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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1303 | Data di udienza: 9 Novembre 2011

DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Edifici di nuova costruzione – Obbligo di installare impianti solari termini e pannelli fotovoltaici – Regione Piemonte – Vigenza anche in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4 c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 – L.r. n. 13/2007.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 17 Dicembre 2011
Numero: 1303
Data di udienza: 9 Novembre 2011
Presidente: Salamone
Estensore: Fratamico


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Edifici di nuova costruzione – Obbligo di installare impianti solari termini e pannelli fotovoltaici – Regione Piemonte – Vigenza anche in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4 c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 – L.r. n. 13/2007.



Massima

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 17 dicembre 2011, n. 1303


DIRITTO DELL’ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Edifici di nuova costruzione – Obbligo di installare impianti solari termini e pannelli fotovoltaici – Regione Piemonte – Vigenza anche in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 4 c. 1 bis del d.P.R. n. 380/2001 – L.r. n. 13/2007.

Nella Regione Piemonte, l’obbligo di installare impianti solari termici e pannelli fotovoltaici in edifici di civile abitazione di nuova costruzione risultava vigente anche anteriormente al 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore dell’art. 4, c. 1 bis del d.lgs. n. 380/2001), in forza delle previsioni del Piano Stralcio Regionale e della legge Regione Piemonte n. 13/2007, dotate di carattere del tutto autonomo.


Pres. Salamone, Est. Fratamico – E.B. e altri (avv.ti Pafundi e Sarzotti) c. Comune di Volpiano (avv. Scaparone)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 17 dicembre 2011, n. 1303

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 17 dicembre 2011, n. 1303

N. 01303/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2010, proposto da:
Eros Bongioanni, Marina Ferla e Salvatore Ferrara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Teodosio Pafundi e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 27;

contro

Comune di Volpiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Francesco d’Assisi, 14;

per l’annullamento

a) del permesso di costruire 3.11.2009, n. 55/2009, avente ad oggetto l’assenso alla nuova costruzione di un edificio di civile abitazione plurifamiliare a 2 piani f.t. e nuova recinzione in Volpiano, via Van Gogh s.n. (lotto n. 6 – area P.E.C. RN24a del P.R.G.C. vigente), nella parte in cui è stato imposto ai ricorrenti: (a.1.) l’obbligo di installare pannelli fotovoltaici <<se dovuto>>; (a.2.) l’obbligo di rispettare – nella realizzazione dei passi carrai e delle rampe di accesso all’edificio – la distanza minima di 4,50 mt. dalla carreggiata ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento edilizio; (a.3.) nonchè l’obbligo di installazione di impianti solari termici, che <<… dovranno essere integrati nella struttura dell’edificio e dimensionati in modo tale da poter fornire almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria.>>;

b) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso – per quanto possa occorrere – il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 16.1.2009 e le note del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Volpiano in data 3.2.2009, prot. n. 2480, in data 11.8.2009, prot. n. 19473 ed in data 30.9.2009, prot. n. 22611;

con riserva di motivi aggiunti

per l’accertamento, a norma dell’art. 35 del d.lgs. 80/1998,

del diritto dei ricorrenti a conseguire il risarcimento dei danni sopportati in conseguenza sia all’illegittimità delle prescrizioni imposte con l’art. 7, punti 2, 3 e 4, del predetto permesso di costruzione 3.11.2009, n. 55/2009; sia del ritardo con il quale tale provvedimento assentivo è stato rilasciato dal Comune di Volpiano (anche ai sensi dell’art. 2 bis della 7.8.1990, n. 241), nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio;

e per la conseguente condanna

del Comune di Volpiano, in persona del Sindaco in carica, a corrispondere ai predetti ricorrenti le somme sopra indicate a titolo risarcitorio, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Volpiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i signori Bongioanni Eros, Ferla Marina e Ferrara Salvatore hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il permesso di costruire n. 55 del 3.11.2009, rilasciato in loro favore dal Comune di Volpiano, nella parte in cui l’Amministrazione aveva loro imposto l’obbligo di istallare pannelli fotovoltaici, l’obbligo di rispettare, nella realizzazione dei passi carrai e delle rampe di accesso, la distanza minima di 4,50 m. dalla carreggiata, nonché l’obbligo di istallazione di impianti solari termici integrati nella struttura dell’edificio e tali da poter soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria e ogni atto preparatorio, presupposto conseguente e/o comunque connesso.

Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno dedotto 1- A) violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 12 e 4 c. 1bis d.lgs. n. 380/2001 ed all’art. 3 l.n. 241/90, violazione di legge con particolare riferimento alla delibera C.R. 11.01.2007 n. 98-1247 (cd. Piano Stralcio Regionale in materia di risanamento), nonché eccesso di potere per violazione dei principi di autolimitazione; 1-B) violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 18 e 21 legge Regione Piemonte n. 13/2007, violazione di legge con particolare riferimento alla delibera C.R. 4.08.2009 n. 46-11968, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di autolimitazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; 2) violazione di legge con particolare riferimento all’art. 12 d.lgs. n. 380/2001 ed all’art. 2 della convenzione di lottizzazione 21.05.2008 e delle tavole allegate al P.E.C. RN24a, approvate dal Comune di Volpiano con delibera C.C. 24.01.2008 n. 4, violazione di legge con particolare riferimento all’art. 47 comma 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Volpiano ed all’art. 46 comma 4 D.P.R. n. 495/1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) violazione di legge in relazione all’art. 20 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 380/2001 ed all’art. 3 l.n. 241/1990, eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità.

In data 16.03.2011 si è costituito in giudizio il Comune di Volpiano chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 22.06.20 i ricorrenti hanno rinunciato alla sospensiva.

