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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1195 | Data di udienza: 6 Ottobre 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del certificato di agibilità – Verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2016
Numero: 1195
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: Gaudieri
Estensore: Casalanguida


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del certificato di agibilità – Verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie – Limiti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 14 ottobre 2016, n. 1195


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Rilascio del certificato di agibilità – Verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie – Limiti.

In occasione del rilascio del certificato di agibilità la verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie può e deve ritenersi limitata alla verifica di conformità dell’opera al progetto licenziato, il quale si presume legittimo e, come tale, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”. Mentre, infatti, “l’amministrazione comunale può sempre far valere, in sede di rilascio della agibilità, la difformità dell’opera a norme di sicurezza, essa non può invece opporre le difformità a norme edilizie ed urbanistiche che non si siano anche tradotte in una difformità dell’opera al progetto autorizzato, a meno che nel frattempo l’amministrazione non si sia indotta a sospendere e/o annullare il titolo edilizio già rilasciato. Opinare diversamente significherebbe conferire alle amministrazioni comunali il potere di bloccare l’utilizzazione di una costruzione già ultimata e rispettosa del progetto autorizzato sulla base (anche solo) di meri sospetti di illegittimità, in violazione dell’affidamento riposto dal privato sulla legittimità del titolo edilizio e compromettendo la certezza delle situazioni giuridiche. (T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 273 del 12.02.2015).


Pres. Gaudieri, Est. Casalanguida – C.s.r.l. (avv.ti Tandoi e Lancieri) c. Comune di Corato (avv. Irmici)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 14 ottobre 2016, n. 1195

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 14 ottobre 2016, n. 1195

Pubblicato il 14/10/2016

N. 01195/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01479/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2015, proposto da:
Cannillo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Tandoi C.F. TNDDNC65L27C983K, Marco Lancieri C.F. LNCMRC71E23L259S, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;

contro

Comune di Corato, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Irmici C.F. RMCRFL60L31I158Q, con domicilio eletto presso Antonio Distaso in Bari, c.so Vittorio Emanuele, n. 60;

per l’annullamento

– del provvedimento prot. n. 32190 del 09/09/2015, successivamente comunicato alla ricorrente, con cui il Settore Urbanistica del Comune di Corato ha denegato la richiesta di revisione delle precedenti determinazioni dell’Ente in materia di illegittima applicazione degli oneri di trasformazione territoriale pratica edilizia n. 103/09 e contestualmente ha subordinato il conseguimento dell’agibilità dell’edificio realizzato in ampliamento del capannone industriale di proprietà della ricorrente al pagamento degli oneri di trasformazione territoriale;

– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ivi comprese, ove occorra, la nota del Servizio SUAP del 10/07/2015, prot. 25959 e la nota del Servizio SUAP dell’08/06/2015, prot. n. 21182 nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a non corrispondere alcun contributo di urbanizzazione in misura eccedente a quanto dovuto per legge e in particolare a non versare alcun importo a titolo di oneri di trasformazione territoriale;

nonché per la condanna del Comune di Corato alla ripetizione delle maggiori somme indebitamente versate, pari ad € 15.849,00 o in quella di importo diverso determinato all’esito del presente giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9.11.2015 e depositato il 30.11.2015, la Cannillo s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Corato ha riscontrato negativamente la richiesta di revisione delle precedenti determinazioni in materia di applicazione degli oneri di trasformazione territoriale relativi alla pratica edilizia n. 103/09.

2. La società ha esposto di aver presentato, in data 7 gennaio 2009, istanza ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. per la realizzazione, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, di un intervento edilizio avente ad oggetto l’ampliamento e la risistemazione del proprio opificio ubicato in Corato, nel quale la ditta svolge attività di produzione e distribuzione di cereali per la prima colazione.

2.1. Con Deliberazione C.C. n. 5 dell’11.04.2011, tale istanza veniva accolta dal Comune di Corato, che in data 23.11.2011 rilasciava il permesso di costruire n. 200/11, nel quale si quantificava l’importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione in € 100.849,00, oltre al Provvedimento Unico Autorizzativo n. 22 del 24.11.2011.

2.2. Con provvedimento dell’11.11.2011 il Comune autorizzava, altresì, l’esecuzione di opere di infrastrutturazione relative alla realizzazione di viabilità pubblica ritenendo “congruo” lo scomputo proposto dalla società istante di complessivi € 60.000,00.

2.3. A seguito della sentenza n. 1237 dell’8.8.2013, pronunciata dalla prima Sezione di questo T.A.R., con cui è stata accertata l’illegittimità dell’applicazione da parte del Comune di Corato del parametro utilizzato per la determinazione delle somme relative agli oneri di trasformazione territoriale, con nota del 9.10.2013, la società istante ha presentato all’ente locale richiesta di rideterminazione degli oneri concessori, rimasta priva di riscontro.

