inedificabilità, introduce un’eccezione per quelle opere che, per motivi di pubblica incolumità e previo accertamento geognostico approfondito e di opportuna estensione, nonché mediante adeguati accorgimenti tecnici, possono essere realizzate senza gravare, bensì minimizzando la situazione di rischio già esistente. Tra questi interventi, il successivo comma 7 fa esplicita menzione delle “opere pubbliche, non altrimenti localizzabili, riferibili [a] telecomunicazioni”.
L’insediamento di impianti TLC nelle aree in oggetto è, perciò, consentito in presenza di quattro, concomitanti, condizioni: che il manufatto abbia natura di opera pubblica; che non sia altrimenti localizzabile; che l’intervento sia suffragato da adeguati accertamenti tecnici; che soddisfi l’esigenza di minimizzazione del rischio.
Il progetto di parte ricorrente difetta della prima condizione prescritta.
Per condiviso indirizzo giurisprudenziale la natura giuridica degli impianti di telefonia, rilevante anche a fini urbanistici, non è quella delle opere pubbliche, bensì delle opere private di pubblica utilità (cfr. T.A.R. Campania sez. I – Salerno, 02/11/2005, n. 2415; Consiglio di Stato sez. VI – 26/08/2003, n. 4847).
Essi, infatti: sono realizzati da soggetti privati, sono destinati alla gestione di un servizio governato da logiche imprenditoriali e, a differenza delle opere pubbliche, necessitano di un atto di autorizzazione. Inoltre, benché assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, rimangono assoggettati al regime della proprietà privata.
La natura privata dell’opera esclude il progetto di Iliad dallo spettro applicativo del citato comma 7 che, avendo portata eccezionale rispetto al generale precetto d’inedificabilità nelle aree di classe IIIA, non ammette integrazioni analogiche.
Del resto, l’impugnativa di parte ricorrente non investe, a monte, l’art. 24 N.T.A., ma si dipana tutta entro la sede della norma regolamentare. Né il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per una sua disapplicazione d’ufficio.
Poiché l’impedimento urbanistico non è qui legato a ragioni pianificatorie afferenti alla destinazione d’uso della zona, ma a un radicale vincolo d’inedificabilità ispirato a esigenze di salvaguardia dell’incolumità pubblica dal rischio di fenomeni idrogeologici, il caso di specie esula, invero, dal principio (desunto dall’art. 86 D.Lgs. 259/2003) per cui l’assimilazione degli impianti TLC alle opere di urbanizzazione primaria ne determina la compatibilità con ogni destinazione urbanistica delle zone del territorio comunale. Per altro verso, la prescrizione si pone nella direttrice del principio di precauzione, predicato dall’art. 191 TFUE e operante per ogni valutazione sulla compatibilità ambientale di interventi antropici.
In definitiva, per quanto improntata a speciale rigore, la norma tecnica non si palesa né incoerente con le coordinate di sistema né irragionevole in quanto, predicando la necessaria pubblicità delle opere da edificare nelle zone di classe IIIA, mira a ricondurre il correlato rischio di eventi franosi o idraulici integralmente nella sfera di controllo e responsabilità dell’amministrazione comunale: non solo nella fase di assenso al progetto, ma anche in quella realizzativa (mediante selezione degli esecutori dell’opera con procedure a evidenza pubblica) nonché nella titolarità finale del manufatto; con conseguente imputazione al Comune dei relativi obblighi manutentivi e di vigilanza.
B) L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento delle altre due ragioni di doglianza, siccome ad esso logicamente subordinate. Nondimeno, anche queste si palesano infondate.
Quanto al secondo mezzo di gravame giova osservare che, venendo in rilievo valutazioni di fatti complessi, questi devono essere vagliati al lume dell’attendibilità tecnico-scientifica. Sicché ove l’interessato, voglia contestare il nucleo intrinseco dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione, ha l’onere di confutarne, in modo rigoroso e circostanziato, la plausibilità scientifica. Qualora, al contrario, si fronteggino soltanto opinioni divergenti, tutte ugualmente attendibili, il giudice è tenuto a dare prevalenza alla valutazione della P.A., non sostituibile dalla prospettazione individuale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 05/12/2022 n. 1064).
Nel caso di specie, peraltro, la discrezionalità tecnica si coniuga al richiamato principio di precauzione il quale, pur postulando l’allegazione di un rischio specifico all’esito di un’indagine quanto più possibile completa, non richiede l’adduzione di prove piene di concretizzazione del rischio (TAR Piemonte, sez. II, 12/01/2023, n. 35).
La relazione tecnica trasfusa nelle motivazioni del provvedimento di diniego (doc. 14 bis della produzione dell’amministrazione resistente) assolve all’indicato onere di allegazione allorché, premessa la puntuale descrizione delle caratteristiche del sito (cfr. doc. 14 bis, pag. 9 del pdf), individua circostanziati fattori predisponenti: nei casi di dissesto verificatisi in zone con analoga connotazione; nella rilevazione, in esito a sopralluogo sul sito, d’indizi di incipiente attività geomorfologica; nell’incidenza del manufatto sul rischio di scivolamento delle coltri nelle aree ad esso circostanti.
