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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto venatorio e della pesca Numero: 318 | Data di udienza: 25 Gennaio 2012

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Ordinanza contingibile e urgente – Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale – Omessa indicazione delle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2012
Numero: 318
Data di udienza: 25 Gennaio 2012
Presidente: Salamone
Estensore: Fratamico


Premassima

DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Caccia – Ordinanza contingibile e urgente – Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale – Omessa indicazione delle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo – Illegittimità.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 6 marzo 2012, n. 318


DIRITTO VENATORIO E DELLA PESCA – Ordinanza contingibile e urgente – Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale – Omessa indicazione delle ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo – Illegittimità.

E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con cui è disposto l’abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale, la quale, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all’esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni e dei numerosi danni da sempre ricollegabili alla presenza di grandi quantità di questi volatili, non indichi in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.01.2006 n. 88; TAR Toscana, Sez. II, 2.12.2009 n. 2584), tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL.


Pres. Salamone, Est.  Fratamico – Associazione L. e altro (avv. Fenoglio) c. Comune di Lamporo (n.c.)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 2^ – 6 marzo 2012, n. 318

N. 00318/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2008 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2008, proposto da:
L.A.C. – Lega Per Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., Rossana Vallino, in qualità di coordinatrice Pro Natura Vercellese e Giuseppe Ranghino, in qualità di delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Fenoglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 35;

contro

Comune di Lamporo;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 13/2007 del Sindaco di Lamporo, emessa il 29 novembre 2007, con la quale viene disposto il “prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio comunale di Lamporo per la durata complessiva di sei mesi”

nonchè ed in ogni caso

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi alla predetta ordinanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29.01.2008 la L.A.C. – Lega per l’abolizione della caccia, la sig.ra Rossana Vallino, coordinatrice Pro Natura Vercellese ed il sig. Giuseppe Ranghino, delegato della Sezione LIPU di Biella e Vercelli, hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, l’ordinanza n. 13/2007 con la quale, il 29.11.2007, il Sindaco del Comune di Lamporo aveva disposto il “prelievo mensile di 200 piccioni sul territorio di Lamporo per la durata complessiva di sei mesi”.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione di legge, violazione dell’art. 3 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934, dell’art. 32 della l.n. 833/1978, dell’art. 50 T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 1 L. R. n. 30/1982; violazione degli artt. 1 e 19 l.n. 157/1992 e dell’art. 55 L.R. n. 70/1996, eccesso di potere; 2) violazione di legge, violazione del D.P.R. n. 320/1954, assoluta carenza di istruttoria, eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 9 l.n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., vizi di forma.

Con ordinanza n. 309/2008 del 12.04.2008 il Collegio, ritenendo il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 25.01.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, legali rappresentanti di associazioni ambientaliste contrarie alla caccia e volte alla protezione della natura ed, in particolare, degli uccelli, hanno lamentato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento impugnato per la mancanza dei presupposti di urgenza, necessità ed eccezionalità del pericolo prescritti dalla legge per l’adozione da parte del Sindaco delle ordinanze con tingibili ed urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” (cfr. art. 50 d.lgs. n. 267/2000), nonché per assoluto difetto di istruttoria.

Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento: da un lato l’ordinanza in questione, al di là della generica enunciazione dei rischi igienico-sanitari in astratto connessi all’esistenza nel territorio di vaste colonie di piccioni e dei numerosi danni da sempre ricollegabili alla presenza di grandi quantità di questi volatili, non indica, infatti, in alcun modo le ragioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16.01.2006 n. 88; TAR Toscana, Sez. II, 2.12.2009 n. 2584) tali da giustificare il ricorso allo strumento degli artt. 50 e 54 TUEL.

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza amministrativa, invece, “il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, oltre all’esistenza ed indicazione, nel provvedimento gravato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche (o meglio, soprattutto) la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Pertanto, ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per giustificare il ricorso allo strumento ordinatorio, il collegamento con le esigenze di protezione dell’igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, se non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza” (cfr. TAR Toscana n. 2584/09 cit.).

Dall’altro lato, in special modo, come, del resto, già evidenziato dal Collegio nella pronuncia cautelare di accoglimento della sospensiva, “l’ordinanza impugnata contiene delle affermazioni del tutto apodittiche in relazione all’esistenza dei presupposti della sua emanazione, perché non supportate da alcuna istruttoria, in violazione, tra l’altro, delle <<linee guida per la gestione del colombo in città>> adottate dalla Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica – Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti in data giugno 2006”.

La grave carenza di attività di indagine precedente l’adozione di misure così incisive quali l’abbattimento di 200 piccioni al mese per sei mesi (che, come tali, avrebbero dovuto essere assunte solo come extrema ratio) emerge, in verità, sia dalla mancanza nel provvedimento impugnato di qualsiasi riferimento o rinvio a verbali di accertamenti espletati dalla competente ASL per rilevare l’effettiva presenza nella colonia di volatili di focolai di infezioni, sia dal conferimento solamente “a posteriori” “delle conseguenti indagini di carattere sanitario sugli animali abbattuti … (al) Servizio Vetrinario dell’ASL n. 7 di Settimo Torinese”, sia, infine, in modo assai significativo, da quanto dichiarato dallo stesso Comune di Lamporo in risposta all’ordinanza istruttoria del Tribunale circa l’inesistenza di “atti precedenti all’emissione dell’ordinanza”.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto con annullamento dell’atto impugnato per violazione di legge e difetto di istruttoria e con assorbimento di ogni altra doglianza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– accoglie il ricorso e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

– condanna il Comune di Lamporo, in persona del Sindaco p.t., alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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