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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1039 | Data di udienza: 10 Luglio 2019

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Ritardo del pagamento oltre i 60 giorni – Maggiorazione del 40% – Applicazione sulla somma già maggiorata dalla sanzione – Illegittimità, anche se derivante da accordo tra le parti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2019
Numero: 1039
Data di udienza: 10 Luglio 2019
Presidente: Ciliberti
Estensore: Ciliberti


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Ritardo del pagamento oltre i 60 giorni – Maggiorazione del 40% – Applicazione sulla somma già maggiorata dalla sanzione – Illegittimità, anche se derivante da accordo tra le parti.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 17 luglio 2019, n. 1039


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Contributo di costruzione – Ritardo del pagamento oltre i 60 giorni – Maggiorazione del 40% – Applicazione sulla somma già maggiorata dalla sanzione – Illegittimità, anche se derivante da accordo tra le parti.

La maggiorazione del 40% per il ritardo del pagamento del contributo di costruzione oltre i 60 giorni, essendo una sanzione, può essere applicata una sola volta, se non si vuol incorrere in una sorta di anatocismo della sanzione. Pertanto sulla somma già maggiorata di sanzioni, non può essere scaricata una nuova maggiorazione del 40%. L’accordo tra le parti non può giustificare l’applicazione per due volte di una maggiorazione del 40%, poiché tale grave sanzione discende dalla legge (art. 42, comma 2, lett. c del TUE) e solo la legge può prevederla. Essa comporta gravi ripercussioni economiche negative nella sfera del privato nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento, sicché un accordo tra le parti che prevedesse tale conseguenza sarebbe viziato da nullità perché vessatorio (artt. 1469-bis e seguenti cod. civile) o addirittura feneratizio (art. 1815, comma 2, cod. civile).

Pres. ed Est. Ciliberti – P.s.r.l. (avv.ti Dionigi e Lasaponara) c. Comune di Polignano a Mare  (avv. Colapinto)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 17 luglio 2019, n. 1039

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 17 luglio 2019, n. 1039

Pubblicato il 17/07/2019

N. 01039/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pn Building S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Dionigi e Michele Lasaponara, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Michele Dionigi in Bari, via Fornari, n. 15/A;


contro

Comune di Polignano a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Colapinto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Groupama Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., cointeressata, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) l’ingiunzione prot. n. 18164/2018 del 18.5.2018, notificata il successivo 24 maggio, con la quale il Dirigente dell’Area V – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare ha ordinato alla società ricorrente di pagare, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica, la somma di euro 163.755,60, come riveniente dalla somma tra il contributo di costruzione dovuto e la sanzione per omesso versamento, afferente il p.d.c. n. 2014-017 del 27/02/2014 e la variante n. 016-076 del 15/12/2016, aventi a oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione in Zona B4 del P.R.G. comunale; 2) ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ivi compresa la nota denominata “comunicazione di avvio del procedimento di riscossione” prot. n. 41956/2017 del 29.12.2017, a firma del Responsabile della Struttura urbanistica ed edilizia del Comune di Polignano a Mare, il Regolamento di contabilità comunale, nonché l’eventuale atto regolamentare adottato dal Comune in merito alla monetizzazione degli standard, ancorché non conosciuto;

