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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Fauna e Flora Numero: 593 | Data di udienza: 9 Maggio 2012

FAUNA E FLORA – Cani – Ordinanza sindacale – Mancata raccolta delle deiezioni – Divieto di accesso nelle aree verdi pubbliche – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Maggio 2012
Numero: 593
Data di udienza: 9 Maggio 2012
Presidente: Salamone
Estensore: Salamone


Premassima

FAUNA E FLORA – Cani – Ordinanza sindacale – Mancata raccolta delle deiezioni – Divieto di accesso nelle aree verdi pubbliche – Illegittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 18 maggio 2012, n. 593


FAUNA E FLORA – Cani – Ordinanza sindacale – Mancata raccolta delle deiezioni – Divieto di accesso nelle aree verdi pubbliche – Illegittimità.

L’esercizio del potere di ordinanza sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria  E’ pertanto illegittima l’ordinanza che vieti l’accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari: a prescindere dalle carenze istruttorie, la situazione risulta infatti agevolmente fronteggiabile attraverso il controllo della polizia municipale.


Pres. ed Est. Salamone – C. onlus e altro (avv.ti  Rullo e Liccardi) c. Comune di Crodo (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 18 maggio 2012, n. 593

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 18 maggio 2012, n. 593

N. 00593/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto da:
Associazione CODICI ONLUS – Centro per i Diritti del Cittadino, nonché Associazione Nazionale di Promozione Sociale e da Associazione CODICI AMBIENTE, rappresentate e difese dagli avv. Massimo Rullo, Daniela Liccardi, con domicilio eletto presso Massimo Rullo in Torino, via Duchessa Jolanda, 21;

contro

COMUNE DI CRODO;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 4 del 21.04.2011, in relazione al punto 4 che “vieta l’accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso si chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 4 del 21.04.2011, in relazione al punto 4 che “vieta l’accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche”.

Si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e carenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti; violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza.

Con ordinanza cautelare n. 523 del 2012 è stata accolta la domanda cautelare.

Il ricorso è ammissibile.

La ricorrente Associazione Codici è associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 D. Lgs. n. 206 del 2005. L’art. 2, co. 2, citato D. Lgs. prevede che ” ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali I diritti alla tutela della salute”; inoltre è associazione nazionale di promozione Sociale e, pertanto, legittimata ad intervenire ai sensi degli artt. 26 e 27 L. n. 383 del 2000;

In particolare, l’art. 27 cit. L., “tutela degli interessi sociali e collettivi” prevede che le Associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali ed a intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b); 2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 9 L. n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, l’interesse dei Codici è volto a tutelare i diritti dei cittadini che, con tale provvedimento, si vedono limitare la possibilità di passeggiare in compagnia dei propri cani in tutte le arre verdi pubbliche della città, con disagi sia per se stessi che per i loro cani.

Per quanto concerne l’Associazione CODICI AMBIENTE, lo statuto ha come finalità esclusiva la tutela, con ogni meno, anche giudiziario, dell’ambiente e degli animali, nonché il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica (art.2).

Dalla predetta disciplina discende la legittimazione ad impugnare l’atto di cui in epigrafe da parte delle due associazioni.

Il ricorso è fondato.

Dal testo dell’ordinanza impugnata si evince che il Comune di Crodo considera la presenza dei cani nelle aree verdi un rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un problema per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni degli animali, non raccolte dai proprietari.

Pertanto il Comune si limita ad affermare che la presenza degli animali potrebbe avere conseguenze dannose per la salubrità dei cittadini.

Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l’accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria.

Dall’esame degli atti di causa non è dato rinvenire, infatti, idonea istruttoria volta a sostenere la decisione di adottare un’ordinanza quale quella impugnata.

L’esercizio del potere sindacale non può prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

L’unico obbligo imposto dalla legge nella conduzione dei cani è quello di condurli al guinzaglio con l’obbligo di idonea museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici ( art. 83 D.P.R. n. 320 del 1954).

Pertanto se il rischio per la salute pubblica, come sembra emergere dalla premessa dell’ordinanza, è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei proprietari, il Sindaco, anzichè vietare l’ingresso dei cani nelle aree verdi, avrebbe potuto potenziare il controllo da parte della polizia municipale, sanzionando i trasgressori dell’obbligo predetto.

Il ricorso va, pertanto accolto e va annullata l’ordinanza n. 4 del 21.04.2011, limitatamente alla statuizione di cui al punto 4 che “vieta l’accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche”.

Sussistono comunque i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 4 del 21.04.2011, limitatamente alla statuizione di cui al punto 4 che “vieta l’accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche”.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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