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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 714 | Data di udienza: 18 Maggio 2017

* APPALTI – Offerte – Limite di lunghezza – Violazione – Esclusione – Illegittimità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Bari
Data di pubblicazione: 22 Giugno 2017
Numero: 714
Data di udienza: 18 Maggio 2017
Presidente: Scafuri
Estensore: D'Alterio


Premassima

* APPALTI – Offerte – Limite di lunghezza – Violazione – Esclusione – Illegittimità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 giugno 2017, n. 714


APPALTI – Offerte – Limite di lunghezza – Violazione – Esclusione – Illegittimità.

In presenza di una prescrizione della lex specialis che non riferisce espressamente ed inequivocamente l’esclusione delle imprese concorrenti alla violazione del limite di lunghezza dell’elaborato da produrre, deve in ogni caso trovare applicazione il principio del favor partecipationis, anche perché le cause d’esclusione, in quanto limitano la libertà di concorrenza e in quanto di natura latu sensu sanzionatoria, hanno carattere tassativo e, dunque, sono di stretta interpretazione, sicché non possono certamente essere oggetto di interpretazione analogica e/o estensiva.

Pres. Scafuri, Est. D’Alterio – E. s.r.l. (avv. Natale) c. Comune di Corato (avv. Gemmato)


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 22 giugno 2017, n. 714

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ – 22 giugno 2017, n. 714

Pubblicato il 22/06/2017

N. 00714/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2016, proposto da:
Euromediterranea s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Gabriella Natale, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Ciruzzi in Bari, c.so Sonnino, 47;

contro

Comune di Corato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolofrancesco Gemmato, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 377, c/o Agenzia Center Express;

nei confronti di

Agenzia per l’Inclusione Sociale del Patto Nord Barese Ofantino Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Quinto e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

per l’annullamento

– provvedimento del Comune di Corato prot. n. 9804 del 14 marzo 2016, di comunicazione degli esiti della procedura di gara;

– determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 marzo 2016 dell’Ufficio di Piano, Servizio Ufficio di Piano di Zona, del Comune di Corato;

– verbali della Commissione giudicatrice dell’appalto in argomento;

– ogni ulteriore atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corato e dell’Agenzia per l’Inclusione Sociale del Patto Nord Barese Ofantino soc. cons. a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara bandita dal Comune di Corato in data 27 novembre 2015, per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica e Supporto all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 3 (Corato – Terlizzi – Ruvo di Puglia), per la durata di 12 mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con un corrispettivo a base d’asta di €. 123.934,43 oltre IVA.

2. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 marzo 2016 l’Ufficio di Piano del Comune di Corato ha aggiudicato la gara all’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina soc. cons. a r.l. (conseguendo 75,23 punti complessivi, di cui 49 per l’offerta tecnica e 26,23 per l’offerta economica), mentre la ricorrente società è risultata seconda classificata (conseguendo 75 punti in tutto, di cui 45 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica).

3. Con il ricorso in esame Euromediterranea s.r.l. è insorta avverso gli atti conclusivi della procedura in parola, affidando le censure a tre motivi di ricorso, con cui ha dedotto la violazione della lex specialis e della par condicio nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili (falsa/errata lettura dell’elaborato progettuale, travisamento, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta).

4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Corato e la società controinteressata, rimarcando la legittimità degli atti adottati dall’Amministrazione, in quanto coerenti con la disciplina speciale di gara e basati su una congrua e non irragionevole né erronea valutazione tecnico-discrezionale delle offerte qualitative prodotte dalle concorrenti.

5. All’udienza pubblica del 18 aprile 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Tanto premesso in fatto, nel merito il ricorso è infondato e merita la reiezione alla stregua delle seguenti motivazioni.

7. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente società si duole della mancata esclusione della controinteressata dalla procedura di gara in contestazione, per aver la stessa violato le prescrizioni della lex specialis, in tesi previste a pena di esclusione, che hanno fissato “in un numero massimo di 10 facciate, formato A4, numerate e controfirmate in ogni foglio, di righi n. 25 per pagina, oltre a eventuali schede e fac-simile”, i limiti dimensionali degli elaborati progettuali (cfr. paragrafo B.2 del disciplinare di gara oltre che all’art. 7 del Capitolato Speciale d’appalto).

7.1 La censura non merita condivisione.

7.2 Come chiarito da condivisa giurisprudenza, in presenza di una prescrizione della lex specialis che non riferisce espressamente ed inequivocamente l’esclusione delle imprese concorrenti alla violazione del limite di lunghezza dell’elaborato da produrre, deve in ogni caso trovare applicazione il principio del favor partecipationis, anche perché le cause d’esclusione (enucleate dall’art. 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabile alla fattispecie), in quanto limitano la libertà di concorrenza e in quanto di natura latu sensu sanzionatoria, hanno carattere tassativo e, dunque, sono di stretta interpretazione, sicché non possono certamente essere oggetto di interpretazione analogica e/o estensiva (cfr.mutatis mutandi, Cons. di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565).