con riguardo ai motivi aggiunti presentati il 19.9.2018, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Polignano a Mare n. 73 del 28.3.2013, avente ad oggetto “Corrispettivo di monetizzazione di standard urbanistici. Disposizioni sulla rateazione, nella parte in cui è prevista l’applicazione di una sanzione massima per ritardato pagamento nella misura del 40%”; 2) l’ingiunzione prot. n. 18164/2018 del 18.5.2018, a firma del Dirigente dell’Area V – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare, già impugnata con il ricorso principale; 3) ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Polignano A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente società – avendo realizzato un fabbricato per civili abitazioni nel Comune di Polignano a Mare, località San Vito, su suolo censito in catasto al fg. 16 p.lle 1027, 1007 e 1009, ricadente in zona omogenea B4 del vigente P.R.G. comunale, su permesso di costruire n. 017 del 27.2.2014 (intestato agli originari proprietari del suolo, sigg. Montalbò Francesco, Montalbò Vito e Montalbò Maria) e previa successiva variante n. 076 del 15.12.2016 intestata alla stessa ricorrente – riceveva la nota prot. n. 26727 del 27.11.2012, con la quale il Comune comunicava la quantificazione degli oneri di urbanizzazione secondaria (€ 35.006,81), del costo di costruzione (€ 78.740,85) e della c.d. “monetizzazione” degli standard (€ 39.071,79). Con bonifico bancario del 5.2.2014, la ricorrente provvedeva a pagare la “prima rata” (pari a 1/4) degli importi sopra indicati, per complessivi € 38.204,86. Con successivo bonifico bancario del 26.2.2014, veniva effettuato l’ulteriore versamento di € 3.399.22, quale prima rata (pari 1/4) degli oneri di urbanizzazione primaria, la cui quantificazione (€ 13.596,90) era stata nel frattempo comunicata informalmente dall’UTC. Nel p.d.c. n. 017 del 27.2.2014, il Comune di Polignano a Mare indicava la somma di € 31.525,36 (da pagarsi in tre rate da € 10.508,44) quale residuo del contributo di costruzione e la somma di € 39.071,79 quale residuo della “monetizzazione”. L’importo dovuto per contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione più costo di costruzione) veniva ridimensionato da € 72.143,58 ad € 31.525,36. In base a tale quantificazione, veniva stipulata una polizza fideiussoria per l’importo di € 60.000,00, computando anche l’eventuale sanzione del 40% per ritardato pagamento, ex art. 42 D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia). Durante l’esecuzione dei lavori, con nota del 9.12.2014, la società ricorrente presentava richiesta di variante al rilasciato p.d.c. soprassedendo, nelle more, al pagamento del conguaglio degli importi dovuti all’Amministrazione. Con nota del 6.9.2016, la ricorrente formulava istanza per ottenere lo scomputo, dalle somme dovute, dell’importo di € 52.467,72 riveniente dalla realizzazione “in proprio” delle opere di urbanizzazione primaria. Con nota di riscontro prot. n. 33589/2016 del 7.11.2016, il Dirigente dell’Area V comunale autorizzava lo scomputo di € 51.333,86, non già dal contributo indicato in p.d.c., ma dagli importi comunicati nel 2012 ai precedenti proprietari, maggiorati del 40% quale sanzione per ritardato pagamento. Inoltre, in vista della cessione del suolo destinato a viabilità pubblica, veniva quantificato un “valore espropriativo” di € 5.320,00, da scomputarsi dall’importo residuo dovuto per la “monetizzazione”, sul quale l’Amministrazione aveva calcolato la maggiorazione del 40%, per complessivi € 41.025,38. A distanza di tre giorni, con nota prot. n. 33980 del 10.11.2016, il Responsabile della Struttura Urbanistica ed edilizia comunale ricapitolava il conteggio del debito gravante sulla società ricorrente, in relazione al rilasciato p.d.c. del 2014, assumendo quanto segue: “Si comunica che l’importo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie preventivate è stato ritenuto congruo e pertanto viene autorizzato lo scomputo degli oneri per la cifra pari a € 51.533,86 ovvero la somma delle U.P. e U.S. già maggiorate del 40%; che l’importo del contributo di costruzione da versare all’Ente è pari a € 118.383,28, così rideterminato: Costo di costruzione pari a € 78.740,85 : 4 x 3= € 59.055,64 + 40%= € 82.677,90 (importo da pagare); Monetizzazione pari a € 35,00 : 4 x 3=€ 29.303,84 + 40%= € 41.025,38 (importo da pagare); Valore espropriativo pari a € 35,00 x 152,00 mq= € 5.320,00; Totale da pagare € 82.677,90 + 41.025,38 – 5.320,00= € 118.383,28”. Con ulteriore nota del 29.11.2016 prot. n. 36092, il Responsabile della Struttura Urbanistica ed edilizia comunale, dando atto che il valore espropriativo avrebbe dovuto essere aumentato in ragione dell’esistenza di una ulteriore particella catastale nell’atto di cessione, comunicava che “l’importo del contributo di costruzione residuo da corrispondere all’Ente è pari a € 116.968,28”, da versarsi ratealmente “previa presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell’importo maggiorato del 40%, ovvero pari a € 163.755,60”. Pur di ritirare il titolo edilizio in variante, la ricorrente sottoscriveva la richiesta polizza fideiussoria e, in data 15.12.2016, provvedeva al pagamento integrale del contributo di costruzione connesso al p.d.c. in variante, per la somma di € 784,84. In pari data, il Comune rilasciava il p.d.c. n. 2016-076 nel quale, dopo essersi dato atto del versamento effettuato con riferimento alla variante, si riproponeva il computo di tutti gli importi relativi al p.d.c. originario e delle sanzioni applicate, quantificato in € 116.968,28, da versarsi in n. 3 rate da € 38.990,00. Ritenendo erroneo il computo, la ricorrente non provvedeva al saldo di quanto richiesto, sicché l’Ente comunale, con l’ingiunzione impugnata, chiedeva il pagamento della detta somma, aumentata del 40%, per un importo complessivo di € 163.755,60. La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 29.6.2018 e depositato il 13.7.2018, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 16, 42 e 43 del D.P.R. n. 380/2001), violazione del principio di tipicità, eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per difetto di istruttoria e travisamento, violazione di legge, art. 3 legge n. 241/1990, motivazione carente e perplessa; 2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 380/2001), eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento; 3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 D.P.R. n. 380/2001), eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonché per travisamento, violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990), motivazione perplessa.

Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio.

Con ordinanza n. 396/2018, questa Sezione accoglie ad tempus la domanda cautelare della ricorrente, disponendo incombenti istruttori.

Con i motivi aggiunti presentati il 19.9.2018, la ricorrente chiede, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Polignano a Mare n. 73 del 28.3.2013, avente ad oggetto “Corrispettivo di monetizzazione di standard urbanistici. Disposizioni sulla rateazione, nella parte in cui è prevista l’applicazione di una sanzione massima per ritardato pagamento nella misura del 40”; 2) l’ingiunzione prot. n. 18164/2018 del 18.5.2018, a firma del Dirigente dell’Area V – Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare, già impugnata con il ricorso principale; 3) ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto. Deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione di legge (artt. 16 e 42 D.P.R. n. 380/2001; art. 47 della legge n. 457/1978), eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento e sviamento di potere, violazione del principio di legalità (art. 1 legge 24.11.1981 n.689), violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni amministrative, violazione di legge (D.M. n. 1444/1968; P.R.G. del Comune di Polignano a Mare, approvato con DGR n. 815 del 21.06.2005), violazione del regolamento di contabilità del Comune di Polignano a Mare (art. 53); 2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000), incompetenza; 3) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 16 e 42 D.P.R. n. 380/2001; art. 47 della L. n. 457/1978), eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento e sviamento di potere, violazione del principio di legalità (art. 1 legge 24.11.1981, n. 689), violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni amministrative, violazione di legge (DM n. 1444/1968; P.R.G. del Comune di Polignano a Mare, approvato con DGR n. 815 del 21.06.2005), violazione del Regolamento di contabilità del Comune di Polignano a Mare (art. 53); 4) violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000), incompetenza, illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace; 5) violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta comunale n. 73/2013, eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento, violazione dei principi di legalità e proporzionalità.

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Il Comune, con due successive memorie, chiede la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto inammissibili e infondati.

Con ordinanza n. 72/2019, questa Sezione fissa, ex art. 55, comma 10. C.p.a., l’udienza di merito.

All’udienza del 10 lugli o2019, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.