All’udienza pubblica del 9.11.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

A prescindere dall’eccezione di inammissibilità dei rilievi mossi dai ricorrenti riguardo alle prescrizioni dettate dall’Amministrazione in tema di rendimento energetico, che sarebbero state espressamente accettate dagli interessati con la dichiarazione del 9.10.2009 (cfr. doc. n. 7 bis di parte ricorrente), il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Con il primo motivo i signori Bongoianni, Ferla e Ferrara hanno lamentato l’illegittimo inserimento da parte del Comune di Volpiano, tra le “prescrizioni speciali” del permesso di costruire n. 55/2009, dell’obbligo di installare impianti solari termici e pannelli fotovoltaici: tale obbligo, previsto dall’art. 4 comma 1 bis d.lgs. n. 380/2001 solo a decorrere dal 1°.01.2010 e previo recepimento della norma predetta nei regolamenti comunali, non avrebbe, infatti, a loro parere, dovuto essere loro imposto, poiché il rilascio del titolo edilizio era anteriore al 1°.01.2010 ed il Comune di Volpiano non aveva ancora previsto all’interno del suo regolamento apposite disposizioni al riguardo.

Tale censura non è fondata: nell’inserire nel permesso di costruire dei ricorrenti l’obbligo di installare impianti solari il Comune di Volpiano appare, in verità, aver dato applicazione non all’art. 4 c. 1 bis dlgs. n. 380/2001, quanto, piuttosto, alle previsioni del Piano Stralcio Regionale e della legge Regione Piemonte n. 13/2007, dotate di carattere del tutto autonomo, già vigenti al momento del rilascio del titolo e, dunque, pienamente applicabili ex art. 12 c. 1 d. lgs. n. 380/2001.

Parimenti non condivisibili sono, poi, le argomentazioni svolte dai ricorrenti in relazione alla pretesa necessità, anche per le norme regionali, di essere prima completate da una disciplina tecnica di dettaglio: la stessa legge Regione Piemonte n. 13/2007 all’art. 27 (“disposizioni transitorie”) stabilisce che “fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all’art. 21, comma 1 lettera a (delibera della Giunta Regionale) si osservano le seguenti disposizioni: a) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore; b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatore di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere superiore al valore stabilito dall’allegato C, punto 5 del d.lgs. n. 192/2005”.

Con deliberazione n. 45/11967 del 4.08.2009, entrata in vigore il 1°.10.2009 (e, dunque, anteriormente al rilascio del titolo de quo) sono, inoltre, stati approvati dalla Giunta Regionale i criteri per la determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale.

Da qui l’operatività delle norme della legge regionale n. 13/2007 anche al momento dell’adozione del permesso di costruire (3.11.2009), con conseguente obbligo per l’Amministrazione di assicurarne la portata precettiva anche attraverso l’inserimento di prescrizioni speciali nei titoli edilizi.

Nessuna influenza sulla legittimità del provvedimento può, infine, essere riconosciuta all’aggiunta della precisazione “se dovuto” all’obbligo di istallazione di pannelli fotovoltaici, potendo questa intendersi anche come un riferimento all’eventuale avvenuto inserimento di tali impianti nei progetti depositati.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimo aumento della distanza prescritta per i passi carrai e le rampe d’accesso dalla carreggiata (dai 3 metri delle tavole progettuali approvate nell’ambito del PEC ai 4,5 metri previsti dell’art. 47 del Regolamento Edilizio); anche tale censura non può essere condivisa.

Come evidenziato dall’art. 3 della Convenzione edilizia del 21.05.2008 “gli schemi di massima di progetto, i relativi conteggi degli edifici e la posizione dei parcheggi privati, contenuti nelle tavole nn. 2 e 3 hanno unicamente titolo indicativo e non prescrittivo del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno meglio definiti in sede di presentazione dei progetti atti ad ottenere i successivi permessi di costruire…”

Alla luce della valenza solo “indicativa” degli schemi progettuali di cui alla tavola n. 2 l’Amministrazione Comunale ben poteva, così, richiedere ai ricorrenti l’adeguamento del progetto a quanto disposto dall’art. 47 del Regolamento edilizio; tanto più che, come sottolineato dalla difesa del Comune, nel corso dell’istruttoria i ricorrenti, dinanzi alla richiesta di modifica dei progetti avanzata dall’Amministrazione, non hanno addotto alcuna osservazione circa l’assenza di intralcio per il traffico veicolare e, quindi, circa la possibilità di usufruire dell’eventuale deroga alla distanza degli accessi di 4,5 m dalla carreggiata.

Con l’ultimo motivo i ricorrenti hanno, infine, dedotto la violazione dell’art. 20 commi 3 e 4 d.lgs. n. 380/2001, evidenziando che l’inserimento da parte del Comune all’interno del permesso di costruire delle “prescrizioni speciali” impugnate era avvenuto senza il loro consenso.

Anche tale argomentazione non coglie nel segno: da un lato i ricorrenti, con dichiarazione del 9.10.2009, anteriore al rilascio del titolo, hanno affermato che “in fase di realizzazione dell’edificio …” avrebbero adempiuto “alle prescrizioni obbligatorie previste dal piano stralcio regionale, approvato con DCR n. 98-1247 dell’11.1.2007 e dalla l.r. n. 13/2007, predisponendo pannelli solari … e … pannelli fotovoltaici”(cfr. doc. n. 7 bis di parte ricorrente), dall’altro, soprattutto, le aggiunte inserite dal Comune al permesso corrispondono tutte ad elementi imposti dalla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e, come tali, non necessitano di alcun assenso dei privati.

In conclusione, il ricorso deve essere, come detto, rigettato.

Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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