Nel caso di specie, il Disciplinare di gara non ha posto vincoli aventi carattere categorico per la formulazione degli elaborati, limitandosi a fornire indicazioni aventi il più misurato scopo di indurre all’illustrazione sintetica degli aspetti contenutistici essenziali delle offerte e, comunque, senza comminare la sanzione dell’esclusione in caso di mancata osservanza delle previste modalità dimensionali e grafico-redazionali.

7.3 Quanto esposto trova anche conforto nella circostanza, evidenziata dalle avverse diverse, che una diversa conclusione risulterebbe iniqua ed irragionevole, ove si consideri che il numero di facciate e di righe indicato dalla legge di gara costituisce, comunque, un dato di per sé insuscettibile di condurre ad una misurazione oggettiva ed uniforme della lunghezza dei diversi elaborati, ove non accompagnato dall’indicazione della dimensione del carattere utilizzabile. Inoltre, nemmeno può tralasciarsi di evidenziare che ai partecipanti era comunque riconosciuta la possibilità di chiarire e precisare l’effettivo contenuto dell’offerta con ulteriore documentazione, senza che per gli allegati fosse fissato alcun limite dimensionale.

7.4 Ciò, infine, anche a tacer del fatto che di fronte alla perspicua osservazione della Commissione per cui “Nessuna situazione di vantaggio può configurarsi per l’Agenzia … rispetto agli altri concorrenti soprattutto tenuto conto che la stessa società Euromediterranea s.r.l. ha presentato il numero più copioso di allegati che comunque concorrono alla valutazione complessiva del progetto, per i riferimenti ad essi presenti nel progetto”, la ricorrente non ha fornito elementi idonei ad individuare l’effettiva entità dello scostamento quantitativo e qualitativo di cui si duole, né ha chiarito quale sia stata la sua potenziale influenza sulla valutazione svolta dalla Commissione, rimanendo la censura ancorata a rilievi di carattere meramente formale.

8. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitamente per la stretta connessione tra le censure, parte ricorrente, dopo aver rimarcato la sussistenza di una discrepanza complessiva rispetto all’offerta tecnica dell’aggiudicataria di soli 0,28 punti, stigmatizza il giudizio valutativo espresso dalla Commissione in relazione all’elemento “Qualità organizzativa del Servizio”, segnatamente per le sottovoci “Capacità di contenimento del turn over degli operatori” (per la quale ha ricevuto un punteggio pari a 2) e “Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli enti” (per la quale ha ricevuto un punteggio pari a 0).

8.1 A ben vedere, in realtà, tra i punteggi conseguiti dalle offerte de quibus sussiste uno scarto significativo di ben 4 punti, che sottende un coerente e non illogico giudizio complessivo della Commissione di maggior apprezzamento per il progetto tecnico dell’aggiudicataria, tenuto conto di tutti gli aspetti oggetto di valutazione ed in particolare, della qualità relativa alle modalità di organizzazione del servizio.

8.2 Più in dettaglio, quanto alla voce “Capacità di contenimento del turn over”, la ricorrente, in buona sostanza, si è limitata a censurare genericamente le valutazioni tecnico-discrezionali espresse dalla Commissione, senza tuttavia evidenziare tangibili profili di irragionevolezza o erroneità dei giudizi, tentando, piuttosto, di colmare lo iato numerico che la separa dall’Agenzia aggiudicataria, sostituendo la propria personale valutazione, di natura opinabile e basata su dati non oggettivi ed incontrovertibili, a quella espressa dall’Ente.

8.3 Con riferimento poi all’ulteriore sottovoce in contestazione (“Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli enti”) la ricorrente si duole della attribuzione di un punteggio pari a zero.

Senonché, per evidenziare l’irragionevolezza della valutazione della Commissione, parte ricorrente richiama in ricorso una parte della proposta tecnica del tutto inconferente con i riferimenti in questione, in quanto afferente alla diversa sottovoce “Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali”, per la quale risulta aver conseguito il punteggio massimo attribuibile di 5 punti. Nulla invece risulta proposto nell’offerta della ricorrente in relazione alla capacità dell’impresa di adattamento flessibile alle sopravvenute esigenze manifestate dagli altri enti nel corso dello svolgimento del Servizio, sicché appare del tutto corretta la valutazione espressa dalla Commissione per tale parametro, in quanto, come visto, risulta, in maniera incontestata, rimasto inespresso.

9. In conclusione il ricorso è respinto.

10. Gli aspetti di non univocità nella formulazione delle prescrizioni della legge di gara, oggetto di contestazione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Maria Grazia D’Alterio
        
IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri
        
        
IL SEGRETARIO

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