CACCIA E PESCA – Calendario venatorio – Esenzione dall’annotazione dei capi abbattuti per le spese oggetto di incentivazione faunistica, ungulati e tipica fauna alpina approvati dalla Giunta regionale – Illegittimità – Contrasto con l’art. 12, c. 12 bis, l. n. 157/1992.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 25 Maggio 2020
Numero: 320
Data di udienza: 20 Maggio 2020
Presidente: Testori
Estensore: Testori
Premassima
CACCIA E PESCA – Calendario venatorio – Esenzione dall’annotazione dei capi abbattuti per le spese oggetto di incentivazione faunistica, ungulati e tipica fauna alpina approvati dalla Giunta regionale – Illegittimità – Contrasto con l’art. 12, c. 12 bis, l. n. 157/1992.
Massima
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 25 maggio 2020, n. 320
CACCIA E PESCA – Calendario venatorio – Esenzione dall’annotazione dei capi abbattuti per le spese oggetto di incentivazione faunistica, ungulati e tipica fauna alpina approvati dalla Giunta regionale – Illegittimità – Contrasto con l’art. 12, c. 12 bis, l. n. 157/1992.
La previsione del calendario venatorio che esenta dall’osservanza delle istruzioni operative relative all’annotazione dei capi abbattuti le specie “oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale (…)” è illegittima per contrasto con l’art. 12, c. 12 bis della l. n. 157/1992, secondo cui “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”. Una simile disposizione non lascia spazio per interpretazioni o applicazioni non conformi all’obbligo inequivoco e generalizzato di annotazione immediata “subito dopo l’abbattimento”.
Pres. ed Est. – Testori – L.A.C. e altri (avv.ti Callegari e Fenoglio) c. Regione Piemonte (avv. Magliona)
Allegato
Titolo Completo
TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 25 maggio 2020, n. 320SENTENZA
Pubblicato il 25/05/2020
N. 00320/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00845/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2019, proposto da
L.A.C. (Lega per l’abolizione della caccia), L.A.V. (Lega Antivivisezione Onlus), Fondazione per l’Ecospiritualita’ Onlus (Ecospirituality Foundation Onlus), Circolo Legambiente L’Aquilone Associazione di promozione sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale in data 5 luglio 2019, n. 5-42, comprensiva dei relativi allegati A, B e C, intitolata “Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2019/2020 e delle relative istruzioni operative supplementari”, pubblicata in data 11 luglio 2019;
nonché in ogni caso, per l’annullamento
di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione tra cui, ove occorra, il parere dell’ISPRA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Carlo Testori e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1) Con la deliberazione 5 luglio 2019 n. 5-42 la Giunta regionale piemontese ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2019/2020 e le relative istruzioni operative supplementari.
1.2) Con il ricorso in epigrafe le associazioni L.A.C. (Lega per l’abolizione della caccia), L.A.V. (Lega antivivisezione Onlus), Fondazione per l’Ecospiritualita’ Onlus e Circolo Legambiente l’Aquilone Associazione di promozione sociale hanno impugnato la deliberazione citata limitatamente ad alcune disposizioni contenute nell’Allegato B, recante “Istruzioni operative supplementari”.
1.3) Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.
1.4) Nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019 questo Tribunale, con l’ordinanza n. 408, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato nei limiti precisati in motivazione.
1.5) Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza del 20 maggio 2020, in cui la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.
2.1) Le associazioni ricorrenti hanno innanzitutto impugnato, tra le disposizioni contenute nell’Allegato B al calendario venatorio per la stagione 2019/2020, quella di cui al paragrafo 1.7, che così dispone: “Il cacciatore, all’atto dell’inizio dell’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l’apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento”.
Nel ricorso si deduce l’illegittimità della disposizione citata nella parte in cui condiziona l’annotazione dei capi abbattuti “a recupero avvenuto”; tale previsione limitativa sarebbe contrastante con l’art. 12 comma 12 bis della legge n. 157/1992 e con la finalità di assicurare tempestività e accuratezza della registrazione della selvaggina oggetto di prelievo venatorio.
La stessa censura è rivolta dalle parti ricorrenti contro il paragrafo 2.2, che in effetti richiama il precedente paragrafo 1.7; si deve peraltro precisare che nel ricorso (pag. 6) si cita testualmente una disposizione in cui si fa riferimento al “recupero avvenuto” del capo di selvaggina che è in realtà contenuta nel paragrafo 2.4 dell’Allegato B e che dunque deve ritenersi a sua volta oggetto di impugnazione.
2.2) Un secondo profilo di contestazione riguarda il paragrafo 2.2, che così dispone: “Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all’annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i.”.
Nel ricorso si contesta che anche l’esenzione prevista dalla disposizione citata contrasta con l’art. 12 comma 12 bis della legge n. 157/1992, che non prevede deroghe all’obbligo generale di segnalare i capi abbattuti.
2.3) Un’ultima censura investe il paragrafo 5.1 dell’Allegato B che così dispone: “Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell’art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”) l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell’area protetta e dell’area contigua, purché ammessi nell’A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario”.
