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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 488 | Data di udienza: 20 Dicembre 2017

* VIA, VAS E AIA – AIA – Gestione operativa di un impianto di trattamento rifiuti – Art. 29 sexies, c. 9 septies d.lgs. n. 152/2006 – Garanzia – Tutela cautelare – Periculum in mora – Prevalenza dell’interesse pubblico alla prestazione della garanzia.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 22 Dicembre 2017
Numero: 488
Data di udienza: 20 Dicembre 2017
Presidente: Scafuri
Estensore: Allegretta


Premassima

* VIA, VAS E AIA – AIA – Gestione operativa di un impianto di trattamento rifiuti – Art. 29 sexies, c. 9 septies d.lgs. n. 152/2006 – Garanzia – Tutela cautelare – Periculum in mora – Prevalenza dell’interesse pubblico alla prestazione della garanzia.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 dicembre 2017, ordinanza n. 488


VIA, VAS E AIA – AIA – Gestione operativa di un impianto di trattamento rifiuti – Art. 29 sexies, c. 9 septies d.lgs. n. 152/2006 – Garanzia – Tutela cautelare – Periculum in mora – Prevalenza dell’interesse pubblico alla prestazione della garanzia.

La prestazione di garanzia per la gestione operativa dell’impianto trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi,  parametrata nel quantum ai dati forniti nella documentazione progettuale , costituisce oggettiva necessità normativa, ex art. 29 sexies, comma 9 septies, D.Lgs. n. 152/2006. Nel complesso bilanciamento di interessi, ai fini della valutazione del profilo relativo al periculum in mora, appare prevalente quello pubblico alla prestazione della garanzia, piuttosto che quello privato alla sospensione del relativo obbligo.

Pres. Scafuri, Est. Allegretta – F. s.r.l. (avv. Lancieri) c. Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 22 dicembre 2017, ordinanza n. 488

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 dicembre 2017, ordinanza n. 488


Pubblicato il 22/12/2017

N. 00488/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01305/2017 REG.RIC.    

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2017, proposto da:

Ferramenta Pugliese S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Lancieri, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, Corso Cavour, 124;


contro

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio eletto presso la Città Metropolitana in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 29;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Laura Chiapperini e Sabrina De Palma, con domicilio eletto presso la Direzione Generale Arpa Puglia, in Bari, corso Trieste, 27;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della Determina Dirigenziale n. 5340 del 26/09/2017 del Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente della Città Metropolitana di Bari, notificata in data 27/09/2017, recante rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da rifiuti metallici, veicoli fuori uso e relativi componenti – codice IPPC 5.3.b4, ubicato in Terlizzi alla S.P. 231, km. 19,600, proponente Ferramenta Pugliese s.r.l., nei limiti d’interesse della ricorrente e più precisamente con riferimento alle prescrizioni di cui al Dispositivo della Determina, pag. 8 punto n. 3, pag. 9 punto n. 4, Allegato E), nonché le prescrizioni di cui all’Allegato tecnico A, par. 7 nn. 3 e 4, par. 9, lett. E, F e G; par. 11 n. 4, 6, 11,13, 16, 18, 27 e 35; cap. 12, n. 4;

– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, nei limiti d’interesse della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari e della Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;

Considerato, in relazione ai tre articolati motivi di ricorso, che gli argomenti sollevati non appaiono prima facie suscettibili di positiva valutazione, in considerazione dell’oggettiva necessità normativa, ex art. 29 sexies, comma 9 septies, D.Lgs. n. 152/2006, di una prestazione di garanzia per la gestione operativa dell’impianto in questione e della sua intervenuta parametrazione nel quantum ai dati forniti nella documentazione progettuale prodotta dalla ricorrente medesima;

Considerato, altresì in relazione al profilo relativo al periculum in mora, che, nel complesso bilanciamento di interessi portato all’attenzione di questo Tribunale, appare prevalente quello pubblico alla prestazione della garanzia oggetto di doglianza, piuttosto che quello privato alla sospensione del relativo obbligo, in uno con l’adempimento delle connesse prescrizioni tecniche;

Considerato, altresì, che il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente attiene, peraltro, a profili di asserito danno patrimoniale, che non risultano essere stati assistiti da congrui elementi a loro effettivo supporto in punto di effettiva gravità ed irreparabilità;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta
        
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

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