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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo, VIA VAS AIA Numero: 1341 | Data di udienza: 21 Novembre 2016

* VIA, VAS E AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Art. 2 l. n. 241/1990 – Interesse all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS – Tutelabilità – Azione ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 2 Dicembre 2016
Numero: 1341
Data di udienza: 21 Novembre 2016
Presidente: Gaudieri
Estensore: Zonno


Premassima

* VIA, VAS E AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Art. 2 l. n. 241/1990 – Interesse all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS – Tutelabilità – Azione ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 2 dicembre 2016, n.  1341


VIA, VAS E AIA – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Art. 2 l. n. 241/1990 – Interesse all’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS – Tutelabilità – Azione ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

Se è predicabile l’obbligo di concludere il procedimento, deve, per priorità logica, oltre che per esigenze di effettività della tutela, ammettersi ancor prima, quello di avviarlo. Deve, in altri termini, essere risolto in senso favorevole lo scrutinio di tutelabilità dell’ interesse all’avvio del procedimento, che si pone a monte rispetto a quello alla conclusione ed esula dal disposto testuale di cui all’art. 2 L. n.241/90 che impone l’obbligo di concludere il procedimento, ma non anche quello di avviarlo (nella specie, il ricorrente aveva proposto azione per l’accertamento dell’obbligo di provvedere -ex art. 117 c.p.a. – all’avvio  del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di una variante urbanistica).

Pres. Gaudieri, Est. Zonno – D. s.r.l. (avv. Gravante) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti e Puzio)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ - 2 dicembre 2016, n. 1341

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3^ – 2 dicembre 2016, n.  1341

Pubblicato il 02/12/2016

N. 01341/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00733/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 733 del 2016, proposto da:
Deandra Uno Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Gravante C.F. GRVNTN55L13I234H, domiciliato, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n.6;

contro

Comune di Foggia, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Dragonetti C.F. DRGDNC52H12D643B e Antonio Puzio C.F. PZUNTN56T16D643G, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23;

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere (ex art. 117 c.p.a.)

in ordine al procedimento verifica assoggettabilità a VAS della variante urbanistica per la realizzazione di un centro polifunzionale integrato in località Incoronata di Melfignano (FG).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L’odierna ricorrente ha presentato, in data 10.1.2011 (prot.2157), al Comune di Foggia, domanda per l’attivazione della procedura di accordo di programma ex art. 34 TUEL, finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale integrato in località Incoronata – Melfignano (FG), previa adozione della necessaria variante urbanistica.

2.- Il procedimento, articolatosi attraverso la convocazione della conferenza di servizi, ha condotto a ritenere necessario, per l’intervento e la contestuale variante, il (sub)-procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, secondo la scansione procedimentale di cui alla L.R. n.44/2012.

3.- (Per un presumibile disguido) la nota regionale del 9.10.2012, inviata al Comune di Foggia, contenente la richiesta di integrazione documentale necessaria per la completezza del procedimento in questione, non veniva ricevuta tempestivamente e tale fase procedimentale subiva un lungo stallo, superato dall’iniziativa della ricorrente che lamenta, in questa sede, che il Comune di Foggia non ha adottato, dopo la sua ultima mail di sollecito del 22.12.2014 (successiva a varie iniziative interlocutorie tese a riattivare il procedimento), “alcun ulteriore atto per il completamento del procedimento” (v. pag. 5 ricorso introduttivo).

4.- La ricorrente reclama, in questa sede, “la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica necessaria per la realizzazione del “Centro polifunzionale integrato”, essenziale per la realizzazione dello stesso, deducendo la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2 L. n. 241/90.

5.- Si è costituito il Comune di Foggia che ha resistito alla domanda di parte ricorrente tesa, a suo dire, a ottenere la condanna dell’Ente non solo a concludere il procedimento, ma anche a risarcire i danni subiti, negando ogni inerzia da parte sua e diffondendosi, nella memoria di costituzione, sui presupposti per lo scrutinio di fondatezza della pretesa, citando le disposizioni di cui alla L.Tar n.1034/1971 (ormai non più in vigore, perché superata dall’adozione del codice del processo amministrativo).

5.1.- Nello specifico, il Comune ha allegato che, nel 2014, si sono tenuti vari incontri informali con il rappresentante della società ricorrente, all’esito dei quali fu riferito allo stesso che quello competente non era il Servizio Urbanistica, ma il Servizio Ambiente, per cui “avrebbe dovuto interfacciarsi con il Servizio preposto” (v. pag.6 memoria di costituzione).

5.2.- Tra la varia documentazione depositata in atti, emergono, inoltre due note scambiate tra il Servizio Urbanistica ed il Servizio Ambiente.

Nella prima, del 6.11.2014 prot.n. 94059, del Ser. Urbanistica al Ser. Ambiente, il primo, facendo seguito alla nota della Regione del 30.10.2014 prot. AOO-89, invitava testualmente il secondo “a predisporre la formale istanza di attivazione del procedimento di VAS, come previsto dall’art. 9 della L.R. 44/2012 e s.m.i. e di avviare, contestualmente, la fase di consultazione preliminare, come disposto dal comma 3 del medesimo art. 9, nella qualità di “autorità procedente” in materia di VAS, come stabilito dal recente decreto sindacale n. 28 del 9.5.2014”.