Nel ricorso si sostiene che la disposizione contrasta con l’art. 32 comma 3 della legge n. 394/1991 e con l’art. 6 comma 6 della L.R. piemontese n. 5/2018 perché avrebbe illegittimamente esteso la facoltà di esercizio venatorio nelle “aree contigue” anche ai cacciatori ivi non residenti, qualora autorizzati dai concessionari degli istituti a gestione privata della caccia.
3) Nella fase cautelare questo Tribunale, con l’ordinanza n. 408/2019, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato “limitatamente ai punti 1.7 e 2.2 delle “Istruzioni operative supplementari” (allegato B) laddove non prevedono che l’annotazione dei capi abbattuti debba avvenire “subito dopo l’abbattimento” “.
4) Al dichiarato scopo di ottemperare all’ordinanza di questo TAR la Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 15-426 del 24/10/2019, ha modificato i paragrafi 1.7 e 2.4 dell’Allegato B eliminando i riferimenti all’avvenuto recupero. In particolare, il nuovo testo del paragrafo 1.7 precisa nella parte finale: “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento”.
5) In relazione a quanto sopra la difesa regionale, nella memoria conclusiva, ha affermato che l’ottemperanza all’ordinanza n. 408/2019 determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, salvo per quanto riguarda la censura relativa al paragrafo 2.2 (di cui al precedente punto 2.3), di cui si sostiene comunque la legittimità.
A diverse conclusioni sono invece pervenute le parti ricorrenti, come risulta dalla memoria depositata il 17/4/2020.
6.1) Si deve innanzitutto dare atto che è cessata la materia del contendere per quanto riguarda l’impugnazione dei paragrafi 1.7, 2.2 e 2.4 dell’Allegato B nelle parti in cui prevedevano l’annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio “a recupero avvenuto”; come osservato al precedente punto 4) la Regione Piemonte ha modificato le disposizioni citate in senso conforme alle richieste delle associazioni ricorrenti.
6.2) Così non è avvenuto per il secondo profilo censurato nel ricorso, relativo alla previsione contenuta nel paragrafo 2.2 che esenta dall’osservanza delle istruzioni operative relative all’annotazione dei capi abbattuti le specie “oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell’8.03.2004 e s.m.i.”.
Tale previsione non è stata espunta o modificata dalla Regione dopo che questo Tribunale ha adottato l’ordinanza n. 408/2009, che ha accolto l’istanza cautelare delle ricorrenti anche in relazione al paragrafo 2.2, senza differenziare tra i profili censurati nel ricorso e dunque anche con riferimento all’esenzione di cui sopra.
Per giustificare la scelta di non intervenire sulla disposizione citata, nonostante la decisione cautelare del TAR, la difesa regionale sostiene nella memoria conclusiva che il regime di favore previsto dalla norma “si spiega… tenendo conto della diversa organizzazione e funzione degli istituti di gestione privata della caccia” e delle particolari modalità di controllo del prelievo.
Peraltro, a fronte di quanto disposto in modo chiaro e netto dall’art. 12 comma 12 bis della legge n. 157/1992, le affermazioni della difesa regionale non risultano affatto convincenti. La norma statale statuisce: “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento”. Una simile disposizione non lascia spazio per interpretazioni o applicazioni non conformi all’obbligo inequivoco e generalizzato di annotazione immediata “subito dopo l’abbattimento”.
Ne consegue che il paragrafo 2.2 è illegittimo nella parte relativa all’esenzione censurata dalle ricorrenti e va quindi, per tale parte, annullato.
6.3) Resta da esaminare la censura relativa al paragrafo 5.1 dell’Allegato B, che secondo le parti ricorrenti avrebbe illegittimamente esteso la facoltà di esercizio venatorio nelle “aree contigue” anche ai cacciatori ivi non residenti, qualora autorizzati dai concessionari degli istituti a gestione privata della caccia.
In sede cautelare questo TAR non aveva ravvisato profili di illegittimità della disposizione, da leggere “nel senso che i concessionari delle AFV e delle AATV che hanno all’interno del perimetro aziendale delle zone contigue alle aree protette possono autorizzare ad esercitare l’attività venatoria esclusivamente i cacciatori che siano residenti nei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua”.
Nella loro memoria conclusiva le parti ricorrenti hanno insistito per l’illegittimità della disposizione ma, se anche si può convenire sul fatto che la formulazione utilizzata dal legislatore regionale poteva essere più chiara, si deve tuttavia ribadire che l’unica lettura corretta della norma è quella già evidenziata in sede cautelare e sostenuta dalla Regione Piemonte, che esclude l’illegittimità censurata nel ricorso.
7) In conclusione:
– va in parte dichiarata cessata la materia del contendere (come precisato al punto 6.1);
– per la restante parte il ricorso va parzialmente accolto (nei limiti di cui al punto 6.2) e parzialmente respinto (nei limiti di cui al punto 6.3).
Tenuto conto dell’esito della fase cautelare e del giudizio di merito le spese di causa vanno poste a carico della Regione Piemonte nei limiti del 50% e nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– in parte dichiara cessata la materia del contendere;
– per la restante parte accoglie parzialmente il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato nei limiti precisati in motivazione al punto 6.2, respingendolo per il resto.
Condanna la Regione Piemonte al pagamento delle spese di causa in favore delle parti ricorrenti nei limiti del 50% e nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Marcello Faviere, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori
IL SEGRETARIO