III – Con la nota datata 10.12.2018 prot. n. 42729, il dirigente dell’Area V – Tecnica del Comune di Polignano a Mare ha fornito, sulla richiesta istruttoria di questo Comune, gli opportuni chiarimenti sulla complessa vicenda che ha portato alla maturazione di un debito per oneri e costi urbanistici che la ricorrente non contesta nell’an, bensì nel quantum. All’esito dell’incombente istruttorio disposto da questa Sezione, il Comune ha riepilogato cronologicamente, in modo puntuale, i conteggi e i criteri mercé i quali esso è pervenuto a ingiungere alla società ricorrente (e al soggetto garante per fidejussione, società Groupama) la complessiva somma di € 163.755,60. L’Ente aveva quantificato in € 118.383,28 l’importo complessivo ancora a versarsi per il rilascio del secondo permesso di costruire tenendo conto della debitoria, comprensiva di sanzioni, già maturate per effetto del mancato pagamento della rateizzazione rinveniente dal primo tiolo edilizio, dello scomputo delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché del valore dell’esproprio per il suolo da adibirsi a strada. Detta somma era stata poi ridotta ad € 116.968,28 in ragione del riconoscimento del maggior valore espropriativo, risultato pari ad € 6.735,00 (€ 35,00 x 152,00 + 41 mq), del suolo da adibirsi a strada, sottraendo dagli originari € 118.383,28 la somma di € 1.415,00 risultata per differenza (€ 6.735,00 – € 5.320,00). A seguito dell’istanza della ricorrente di rateizzazione di tale importo, il Comune di Polignano chiedeva a garanzia una polizza fideiussoria per un valore di € 163.755,60, comprensiva della maggiorazione al 40% dell’importo (€ 116.968,28), per il caso di inadempimento. I conteggi del Comune, peraltro, trovano compiuta illustrazione nella documentazione versata in atti ed è proprio da tali conteggi che emerge piuttosto chiaro l’errore compiuto dal Comune.

IV – Con la nota prot. n. 33980 del 10.11.2016, il Responsabile della Struttura Urbanistica ed edilizia comunale ricapitola il conteggio del debito gravante sulla società ricorrente, in relazione al rilasciato p.d.c. del 2014, assumendo quanto segue: “Si comunica che l’importo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie preventivate è stato ritenuto congruo e pertanto viene autorizzato lo scomputo degli oneri per la cifra pari a € 51.533,86 ovvero la somma delle U.P. e U.S. già maggiorate del 40%; che l’importo del contributo di costruzione da versare all’Ente è pari a € 118.383,28, così rideterminato: Costo di costruzione pari a € 78.740,85 : 4 x 3= € 59.055,64 + 40%= € 82.677,90 (importo da pagare); Monetizzazione pari a € 35,00 : 4 x 3=€ 29.303,84 + 40%= € 41.025,38 (importo da pagare); Valore espropriativo pari a € 35,00 x 152,00 mq= € 5.320,00; Totale da pagare € 82.677,90 + 41.025,38 – 5.320,00= € 118.383,28”.

Emerge chiaro che la somma di 118.383,28 sia il risultato dell’applicazione della maggiorazione del 40% sul contributo di costruzione (€ 59.055,64 + 40% = € 82.677,90) e sulla monetizzazione degli standard (€ 29.303,84 + 40% = € 41.025,38). Sennonché, tale somma, ridotta a € 116.968,28 per lo scomputo di una plusvalenza espropriativa, diventa per il Comune la base per una seconda maggiorazione del 40% per ritardo o inadempimento, sol perché nel frattempo è intervenuto un accordo tra ricorrente e Comune su una nuova rateizzazione (dopo l’esperimento fallito della prima rateizzazione). Così si arriva alla somma, invero spropositata, di € 163.755,60, comprensiva della maggiorazione al 40% dell’importo di € 116.968,28.

Il Comune resistente ritiene di aver consolidato la posizione creditoria relativamente a tutte le somme maturate a vario titolo a una certa data e concernenti il p.d.c. n. 17/2014, sì da poter applicare la maggiorazione anche al momento della seconda inadempienza della ricorrente. Ma così non è, perché la maggiorazione per il ritardato pagamento non si applica ad ogni ritardo o mancata promessa del debitore, come se fosse una forma di espiazione. Il ritardo, una volta che si è verificato, non può verificarsi di nuovo e la maggiorazione del 40% per il ritardo oltre i 60 giorni, essendo una sanzione, può essere applicata una sola volta, se non si vuol incorrere in una sorta di anatocismo della sanzione. Pertanto sulla somma di € 116.968,28, già maggiorata di sanzioni, non può essere scaricata, come erroneamente vorrebbe il Comune, una nuova maggiorazione del 40%.