2.4. Conclusi i lavori, la Cannillo s.r.l. trasmetteva al Comune la relativa dichiarazione, oltre a quella di agibilità, ex art. 10 D.P.R. 160/2014 e rinnovava la richiesta di rideterminazione degli oneri di trasformazione territoriale, a cui l’ente dava riscontro con la nota gravata, in quanto ritenuta, a tutti gli effetti, arresto procedimentale comportante il sostanziale diniego di agibilità dell’intervento edilizio per mancato pagamento degli oneri di trasformazione territoriale.

3. A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

3.1.Violazione del giudicato amministrativo, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carente istruttoria; difetto ed erroneità della motivazione; illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento.

La ricorrente contesta al Comune di perseverare nella pretesa del pagamento degli oneri di trasformazione territoriale, nella misura determinata nella convenzione urbanistica del 14.09.2011 e per effetto dei provvedimenti amministrativi con cui è stata autorizzata la realizzazione dell’ampliamento dell’opificio. Tale pretesa non sarebbe più legittima in quanto la Convenzione in questione si fonderebbe sui provvedimenti del Comune, (in particolare le D.G.C. n. 5 del 19.01.2007, n. 151 del 23.11.2000, n. 130 del 20.10.2011, la Delibera del commissario Straordinario del Comune di Corato n. 83 del 26.09.2002), caducati per effetto della sentenza di questo T.A.R. n. 1237/2013. Evidenzia l’efficacia erga omnes della pronuncia, trattandosi di annullamento di atti di portata generale. Contesta il riferimento alla convenzione urbanistica sul presupposto della natura pattizia e contrattuale degli impegni assunti, sostenendo la natura pubblicistica degli oneri di urbanizzazione e della loro determinazione sulla base di parametri tassativi fissati per legge.

3.2. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e delle Linee Guida della Regione Puglia in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (D.G.R. n. 2581 del 28.11.2011) e del Regolamento comunale SUAP approvato con D.C.C. 53/2004; violazione dell’art. 23 Cost.; eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili.

La società deducente rivendica il riferimento alla disciplina nazionale (in applicazione degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001) per la determinazione degli oneri per cui è causa.

3.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 D.P.R. 160/2010 e degli artt. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento.

La ricorrente contesta al Comune di aver subordinato il completamento dell’iter procedimentale finalizzato al rilascio dell’agibilità dell’opificio, al pagamento della residua somma di 85.000,00 a titolo di oneri di T.T. Lamenta, in proposito, la violazione dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. 160/2010 e degli artt. 24 e 25 T.U. 380/2001.

3.4. Chiede, altresì, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto versato in eccesso a titolo di oneri T.T., quantificato nell’importo di € 15.849,00, con riserva di presentazione di eventuale apposita azione per la ripetizione d’indebito.

4. Con atto depositato in data 30.11.2015, si è costituito in giudizio il Comune di Corato, per resistere al ricorso.

4.1. Ha sollevato eccezioni di inammissibilità del ricorso sia per mancata impugnazione di atti presupposti, ritenendo l’atto gravato meramente confermativo dei precedenti, che per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla convenzione urbanistica intercorsa per cui è causa di cui contesta anche la mancata impugnazione. Contesta, inoltre, nel merito i motivi di ricorso. Nega, in particolare, che la sentenza n. 1237/2013 più volte richiamata abbia annullato la delibera commissariale n. 1/C del 4.7.2002 e che la successiva sentenza n. 1337/14, pronunciata da questo T.A.R., nella quale si stabilisce il superamento di tale delibera, è stata appellata.

5. Con ordinanza n. 710 del 4.12.2015 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini di un riesame della vicenda da parte del Comune.

6. Con memoria depositata il 5.09.2016, la ricorrente ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, evidenziando l’inadempimento da parte del Comune in ordine al disposto riesame da parte di questo T.A.R.

7. All’udienza pubblica del 6.10.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il Collegio, preliminarmente, ritiene che vada disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla convenzione urbanistica. La controversia in esame, a prescindere da ogni valutazione in merito, attiene comunque alla determinazione degli oneri, ai criteri da applicarsi per la relativa quantificazione, sulla base della disciplina di riferimento e alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

Come già osservato da questo T.A.R. in precedente pronuncia su caso analogo, “si tratta di questioni appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rispetto alle quali la convenzione assume carattere esclusivamente incidentale (ed irrilevante, in ragione della natura cogente delle relative norme, inderogabile da eventuali previsioni pattizie di segno contrario)” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent. n. 1337/2014).

Quanto appena richiamato supera anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione civica per omessa impugnazione della convenzione urbanistica e di atti precedenti di cui quello gravato sarebbe meramente confermativo.

9. Il ricorso nel merito è fondato e merita accoglimento.

Come rilevato dalla ricorrente questo T.A.R.., “con sentenza n. 1237/2013, dotata di autorità di giudicato, si è già pronunciato sulla legittimità dei c.d. oneri di trasformazione territoriale istituiti dal Comune di Corato con la del. comm. 1/c del 2002, sancendone la difformità rispetto alla normativa di settore (“il Comune, negli atti impugnati, ha introdotto nella determinazione delle somme dovute un parametro diverso rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, richiedendo un importo aggiuntivo a titolo di oneri di trasformazione fondiaria – leggasi “ territoriale”, n.d.e. .

