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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali Numero: 35 | Data di udienza: 12 Dicembre 2012

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 – Volumi tecnici – Suscettibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 11 Gennaio 2013
Numero: 35
Data di udienza: 12 Dicembre 2012
Presidente: Morea
Estensore: Giansante


Premassima

* BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 – Volumi tecnici – Suscettibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 11 gennaio 2013, n. 35


BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 – Volumi tecnici – Suscettibilità di accertamento della compatibilità paesaggistica.

La necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto, induce a ritenere (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, 30 ottobre 2012, n. 1859) che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

Pres. Morea, Est. Giansante – M.P. (avv. Masucci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 11 gennaio 2013, n. 35

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 11 gennaio 2013, n. 35


N. 00035/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2008, proposto da:
Massimiliano Pizzella, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo P. Masucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, n. 114;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;
Comune di Vico del Gargano (FG) – non costituito;

per l’annullamento

“- della nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia, prot. n. 1332 del 25 marzo 2008, tramite la quale la Soprintendenza ha espresso parere contrario di compatibilità paesaggistica giusto art. 181, comma 1 ter, del D.lvo n. 42 del 2004, in relazione al progetto di sanatoria per “la realizzazione di lavori sull’immobile sito in Vico del Gargano alla via Laganella n. 31”;

– della nota prot. n. 3312 del 4 aprile 2008, notificata il successivo 6 aprile, con la quale l’Ufficio Tecnico III Settore del Comune di Vico del Gargano ha denegato il permesso di costruire relativo alla costruzione dell’intervento di cui al punto precedente;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso, ancorchè non conosciuto.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Filippo Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO

Espone in fatto il sig. Massimiliano Pizzella, proprietario di una casa per civile abitazione ubicata nel Comune di Vico del Gargano, alla via Laganella n. 31, di avere presentato, in data 12 gennaio 2007, la comunicazione di inizio lavori di manutenzione ordinaria del suddetto immobile, consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell’abitazione, anche esterne, e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; che in occasione dei predetti lavori, era stato effettuato anche un intervento di ricostruzione della copertura a tetto dell’immobile all’altezza del secondo livello, previa sopraelevazione di circa 80 cm. dei muri esistenti, compresa la realizzazione di un cordolo di coronamento in cemento armato, dentro il quale erano state ammorsate le travi in legno e che il tetto era stato munito di una porta finestra per l’accesso alla manutenzione del terrazzino che residuava.

Riferisce che, a seguito di accertamenti effettuati dal Comune di Vico del Gargano su segnalazioni di terzi, che era stato disposto il sequestro dell’immobile e, con ordinanza n. 9 del 27 marzo 2007, la sospensione dei lavori; che conseguentemente esso ricorrente aveva presentato la domanda di permesso di costruire in sanatoria in riferimento ai medesimi lavori, in data 28 maggio 2007, integrata con istanza del 30 luglio 2007, ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001; aggiunge che in data 30 gennaio 2008 aveva prodotto la documentazione integrativa richiesta con nota del 17 maggio; che il Comitato Tecnico comunale nella seduta del 31 gennaio 2008 aveva espresso parere favorevole rappresentando che “rilevato che trattasi di vano tecnologico e quindi non valutabile in termini di volume e superficie e che sotto l’aspetto paesaggistico il manufatto realizzato si inserisce nel contesto ambientale per dimensioni e tipologia architettoniche”; che il Comune resistente in data 11 febbraio 2008 aveva trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica; che con nota prot. n. 1332 del 19 marzo 2008 la Soprintendenza aveva espresso parere contrario e che tale parere gli era stato comunicato dal Comune con nota prot. n. 3312 del 4 aprile 2008 con la quale lo stesso Comune, ritenuto vincolante il parere della Soprintendenza, aveva respinto la richiesta di sanatoria.