A nulla rileva il fatto che, con la nota del 15.11.2016, la società ricorrente, nel chiedere lo scomputo delle opere di urbanizzazione e la rateizzazione del residuo, quasi per compiacere il Comune, abbia proposto essa stessa all’Ente il rilascio di una polizza fideiussoria di € 159.938,98, perché tale errore contra se ipsa non assevera in alcun modo la bontà del conteggio.

A nulla rileva che la ricorrente abbia già beneficiato di una prima rateizzazione sul permesso di costruire n. 2014/017: questa può essere tutt’al più una ragione per negare la seconda volta il beneficio della rateizzazione, non già per applicare una seconda volta la maggiorazione per ritardo.

A nulla rileva che la nuova rateizzazione del 2016, documentata nel P.d.C. n. 2016/076, sia stata il risultato di un accordo negoziale con cui le parti hanno determinato, di comune intesa, il contenuto economico dell’atto amministrativo e le modalità di pagamento, “cristallizzando”, come dice la memoria del Comune, l’ammontare del dovuto alla data del 15.12.2016 e prevedendo, per il caso di nuovo inadempimento (poi in effetti verificatosi), l’applicazione sia delle sanzioni di cui all’art. 42 TUE per il costo di costruzione sia dell’ulteriore maggiorazione del 40% sulla “monetizzazione”, imposta da una delibera giuntale del 2013 (di cui si dirà nel prosieguo).

V – L’accordo tra le parti non può giustificare l’applicazione per due volte di una maggiorazione del 40%, poiché tale grave sanzione discende dalla legge (art. 42, comma 2, lett. c del TUE) e solo la legge può prevederla. Essa comporta gravi ripercussioni economiche negative nella sfera del privato nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento, sicché un accordo tra le parti che prevedesse tale conseguenza sarebbe viziato da nullità perché vessatorio (artt. 1469-bis e seguenti cod. civile) o addirittura feneratizio (art. 1815, comma 2, cod. civile).

VI – Ulteriore censura del ricorso meritevole di accoglimento è quella relativa alla irritualità dell’impugnata ingiunzione di pagamento del 18.5.2018 n. 18164, con riguardo all’impiego dello speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14.4.1910 n. 639 per il recupero delle somme dovute a titolo di monetizzazione. Invero, l’art. 43 del D.P.R. n. 381/2001 limita il potere comunale di recupero, mediante attivazione dello speciale procedimento esecutivo disciplinato dal R.D. 14.4.1910 n. 639, al solo contributo di costruzione, non estendendolo a tutti i crediti in materia edilizia.

Esplicitamente indicati dalla norma sono “i contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I” del T.U.E.”, di guisa che il recupero delle somme dovute a titolo di monetizzazione non può avvenire mediante il detto procedimento speciale, ma deve avvenire nelle forme ordinarie.

Invero, l’ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. 14.4.1910 n. 639 è lo strumento tipico – alternativo al sistema mediante ruolo – con cui l’Ente locale (o il soggetto terzo delegato alla riscossione) avvia il procedimento di recupero coattivo di tributi ed altre entrate patrimoniali nominate, comprese quelle specificamente disciplinate dall’ art. 43 del D.P.R. n. 380/2001. Stante la specialità del procedimento, non si può far ricorso ad esso al di fuori dalle fattispecie tipiche.

Se è vero che l’art. 4, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, (convertito in legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l’applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale e, quindi, sia l’ingiunzione fiscale che la cartella di pagamento, in quanto atti prodromici all’esecuzione forzata, svolgono la stessa funzione (di conseguenza, le disposizioni dettate in materia di notificazione della cartella di pagamento sono considerate applicabili all’ingiunzione fiscale, in forza della compatibilità con gli istituti del Titolo II del D.P.R. n. 602/1973), nondimeno, il graduale processo di estensione delle norme disciplinanti l’ingiunzione fiscale non può essere spinto oltre quanto espressamente previsto dalla norma di legge (cfr.: Cass. civile, 25.05.2005, n. 10958).