Il contributo a tale titolo richiesto non risulta riconducibile a quelli dettagliatamente delineati dalla disciplina di cui agli artt. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e si pone, pertanto, in contrasto con il quadro delle prestazioni patrimoniali collegate all’autorizzazione dell’attività edilizia come definito dalla legge.”).

Sul punto ha anche rilevato che tale delibera risulta in realtà superata dalla successiva delibera di Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2004 (“Inoltre, pur essendo tale coefficiente riportato nelle tabelle allegate alle delibere di Giunta comunale n. 130/2011 e n. 29/2012, che hanno aggiornato i coefficienti del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tuttavia la previsione relativa al necessario pagamento di tale contributo per il caso di ampliamento produttivo in zone non compatibili, posta alla base del provvedimento impugnato, è contenuta nelle Regolamento contenente le Linee Guida SUAP adottato con la citata delibera commissariale del 2002 ma non nella successiva versione di tale Regolamento, allegata alla delibera di Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2004, che non reca più traccia della precedente disposizione.”).

Sicché l’applicazione degli oneri di trasformazione territoriale da parte del Comune risulta illegittima sotto un duplice profilo: da un lato perché tale maggiore contribuzione si pone in contrasto con la normativa statale e regionale e si qualifica come contributo extra ordinem non consentito; dall’altro perché, comunque, neppure più in vigore, in quanto superato da successive deliberazioni comunali (con il che si supera l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di atto presupposto e vincolante)”.

Conclusivamente il Comune di Corato, nel determinare gli oneri di costruzione per l’opificio in questione dovrà applicare le tariffe legali (senza applicare il c.d. contributo di trasformazione) alla superficie utile effettiva.” (Così nella successiva sentenza 1337/2014, cit.).

9.1. Le argomentazioni della difesa del Comune sulla portata delle sentenze di questo T.A.R., sopra richiamate, non sono condivisibili.

Il Collegio, nel ritenere che non sussistono ragioni per discostarsi da quanto espresso nelle precedenti pronunce, rileva che è nella sentenza n. 1237/2013, dotata di autorità di giudicato e con indubbia efficacia erga omnes, che si è stabilito che il contributo richiesto dal Comune è stato determinato sulla base di parametri che non risultano riconducibili a quelli dettagliatamente delineati dalla disciplina di cui agli artt. 16 e 19 D.P.R. 380/2001 e “che si pone, pertanto, in contrasto con il quadro delle prestazioni patrimoniali collegate all’autorizzazione dell’attività edilizia come definito dalla legge”. La sentenza ha per questo sancito “la necessità che l’Amministrazione ridetermini le somme da versare secondo i parametri previsti dalla legislazione statale e regionale”, senza eccezione alcuna riferita ad atti regolamentari e pattizi, la cui efficacia l’ente resistente tenta surrettiziamente di ristabilire nel caso in esame. Ne consegue l’irrilevanza della pendenza dell’appello sulla successiva sentenza n. 1337/2014, nella quale i suddetti principi vengono richiamati.

10. Il Collegio ritiene fondate anche le doglianze avverso il mancato rilascio del certificato di agibilità sulla base del condiviso orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale “in occasione del rilascio del certificato di agibilità la verifica di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie può e deve ritenersi limitata alla verifica di conformità dell’opera al progetto licenziato, il quale si presume legittimo e, come tale, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia”. Mentre, infatti, “l’amministrazione comunale può sempre far valere, in sede di rilascio della agibilità, la difformità dell’opera a norme di sicurezza, essa non può invece opporre le difformità a norme edilizie ed urbanistiche che non si siano anche tradotte in una difformità dell’opera al progetto autorizzato, a meno che nel frattempo l’amministrazione non si sia indotta a sospendere e/o annullare il titolo edilizio già rilasciato.

Opinare diversamente significherebbe conferire alle amministrazioni comunali il potere di bloccare l’utilizzazione di una costruzione già ultimata e rispettosa del progetto autorizzato sulla base (anche solo) di meri sospetti di illegittimità, in violazione dell’affidamento riposto dal privato sulla legittimità del titolo edilizio e compromettendo la certezza delle situazioni giuridiche.” (T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 273 del 12.02.2015).

11. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.

12. Con riferimento alle somme dovute per l’ampliamento e la risistemazione dell’opificio della ricorrente, di cui alla pratica edilizia n. n. 103/09, l’annullamento della quantificazione del contributo dovuto con l’utilizzo del criterio della trasformazione territoriale comporta la necessità che l’Amministrazione ridetermini le somme da versare secondo i parametri previsti dalla legislazione statale e regionale, con conseguente condanna del Comune alla restituzione di quanto all’esito del nuovo conteggio risulti indebitamente versato dalla ricorrente, tenuto conto delle opere di infrastrutturazione realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto dal Comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

– annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati;

– condanna il Comune di Corato alla restituzione delle somme che, all’esito dei conteggi nel rispetto della normativa di riferimento, risultino indebitamente versate;

– condanna il Comune di Corato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

 

IL SEGRETARIO
 

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