Il sig. Pizzella ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 4 giugno 2008 e depositato il 27 giugno 2008, con cui ha chiesto l’annullamento della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia prot. n. 1332 del 19 marzo 2008, con la quale la citata Soprintendenza ha espresso parere contrario alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione alla richiesta di sanatoria per “la realizzazione di lavori sull’immobile sito in Vico del Gargano alla via Laganella n. 31”, nonché della nota prot. n. 3312 del 4 aprile 2008, notificata il successivo 6 aprile, con la quale il Comune di Vico del Gargano ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa alla realizzazione dei suddetti lavori.

A sostegno del gravame il ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dall’art. 1, comma 36, della legge n. 308 del 2004.

Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 16 luglio 2008 ha depositato la relazione illustrativa prot. n. 5212 del 10 luglio 2008 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia ed in data 13 novembre 2012 una memoria per l’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 12 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Coglie nel segno l’unico motivo di ricorso con il quale il sig. Pizzella ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dall’art. 1, comma 36, della legge n. 308 del 2004; parte ricorrente sostiene che, ai sensi della suddetta disposizione normativa, tra gli interventi per i quali sarebbe ammessa la sanatoria paesaggistica vi sarebbero “i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”; inoltre, considerato che la realizzazione della copertura a tetto sarebbe espressamente prevista e disciplinata dall’art. 79 del regolamento comunale, che il locale per cui è causa sarebbe destinato a vano tecnico, come ritenuto dallo stesso Comune, attese le ridotte dimensioni ed il rapporto di pertinenzialità con il bene sottostante principale, sarebbe da escludere l’incremento di carico urbanistico; il vano creato, essendo destinato ad ospitare gli impianti tecnologici, sarebbe infatti un vano tecnico e la sua realizzazione non inciderebbe dunque né sulla cubatura, né sulla superficie utile.

Il motivo è fondato.

Premesso che nella fattispecie oggetto di gravame è pacifico in atti che l’intervento abusivo consiste in un “vano tecnologico”, in quanto espressamente riconosciuto come tale anche dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia nella relazione illustrativa prot. n. 5212 del 10 luglio 2008, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 16 luglio 2008, la questione centrale posta dall’odierno ricorso è stabilire se la realizzazione di un vano tecnico possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e dell’art. 181, comma 1-ter, avente lo stesso contenuto del citato art. 167, comma 4, articoli questi ultimi disciplinanti, rispettivamente, le sanzioni amministrative e le sanzioni penali.

In punto di diritto l’art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 esclude dal divieto di rilasciare ex post l’autorizzazione paesaggistica – che, sempre ai sensi dell’art. 146, comma 4, costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ivi compresi quelli in sanatoria – i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e costituiti oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Al riguardo il Collegio ritiene che l’interpretazione teleologica induce inevitabilmente a ritenere che, nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati (cfr. in senso conforme T.A.R. Campania Napoli, Sezione VII, 1° settembre 2011).

In altri termini, la necessità di interpretare le eccezioni al divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica in sanatoria (previste dall’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004) in coerenza con la ratio dell’introduzione di tale divieto, induce il Collegio a ritenere, confermando l’orientamento di questa Sezione dal quale non si ha motivo di discostarsi (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, 30 ottobre 2012, n. 1859) che esulino dalla eccezione prevista dall’articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risultano particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

Alla luce di quanto sopra esposto, passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio, considerato che l’intervento abusivo consiste in un “vano tecnologico”, ritiene che esso sia astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004; che conseguentemente la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza valutando l’effettiva incidenza dell’opera assentita dall’organo comunale sui valori paesaggistici.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

Quanto alle spese si ritiene che, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’importo liquidato nel dispositivo, stante la natura vincolante del parere da esso adottato nei confronti del Comune di Vico del Gargano; debbono, conseguentemente, essere compensate tra il ricorrente e il Comune di Vico del Gargano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida complessivamente in €. 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Massimiliano Pizzella.

Spese compensate nei confronti del Comune di Vico del Gargano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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