VII – Quanto ai motivi aggiunti del 19.9.2018, va detto che con essi la ricorrente impugna, alquanto tardivamente, la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Polignano a Mare n. 73 del 28.3.2013. Tardivamente essa riformula e integra, nei detti motivi aggiunti, le sue censure avverso l’impugnata ingiunzione di pagamento, senza tuttavia impugnare in parte qua i due permessi di costruire che danno esecuzione a quel deliberato.

La deliberazione di G.M. 28.3.2013 n. 78, non configura una variante al PRG, ma è solo un atto di indirizzo generale che impegna, sul piano economico – finanziario, l’Amministrazione verso l’esterno. La delibera giuntale non ha inciso sul valore delle aree a cedersi, ai sensi dell’art. 3 D.M. 1444/1968, ed ha stabilito le condizioni economiche di un pagamento differito nel tempo e del beneficio della rateizzazione.

Ciò, sul presupposto della L.R. n. 30/2009 che prevede l’obbligo di reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dalla normativa vigente, per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d’uso. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2, 2-bis, 3 e 3-bis, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancanza di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al 50% (o all’80%, secondo i casi) del costo di costruzione. La monetizzazione è parametrata al costo di costruzione ma non è una componente degli oneri e costi urbanistici, è un istituto diverso e, invero, c’è più di qualche dubbio che ad esso possa applicarsi la maggiorazione per ritardo, prevista dall’art. 42, comma 2, TUE e, tuttavia, la maggiorazione è prevista proprio nella delibera di G.M. n. 73/2013 e negli stessi permessi di costruire di cui è titolare la ricorrente.

I motivi aggiunti sono inammissibili, stante la tardività delle censure sulla maggiorazione per ritardo della monetizzazione sostitutiva delle aree a standard, considerato peraltro che proprio i titoli edilizi di cui dispone la ricorrente (il p.d.c. 27.2.2014 n. 017 ed il p.d.c. 15.12.2016 n. 076) impongono sia la quantificazione degli oneri urbanistici, ivi compresa la monetizzazione degli standard, sia le maggiorazioni a seguito di inadempimento. La delibera di G.M. n. 73/2013 è un atto di indirizzo generale, mentre i permessi di costruire sono gli atti concretamente applicativi della detta deliberazione giuntale; da essi deriva la lesione sostanziale e il fatto che non siano stati neppure impugnati pregiudica l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso aggiunto. Invero, qualsiasi pretesa dell’obbligato, tesa a contestare la quantificazione operata dal Comune ovvero il frazionamento del debito o il numero e la misura delle rate accordate, può essere fatta valere mediante l’impugnazione di legittimità dell’atto impositivo, rappresentato nella specie proprio dal permesso di costruire.

Anche a voler ritenere nulla la clausola introdotta dalla delibera di G.M. n. 73/2013, relativa alla maggiorazione sulla monetizzazione degli standard (per le ragioni di eccessiva onerosità e non tipicità dell’istituto, già esposte in questa motivazione sub V), l’impugnativa della delibera del 2013 con i motivi aggiunti, ancorché riqualificata come azione di nullità, sarebbe comunque tardiva poiché nel processo amministrativo anche l’azione di nullità deve essere proposta entro un termine di decadenza (180 giorni, ex art. 31 comma 4 c.p.a.).

VIII – In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento, mentre i motivi aggiunti sono tardivi e inammissibili. Resta salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’ingiunzione, valutando, se del caso, nell’ambito della propria discrezionalità, la possibilità di ridurre alla misura degli interessi legali la sanzione per il ritardato pagamento relativo al debito per la monetizzazione degli standard.

IX – Il ricorso è, dunque, accolto nei sensi di cui in motivazione. Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibili i motivi aggiunti, ed accoglie il ricorso, per l’effetto annullando l’impugnata ingiunzione n. 18164 del 18.5.2018.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE       
Orazio Ciliberti       
   

IL SEGRETARIO
 

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