In specie, quanto al primo profilo, la relazione rileva che, sebbene la carta dei dissesti non evidenzi fenomeni nell’area interessata, nondimeno “la cartografia tematica di PRG segnala diversi dissesti gravitativi puntuali ed areali, in condizioni morfotopografiche simili o del tutto analoghe al versante in parola”, contrassegnate dalle sigle FA4 e FA4a e “collocate in condizioni di acclività paragonabili al versante in oggetto e comprese tra 20° e 30°, su terreni costituiti da un substrato roccioso di tipo scistoso (micascisti e paragneiss) sovrastato da depositi glaciali, talora in giacitura secondaria, e sedimenti detritico-colluviali generalmente di spessore limitato” (doc. 14 bis, pag. 46 del pdf).
Al riguardo parte ricorrente contesta la comparazione del sito prescelto con le indicate zone FA4 e FA4a, attesa la diversa concentrazione di corsi d’acqua e perché contraddistinte da valori di acclività decisamente superiori (doc. 14 bis, pag. 62 del pdf e pag. 14 del ricorso). Tuttavia, focalizzando la sua critica su tali aspetti, Iliad trascura l’ulteriore fattore predisponente individuato nella specifica natura geologica e sedimentaria delle aree assunte come modello di parametrazione del rischio, riscontrabile anche nel sito per cui è causa.
La circostanza, inoltre, che la carta dei dissesti non riveli fenomeni nel sito indicato (pag. 12 del ricorso) non risulta dirimente tenuto conto che è proprio la funzione precauzionale ad imporre di agire in un contesto d’incertezza.
In merito, poi, alla dedotta installazione di stazioni radio nei territori di comuni limitrofi, ugualmente collocati in classe IIIA, è persuasiva l’obiezione del Comune secondo cui, in assenza di adeguata contestualizzazione, gli esempi offerti dalla ricorrente si rivelano eccessivamente generalizzati (pagg. 13 e 14 della memoria depositata il 18.11.2022) e, comunque, non sovrapponibili al caso in oggetto per diversa conformazione fisica o differente classificazione urbanistica delle zone indicate (cfr. doc. 14 bis della produzione del Comune, pag. 101 del pdf).
Quanto al secondo profilo, le risultanze dei sopralluoghi hanno mostrato “la presenza di indizi di attività geomorfologica incipiente, sotto forma di zone interessate da soil-creep (lenti movimenti differenziali della coltre detritico colluviale su substrato roccioso lungo un versante acclive, diagnosticabili dalla concavità verso monte del fusto di alcune alberature), un solco di ruscellamento concentrato al margine della mulattiera che sale in fregio al sito prescelto da Iliad per la nuova infrastruttura ed alcune depressioni della superficie topografica, sede di deflusso preferenziale e di ruscellamenti diffusi delle acque meteoriche” (doc. 14 bis, pag. 49 del pdf).
In sede procedimentale (doc. 14 bis, pag. 66 del pdf) parte ricorrente ha offerto una spiegazione alternativa dei fenomeni (incentrata sulle caratteristiche dell’alberatura e sull’assenza di regimazione delle acque). Si tratta, però, di diversa interpretazione del medesimo compendio istruttorio e, perciò, ascrivibile a un quadro di fisiologica opinabilità tecnico-scientifica che osta alla sostituzione di una valutazione plausibile con altra parimenti plausibile.
Infine quanto al terzo profilo, l’assunto di Iliad, secondo cui lo spessore esiguo dei depositi superficiali permetterebbe l’immorsamento delle fondazioni del manufatto nel substrato roccioso con la tecnica dei micropali, garantendone la sicurezza contro lo scivolamento superficiale (pag. 13 del ricorso), non tiene conto, come evidenziato dall’amministrazione resistente, dell’incidenza dell’opera sul possibile scivolamento delle coltri di copertura nelle aree ad essa circostanti, che non beneficiano del consolidamento dalle fondazioni della nuova antenna (pag. 16 della memoria del 18.11.2022 e doc. 14 bis, pag. 101 del pdf). Aspetto, questo, sul quale la società ricorrente non ha offerto persuasive confutazioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, la prospettazione del rischio che l’opera possa produrre alterazioni all’equilibrio del versante, con innesco di processi idraulico-gravitativi, risulta, dunque, esente da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
C) Anche il terzo motivo è infondato.
Premesso che il Comune ha indicato un’area alternativa -rivelatasi, però, già satura di antenne-, la prospettata esclusione di soluzioni alternative non si palesa, in ogni caso, suffragata da elementi univoci, atteso che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente in sede procedimentale, la trasmissione del segnale dall’area da essa prescelta lascerebbe comunque scoperti taluni obiettivi nella parte sud dell’area di trasmissione (cfr. doc 14 bis, pag. 94 del pdf), sicché, a fronte dell’inevitabile sacrificio dell’obiettivo di piena capillarizzazione del servizio, imposto dalla peculiare orografia del territorio, risulta ragionevole la preferenza per altre ubicazioni connotate da minori o assenti profili di rischio. Né d’altra parte la ricorrente ha dato prova della paventata insostenibilità tecnica o economica (pagg. 15 e 16 del ricorso) di localizzazioni alternative o di soluzioni tecnologiche atte a implementare il servizio in caso di insediamento della stazione radio in sede meno favorevole.
In conclusione, il ricorso è infondato ed è, di conseguenza, respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
Marco Costa, Referendario
L’ESTENSORE
Andrea Maisano
IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci
IL SEGRETARIO