Replicava il secondo, a distanza di circa 2 anni, con nota prot.103558 del 20.10.2016, richiamando il disposto della L.R. n.44/2012 (artt. 4 e 8) che prevede, tanto si legge nella nota, “che l’autorità procedente (Servizio Urbanistica – Ufficio Piani complessi) formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente (Servizio Ambiente) un’istanza corredata dalla seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo: (segue l’elenco della documentazione necessaria, n.d.e.).

L’autorità competente (questo Servizio Ambiente), dopo aver individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti, dando così avvio a quanto di propria competenza previsto dallo stesso art. 8 della L.R. 44/2012.

Alla luce di quanto innanzi descritto si fa presente che il Servizio Urbanistica dovrà trasmettere la documentazione cosi come prevista dal comma 1 dell’art. 8 (elenco documentale di cui sopra).

Pertanto, considerato anche il procedimento giurisdizionale attivato dinanzi all’On.le Tar Puglia- Bari, questo Servizio Ambiente, in qualità di autorità competente, si attiverà per gli adempimenti di propria spettanza, non appena avrà ricevuto la documentazione senza la quale non potrà procedere.”

5.3.- Emerge, dunque, dalle note appena indicate che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, non risulta, allo stato, non solo concluso ma neppure avviato.

6.- La posizione giuridica azionata da parte ricorrente si sostanzia, pertanto, non solo nell’interesse alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ma addirittura al suo inizio.

6.1.- La particolarità della controversia, pertanto, si sostanzia nello scrutinio di tutelabilità di tale interesse che, nella fase procedimentale, si pone a monte rispetto a quello alla conclusione ed esula dal disposto testuale di cui all’art. 2 L. n.241/90 che impone l’obbligo di concludere il procedimento, ma non anche quello di avviarlo.

6.2.- Tale problematica non può che essere risolta in senso favorevole alla società ricorrente ed il ricorso, pertanto, è fondato.

6.3.- Depongono in tal senso le seguenti considerazioni.

In primo luogo è incontestato dall’Ente comunale che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sia necessario per l’adozione della variante.

E’ altresì incontestato che esso sia doveroso.

D’altro canto il disposto dell’art. 8 L.R. n. 44/2012, variamente richiamato nella nota del 2016 del Servizio Ambiente, non lascia adito a dubbi, circa l’obbligo di avviare il procedimento in questione.

Tanto premesso, rifiutare la tutela di cui agli artt. 2 della legge sul procedimento e 31 e 117 cpa, all’interesse che il procedimento da avviarsi d’ufficio riceva il necessario impulso da parte dell’autorità amministrativa, comporterebbe un irragionevole arretramento delle garanzie che produrrebbe come effetto quello di escludere dalla sanzione giurisdizionale i comportamenti più gravi delle pubbliche amministrazioni che non solo non concludono un procedimento doveroso, ma neppure lo avviano.

Pertanto, se è predicabile l’obbligo di concludere il procedimento, deve, per priorità logica, oltre che per esigenze di effettività della tutela, ammettersi ancor prima, quello di avviarlo.

6.4.- Nel caso di specie, l’obbligo di avviare il procedimento grava sul Comune nel suo complesso (atteso che esso è l’unico dotato della qualità di autorità competente e procedente, mentre i suoi Servizi – Urbanistica e Ambiente- non sono autorità autonome ma semplici organi dell’Ente che, in virtù del rapporto organico di servizio devono perseguire i fini pubblici dell’Ente).

I suoi organi hanno l’obbligo, in base al dovere di buona fede e leale collaborazione, di derivazione costituzionale (art. 97 cost.), di cooperare per consentire all’amministrato di perseguire il bene della vita cui legittimamente aspira.

Nessuna causa ostativa è stata addotta dal Comune all’avvio e conclusione del procedimento in esame, sicchè non può che adottarsi la pronuncia indicata in dispositivo, ordinandosi al Comune di concludere il procedimento nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riservando al prosieguo la nomina eventuale di un commissario che agisca in via sostitutiva.

7.- Nessuna domanda ulteriore è stata proposta con il ricorso introduttivo: né di ristoro dei danni patrimoniali (solo prospettati a corroborare la gravità del comportamento comunale, senza, tuttavia, nessuna specifica domanda sul punto); né di scrutinio di fondatezza della pretesa, sicchè le difese comunali, sul punto, appaiono superflue.

8.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara la illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Foggia, in ordine al procedimento indicato in motivazione, con condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna il Comune di Foggia alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi €. 1.500,00, oltre spese, Iva, Cap, spese generali in misura massima e rifusione del contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario

L’ESTENSORE
Desirèe Zonno
        
IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri
        

IL SEGRETARIO
 

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